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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 194/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Lazzara Presidente rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 194/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
(C.F. TR
, ha pronunciato la seguente P.IVA_1
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_1 rappresentante, con sede in SAN AN DI PU , Contrada CP_2
Palladino N. 3, avente ad oggetto “Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”;
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale presentato il 20/12/2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dott.ssa Sabrina Cicala, nei confronti di TR
;
[...]
- verificata la regolarità della notifica nei confronti della società debitrice in data 20/01/2025 del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, nelle forme prescritte dall'art. 40, c. 6 e 7, CCII;
- esaminati gli atti, i documenti e le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario dell'ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) la società resistente, non costituendosi nel procedimento, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. La prova della sussistenza dei suddetti requisiti incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore,
1 chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) i debiti scaduti e non pagati gravanti sulla resistente sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (cfr. informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti già in riscossione per € 837.047,58; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti scaduti per € 32.675,98 per lavoratori agricoli), dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass.
19/07/2016, n. 14727);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività
(cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
che non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione;
che lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che esso è dato dall'incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (cfr. Cass. n. 9856 del 28/04/2006; Cass. n. 25961 del 05/12/2011; Cass. n.30209/2017).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza della odierna debitrice, che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, si desume dall'elevato ammontare dei debiti verso l'Erario relativi agli anni dal 2020 al
2024, unitamente alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dalla mancata partecipazione al presente procedimento, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dal mancato deposito di una situazione patrimoniale aggiornata, dall'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso il 4/11/2024.
Elementi tutti dai quali deve inferirsi che l'odierna resistente non è più in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare ad operare con profitto sul mercato;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_1 rappresentante, , con sede in SAN AN DI PU , Contrada Palladino CP_2
n. 3; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Lazzara
2 nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 30 settembre 2025 , alle Ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse
3 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 28/05/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Lazzara Presidente rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 194/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
(C.F. TR
, ha pronunciato la seguente P.IVA_1
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_1 rappresentante, con sede in SAN AN DI PU , Contrada CP_2
Palladino N. 3, avente ad oggetto “Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”;
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale presentato il 20/12/2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dott.ssa Sabrina Cicala, nei confronti di TR
;
[...]
- verificata la regolarità della notifica nei confronti della società debitrice in data 20/01/2025 del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, nelle forme prescritte dall'art. 40, c. 6 e 7, CCII;
- esaminati gli atti, i documenti e le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario dell'ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) la società resistente, non costituendosi nel procedimento, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. La prova della sussistenza dei suddetti requisiti incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore,
1 chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) i debiti scaduti e non pagati gravanti sulla resistente sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (cfr. informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti già in riscossione per € 837.047,58; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti scaduti per € 32.675,98 per lavoratori agricoli), dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass.
19/07/2016, n. 14727);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività
(cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
che non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione;
che lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che esso è dato dall'incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (cfr. Cass. n. 9856 del 28/04/2006; Cass. n. 25961 del 05/12/2011; Cass. n.30209/2017).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza della odierna debitrice, che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, si desume dall'elevato ammontare dei debiti verso l'Erario relativi agli anni dal 2020 al
2024, unitamente alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dalla mancata partecipazione al presente procedimento, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dal mancato deposito di una situazione patrimoniale aggiornata, dall'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso il 4/11/2024.
Elementi tutti dai quali deve inferirsi che l'odierna resistente non è più in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare ad operare con profitto sul mercato;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_1 rappresentante, , con sede in SAN AN DI PU , Contrada Palladino CP_2
n. 3; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Lazzara
2 nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 30 settembre 2025 , alle Ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse
3 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 28/05/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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