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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1693 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VACCARO DARIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Messina il 10/12/1980, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/10/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 749, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 03/09/2010, la figlia;
Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5138/2015 del 03/03/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. La figlia permane in affido condiviso tra i genitori, con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed all'attività sportiva, verranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre quelle riguardanti questioni di ordinaria amministrazione verranno adottate da ciascuno dei genitori, i quali si impegnano, altresì, ad assicurare alla minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. L'unità immobiliare già adibita a residenza familiare in costanza di matrimonio, ossia l'immobile sito in Messina, C.da S. Antonio
Cpl. “Belvedere” Pal. A/5, di proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
resterà definitivamente nella disponibilità dello stesso.
3. Quanto alla
2 regolamentazione del diritto di visita relativo alla figlia minore, i genitori concorderanno liberamente tempi di permanenza compatibili con le esigenze di studio e personali della minore stessa, e con gli impegni personali e lavorativi dei genitori. Solamente per i casi di mancato accordo o sopravvenute divergenze, i tempi di permanenza della minore con i genitori saranno regolati come segue: La permanenza della figlia con il padre dovrà essere garantita il 2° ed il 4° sabato pomeriggio di ogni mese, dalle ore 15,00 alle ore 09,00 della domenica mattina, e la prima e terza Domenica di ogni mese dalle ore 09,00 alle ore 21,30; dal 23 al 29 Dicembre e dal giovedì alla
Domenica di Pasqua degli anni pari e dal 30 dicembre al 6 gennaio e dal lunedì dell'Angelo al martedì degli anni dispari, nonché dall'8 al 23 agosto di ogni anno, salvo diversa pattuizione in caso di specifiche esigenze delle parti interessate;
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento e Parte_1
all'educazione della figlia, corrispondendo un importo mensile di euro
200,00, parametrato ai redditi dei genitori. L'ammontare del predetto assegno di euro 200,00 sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Il Sig. si obbliga a non alienare a terzi, Parte_1
né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, l'unità immobiliare sita in Messina,
Contrada S. Antonio Faro Sup. Sperone, di sua esclusiva proprietà. Ovvero, nel caso di vendita onerosa o alienazione a titolo gratuito, corrisponderebbe alla figlia , nata a [...] il [...], la complessiva somma Persona_1
di euro 30.000,00 (trentamila/00).
6. Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, in ragione del 50% ciascuno. In dette spese straordinarie si intendono comprese tra le altre quelle scolastiche, le spese mediche e le spese ludiche
(gite, palestra, attività varie). Per una migliore esplicitazione, anche deflattiva di futuri contenziosi, le parti si riportano alle Linee Guida approvate dal CNF il 29.11.2017, che dichiarano di avere letto prima della
3 sottoscrizione del presente ricorso.
7. I coniugi sono economicamente autonomi (la Signora è impiegata, il Sig. svolge lavori CP_1 Pt_1
precari) e per tale ragione rinunciano l'un l'altro alla corresponsione di assegni divorzili.
8. I genitori sin d'ora si danno reciproco permesso per l'espatrio, anche ai fini del rilascio e/o rinnovo del passaporto.
9. Le parti dichiarano di avere previamente provveduto alla sistemazione del patrimonio mobiliare, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, anche a titolo di pregressi contributi al mantenimento o spese straordinarie”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Alla suddetta udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5138/2015 del 03/03/2015, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/10/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 749, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_1
10/12/1980, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1693 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VACCARO DARIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Messina il 10/12/1980, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/10/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 749, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 03/09/2010, la figlia;
Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5138/2015 del 03/03/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. La figlia permane in affido condiviso tra i genitori, con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed all'attività sportiva, verranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre quelle riguardanti questioni di ordinaria amministrazione verranno adottate da ciascuno dei genitori, i quali si impegnano, altresì, ad assicurare alla minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. L'unità immobiliare già adibita a residenza familiare in costanza di matrimonio, ossia l'immobile sito in Messina, C.da S. Antonio
Cpl. “Belvedere” Pal. A/5, di proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
resterà definitivamente nella disponibilità dello stesso.
3. Quanto alla
2 regolamentazione del diritto di visita relativo alla figlia minore, i genitori concorderanno liberamente tempi di permanenza compatibili con le esigenze di studio e personali della minore stessa, e con gli impegni personali e lavorativi dei genitori. Solamente per i casi di mancato accordo o sopravvenute divergenze, i tempi di permanenza della minore con i genitori saranno regolati come segue: La permanenza della figlia con il padre dovrà essere garantita il 2° ed il 4° sabato pomeriggio di ogni mese, dalle ore 15,00 alle ore 09,00 della domenica mattina, e la prima e terza Domenica di ogni mese dalle ore 09,00 alle ore 21,30; dal 23 al 29 Dicembre e dal giovedì alla
Domenica di Pasqua degli anni pari e dal 30 dicembre al 6 gennaio e dal lunedì dell'Angelo al martedì degli anni dispari, nonché dall'8 al 23 agosto di ogni anno, salvo diversa pattuizione in caso di specifiche esigenze delle parti interessate;
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento e Parte_1
all'educazione della figlia, corrispondendo un importo mensile di euro
200,00, parametrato ai redditi dei genitori. L'ammontare del predetto assegno di euro 200,00 sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Il Sig. si obbliga a non alienare a terzi, Parte_1
né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, l'unità immobiliare sita in Messina,
Contrada S. Antonio Faro Sup. Sperone, di sua esclusiva proprietà. Ovvero, nel caso di vendita onerosa o alienazione a titolo gratuito, corrisponderebbe alla figlia , nata a [...] il [...], la complessiva somma Persona_1
di euro 30.000,00 (trentamila/00).
6. Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, in ragione del 50% ciascuno. In dette spese straordinarie si intendono comprese tra le altre quelle scolastiche, le spese mediche e le spese ludiche
(gite, palestra, attività varie). Per una migliore esplicitazione, anche deflattiva di futuri contenziosi, le parti si riportano alle Linee Guida approvate dal CNF il 29.11.2017, che dichiarano di avere letto prima della
3 sottoscrizione del presente ricorso.
7. I coniugi sono economicamente autonomi (la Signora è impiegata, il Sig. svolge lavori CP_1 Pt_1
precari) e per tale ragione rinunciano l'un l'altro alla corresponsione di assegni divorzili.
8. I genitori sin d'ora si danno reciproco permesso per l'espatrio, anche ai fini del rilascio e/o rinnovo del passaporto.
9. Le parti dichiarano di avere previamente provveduto alla sistemazione del patrimonio mobiliare, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, anche a titolo di pregressi contributi al mantenimento o spese straordinarie”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Alla suddetta udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5138/2015 del 03/03/2015, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/10/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 749, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_1
10/12/1980, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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