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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/12/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 705/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 15 dicembre 2025 PROC. N. 705/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso dall'avvocato Mauro PLESCIA, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale del medesimo avvocato in Via Martiri della Resistenza, 34 – Termoli (CB). ricorrente contro
(partita iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Pescolla e Rosa Mitra domiciliata presso il domicilio digitale del primo risultante da Email_1 resistente
e
– C.F. Controparte_2
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. 37590/7131, per notar di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Persona_1
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “1. accertare e dichiarare la nullità, Parte_1
e/o inefficacia, e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al signor con lettera Pt_1 del 26 aprile 2024;
2. per l'effetto ordinare alla la Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannare la cooperativa medesima al risarcimento del danno stabilito in un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto di euro 1.566,58 dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN IVIA SUBORDINATA
3. ordinare alla la reintegrazione del Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro e condannare la cooperativa medesima al pagamento di una indennità risarcitoria determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che è pari ad euro 1.566,58 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la cooperativa convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMRNTE SUBORDINATA
5. dichiarare inefficace il licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
6. ordinare alla cooperativa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'articolo 8, L. 604/66, di riammettere (riassumere) in servizio il ricorrente o, in mancanza, condannare la medesima a risarcire il danno subito dallo stesso per l'invalidità e/o inefficacia del licenziamento, versando in favore del lavoratore un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o comunque diversa somma non inferiore a 2,5 mensilità, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
2. Si costituiva in giudizio , resistendo nel Controparte_1 merito e domandando il rigetto del ricorso.
3. Era chiamato in giudizio, su ordine del Giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., quale CP_ litisconsorte necessario, l' il quale si rimetteva alla decisione del Tribunale, riservando eventuali azioni ispettive nei confronti della parte datoriale.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era, quindi, rinviata per la discussione in trattazione scritta.
5. Il ricorso non merita accoglimento.
Il licenziamento per GMO può considerarsi legittimo se il riassetto organizzativo è effettivo e non pretestuoso (cfr. Cassazione 20 settembre 2016 n. 18409), nonché fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non future ed eventuali
(cfr. Cassazione 22 Aprile 2000 n. 5301). È, inoltre, necessaria la sussistenza di un nesso causale tra il riassetto aziendale e il licenziamento del lavoratore (Cassazione 20 Aprile 2018
n. 9895), oltre al fatto che la scelta del dipendente da licenziare deve avvenire secondo correttezza e buona fede, senza porre in essere atti discriminatori. A tal fine è possibile far riferimento ai criteri di scelta previsti dalla legge per i licenziamenti collettivi.
Ora, secondo la più condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass, Sez. Lav., 23.10.2013 n.
24037), il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva e tale scelta è riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo. Ne discende che una siffatta scelta, quando risulti effettiva e non simulata o pretestuosa, non è assoggettabile al sindacato del Giudice, al fine di verificarne la congruità e l'opportunità. La ricorrenza del giusto motivo di licenziamento deve ritenersi sussistente anche nell'ipotesi di riassetto organizzativo dell'azienda, posto in essere dall'imprenditore, anche solo al fine di una gestione più economica della stessa.
In altri termini, il Giudice adito per la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato al prestatore per soppressione del posto da questi occupato è tenuto al controllo della effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del recesso datoriale, mentre non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Cost. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 8.11.2013 n.
25197). Come ha statuito, inoltre, la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 7.12.2016 n. 25201), ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa.
Inoltre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 12270 del 20/08/2003 (Rv. 566101 - 01) ha chiarito che “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
l'onere probatorio sul punto va assolto mediante la dimostrazione di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 Cod. Civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale”.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, vi è che nel provvedimento di licenziamento (doc.
23 fascicolo parte ricorrente) la parte datoriale – richiamando la convenzione col Comune di
Petacciato, prorogata con Det. n. 135/2024 – ha esaustivamente motivato le ragioni per le quali si era determinata all'adozione di tale decisione, che consistevano, essenzialmente, nella cessazione del servizio relativo alla gestione del progetto Sai MSNA n. 1737 del Comune predetto, così come indicate anche nel doc. 22 ibidem. In particolare, già in data 29.3.2024 il ricorrente era stato destinatario di un primo provvedimento di licenziamento (sempre legato al venir meno dell'appalto), poi revocato in virtù della proroga suindicata.
Si tratta di una scelta imprenditoriale non sindacabile nel merito dal Giudice, soprattutto se adeguatamente motivata, come accaduto per stante la definitiva cessazione dell'attività Pt_1 da parte della cooperativa nella località suindicata in cui il ricorrente era impiegato.
Di alcuna rilevanza sono i riferimenti contenuti nel ricorso in ordine alle vicende legate allo stato di salute del lavoratore, non aventi alcun nesso logico col licenziamento, che è stato unicamente legato alla chiusura dell'attività presso il Comune di Petacciato. Ed infatti proprio poiché si prospettava la definitiva cessazione del servizio, peraltro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, la cooperativa ha proceduto ad una progressiva riduzione del personale (cfr. LUL in atti).
Il licenziamento si profila, pertanto, legittimo.
6. Deve essere, infine, verificata l'impossibilità della di adibire il lavoratore ad CP_1 altre mansioni, ricadendo in capo alla prima l'onere probatorio circa la sussistenza di tutte le predette condizioni in capo al datore di lavoro.
Quanto al possibile reimpiego di in funzioni diverse, secondo Cass. Sez. L - , Pt_1
Ordinanza n. 10627 del 19/04/2024 (Rv. 670872 – 01), “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato”. Inoltre, secondo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023 (Rv. 669546 - 01), “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore”.
Premessa, dunque, la non ricollocabilità di in altro posto all'interno della nella Pt_2 CP_3 sede di Petacciato presso la quale questi era impiegato – stante, torna a ripetersi, la definitiva cessazione dell'attività in quella località – ritiene il Giudicante che la abbia CP_1 adeguatamente motivato e provato anche la sua non “riutilizzabilità” in altre sedi per mancanza di mansioni fungibili o per le quali il ricorrente possedesse i necessari titoli, né nei mesi successivi al licenziamento sono state fatte nuove assunzioni a tempo indeterminato per tal fine, ma – al contrario – alcuni dipendenti applicati alla sede di Campobasso hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite tra lavoratore e parte datoriale seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri ridotti del D.M. n. 147/2022 in base al valore della domanda
(indeterminabile di complessità bassa). Possono, invece, essere compensate – per assenza di CP_ effettiva soccombenza – quelle tra il ricorrente e l'
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in
[...] euro 4.629,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. CP_
3. Compensa le spese di lite tra e l Parte_1
Larino, 15 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 15 dicembre 2025 PROC. N. 705/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso dall'avvocato Mauro PLESCIA, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale del medesimo avvocato in Via Martiri della Resistenza, 34 – Termoli (CB). ricorrente contro
(partita iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Pescolla e Rosa Mitra domiciliata presso il domicilio digitale del primo risultante da Email_1 resistente
e
– C.F. Controparte_2
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. 37590/7131, per notar di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Persona_1
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “1. accertare e dichiarare la nullità, Parte_1
e/o inefficacia, e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al signor con lettera Pt_1 del 26 aprile 2024;
2. per l'effetto ordinare alla la Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannare la cooperativa medesima al risarcimento del danno stabilito in un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto di euro 1.566,58 dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN IVIA SUBORDINATA
3. ordinare alla la reintegrazione del Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro e condannare la cooperativa medesima al pagamento di una indennità risarcitoria determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che è pari ad euro 1.566,58 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la cooperativa convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMRNTE SUBORDINATA
5. dichiarare inefficace il licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
6. ordinare alla cooperativa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'articolo 8, L. 604/66, di riammettere (riassumere) in servizio il ricorrente o, in mancanza, condannare la medesima a risarcire il danno subito dallo stesso per l'invalidità e/o inefficacia del licenziamento, versando in favore del lavoratore un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o comunque diversa somma non inferiore a 2,5 mensilità, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
2. Si costituiva in giudizio , resistendo nel Controparte_1 merito e domandando il rigetto del ricorso.
3. Era chiamato in giudizio, su ordine del Giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., quale CP_ litisconsorte necessario, l' il quale si rimetteva alla decisione del Tribunale, riservando eventuali azioni ispettive nei confronti della parte datoriale.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era, quindi, rinviata per la discussione in trattazione scritta.
5. Il ricorso non merita accoglimento.
Il licenziamento per GMO può considerarsi legittimo se il riassetto organizzativo è effettivo e non pretestuoso (cfr. Cassazione 20 settembre 2016 n. 18409), nonché fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non future ed eventuali
(cfr. Cassazione 22 Aprile 2000 n. 5301). È, inoltre, necessaria la sussistenza di un nesso causale tra il riassetto aziendale e il licenziamento del lavoratore (Cassazione 20 Aprile 2018
n. 9895), oltre al fatto che la scelta del dipendente da licenziare deve avvenire secondo correttezza e buona fede, senza porre in essere atti discriminatori. A tal fine è possibile far riferimento ai criteri di scelta previsti dalla legge per i licenziamenti collettivi.
Ora, secondo la più condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass, Sez. Lav., 23.10.2013 n.
24037), il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva e tale scelta è riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo. Ne discende che una siffatta scelta, quando risulti effettiva e non simulata o pretestuosa, non è assoggettabile al sindacato del Giudice, al fine di verificarne la congruità e l'opportunità. La ricorrenza del giusto motivo di licenziamento deve ritenersi sussistente anche nell'ipotesi di riassetto organizzativo dell'azienda, posto in essere dall'imprenditore, anche solo al fine di una gestione più economica della stessa.
In altri termini, il Giudice adito per la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato al prestatore per soppressione del posto da questi occupato è tenuto al controllo della effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del recesso datoriale, mentre non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Cost. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 8.11.2013 n.
25197). Come ha statuito, inoltre, la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 7.12.2016 n. 25201), ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa.
Inoltre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 12270 del 20/08/2003 (Rv. 566101 - 01) ha chiarito che “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
l'onere probatorio sul punto va assolto mediante la dimostrazione di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 Cod. Civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale”.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, vi è che nel provvedimento di licenziamento (doc.
23 fascicolo parte ricorrente) la parte datoriale – richiamando la convenzione col Comune di
Petacciato, prorogata con Det. n. 135/2024 – ha esaustivamente motivato le ragioni per le quali si era determinata all'adozione di tale decisione, che consistevano, essenzialmente, nella cessazione del servizio relativo alla gestione del progetto Sai MSNA n. 1737 del Comune predetto, così come indicate anche nel doc. 22 ibidem. In particolare, già in data 29.3.2024 il ricorrente era stato destinatario di un primo provvedimento di licenziamento (sempre legato al venir meno dell'appalto), poi revocato in virtù della proroga suindicata.
Si tratta di una scelta imprenditoriale non sindacabile nel merito dal Giudice, soprattutto se adeguatamente motivata, come accaduto per stante la definitiva cessazione dell'attività Pt_1 da parte della cooperativa nella località suindicata in cui il ricorrente era impiegato.
Di alcuna rilevanza sono i riferimenti contenuti nel ricorso in ordine alle vicende legate allo stato di salute del lavoratore, non aventi alcun nesso logico col licenziamento, che è stato unicamente legato alla chiusura dell'attività presso il Comune di Petacciato. Ed infatti proprio poiché si prospettava la definitiva cessazione del servizio, peraltro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, la cooperativa ha proceduto ad una progressiva riduzione del personale (cfr. LUL in atti).
Il licenziamento si profila, pertanto, legittimo.
6. Deve essere, infine, verificata l'impossibilità della di adibire il lavoratore ad CP_1 altre mansioni, ricadendo in capo alla prima l'onere probatorio circa la sussistenza di tutte le predette condizioni in capo al datore di lavoro.
Quanto al possibile reimpiego di in funzioni diverse, secondo Cass. Sez. L - , Pt_1
Ordinanza n. 10627 del 19/04/2024 (Rv. 670872 – 01), “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato”. Inoltre, secondo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023 (Rv. 669546 - 01), “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore”.
Premessa, dunque, la non ricollocabilità di in altro posto all'interno della nella Pt_2 CP_3 sede di Petacciato presso la quale questi era impiegato – stante, torna a ripetersi, la definitiva cessazione dell'attività in quella località – ritiene il Giudicante che la abbia CP_1 adeguatamente motivato e provato anche la sua non “riutilizzabilità” in altre sedi per mancanza di mansioni fungibili o per le quali il ricorrente possedesse i necessari titoli, né nei mesi successivi al licenziamento sono state fatte nuove assunzioni a tempo indeterminato per tal fine, ma – al contrario – alcuni dipendenti applicati alla sede di Campobasso hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite tra lavoratore e parte datoriale seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri ridotti del D.M. n. 147/2022 in base al valore della domanda
(indeterminabile di complessità bassa). Possono, invece, essere compensate – per assenza di CP_ effettiva soccombenza – quelle tra il ricorrente e l'
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in
[...] euro 4.629,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. CP_
3. Compensa le spese di lite tra e l Parte_1
Larino, 15 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella