Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02955/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16340 del 2022, proposto da RT RC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e Maria Eugenia Albè, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Fava, Mariangela Sbardella e Sergio Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
CO RC, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto rettorale n. 2797/2022 del 10 ottobre 2022, con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia - settore concorsuale 06/L1 - settore scientifico disciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di scienze medico -chirurgiche e medicina traslazionale - Facoltà di medicina e psicologia, da cui risulta che il dott. CO RC è vincitore:
- dei verbali della procedura valutativa;
- del decreto rettorale n. 2432 del 5 agosto 2022 di annullamento dell’individuazione del dr. RT RC come vincitore della procedura valutativa e riavvio della procedura di valutazione del candidato CO RC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il Consigliere AU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 9 dicembre 2022 e depositato il giorno 22 successivo, il signor RT RC ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del decreto n. 2797 del 10 ottobre 2022 con cui il Rettore dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma ha approvato gli atti della procedura valutativa di chiamata per un posto di Professore di ruolo di II fascia - Settore Concorsuale 06/L1 - Settore scientifico disciplinare MED/41, presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale della Facoltà di Medicina e Psicologia, e ha dichiarato vincitore il dr. CO RC, nonché del precedente decreto n. 2432 del 5 agosto 2022 con cui aveva annullato l’individuazione del ricorrente quale vincitore e riavviato la procedura e degli ulteriori atti impugnati.
Ha rappresentato che il ricorso era connesso a quello RG n. 1900 del 2021, avente ad oggetto, tra gli altri, il provvedimento di esclusione, che era stato rigettato con la sentenza di questo TAR n. 6953 del 2022, in esecuzione della quale il Rettore aveva adottato i decreti impugnati.
Precisato che aveva proposto appello avverso la sentenza n. 6953 del 2022, ha dedotto la censura d’illegittimità derivata.
Si è costituita in giudizio l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In vista dell’udienza e, in particolare, il 19 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui, precisato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 11324 del 2024, aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di questo TAR n. 6953 del 2022, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza del 13 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla definizione in rito e alle ragioni sottese alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU EN |
IL SEGRETARIO