Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 418/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, P.LE UNGHERIA N. 73, presso lo studio dell'Avv. CARAMANNA BENEDETTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, P.LE UNGHERIA N. 73, presso lo studio dell'Avv. CARAMANNA BENEDETTO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28/1/2025 (matrimonio celebrato in Partinico (PA), il 10/07/2007); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e l'onere di comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio. 2.
La casa familiare sita in via Vecchia di Borgetto n. 4/b, Borgetto (PA) verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore, Parte_2 provvedendo, altresì, al pagamento di tutte le utenze domestiche.
3. Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre, e previo accordo con la stessa, di vederlo e tenerlo con sé tutte le volte che vorrà, e comunque nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 19.00, nonché per due fine settimana al mese dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, alternativamente con la madre.
4. Il sig. , inoltre, potrà Parte_3 tenere con sé il figlio per almeno quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. I coniugi convengono che, salvo diverso accordo da valutare di volta in volta, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie con un genitore e di fine anno con l'altro e, analogamente, quella di Pasqua con l'uno e del Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il seguente calendario: a) per la festività del Natale ciascuno di essi potrà tenere con sé il figlio dal giorno 24 dicembre al giorno 26 dicembre;
b) per quelle di fine anno dal giorno 31 dicembre al giorno 2 gennaio.
6. Ferma restando l'eventuale alternanza annuale, i coniugi concorderanno come trascorrere il giorno del compleanno del figlio sulla base delle specifiche esigenze.
7. Il sig. , tenuto conto di gravosi oneri economici, mensilmente Parte_3
a proprio carico (€. 100,00 per pac assicurativo intestato al figlio , € Per_1
130,00 per spese dentarie del figlio, € 188,00 per rata ristrutturazione straordinaria giardino, ed altre spese correnti – gasolio, assicurazione casa, assicurazione automobile, ecc.), cui si dovrà aggiungere l'ulteriore importo di
2 almeno € 500,00 c.ca per la locazione di un nuovo immobile (e spese connesse) ove stabilire la propria residenza, verserà un assegno mensile pari ad € 250,00
a titolo di mantenimento per il figlio minore ed un ulteriore assegno mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della sig.rA , Parte_2 da corrispondere entrambi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuare al seguente codice IBAN: [...] tratto su Credem, intestato ad . Gli assegni di Controparte_1 mantenimento, come sopra dovuti, saranno rivalutati annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT.
8. Il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, purché previamente concordate e debitamente documentate, sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, si considerano, a titolo semplificativo: A.
SPESE ORDINARIE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO. Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) ed ordinario materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
B. SPESE EXTRA ASSEGNO - STRAORDINARIE NON SUBORDINATE AL
CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI ED A CARICO DI ENTRAMBI NELLA
MISURA DEL 50% CIASCUNO, PREVIA DEBITA DOCUMENTAZIONE (DA
SCAMBIARE TEMPESTIVAMENTE TRA I CONIUGI). Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie e protesiche effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei minori, quando acquistato con
3 l'accordo di entrambi i genitori. C. SPESE EXTRA ASSEGNO STRAORDINARIE
SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI ED A CARICO DI
ENTRAMBI NELLA MISURA DEL 50% CIASCUNO, PREVIA DEBITA
DOCUMENTAZIONE (DA SCAMBIARE TEMPESTIVAMENTE TRA I CONIUGI),
SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE: - Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola per sopravvenute esigenze post-separazione; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche sanitarie e protesiche non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche.
Con riferimento alle spese straordinarie subordinate a concertazione preventiva, qualora uno dei genitori sia in disaccordo, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa, presentare in forma scritta un dissenso motivato. È espressamente previsto che in difetto di risposta, il silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa. Entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta sarà dovuto il rimborso pro-quota al genitore che ha sostenuto integralmente le predette spese documentate.
4 9. I sigg.ri e dichiarano di aver provveduto Parte_3 Parte_2 autonomamente e convenzionalmente alla spartizione di tutti i beni mobili, titoli e/o denaro detenuti in comunione, nonché di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei relativi passaporti, nonché quello del figlio minore, esonerando le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza e a fornire l'indicazione delle utenze telefoniche per mezzo delle quali comunicare con i figli.
12. Le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico (atto n. 44 P. 2, S. A, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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