Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORCELLI Parte_1 C.F._1
UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANDELLI LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
quale titolare dell'omonima impresa agricola, ha convenuto in giudizio la Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società Controparte_1
e, conseguentemente, risolvere ex art. 1453 c.c. il contratto di cui in premessa, obbligando la
[...] società convenuta a restituire il corrispettivo delle opere installate sull'impianto desolforatore e di tutti gli interventi eseguiti oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ed autorizzando l'esponente a restituire il motore (75WW) acquistato su indicazione della Controparte_1
2. condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come legge;
3. condannare la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese e le competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle per le spese di CTP e di quelle che, eventualmente, saranno sopportate per le spese di CTU.”.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto che la sua impresa agricola si è dotata, sin dal Pt_1 2010, “di un impianto desolforatore, realizzato ed installato dalla con dichiarazione Controparte_3
pagina 1 di 6
la manutenzione dell'impianto è stata affidata alla ditta , la
[...] Controparte_2 quale “ha provveduto alla sostituzione, ad una sola soffiante, della guarnizione di tenuta, già nella disponibilità dell'attore, per un corrispettivo di € 6.350,00 e, successivamente, alla sostituzione dei giunti in gomma di smorzamento vibrazioni in dotazione alle condotte di aspirazione e mandata dell'impianto per un corrispettivo di € 2.772,00 puntualmente corrisposto”; che “successivamente a tale intervenuto manutentivo, la ditta ha proposto, in data 29 giugno 2016, una Controparte_1
“nuova soluzione” costruttiva, concernente la realizzazione ed installazione di una “nuova soffiante” di sua ideazione, ossia un “PROTOTIPO” della che - secondo la Parte_2 ditta convenuta - avrebbe comportato dei benefici per il funzionamento complessivo dell'impianto e della qualità produttiva ed avrebbe apportato vantaggiose riduzioni dei costi energetici e della tempistica di fermo-macchine per i futuri interventi manutentivi”, soluzione da attuare anche mediante la “sostituzione del motore dell'impianto con uno nuovo elettrico da 75 Kw, acquistato dall'attore in data 1.07.2016 e installato il successivo 4.08.2016”; che “dopo l'installazione e l'avviamento dell'impianto, nel mese di agosto, si sono da subito verificati dei problemi di interfaccia del nuovo macchinario con i condotti di aspirazione e mandata del vapore della cabina afonica verso l'impianto di desolforazione, per cui – sempre su proposta della – è stata eseguita una Parte_3 sostanziale modifica alle condotte di mandata del vapore nel desolforatore, per migliorarne l'aerodinamica”; che tuttavia anche tale nuova ed “onerosa” modifica non ha risolto il problema di funzionamento dell'impianto, per cui la stessa ha proposto ulteriori modifiche per un costo CP_1 aggiuntivo di euro 18.000,00, “e precisamente il rifacimento delle due giranti sulla scorta di quelle in dotazione all'impianto originale e l'inserimento di una “nuova tenuta” (sempre su progetto della ditta) montante guarnizioni con anelli in grafite invece delle guarnizioni normalmente impiegate nel settore (e specificatamente sulle soffianti in uso alla cantina )”; che anche dopo tali ulteriori CP_4 Pt_1 modifiche “il malfunzionamento dell'impianto ha continuato a persistere, dando luogo in breve tempo (nell'arco di circa 20 gg di funzionamento dell'impianto di desolforazione) alla rottura delle “nuove tenute” applicate sulla soffiante di sinistra senza plausibile spiegazione tecnica”; che nel mese di febbraio 2017 l'attore, “al fine di rispristinare la funzionalità dell'impianto, ha commissionato alla un intervento di “revamping” sulla soffiante Controparte_5 dell'impianto desolforatore già oggetto delle modifiche strutturali apportate dalla CP_3
intervento concluso nel successivo mese di settembre 2017” e Controparte_2 consistito nel “ripristino originario del macchinario manomesso dalla convenuta”, grazie al quale
“l'impianto desolforatore ha raggiunto, nuovamente, l'efficienza funzionale originaria progettuale ripristinando, conseguentemente, il regolare ciclo produttivo della cantina vinicola”; che l'attore “a causa del comportamento inadempiente della società convenuta, ha sopportato i seguenti costi: €
35.472,00, corrisposto in favore della ditta convenuta mediante otto bonifici bancari e nr. 1 assegno bancario a titolo di corrispettivo delle fatture emesse;
€ 2.371,30, pagate dall'esponente per il vitto e alloggio degli operai così come concordato con la società convenuta;
€ 2.440,00 a titolo di spese di trasporto del materiale effettuato presso la ditta convenuta;
€ 19.880,00 a titolo di costo per il ripristino dell'impianto, pagato con bonifici e nr. 2 assegni, il tutto per un totale di € 60.163,30, oltre al danno derivante per il mancato uso dell'impianto”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda o, in via Controparte_2 subordinata, la riduzione nel quantum del risarcimento richiesto.
pagina 2 di 6 La società convenuta ha replicato in fatto che già nel 2011 la precedente manutentrice CP_4 dell'impianto desolforatore, era intervenuta su richiesta dell'attore sostituendo due ventilatori;
che detto primo intervento manutentivo non aveva tuttavia risolto il malfunzionamento dell'impianto, e pertanto sempre nel 2011 la si era rivolta alla , la quale, verificata l'esistenza CP_4 Controparte_2 di “un problema dell'accoppiamento mozzo/albero delle giranti dovuto ad un difetto di fabbricazione”, aveva ripristinato le “tolleranze dei mozzi delle giranti” risolvendo il problema;
che “dal 2011 sino al 2016 i macchinari non risultano essere mai stati sottoposti a controlli o manutenzione ordinaria, il che ha causato la rottura della soffiante”; che nl 2016 l'odierna convenuta è stata nuovamente contattata per gli “interventi riparativi necessari al ripristino della soffiante” ed “in quell'occasione i tecnici della TT hanno rilevato la rottura delle due giranti del ventilatore di destra in prossimità del mozzo di accoppiamento, rivelatosi il punto strutturalmente più debole”; che allora su suggerimento dello stesso i tecnici della hanno smontato i due giranti del ventilatore di sinistra, Pt_1 CP_1 in quel momento inutilizzato, e li hanno montati sul ventilatore di destra;
che in occasione di detto intervento il ha chiesto alla odierna convenuta di “studiare una strategia risolutiva e, di Pt_1 conseguenza, la realizzazione di una nuova soffiante per sostituire quella di sinistra”; che la soluzione tecnica proposta dalla TT ed accettata dal ha previsto “la realizzazione di un nuovo Pt_1 ventilatore mediante: costruzione di nuova chiocciola, costruzione nuova girante con velocità massima 3800 RPM, fornitura monoblocco completo tenuta spey passaggio albero completa di anelli in grafite, nuovo motore con maggior potenza (75 Kw)”; che una volta installata la soffiante, sono stati eseguiti dei test sulle performances del ventilatore, all'esito dei quali con mail del 30.09.2016 la TT ha comunicato al il rilievo di “disparità di aspirazione e mandata rispetto ad altri impianti Pt_1 identici” e suggerito l'intervento di un tecnico impiantista per la risoluzione delle anomalie evidentemente dipendenti da un deficit generale dell'impianto; che il non ha tuttavia accolto Pt_1 detto suggerimento, sicchè si è resa necessaria “la sostituzione del monoblocco di sinistra con due giranti della ”; che il ventilatore è stato poi collaudato con esito positivo in data 20.12.2016; CP_4 che le “problematiche verificatesi” non sono dipese dalla “soffiante progettata ed installata” dalla convenuta o “dalle tenute tipo Espey”, ma “dallo stato deficitario dell'impianto desolforatore”, come dimostrato anche dal fatto che “in occasione dell'intervento di installazione della soffiante di sinistra, gli stessi tecnici dell'azienda , lungo il circuito di aspirazione del vapore, hanno rinvenuto la Pt_1 presenza di calce”, a riprova di “una grave carenza nella manutenzione ordinaria dell'impianto”; che in ogni caso nel danno risarcibile non può essere computato il costo dei primi interventi manutentivi correttamente eseguiti nel giugno 2016, pari a €. 9.122,00 come riportati nelle fatture 95 e 100 del 2016.
Orbene, rileva questo giudicante che lo svolgimento del rapporto contrattuale intercorso nel 2016 tra il e la può essere così ricostruito in base alla documentazione allegata:
Pt_1 CP_1 nel giugno del 2016 il ha contattato la TT per l'esecuzione di interventi di
Pt_1 manutenzione consistenti nella sola sostituzione delle guarnizioni di tenuta e dei giunti di gomma di smorzamento delle vibrazioni (cfr. mail 15- 16.6.2016; fatture n. 95 e 100 del 2016), interventi correttamente eseguiti e regolarmente pagati dal
Pt_1 dopo l'esecuzione di detto intervento manutentivo, la TT ha formulato una proposta, accettata dal per la realizzazione di una nuova soffiante di vapore, da attuare mediante “la costruzione
Pt_1 di una nuova chiocciola, la costruzione di una nuova girante, un nuovo monoblocco, una nuova tenuta con anelli in grafite, un nuovo motore di 75kw” (cfr. mail 29.6.2016 inviata da ); CP_1 nel corso dei lavori di realizzazione della nuova soffiante si è resa necessaria la modifica della condotta di aspirazione sulla base di un disegno progettuale fornito dalla stessa (cfr. mail datata CP_1
11.8.2016 inviata da ); CP_1 dopo l'installazione del nuovo macchinario e la modifica delle tubazioni, la stessa ha CP_1 verificato il mancato funzionamento del macchinario, al contempo segnalando che il medesimo pagina 3 di 6 macchinario aveva invece funzionato regolarmente in un altro impianto “delle stesse capacità produttive”, ma con tubazioni di aspirazione e mandata “di dimensioni e schema differenti” (cfr. mail del 30.9.2016 inviata da ); CP_1 successivamente si sono resi necessari ulteriori interventi di modifica consistiti nel rifacimento di due giranti rotti, nella revisione del monoblocco e nell'applicazione di una nuova tenuta con anelli in grafite (cfr. mail del 24.10.2016 inviata da ); CP_1 il 20.12.2016 il ha sottoscritto il verbale di collaudo positivo del nuovo ventilatore installato;
Pt_1 nel successivo mese di febbraio si è tuttavia nuovamente verificata la rottura delle tenute (scambio mail
8 e 9.2.2017); a quel punto il si è rivolto ad un'altra azienda specializzata, la la quale ha Pt_1 CP_5 sostanzialmente ripristinato l'assetto originario dell'impianto che ha ripreso a funzionare regolarmente (cfr. report di intervento della . CP_5
La natura strutturale e non risolutiva delle plurime modifiche apportate all'impianto dalla CP_1 nel 2016, invero neppure controversa tra le parti, è stata confermata dai testi di parte attrice e risulta analiticamente descritta nella relazione tecnica di parte a firma dell'ing. , il quale, all'esito di Per_1 un'apposita ispezione, ha rilevato ed osservato che:
“…a fronte di una sostanziale assenza di manipolazioni e/o modifiche della soffiante di destra, quella di sinistra risulta affetta da interventi tanto all'altezza del basamento metallico (v. Foto n° 19 e 20 All. 6), quanto per la tenuta di collegamento alla girante (v. Foto n° 6 e 7 All. 6), nonché per i condotti e cablaggi di alimentazione elettrica e di lubrificazione dello stesso corpo macchina (v. Foto n° 5 All. 6), con assenza di protezione degli stessi per avulsione integrale delle originarie guaine ed involucri protettivi realizzati dalla Controparte_6
….Nello specifico, si è constatato come la soffiante di destra dell'impianto risulti dotata di una tenuta a flangia bullonata per garantire il collegamento dell'albero sulla girante, senza perdite di pressione che influiscano negativamente sulla mandata di fluido vapore nella colonna di strippaggio del mosto da desolforare (v. Foto n° 8 All. 6). Per contro la soffiante di sinistra si presenta con il corpo monoblocco “nuovo” su cui è stata applicata la modifica della tenuta sul collegamento dell'albero con la girante, mediante applicazione di mezzelune prementi di bloccaggio degli anelli in grafite impiegati dalla come Parte_3 guarnizioni per garantire l'assenza di perdite di pressione (v. Foto n° 6 e 7 All. 6).
…..Ampliando l'ispezione alla zona esterna della cabina afonica, si è acclarata l'entità delle
“modifiche” via via imposte dalla all'originale impianto laddove Parte_3 CP_3
a fronte di una normale estensione verticale lineare del condotto di aspirazione vapore della soffiante destra (v. Foto n° 13 e 15 All. 6), sussiste una vistosa deviazione “a destra” della analoga tubatura in acciaio inox della soffiante sinistra (v. Foto n° 14 All. 6), originato dalla necessità di far collimare tale condotto con il “nuovo” punto di collegamento della “nuova soffiante” realizzata dalla
[...]
ed installata nel mese di Agosto 2016….”, oltre alla “manomissione espletate sul Parte_3 basamento metallico dello stesso macchinario (v. Foto n° 19 e 20 All. 6)…Parimenti, si è rilevata l'anomala “eliminazione fisica” delle condotte di scarico a servizio della soffiante di sinistra, finalizzate a convogliamento dello spurgo della condensa formata dal vapore all'interno del macchinario (v. Foto n° 21 All. 6), oltre all'integrale modifica strutturale delle condotte di raccordo e convoglio della mandata vapore verso la colonna di strippaggio dell'impianto desolforatore (v. Foto n° 16 e 17 All. 6), fisicamente collocate a tergo della cabina afonica di contenimento delle soffianti…”.
Lo stesso tecnico ha così riassuntivamente descritto le modifiche apportate dalla e i relativi CP_1 effetti:
pagina 4 di 6 “….una modifica del basamento di ancoraggio al pavimento del macchinario, con differente allocazione del motore elettrico (originario del progetto con cui venne installato CP_4 all'epoca l'intero macchinario;
CP_3 l'evidente disallineamento complessivo del gruppo soffiante rispetto alle condotte inox di aspirazione e mandata del vapore, con conseguente “deviazione” imposta sulla condotta di aspirazione discendente dal soffitto cabina afonica, e modifica integrale del raccordo delle condotte di mandata delle due soffianti, disposto in sospensione verticale con unico punto di appoggio a parete in alto, e conseguente incremento esponenziale della vibrosità complessiva delle strutture inox sui giunti in gomma antivibrazioni presenti alla base;
l'eliminazione delle condotte di raccolta dello scarico condensa presenti a servizio della soffiante di sinistra;
la modifica (sostanziale) delle componenti meccaniche realizzanti la tenuta sull'albero rotante della soffiante, con eliminazione del sistema con guarnizioni contrastate con flangia previsto progettualmente dalla costruttrice del macchinario, con altro premente a doppia CP_4 mezzaluna ed inserimento di anelli in grafite senza labirinto sigillato con gas inerte (azoto); l'eliminazione di una mensola di sostegno della coclea della girante di sinistra, normalmente fissata sul basamento di ancoraggio al pavimento, con conseguente incremento delle vibrazioni indotte durante il funzionamento del macchinario;
l'asportazione e manomissione delle guaine di protezione dei cablaggi elettrici (di alimentazione sensori di monitoraggio) applicati sul corpo macchina della soffiante, e loro precaria ed inappropriata condizione di ancoraggio al soffitto cabina”.
Si tratta di una relazione analitica, corroborata dai rilievi fotografici e dal confronto diretto tra la soffiante di destra rimasta inalterata e quella di sinistra modificata dagli interventi della , che CP_1 dimostra la rilevante portata delle modifiche apportate dall'azienda convenuta rispetto alla struttura originaria dell'impianto.
E' un dato incontroverso ed accertato che l'impianto di desolforazione ha ripreso a funzionare regolarmente soltanto dopo l'intervento attuato dalla consistito sostanzialmente nel ripristino CP_5 dell'assetto originario dell'impianto e nell'eliminazione delle modifiche apportate dalla TT (cfr. testimonianza del legale rappresentante della . CP_5
La TT si è difesa sostenendo che il mancato funzionamento del nuovo macchinario - riconosciuto dalla stessa azienda convenuta nella sopra richiamata mail del 30.9.2016 - è dipeso non da difetti dello stesso macchinario ma da difetti strutturali generali dell'impianto di desolforazione, manifestatisi sin dal 2011 ed aggravatisi nel corso degli anni a causa della carenza della necessaria manutenzione ordinaria. Al riguardo ha dedotto e documentato (cfr. doc 2 fascicolo parte convenuta) di aver eseguito un consistente intervento di manutenzione straordinaria su detto impianto già nel 2011 su richiesta della circostanza confermata anche dal teste . CP_4 Tes_1
Tuttavia, lo stesso teste ha riferito che detto intervento manutentivo era stato risolutivo Tes_1 (“..preciso che dopo i predetti tre interventi venne risolto il problema…”). Inoltre, la parte attrice ha documentato di aver fatto eseguire negli anni successivi interventi di Cont manutenzione ordinaria dell'impianto (cfr. fatture della per interventi di assistenza tecnica eseguiti nel 2012 doc. A allegato alla memoria istruttoria di parte attrice).
Peraltro, come sopra esposto, dalla documentazione allegata sopra richiamata risulta che la TT è stata contattata dal nel 2016 non per l'esecuzione di interventi strutturali, ma per la sola Pt_1 sostituzione delle guarnizioni di tenuta e dei giunti di gomma di smorzamento delle vibrazioni.
pagina 5 di 6 Pertanto, è ragionevole ritenere che il malfunzionamento del nuovo macchinario costruito ed installato dalla sia stato determinato non da preesistenti difetti strutturali dell'impianto, ma da difetti CP_1 intrinseci o di installazione dello stesso macchinario, o comunque dall'incompatibilità tecnica del nuovo ventilatore rispetto al complessivo assetto strutturale dell'impianto (nella sopra richiamata mail del 30.9.2016 la si è giustificata sostenendo che il medesimo macchinario aveva funzionato CP_1 regolarmente in un altro impianto “delle stesse capacità produttive”, ma con tubazioni di aspirazione e mandata “di dimensioni e schema differenti”).
Risulta dunque accertato il grave inadempimento imputabile alla TT, per aver costruito ed installato un macchinario del tutto inidoneo a svolgere la sua funzione, vale a dire quella di ridurre la percentuale di anidride solforosa nel ciclo di produzione dei succhi di mosto.
Ne discende la risoluzione del contratto, con la conseguente condanna della società convenuta al rimborso dei costi sostenuti dall'attore per l'installazione del nuovo macchinario non funzionante e per il successivo intervento di ripristino a cura della come documentati dall'assegno, dai bonifici e CP_5 dalle fatture allegate. Dall'importo del danno risarcibile va tuttavia detratta la somma di euro 9.122,00 pari ai costi relativi alla sostituzione delle guarnizioni di tenuta e dei giunti di gomma regolarmente eseguita dalla (cfr. fatture 95 e 100 del 2016), residuando così un importo finale di euro CP_1
51.041,30, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla data dell'ultima fattura in atti emessa dalla (30.9.2017), computando gli interessi anno per anno sulla somma via CP_5 via rivalutata.
La domanda di risarcimento del danno “da mancato uso dell'impianto” è invece del tutto carente di specifica allegazione e di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento imputabile alla dispone la risoluzione Controparte_2 del contratto stipulato tra le parti;
condanna la a pagare in favore della controparte la somma di euro Controparte_2
51.041,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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