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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 356 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 22.10.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a via Mazzini n. 52, presso lo studio dell'avv. Luca Maraglino dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandati in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ester
SC e AN ND, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: riliquidazione pensione in godimento
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 731/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese di lite, la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' - volta ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. Pt_1 CP_1
VO n.13007305, in godimento da aprile 2008, caratterizzata dall'accredito di 1144 settimane maturate sino al 31.12.2002 e 653 settimane maturate dall'1.1.1993, previo corretto computo dei periodi di malattia/infortunio, calcolati in maniera errata dall' . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Istruita la causa a mezzo ctu contabile, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al dicembre
2008, mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 21.9.2020, ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza
CP_ triennale, ex art. 47 d.p.r.n. 639/70, sollevata dall' condividendo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione n. 28416/2020 - secondo cui il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett.d) n. 1 del d.l.n. 98 del 2011, convertito in l. 111 del
2011, applicabile anche alle prestazioni liquidate solo in parte, comincia a decorrere, per coloro che si trovavano nella situazione giuridica previgente, soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione e cioè dal 6.7.2011. Ha, quindi, affermato che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e optato per la tesi della c.d. decadenza tombale, comportante la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico.
L'appellante ha assunto l'erroneità dell'interpretazione della decadenza, da parte del
Tribunale, richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e i loro effetti sulla liquidazione del trattamento pensionistico. Ha insistito, pertanto, per la condanna
2 CP_ dell' al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda evidenziando che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n, 12720/2009, la decadenza mobile ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come interpretato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103, convertito nella L.
1.6.1991 n. 106, trova applicazione solo relativamente alle domande giudiziarie e non anche a quelle domande, come nella specie, volte ad ottenere l'adeguamento della prestazione previdenziale già riconosciuta in un importo inferiore nei quali casi la pretesa soggiace comunque al limite dell'ordinaria prescrizione decennale. Ha dato, comunque, atto di aver già aggiornato il trattamento pensionistico della ricorrente a seguito della sua domanda amministrativa in data 11.5.2010, su cui l'appellante ha taciuto.
Tali censure hanno indotto la Corte a disporre la ctu contabile.
Ed invero, come già rilevato con l'ordinanza di questa Corte del 12.6.2024, la decadenza ex art.47 DPR 639/1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n.
103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del
1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28146-citata nella sentenza impugnata- e 28147 del
2020 e 11909 del 2021; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068
3 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, Cass. nn. 15450 e 31086 del 2024,
Cass. n.. 5389 del 2025)
Ciò posto, il nominato CTU, dott. nella sua relazione ha determinato Persona_1
in €. 700,62 il primo rateo di pensione spettante alla alla data dell'1.4.2008 - Pt_1
CP_ superiore rispetto al rateo di €. 657,45 erogatole dall' con la riliquidazione dell'11.5.2010, ma inferiore rispetto al rateo di €. 780,09 calcolato dalla ricorrente– e in
€. 4.570,45 le differenze di pensione maturate da settembre 2017, ossia dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale, al 31.12.2024.
La domanda di va, dunque, accolta e commisurata alle condivisibili Parte_1
conclusioni, chiare ed esaustive, rassegnate dal CTU, con conseguente riforma della decisione impugnata.
Il perdurante contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite giustifica la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ad eccezione di quelle di ctu.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in €. 700,62 il rateo mensile alla data dell'1.4.2008 della pensione cat. VO n.13007305 di
[...]
Pt_1
2) Per l'effetto, dichiarata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze sui
CP_ ratei di pensione maturati fino al 20.9.2017, condanna l' alla corresponsione della pensione così determinata, adeguata all'attualità, e delle differenze sui ratei di pensione quantificate dal ctu dal 21.19.2017 al 31 12.2024 in €. 4.570,45, oltre accessori di legge a decorrere da tale ultima data sino al soddisfo;
3) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
CP_ l' al pagamento dei restanti due terzi che liquida in €. 886,00 per il primo grado e in €. 1.312,000 per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, anticipanti;
4 4) Pone definitivamente il costo della Ctu espletata nel presente grado di giudizio a
CP_ carico dell' liquidato con separato decreto.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 356 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 22.10.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a via Mazzini n. 52, presso lo studio dell'avv. Luca Maraglino dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandati in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ester
SC e AN ND, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: riliquidazione pensione in godimento
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 731/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese di lite, la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' - volta ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. Pt_1 CP_1
VO n.13007305, in godimento da aprile 2008, caratterizzata dall'accredito di 1144 settimane maturate sino al 31.12.2002 e 653 settimane maturate dall'1.1.1993, previo corretto computo dei periodi di malattia/infortunio, calcolati in maniera errata dall' . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Istruita la causa a mezzo ctu contabile, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al dicembre
2008, mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 21.9.2020, ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza
CP_ triennale, ex art. 47 d.p.r.n. 639/70, sollevata dall' condividendo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione n. 28416/2020 - secondo cui il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett.d) n. 1 del d.l.n. 98 del 2011, convertito in l. 111 del
2011, applicabile anche alle prestazioni liquidate solo in parte, comincia a decorrere, per coloro che si trovavano nella situazione giuridica previgente, soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione e cioè dal 6.7.2011. Ha, quindi, affermato che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e optato per la tesi della c.d. decadenza tombale, comportante la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico.
L'appellante ha assunto l'erroneità dell'interpretazione della decadenza, da parte del
Tribunale, richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e i loro effetti sulla liquidazione del trattamento pensionistico. Ha insistito, pertanto, per la condanna
2 CP_ dell' al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda evidenziando che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n, 12720/2009, la decadenza mobile ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come interpretato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103, convertito nella L.
1.6.1991 n. 106, trova applicazione solo relativamente alle domande giudiziarie e non anche a quelle domande, come nella specie, volte ad ottenere l'adeguamento della prestazione previdenziale già riconosciuta in un importo inferiore nei quali casi la pretesa soggiace comunque al limite dell'ordinaria prescrizione decennale. Ha dato, comunque, atto di aver già aggiornato il trattamento pensionistico della ricorrente a seguito della sua domanda amministrativa in data 11.5.2010, su cui l'appellante ha taciuto.
Tali censure hanno indotto la Corte a disporre la ctu contabile.
Ed invero, come già rilevato con l'ordinanza di questa Corte del 12.6.2024, la decadenza ex art.47 DPR 639/1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n.
103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del
1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28146-citata nella sentenza impugnata- e 28147 del
2020 e 11909 del 2021; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068
3 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, Cass. nn. 15450 e 31086 del 2024,
Cass. n.. 5389 del 2025)
Ciò posto, il nominato CTU, dott. nella sua relazione ha determinato Persona_1
in €. 700,62 il primo rateo di pensione spettante alla alla data dell'1.4.2008 - Pt_1
CP_ superiore rispetto al rateo di €. 657,45 erogatole dall' con la riliquidazione dell'11.5.2010, ma inferiore rispetto al rateo di €. 780,09 calcolato dalla ricorrente– e in
€. 4.570,45 le differenze di pensione maturate da settembre 2017, ossia dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale, al 31.12.2024.
La domanda di va, dunque, accolta e commisurata alle condivisibili Parte_1
conclusioni, chiare ed esaustive, rassegnate dal CTU, con conseguente riforma della decisione impugnata.
Il perdurante contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite giustifica la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ad eccezione di quelle di ctu.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in €. 700,62 il rateo mensile alla data dell'1.4.2008 della pensione cat. VO n.13007305 di
[...]
Pt_1
2) Per l'effetto, dichiarata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze sui
CP_ ratei di pensione maturati fino al 20.9.2017, condanna l' alla corresponsione della pensione così determinata, adeguata all'attualità, e delle differenze sui ratei di pensione quantificate dal ctu dal 21.19.2017 al 31 12.2024 in €. 4.570,45, oltre accessori di legge a decorrere da tale ultima data sino al soddisfo;
3) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
CP_ l' al pagamento dei restanti due terzi che liquida in €. 886,00 per il primo grado e in €. 1.312,000 per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, anticipanti;
4 4) Pone definitivamente il costo della Ctu espletata nel presente grado di giudizio a
CP_ carico dell' liquidato con separato decreto.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
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