Art. 45.
Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un ((cittadino)) che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un ((cittadino)) che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un ((cittadino)) che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un ((cittadino)) che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.
Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un ((cittadino)) che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un ((cittadino)) che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un ((cittadino)) che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un ((cittadino)) che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.