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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26189/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/07/2024 promossa da 1) Parte_1
Nata il 09/01/1977 in CONGO Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 25, NO ON rappresentata e difesa dall'avv. CORBELLA BARBARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nato il 22/12/1972 in CONGO Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 25, NO ON rappresentato e difeso dall'avv. MARCO EMILIO FORNARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti Parte convenuta
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_2 Controparte_3
25.11.2014, in persona del curatore speciale avv. in proprio ex art. 86 Controparte_4
c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_5 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17.7.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni congiunte rassegnate dai genitori e dal curatore speciale all'udienza del 17.6.2025: Sulla genitorialità Confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Milano con la previsione della conferma dell'affido all'Ente per 18 mesi ex art 5 bis L 183/1984 e 330 c.c. e delega ai SS di aiutare la mamma a proseguire nel percorso di autonomia e per reperire un'autonoma sistemazione abitativa e prosecuzione degli interventi attivati. Sull'economico
1. Porre a carico del padre con decorrenza da luglio 2024 e fino a giugno 2025 l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di 300,00 euro mensili. Il padre si impegna, verificati gli eventuali importi non versati a titolo di mantenimento facilmente verificabili posto che il padre ha sempre provveduto con bonifico, a saldare l'eventuale pregresso mediante pagamento rateale mensili dell'importo massimo di 50 euro al mese fino all'estinzione del debito;
2. Porre carico del padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 23 di ogni mese l'importo di 350,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione luglio 2026;
3. Disporre che la madre da luglio 2025 percepisca l'intero AUU per i minori e gli aiuti pubblici stanziati per i bambini;
4. Disporre che i genitori concorrano, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio
[...]
civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: CP_6
o spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Spese legali compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio il 13/11/2006 in Congo (atto non trascritto in Italia). Dalla relazione sono nati il 26.11.2012, e il Controparte_2 Controparte_3
25.11.2014. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 16.7.2024 ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione e la conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto provvisorio del 22.7.2022 (con cui è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con collocamento della madre e dei minori in comunità protetta e frequentazioni padre/figli in Spazio neutro); l'assegnazione a sé della casa famigliare;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento della somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con decreto 25 luglio 2024 il Giudice Delegato ha disposto la trasmissione ex art 38 disp att c.c. al Tribunale per i minorenni di Milano (RG 1525/2022 Giudice rel. Dott. Viti) attivatosi a tutela dei minori in data 23 giugno 2022. All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 14.1.2025 avendo ricevuto regolare Controparte_1 notifica del ricorso, è comparso personalmente, privo di assistenza tecnica. Il Giudice ha, pertanto, dichiarato la contumacia di parte convenuta e, dopo aver proceduto all'audizione separata delle parti (viste le allegazioni di violenza domestica di parte attrice), ha così provveduto:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegna a parte attrice termine fino al 20 febbraio 2025 per il deposito del certificato di matrimonio;
3. Prende atto che il padre si è impegnato a continuare a versare entro il 24 di ogni mese l'importo di 300 ,00 euro per il mantenimento dei figli;
Rilevato che il presente procedimento ed il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Milano sono stati instaurati in data successiva al 22 giugno 2022, prima di adottare ogni provvedimento così provvede: 1) Dispone che il presente verbale sia trasmesso al Tribunale per i Minorenni di Milano (RG 1525/2022 Giudice rel. Dott. Viti) ex art 38 disp att. c.c.;
2) Nomina l'avv. , già nominato curatore speciale avanti al TM, curatore speciale Controparte_4 dei minori con termine per costituirsi in giudizio il 24 febbraio 2025;
3) Richiede ai SS del Comune Cesano Boscone di trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 4 marzo 2025. Ha, quindi, rinviato il procedimento all'udienza del 20 marzo 2025. In data 18.3.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo la separazione personale dei coniugi e l'affido condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso e con il papà e regolamentazione delle visite madre/figli secondo le modalità ritenute più opportune;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. All'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti, dato atto che è ancora pendente il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Milano, hanno chiesto ex art. 38 disp. att. c.c. un rinvio dell'udienza ex art 473 bis. 40 c.p.c. e si sono impegnati a depositare istanza congiunta avanti al Tribunale per i minorenni ex art 38 disp att. c.c. All'udienza del 17.6.2025 il Giudice delegato, dato atto che il Tribunale per i minorenni in data 16 aprile 2025 aveva definito il procedimento con conferma del decreto provvisorio adottato in data 22 luglio 2022 e che il convenuto in data 18.3.2025 aveva depositato memoria difensiva, ha sentito i coniugi e il curatore speciale, i quali, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno congiuntamente chiesto di provvedere in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe: Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****
Con riferimento alla domanda di separazione personale. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. La relazione tra le parti si è conclusa dopo un episodio risalente a maggio 2022 in cui il signor CP_1
(secondo le allegazioni di parte attrice) avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, minacciandola anche con un coltello da cucina. A seguito di tali fatti, la signora in data 19.5.2022 ha sporto denuncia – querela nei confronti CP_3 del marito allegando che nei dodici anni di matrimonio aveva ricevuto dallo stesso molte offese e ingiurie culminate nell'episodio di maggio 2022 da cui è scaturito un procedimento penale (proc. pen. 17078/2022 RG) nell'ambito del quale è intervenuta una richiesta di archiviazione da parte del PM.
In seguito all'episodio denunciato dalla madre, il Tribunale per i minorenni di Milano in data 22.7.2022 (ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con collocamento della madre e dei minori in comunità protetta e frequentazioni padre/figli in Spazio neutro. Detto decreto provvisorio è stato confermato con decreto definitivo emesso in data 16.4.2025. In questo contesto i genitori, utilmente supportati ed indirizzati dai difensori e dal curatore speciale hanno riconosciuto come ancora attuale la necessità di garantire ancora per un periodo un'importante funzione decisoria e di indirizzo ai SS nell'interesse dei figli.
Le corali richieste avanzate, coerenti con quanto emerge nelle ultime relazioni depositate1 , impongono di confermare ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984 la già disposta limitazione della responabilità genitoriale sui minori nato il [...], e Controparte_2 Controparte_3
, nata il [...],di entrambi i genitori per la durata di 18 mesi come meglio dettagliato in
[...] dispositivo.
Tenuto in conto che: - dalla relazione dei SS del Comune di Cesano Boscone 5.3.2025 depositata il 7 marzo 2025 emerge che i minori hanno sempre mantenuto un buon rapporto con il padre, conservando una buona opinione di lui, e in moltissime occasioni hanno riportato il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, a cui sono legati da un profondo affetto, chiedendo, per il futuro tempi di permanenza, in futuro, equivalenti, a settimane alternate, presso l'uno e l'altro genitore;
- il padre ha mostrato di avere delle competenze genitoriali più che adeguate, di essere empatico nei confronti dei figli e di essere in grado di prendersi cura di loro ed avere uno sguardo attento rispetto alle loro necessità psicologiche, relazionali ed emotive;
- all'udienza del 17.6.2025 il curatore speciale ha riportato che “nel rapporto con i genitori i bambini stanno bene” e la madre ha riferito che “quando vanno dal papà i ragazzi stanno bene: vanno volentieri e non ci sono problemi”;
- attualmente i minori vivono con la madre (in semi autonomia) in una abitazione in housing sociale e hanno riferito di aver vissuto questo cambiamento con serenità e gioia e che il padre vede i bambini a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica/lunedì e per una cena in settimana come richiesto dalle parti deve, pertanto, essere dato incarico ai Servizi sociali dell'Ente affidatario in collaborazione con le competenti ASST, di: Controparte_7
1. mantenere e collocati presso la mamma;
Controparte_2 Controparte_3
2. organizzare e scandire gli incontri padre/figli sulla falsariga del calendario attuale (weekend alternati dal venerdì alla domenica o al lunedì con riaccompagnamento a scuola e per una cena a settimana) con previsione di introdurre significativi periodi di frequentazione anche nei periodi di sospensione scolastica;
conferisce, altresì, espressa delega ai Servizi sociali dell'Ente Affidatario Comune a diversamente regolamentare, in senso Controparte_7 ampliativo o restrittivo, i tempi di frequentazione padre/figli, sentiti i minori medesimi, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
3. garantire la prosecuzione di un percorso di supporto alla genitorialità che preveda anche momenti congiunti tra i genitori al fine di agevolarli nella ripresa di uno scambio costruttivo e orientato al benessere di e;
Controparte_2 Controparte_3
4. proseguire l'intervento educativo presso la abitazione materna che la aiuti anche ad affrontare situazioni nuove soprattutto legate al tema della crescita dei propri figli;
5. supportare la madre nel percorso volto all'autonomia e nel reperimento di un'autonoma sistemazione abitativa;
6. continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Con riferimento all'assegnazione della casa famigliare. Il Tribunale dà atto che all'udienza del 17 giugno 2025 la madre ha dichiarato di non avere interesse a tornare nella ex casa coniugale (dove attualmente vive il padre).
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli minori – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'assegno unico universale per i figli minori e gli aiuti pubblici stanziati per i bambini, come da concorde richiesta delle parti, da luglio 2025, verranno percepiti integralmente dalla madre.
Con riferimento alle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Congo il 13/11/2006, atto non trascritto in Italia;
2. Conferma ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori Controparte_2
nato il [...], e nata il [...], al Servizio sociale
[...] Controparte_3 del Comune di Cesano Boscone per un periodo di 18 mesi;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
3. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
4. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
5. Dispone che la madre previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
- salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
- istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
- e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
- g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi ed i minori assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che i Servizi sociali dell'Ente affidatario in Controparte_7 collaborazione con le competenti ASST, provvedano a:
- mantenere e collocati presso la mamma;
Controparte_2 Controparte_3
- organizzare e scandire gli incontri padre/figli sulla falsariga del calendario attuale (weekend alternati dal venerdì alla domenica o al lunedì con riaccompagnamento a scuola e per una cena a settimana) con previsione di introdurre significativi periodi di frequentazione anche nei periodi di sospensione scolastica;
conferisce, altresì, espressa delega ai Servizi sociali dell'Ente Affidatario Comune di Cesano Boscone a diversamente regolamentare, in senso ampliativo o restrittivo, i tempi di frequentazione padre/figli, sentiti i minori medesimi, il Curatore Speciale, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
- garantire la prosecuzione di un percorso di supporto alla genitorialità che preveda anche momenti congiunti tra i genitori al fine di agevolarli nella ripresa di uno scambio costruttivo e orientato al benessere di e;
Controparte_2 Controparte_3
- proseguire l'intervento educativo presso la abitazione materna che la aiuti anche ad affrontare situazioni nuove soprattutto legate al tema della crescita dei propri figli;
- supportare la madre nel percorso volto all'autonomia e nel reperimento di un'autonoma sistemazione abitativa;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori. 8. Pone, sull'accordo delle parti, a carico del padre, con decorrenza da luglio 2024 e fino a giugno 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di 300,00 euro mensili. Dalla mensilità di luglio 2025, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 23 di ogni mese l'importo di 350,00 euro mensili, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione luglio 2026; 9. Dà atto dell'impegno di , verificati gli eventuali importi non versati a Controparte_1 titolo di mantenimento facilmente verificabili, posto che il padre ha sempre provveduto con bonifico, a saldare l'eventuale pregresso mediante pagamento rateale mensile dell'importo massimo di 50 euro al mese fino all'estinzione del debito;
10. Dispone, sull'accordo delle parti, che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale e gli aiuti pubblici stanziati per i bambini, da luglio 2025, verranno percepiti integralmente dalla madre;
11. Compensa tra le parti le spese di lite;
12. Manda il cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici Si comunichi ai Servizi sociali dell'Ente affidatario Controparte_7
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La relazione dell'Ente affidatario del del 5.3.2025 depositata il 7 marzo 2025 attesta che: Controparte_7
- La madre sebbene abbia una buona relazione con i figli “caratterizzata da una buona vicinanza affettiva e un buon impegno da parte della signora nel cercare di far fronte agli impegni scolastici e ai bisogni di socializzazione dei figli” , ancora oggi “mostra delle fatiche nell'affrontare situazioni nuove, soprattutto legate al tema della crescita dei propri figli”, rispetto alle quali necessita, come dalla stessa dichiarato, di essere supportata. Inoltre, la donna nel corso del tempo ha mantenuto il proprio racconto del marito come uomo controllante e svalutante.;
- il padre: ha continuato a fornire una rappresentazione svalutante della moglie, dipingendola come “scarsamente in grado di gestire in autonomia le questioni economiche, o trovare un'occupazione, o gestire i figli, questioni a suo dire delegate a lui durante la vita di coppia”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/07/2024 promossa da 1) Parte_1
Nata il 09/01/1977 in CONGO Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 25, NO ON rappresentata e difesa dall'avv. CORBELLA BARBARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nato il 22/12/1972 in CONGO Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 25, NO ON rappresentato e difeso dall'avv. MARCO EMILIO FORNARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti Parte convenuta
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_2 Controparte_3
25.11.2014, in persona del curatore speciale avv. in proprio ex art. 86 Controparte_4
c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_5 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17.7.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni congiunte rassegnate dai genitori e dal curatore speciale all'udienza del 17.6.2025: Sulla genitorialità Confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Milano con la previsione della conferma dell'affido all'Ente per 18 mesi ex art 5 bis L 183/1984 e 330 c.c. e delega ai SS di aiutare la mamma a proseguire nel percorso di autonomia e per reperire un'autonoma sistemazione abitativa e prosecuzione degli interventi attivati. Sull'economico
1. Porre a carico del padre con decorrenza da luglio 2024 e fino a giugno 2025 l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di 300,00 euro mensili. Il padre si impegna, verificati gli eventuali importi non versati a titolo di mantenimento facilmente verificabili posto che il padre ha sempre provveduto con bonifico, a saldare l'eventuale pregresso mediante pagamento rateale mensili dell'importo massimo di 50 euro al mese fino all'estinzione del debito;
2. Porre carico del padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 23 di ogni mese l'importo di 350,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione luglio 2026;
3. Disporre che la madre da luglio 2025 percepisca l'intero AUU per i minori e gli aiuti pubblici stanziati per i bambini;
4. Disporre che i genitori concorrano, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio
[...]
civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: CP_6
o spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Spese legali compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio il 13/11/2006 in Congo (atto non trascritto in Italia). Dalla relazione sono nati il 26.11.2012, e il Controparte_2 Controparte_3
25.11.2014. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 16.7.2024 ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione e la conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto provvisorio del 22.7.2022 (con cui è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con collocamento della madre e dei minori in comunità protetta e frequentazioni padre/figli in Spazio neutro); l'assegnazione a sé della casa famigliare;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento della somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con decreto 25 luglio 2024 il Giudice Delegato ha disposto la trasmissione ex art 38 disp att c.c. al Tribunale per i minorenni di Milano (RG 1525/2022 Giudice rel. Dott. Viti) attivatosi a tutela dei minori in data 23 giugno 2022. All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 14.1.2025 avendo ricevuto regolare Controparte_1 notifica del ricorso, è comparso personalmente, privo di assistenza tecnica. Il Giudice ha, pertanto, dichiarato la contumacia di parte convenuta e, dopo aver proceduto all'audizione separata delle parti (viste le allegazioni di violenza domestica di parte attrice), ha così provveduto:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegna a parte attrice termine fino al 20 febbraio 2025 per il deposito del certificato di matrimonio;
3. Prende atto che il padre si è impegnato a continuare a versare entro il 24 di ogni mese l'importo di 300 ,00 euro per il mantenimento dei figli;
Rilevato che il presente procedimento ed il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Milano sono stati instaurati in data successiva al 22 giugno 2022, prima di adottare ogni provvedimento così provvede: 1) Dispone che il presente verbale sia trasmesso al Tribunale per i Minorenni di Milano (RG 1525/2022 Giudice rel. Dott. Viti) ex art 38 disp att. c.c.;
2) Nomina l'avv. , già nominato curatore speciale avanti al TM, curatore speciale Controparte_4 dei minori con termine per costituirsi in giudizio il 24 febbraio 2025;
3) Richiede ai SS del Comune Cesano Boscone di trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 4 marzo 2025. Ha, quindi, rinviato il procedimento all'udienza del 20 marzo 2025. In data 18.3.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo la separazione personale dei coniugi e l'affido condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso e con il papà e regolamentazione delle visite madre/figli secondo le modalità ritenute più opportune;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. All'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti, dato atto che è ancora pendente il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Milano, hanno chiesto ex art. 38 disp. att. c.c. un rinvio dell'udienza ex art 473 bis. 40 c.p.c. e si sono impegnati a depositare istanza congiunta avanti al Tribunale per i minorenni ex art 38 disp att. c.c. All'udienza del 17.6.2025 il Giudice delegato, dato atto che il Tribunale per i minorenni in data 16 aprile 2025 aveva definito il procedimento con conferma del decreto provvisorio adottato in data 22 luglio 2022 e che il convenuto in data 18.3.2025 aveva depositato memoria difensiva, ha sentito i coniugi e il curatore speciale, i quali, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno congiuntamente chiesto di provvedere in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe: Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Con riferimento alla domanda di separazione personale. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. La relazione tra le parti si è conclusa dopo un episodio risalente a maggio 2022 in cui il signor CP_1
(secondo le allegazioni di parte attrice) avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, minacciandola anche con un coltello da cucina. A seguito di tali fatti, la signora in data 19.5.2022 ha sporto denuncia – querela nei confronti CP_3 del marito allegando che nei dodici anni di matrimonio aveva ricevuto dallo stesso molte offese e ingiurie culminate nell'episodio di maggio 2022 da cui è scaturito un procedimento penale (proc. pen. 17078/2022 RG) nell'ambito del quale è intervenuta una richiesta di archiviazione da parte del PM.
In seguito all'episodio denunciato dalla madre, il Tribunale per i minorenni di Milano in data 22.7.2022 (ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con collocamento della madre e dei minori in comunità protetta e frequentazioni padre/figli in Spazio neutro. Detto decreto provvisorio è stato confermato con decreto definitivo emesso in data 16.4.2025. In questo contesto i genitori, utilmente supportati ed indirizzati dai difensori e dal curatore speciale hanno riconosciuto come ancora attuale la necessità di garantire ancora per un periodo un'importante funzione decisoria e di indirizzo ai SS nell'interesse dei figli.
Le corali richieste avanzate, coerenti con quanto emerge nelle ultime relazioni depositate1 , impongono di confermare ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984 la già disposta limitazione della responabilità genitoriale sui minori nato il [...], e Controparte_2 Controparte_3
, nata il [...],di entrambi i genitori per la durata di 18 mesi come meglio dettagliato in
[...] dispositivo.
Tenuto in conto che: - dalla relazione dei SS del Comune di Cesano Boscone 5.3.2025 depositata il 7 marzo 2025 emerge che i minori hanno sempre mantenuto un buon rapporto con il padre, conservando una buona opinione di lui, e in moltissime occasioni hanno riportato il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, a cui sono legati da un profondo affetto, chiedendo, per il futuro tempi di permanenza, in futuro, equivalenti, a settimane alternate, presso l'uno e l'altro genitore;
- il padre ha mostrato di avere delle competenze genitoriali più che adeguate, di essere empatico nei confronti dei figli e di essere in grado di prendersi cura di loro ed avere uno sguardo attento rispetto alle loro necessità psicologiche, relazionali ed emotive;
- all'udienza del 17.6.2025 il curatore speciale ha riportato che “nel rapporto con i genitori i bambini stanno bene” e la madre ha riferito che “quando vanno dal papà i ragazzi stanno bene: vanno volentieri e non ci sono problemi”;
- attualmente i minori vivono con la madre (in semi autonomia) in una abitazione in housing sociale e hanno riferito di aver vissuto questo cambiamento con serenità e gioia e che il padre vede i bambini a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica/lunedì e per una cena in settimana come richiesto dalle parti deve, pertanto, essere dato incarico ai Servizi sociali dell'Ente affidatario in collaborazione con le competenti ASST, di: Controparte_7
1. mantenere e collocati presso la mamma;
Controparte_2 Controparte_3
2. organizzare e scandire gli incontri padre/figli sulla falsariga del calendario attuale (weekend alternati dal venerdì alla domenica o al lunedì con riaccompagnamento a scuola e per una cena a settimana) con previsione di introdurre significativi periodi di frequentazione anche nei periodi di sospensione scolastica;
conferisce, altresì, espressa delega ai Servizi sociali dell'Ente Affidatario Comune a diversamente regolamentare, in senso Controparte_7 ampliativo o restrittivo, i tempi di frequentazione padre/figli, sentiti i minori medesimi, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
3. garantire la prosecuzione di un percorso di supporto alla genitorialità che preveda anche momenti congiunti tra i genitori al fine di agevolarli nella ripresa di uno scambio costruttivo e orientato al benessere di e;
Controparte_2 Controparte_3
4. proseguire l'intervento educativo presso la abitazione materna che la aiuti anche ad affrontare situazioni nuove soprattutto legate al tema della crescita dei propri figli;
5. supportare la madre nel percorso volto all'autonomia e nel reperimento di un'autonoma sistemazione abitativa;
6. continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Con riferimento all'assegnazione della casa famigliare. Il Tribunale dà atto che all'udienza del 17 giugno 2025 la madre ha dichiarato di non avere interesse a tornare nella ex casa coniugale (dove attualmente vive il padre).
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli minori – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'assegno unico universale per i figli minori e gli aiuti pubblici stanziati per i bambini, come da concorde richiesta delle parti, da luglio 2025, verranno percepiti integralmente dalla madre.
Con riferimento alle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Congo il 13/11/2006, atto non trascritto in Italia;
2. Conferma ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori Controparte_2
nato il [...], e nata il [...], al Servizio sociale
[...] Controparte_3 del Comune di Cesano Boscone per un periodo di 18 mesi;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
3. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
4. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
5. Dispone che la madre previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
- salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
- istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
- e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
- g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi ed i minori assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che i Servizi sociali dell'Ente affidatario in Controparte_7 collaborazione con le competenti ASST, provvedano a:
- mantenere e collocati presso la mamma;
Controparte_2 Controparte_3
- organizzare e scandire gli incontri padre/figli sulla falsariga del calendario attuale (weekend alternati dal venerdì alla domenica o al lunedì con riaccompagnamento a scuola e per una cena a settimana) con previsione di introdurre significativi periodi di frequentazione anche nei periodi di sospensione scolastica;
conferisce, altresì, espressa delega ai Servizi sociali dell'Ente Affidatario Comune di Cesano Boscone a diversamente regolamentare, in senso ampliativo o restrittivo, i tempi di frequentazione padre/figli, sentiti i minori medesimi, il Curatore Speciale, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
- garantire la prosecuzione di un percorso di supporto alla genitorialità che preveda anche momenti congiunti tra i genitori al fine di agevolarli nella ripresa di uno scambio costruttivo e orientato al benessere di e;
Controparte_2 Controparte_3
- proseguire l'intervento educativo presso la abitazione materna che la aiuti anche ad affrontare situazioni nuove soprattutto legate al tema della crescita dei propri figli;
- supportare la madre nel percorso volto all'autonomia e nel reperimento di un'autonoma sistemazione abitativa;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori. 8. Pone, sull'accordo delle parti, a carico del padre, con decorrenza da luglio 2024 e fino a giugno 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di 300,00 euro mensili. Dalla mensilità di luglio 2025, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 23 di ogni mese l'importo di 350,00 euro mensili, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione luglio 2026; 9. Dà atto dell'impegno di , verificati gli eventuali importi non versati a Controparte_1 titolo di mantenimento facilmente verificabili, posto che il padre ha sempre provveduto con bonifico, a saldare l'eventuale pregresso mediante pagamento rateale mensile dell'importo massimo di 50 euro al mese fino all'estinzione del debito;
10. Dispone, sull'accordo delle parti, che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale e gli aiuti pubblici stanziati per i bambini, da luglio 2025, verranno percepiti integralmente dalla madre;
11. Compensa tra le parti le spese di lite;
12. Manda il cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici Si comunichi ai Servizi sociali dell'Ente affidatario Controparte_7
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La relazione dell'Ente affidatario del del 5.3.2025 depositata il 7 marzo 2025 attesta che: Controparte_7
- La madre sebbene abbia una buona relazione con i figli “caratterizzata da una buona vicinanza affettiva e un buon impegno da parte della signora nel cercare di far fronte agli impegni scolastici e ai bisogni di socializzazione dei figli” , ancora oggi “mostra delle fatiche nell'affrontare situazioni nuove, soprattutto legate al tema della crescita dei propri figli”, rispetto alle quali necessita, come dalla stessa dichiarato, di essere supportata. Inoltre, la donna nel corso del tempo ha mantenuto il proprio racconto del marito come uomo controllante e svalutante.;
- il padre: ha continuato a fornire una rappresentazione svalutante della moglie, dipingendola come “scarsamente in grado di gestire in autonomia le questioni economiche, o trovare un'occupazione, o gestire i figli, questioni a suo dire delegate a lui durante la vita di coppia”.