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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 7760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7760 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2656/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2656/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 21 maggio 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: elett.te dom.to in Napoli alla via Via S. Parte_1 C.F._1
Maria della Libera n. 13, presso lo studio dell'Avv. GIUBILEO FRANCESCO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Umberto Annunziata (C.F. con studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Mastanielli n. 18, C.F._3
presso cui è elettivamente domiciliata.
- Appellata
E
, c.f.: Controparte_2 C.F._4
- Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 5.02.2024, il sig. Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 4547/23, emessa dal Giudice di Pace di Barra, in persona
[...]
della dott.ssa Antonella Giugliano, in data 29.03.2023, con cui veniva rigettata la domanda di accertamento della responsabilità del conducente del motociclo Kimco tg. CC74900, in ordine al verificarsi del sinistro stradale del 13.03.2019, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno subito.
Più precisamente, l'appellante ha riferito che il giorno 13.03.2019 alle ore 08.30 circa in
Napoli-Barra, nel percorrere in qualità di trasportato la Via Prospero Guidone a bordo del motociclo Kimco tg. CC 74900, di proprietà di ed assicurato presso Controparte_2
il motociclo giungeva all'incrocio con il corso Bruno Buozzi ed ometteva di CP_1
concedere la dovuta precedenza a destra all'autoveicolo Smart con targa prova n.
1DpEALPE, proveniente dal detto corso Bruno Buozzi. Il conducente del motociclo avrebbe dunque impattato la Smart con la propria parte anteriore nella parte laterale sinistra per poi rovinare al suolo sul fianco sinistro, unitamente al passeggero.
- 2 - A seguito dell'impatto il sig. si recava presso il P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini Pt_1
di Napoli, ove i sanitari di turno apprestavano le prime cure mediche del caso e diagnosticavano un “trauma contusivo del gomito sx, trauma contusivo-distorsivo della caviglia e del ginocchio sx”.
In primo grado si costituita la che, oltre ad eccepire l'improponibilità Controparte_3
della domanda per mancata allegazione del modulo CAI alla lettera di messa in mora, lamentava il difetto di prova della domanda alla luce di numerosi indizi che facevano concretamente dubitare della veridicità della ricostruzione operata in citazione. La conducente veniva dichiarata contumace. CP_2
Ammessa prova testimoniale e ctu medico legale, la domanda risarcitoria veniva rigettata con la gravata sentenza in ragione del difetto di prova del fatto storico.
Avverso tale statuizione, il sig. ha proposto appello, eccependo l'errata Pt_1
valutazione della prova testimoniale, la carenza di motivazione, oltre alla violazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito, richiamando in tal senso le pronunce della Corte di
Giustizia UE, 01/12/2011, C- 442/10, e della Corte di Cassazione (sentenza n. 16181 del
30/07/2015).
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenute Controparte_3
infondate, ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., oltre alla corretta valutazione delle risultanze processuali, ribadendo l'affermata inattendibilità del teste escusso, anche alla luce degli accertamenti compiuti in relazione all'autovettura Smart coinvolta nel sinistro e delle risultanze della Parte_2
Con ordinanza del 21.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione a norma dell'art. 352
c.p.c..
********
- 3 - Nel valutare i motivi di appello occorre prendere le mosse dalla statuizione di rigetto impugnata, che viene fondata sul difetto di prova della dinamica del sinistro stradale come indicato in citazione.
Il Giudice di pace ha definito lacunosa e generica la deposizione del teste Tes_1
, ritenuto inattendibile e non credibile;
al contempo ha ritenuto non decisive le
[...]
risultanze della ctu medico legale, inidonee a sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte attrice. Ha, inoltre, segnalato l'irragionevole mancata individuazione del conducente del motociclo su cui viaggiava, quale trasportato, l'appellante.
Con l'unico motivo appello, viene censurata la laconicità della motivazione e contrastata l'affermazione di inattendibilità e non credibilità del teste.
Invero, all'udienza del 29.03.2022 veniva escusso il teste , nato a [...] Testimone_1
il 23.07.1998, che ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che era verso la metà del mese di marzo dell'anno 2019, verso le ore 8:30, ed io a bordo del mio motociclo percorrevo la via
Guidona in Ponticelli (NA). Seguivo nella corsa mio fratello , che era a bordo Parte_1
in qualità di trasportato del motociclo Kimco di colore blu, quando giunti all'incrocio con via
Bruno Buozzi, il conducente del motociclo Kimco sul quale viaggiava mio fratello ometteva di concedere la dovuta precedenza a destra del veicolo che sopraggiungevano da via Buozzi, e così urtava con la propria parte anteriore la parte posteriore laterale sinistra del veicolo
Smart che appunto proveniva da via Buozzi. A seguito dell'impatto il motociclo Kimco con a bordo mio fratello cadeva sul proprio lato sinistro, e con esso anche il conducente ed il trasportato. Io subito mi fermai anche il conducente del veicolo Smart si fermò, io subito mi avvicinai a mio fratello al suolo che era dolorante al proprio lato sinistro, e precisamente al gomito, alla caviglia e al ginocchio sinistro. Anche il conducente lamentava dolori ma non so precisamente dove in quanto mi soffermai u mio fratello sul motociclo mio, si fermò un passante che si offrì di accompagnarlo in ospedale e così andammo ai Pellegrini di Napoli dove i sanitari lo presero in cura. Ricordo che il veicolo Smart era di colore nero e preciso che
- 4 - il conducente del motociclo Kimco era una donna di nome . Nulla posso riferire in CP_2
merito all'assicurazione del motociclo Kimco, non so quale fosse, poi si è visto tutto mio fratello”.
Questo Giudice, pur dando atto dell'obiettiva lacunosità della motivazione adottata dal
Giudice di prime cure, ritiene che la valutazione operata in ordine alla deposizione del teste vada confermata per le motivazioni che seguono, idonee ad integrare la statuizione di rigetto.
Obiettivamente decisiva ed incontrovertibile appare la circostanza accertata dall'appellata compagnia di assicurazione in sede di perizia affidata alla e Controparte_4
presente nella produzione di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado.
In occasione dell'accesso operato in data 08 novembre 2022 (il sinistro risale al 13 marzo 2019), il perito incaricato di ispezionare il veicolo antagonista Smart ForFour ha accertato che il conta chilometri segnalava 15 Km mentre la medesima autovettura, come emergente dalla fattura di acquisto dell'8 dicembre 2017, risultava essere stata acquistata con una percorrenza pregressa di 11 km.
Il dato emergente è, quindi, la percorrenza di soli 4 chilometri in circa 5 anni (dal dicembre 2017 al novembre 2022).
In sede peritale è, inoltre, emerso che l'autovettura presentava danni speculari a quelli già presenti al momento dell'acquisto (cfr. fotografie in atti) ed in ogni caso incompatibili con l'urto contro un motociclo.
Quanto accertato in sede peritale rende assolutamente inverosimile il coinvolgimento di detta autovettura nel sinistro oggetto di causa e la natura fraudolenta dell'iniziative risarcitoria avviata dall'appellante, il quale, in sede di appello, non ha inteso in alcun modo misurarsi con le circostanze in esame che, sebbene non adeguatamente valorizzate dal
Giudicante in sede di sentenza di rigetto, erano state, in ogni caso, compiutamente
- 5 - rappresentate dalla convenuta compagnia di assicurazione in sede di comparsa conclusionale.
Nessun rilievo assume, peraltro, la presunta tardività del deposito di detta perizia, atteso che, come opportunamente segnalato da trattasi di documento CP_1
sopravvenuto in ragione delle iniziali resistenze dell'assicurato a mettere a disposizione l'autoveicolo per i dovuti accertamenti peritali, il tutto nei termini dedotti e documentati dalla parte negli atti di causa.
Quanto sopra evidenziato appare di per sé sufficiente a comprovare in maniera incontrovertibile l'infondatezza della domanda risarcitoria e l'assoluta inattendibilità e non credibilità dell'unico teste escusso (fratello convivente dell'attore).
A ciò si associano gli ulteriori elementi adeguatamente ed opportunamente valorizzati dall'appellata, quali l'obiettivamente anomalo numero di sinistri in cui risultano, a vario titolo coinvolti l'appellante e la targa di prova apposta sull'autoveicolo antagonista.
Sul punto è sufficiente fare rinvio alla particolareggiata ricostruzione dei dati emersi dalla consultazione delle Banche dati forniti dalla appellata compagnia di Pt_2
assicurazione, e mai specificamente contestati dall'appellante.
Parimenti può valorizzarsi l'anomala circostanza che il risulti essere stato Pt_1
coinvolto, quale proprietario di un motoveicolo danneggiato, in altro sinistro verificatosi in data 25 settembre 2018 (ovvero pochi mesi prima del sinistro oggetto di causa) rispetto al quale, nella lettera di messa in mora prodotta dall'appellata, viene nuovamente indicato come testimone il fratello convivente, signor , ovvero lo stesso teste Testimone_2
escusso nel giudizio di primo grado.
Parimenti anomala appare la circostanza che il conducente dell'autovettura Smart e del conducente del motociclo su cui viaggiava il non siano stati compiutamente Pt_1
individuati da parte appellante.
- 6 - Ulteriore elemento dubbio è rappresentato dal rapporto di parentela tra appellante e testimone;
a tal riguardo l'appellata compagnia ha opportunamente segnalato che l'esistenza del predetto vincolo di parentela può, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.
Va, infine, condivisa l'argomentazione addotta nella gravata sentenza in ordine alla non decisività delle risultanze della ctu medico legale (in ogni caso caratterizzata da uno scarso rigore scientifico), in quanto genericamente volte ad operare una valutazione di compatibilità, necessitante in ogni caso di un solido supporto probatorio in ordine all'evento che avrebbe prodotto le evidenziate lesioni.
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al
DM n.55 del 2014, dello scaglione corrispondente al valore delle domande e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
Controparte_2
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4547/23, emessa del Parte_1
Giudice di Pace di Barra;
➢ condanna alla refusione in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_5
lite relative al giudizio di gravame che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
- 7 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 03/09/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 8 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2656/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 21 maggio 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: elett.te dom.to in Napoli alla via Via S. Parte_1 C.F._1
Maria della Libera n. 13, presso lo studio dell'Avv. GIUBILEO FRANCESCO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Umberto Annunziata (C.F. con studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Mastanielli n. 18, C.F._3
presso cui è elettivamente domiciliata.
- Appellata
E
, c.f.: Controparte_2 C.F._4
- Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 5.02.2024, il sig. Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 4547/23, emessa dal Giudice di Pace di Barra, in persona
[...]
della dott.ssa Antonella Giugliano, in data 29.03.2023, con cui veniva rigettata la domanda di accertamento della responsabilità del conducente del motociclo Kimco tg. CC74900, in ordine al verificarsi del sinistro stradale del 13.03.2019, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno subito.
Più precisamente, l'appellante ha riferito che il giorno 13.03.2019 alle ore 08.30 circa in
Napoli-Barra, nel percorrere in qualità di trasportato la Via Prospero Guidone a bordo del motociclo Kimco tg. CC 74900, di proprietà di ed assicurato presso Controparte_2
il motociclo giungeva all'incrocio con il corso Bruno Buozzi ed ometteva di CP_1
concedere la dovuta precedenza a destra all'autoveicolo Smart con targa prova n.
1DpEALPE, proveniente dal detto corso Bruno Buozzi. Il conducente del motociclo avrebbe dunque impattato la Smart con la propria parte anteriore nella parte laterale sinistra per poi rovinare al suolo sul fianco sinistro, unitamente al passeggero.
- 2 - A seguito dell'impatto il sig. si recava presso il P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini Pt_1
di Napoli, ove i sanitari di turno apprestavano le prime cure mediche del caso e diagnosticavano un “trauma contusivo del gomito sx, trauma contusivo-distorsivo della caviglia e del ginocchio sx”.
In primo grado si costituita la che, oltre ad eccepire l'improponibilità Controparte_3
della domanda per mancata allegazione del modulo CAI alla lettera di messa in mora, lamentava il difetto di prova della domanda alla luce di numerosi indizi che facevano concretamente dubitare della veridicità della ricostruzione operata in citazione. La conducente veniva dichiarata contumace. CP_2
Ammessa prova testimoniale e ctu medico legale, la domanda risarcitoria veniva rigettata con la gravata sentenza in ragione del difetto di prova del fatto storico.
Avverso tale statuizione, il sig. ha proposto appello, eccependo l'errata Pt_1
valutazione della prova testimoniale, la carenza di motivazione, oltre alla violazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito, richiamando in tal senso le pronunce della Corte di
Giustizia UE, 01/12/2011, C- 442/10, e della Corte di Cassazione (sentenza n. 16181 del
30/07/2015).
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenute Controparte_3
infondate, ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., oltre alla corretta valutazione delle risultanze processuali, ribadendo l'affermata inattendibilità del teste escusso, anche alla luce degli accertamenti compiuti in relazione all'autovettura Smart coinvolta nel sinistro e delle risultanze della Parte_2
Con ordinanza del 21.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione a norma dell'art. 352
c.p.c..
********
- 3 - Nel valutare i motivi di appello occorre prendere le mosse dalla statuizione di rigetto impugnata, che viene fondata sul difetto di prova della dinamica del sinistro stradale come indicato in citazione.
Il Giudice di pace ha definito lacunosa e generica la deposizione del teste Tes_1
, ritenuto inattendibile e non credibile;
al contempo ha ritenuto non decisive le
[...]
risultanze della ctu medico legale, inidonee a sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte attrice. Ha, inoltre, segnalato l'irragionevole mancata individuazione del conducente del motociclo su cui viaggiava, quale trasportato, l'appellante.
Con l'unico motivo appello, viene censurata la laconicità della motivazione e contrastata l'affermazione di inattendibilità e non credibilità del teste.
Invero, all'udienza del 29.03.2022 veniva escusso il teste , nato a [...] Testimone_1
il 23.07.1998, che ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che era verso la metà del mese di marzo dell'anno 2019, verso le ore 8:30, ed io a bordo del mio motociclo percorrevo la via
Guidona in Ponticelli (NA). Seguivo nella corsa mio fratello , che era a bordo Parte_1
in qualità di trasportato del motociclo Kimco di colore blu, quando giunti all'incrocio con via
Bruno Buozzi, il conducente del motociclo Kimco sul quale viaggiava mio fratello ometteva di concedere la dovuta precedenza a destra del veicolo che sopraggiungevano da via Buozzi, e così urtava con la propria parte anteriore la parte posteriore laterale sinistra del veicolo
Smart che appunto proveniva da via Buozzi. A seguito dell'impatto il motociclo Kimco con a bordo mio fratello cadeva sul proprio lato sinistro, e con esso anche il conducente ed il trasportato. Io subito mi fermai anche il conducente del veicolo Smart si fermò, io subito mi avvicinai a mio fratello al suolo che era dolorante al proprio lato sinistro, e precisamente al gomito, alla caviglia e al ginocchio sinistro. Anche il conducente lamentava dolori ma non so precisamente dove in quanto mi soffermai u mio fratello sul motociclo mio, si fermò un passante che si offrì di accompagnarlo in ospedale e così andammo ai Pellegrini di Napoli dove i sanitari lo presero in cura. Ricordo che il veicolo Smart era di colore nero e preciso che
- 4 - il conducente del motociclo Kimco era una donna di nome . Nulla posso riferire in CP_2
merito all'assicurazione del motociclo Kimco, non so quale fosse, poi si è visto tutto mio fratello”.
Questo Giudice, pur dando atto dell'obiettiva lacunosità della motivazione adottata dal
Giudice di prime cure, ritiene che la valutazione operata in ordine alla deposizione del teste vada confermata per le motivazioni che seguono, idonee ad integrare la statuizione di rigetto.
Obiettivamente decisiva ed incontrovertibile appare la circostanza accertata dall'appellata compagnia di assicurazione in sede di perizia affidata alla e Controparte_4
presente nella produzione di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado.
In occasione dell'accesso operato in data 08 novembre 2022 (il sinistro risale al 13 marzo 2019), il perito incaricato di ispezionare il veicolo antagonista Smart ForFour ha accertato che il conta chilometri segnalava 15 Km mentre la medesima autovettura, come emergente dalla fattura di acquisto dell'8 dicembre 2017, risultava essere stata acquistata con una percorrenza pregressa di 11 km.
Il dato emergente è, quindi, la percorrenza di soli 4 chilometri in circa 5 anni (dal dicembre 2017 al novembre 2022).
In sede peritale è, inoltre, emerso che l'autovettura presentava danni speculari a quelli già presenti al momento dell'acquisto (cfr. fotografie in atti) ed in ogni caso incompatibili con l'urto contro un motociclo.
Quanto accertato in sede peritale rende assolutamente inverosimile il coinvolgimento di detta autovettura nel sinistro oggetto di causa e la natura fraudolenta dell'iniziative risarcitoria avviata dall'appellante, il quale, in sede di appello, non ha inteso in alcun modo misurarsi con le circostanze in esame che, sebbene non adeguatamente valorizzate dal
Giudicante in sede di sentenza di rigetto, erano state, in ogni caso, compiutamente
- 5 - rappresentate dalla convenuta compagnia di assicurazione in sede di comparsa conclusionale.
Nessun rilievo assume, peraltro, la presunta tardività del deposito di detta perizia, atteso che, come opportunamente segnalato da trattasi di documento CP_1
sopravvenuto in ragione delle iniziali resistenze dell'assicurato a mettere a disposizione l'autoveicolo per i dovuti accertamenti peritali, il tutto nei termini dedotti e documentati dalla parte negli atti di causa.
Quanto sopra evidenziato appare di per sé sufficiente a comprovare in maniera incontrovertibile l'infondatezza della domanda risarcitoria e l'assoluta inattendibilità e non credibilità dell'unico teste escusso (fratello convivente dell'attore).
A ciò si associano gli ulteriori elementi adeguatamente ed opportunamente valorizzati dall'appellata, quali l'obiettivamente anomalo numero di sinistri in cui risultano, a vario titolo coinvolti l'appellante e la targa di prova apposta sull'autoveicolo antagonista.
Sul punto è sufficiente fare rinvio alla particolareggiata ricostruzione dei dati emersi dalla consultazione delle Banche dati forniti dalla appellata compagnia di Pt_2
assicurazione, e mai specificamente contestati dall'appellante.
Parimenti può valorizzarsi l'anomala circostanza che il risulti essere stato Pt_1
coinvolto, quale proprietario di un motoveicolo danneggiato, in altro sinistro verificatosi in data 25 settembre 2018 (ovvero pochi mesi prima del sinistro oggetto di causa) rispetto al quale, nella lettera di messa in mora prodotta dall'appellata, viene nuovamente indicato come testimone il fratello convivente, signor , ovvero lo stesso teste Testimone_2
escusso nel giudizio di primo grado.
Parimenti anomala appare la circostanza che il conducente dell'autovettura Smart e del conducente del motociclo su cui viaggiava il non siano stati compiutamente Pt_1
individuati da parte appellante.
- 6 - Ulteriore elemento dubbio è rappresentato dal rapporto di parentela tra appellante e testimone;
a tal riguardo l'appellata compagnia ha opportunamente segnalato che l'esistenza del predetto vincolo di parentela può, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.
Va, infine, condivisa l'argomentazione addotta nella gravata sentenza in ordine alla non decisività delle risultanze della ctu medico legale (in ogni caso caratterizzata da uno scarso rigore scientifico), in quanto genericamente volte ad operare una valutazione di compatibilità, necessitante in ogni caso di un solido supporto probatorio in ordine all'evento che avrebbe prodotto le evidenziate lesioni.
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al
DM n.55 del 2014, dello scaglione corrispondente al valore delle domande e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
Controparte_2
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4547/23, emessa del Parte_1
Giudice di Pace di Barra;
➢ condanna alla refusione in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_5
lite relative al giudizio di gravame che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
- 7 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 03/09/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 8 -