Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12303/2024 V.G.
RE PYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Giudice rel.Dott.ssa Fulvia de Luca
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.11.2024 da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: brasiliana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
Nato in Brasile il 28.04.1980 cittadino: brasiliano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], 385 ap 305 Resende - RJ 27.510-080 con l'Avv. Francesca Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12 marzo 2007, iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 0476, Registro 01, Parte 1, Anno 2007 scegliendo il regime di separazione dei beni
N. cronolog. 7434/2022 R.g. n. 17188/2020
con i seguenti figli: RS 1 nato il [...], oggi residente con la madre in Italia in Via Giacinto Mompiani n. 5, Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori Parte_2Parte 1 e
[...] in Milano in data 12 marzo 2007, iscritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 0476, Registro 01, Parte 1, Anno 2007 con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Il figlio minore RS 1 nato a [...] il [...], residente
,
con la madre in Milano Via Mompiani Giacinto n. 5 vivrà stabilmente in Italia con la alla quale è affidato in via esclusiva;
madre, Sig.ra Parte 1 3) Il figlio minore RS 1
, si recherà in Brasile a fare visita al padre almeno due volte l'anno:
A) una visita sarà durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, durante la quale ER alloggerà per un mese presso la casa del padre. La data di arrivo e di partenza sarà concordata con congruo preavviso, ogni anno, tenendo conto delle ferie estive della Sig.ra Parte 1 che accompagnerà ER in Brasile dal padre e lo ricondurrà in Italia al termine del periodo di visita. La Sig.ra mentre ER 1 sarà in Brasile presso la casa del padre, Parte 1
,
alloggerà altrove.
B) la seconda visita di ER 1 al padre in Brasile avverrà ogni anno per tutto il periodo delle potrà rendere vacanze scolastiche natalizie. 4) Il Sig. Parte_2 visita ad ER 1 in Italia in qualsiasi periodo dell'anno;
4) I biglietti aerei di andata e ritorno Italia /Brasile e Brasile /Italia per il figlio ER saranno a carico del padre, mentre la madre Sig.ra Parte 1 provvederà autonomamente alle proprie spese di viaggio quando accompagnerà ER in Brasile
e quando lo ricondurrà in Italia dal Brasile;
In considerazione della differenza di valore tra l'euro e la moneta corrente in Brasile e 5) del valore di cambio in euro dello stipendio mensile percepito in moneta brasiliana dal
Sig. nonché del fatto che ER 1 percepisce un assegno di Parte 2 invalidità mensile di euro 500 dall'INPS, il Sig. Parte 2 si accordano affinché l'assegno di invalidità di euro 500,00 mensili emesso dall'INPS per il figlio minore sia versato sul conto corrente della madre, affidataria esclusiva del minore che lo gestirà per le spese del minore, contribuendo in tal modo al mantenimento del minore;
6) Entrambi i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti;
per quanto occorrer possa, i coniugi si rilasciano autorizzazione per il rilascio dei 7) passaporti;
8) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore"
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 12 marzo 2007 tra
Parte 1 e Parte 2 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni