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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.2469/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FLORINDA SAIEVA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GIANTONY ILARDO per procura generale
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31.07.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione del giudice del lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025.
Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co.,
c.p.c.).
Nella fase di merito il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, la ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'ausiliario del giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso del ricorrente
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Il CTU, nella precedente fase per accertamento tecnico preventivo, ha argomentato che “Dalle risultanze della visita e da un'approfondita disamina della storia clinica del paziente, vista l'età anagrafica e le patologie che affliggono la ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che gli esiti di asportazione di timoma e di lesione ripetitiva pleurica, chemio e radio trattata in atto in follow up siano inquadrabili al codice 9325 delle tabelle oggi in vigore di cui al D.M. 5 febbraio 1992, con percentuale invalidante prevista del
100% fisso, altresì, per quanto riguarda il quesito posto in riferimento al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto all'indennità di accompagnamento, considerato che si è evidenziato che le funzioni psichiche gnosiche e cognitive sono congrue all'età, e la mobilità è valida ed autonoma, si ritiene che non sussistano le caratteristiche patologiche per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.”
Pag. 2 di 4 In risposta alle critiche sollevate nei confronti del proprio elaborato, il consulente ha evidenziato che, al di là dell'emotività del caso, non emergono dagli atti clinici depositati elementi tali da modificare il giudizio espresso. In particolare, nel fascicolo sono presenti i referti relativi ai day service del reparto di oncologia del presidio ospedaliero di Agrigento, dove sono stati somministrati i cicli di chemioterapia, i quali non riportano effetti collaterali che impediscano lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Solo un referto di settembre 2023 segnala una riduzione della dose terapeutica, che però è stata comunque somministrata.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'Ausiliario in occasione della visita peritale.
Quanto alla documentazione da ultimo prodotta con le note del 30.6.25, si evidenzia che la stessa non documenta alcun aggravio della patologia già esaminata in fase ATP.
Oltretutto, se da una parte è vero che non è inibito alla parte di far valere aggravamenti dall'altra ciò non può avvenire in qualsiasi fase ed in qualsiasi momento del processo (senza dubbio, ad esempio, l'art. 149 disp.att. c.p.c. citato non può trovare applicazione nel giudizio di cassazione).
Deve essere stabilito - per quanto interessa - da quale momento sia precluso alla parte di far valere quegli aggravamenti e quelle nuove malattie.
Sul punto ritiene il Tribunale che con l'atto di introduzione del giudizio di merito o con la memoria difensiva possano prodursi documenti sopravvenuti e che ciò sia consentito fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica, questa non sia stata depositata, ovvero, come nel caso di specie, quando sia stato disposto il rinvio per la decisione della controversia.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 dichiara irripetibili le spese del giudizio. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, della CP_1 precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, il 01.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.2469/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FLORINDA SAIEVA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GIANTONY ILARDO per procura generale
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31.07.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione del giudice del lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025.
Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co.,
c.p.c.).
Nella fase di merito il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, la ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'ausiliario del giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso del ricorrente
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Il CTU, nella precedente fase per accertamento tecnico preventivo, ha argomentato che “Dalle risultanze della visita e da un'approfondita disamina della storia clinica del paziente, vista l'età anagrafica e le patologie che affliggono la ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che gli esiti di asportazione di timoma e di lesione ripetitiva pleurica, chemio e radio trattata in atto in follow up siano inquadrabili al codice 9325 delle tabelle oggi in vigore di cui al D.M. 5 febbraio 1992, con percentuale invalidante prevista del
100% fisso, altresì, per quanto riguarda il quesito posto in riferimento al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto all'indennità di accompagnamento, considerato che si è evidenziato che le funzioni psichiche gnosiche e cognitive sono congrue all'età, e la mobilità è valida ed autonoma, si ritiene che non sussistano le caratteristiche patologiche per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.”
Pag. 2 di 4 In risposta alle critiche sollevate nei confronti del proprio elaborato, il consulente ha evidenziato che, al di là dell'emotività del caso, non emergono dagli atti clinici depositati elementi tali da modificare il giudizio espresso. In particolare, nel fascicolo sono presenti i referti relativi ai day service del reparto di oncologia del presidio ospedaliero di Agrigento, dove sono stati somministrati i cicli di chemioterapia, i quali non riportano effetti collaterali che impediscano lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Solo un referto di settembre 2023 segnala una riduzione della dose terapeutica, che però è stata comunque somministrata.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'Ausiliario in occasione della visita peritale.
Quanto alla documentazione da ultimo prodotta con le note del 30.6.25, si evidenzia che la stessa non documenta alcun aggravio della patologia già esaminata in fase ATP.
Oltretutto, se da una parte è vero che non è inibito alla parte di far valere aggravamenti dall'altra ciò non può avvenire in qualsiasi fase ed in qualsiasi momento del processo (senza dubbio, ad esempio, l'art. 149 disp.att. c.p.c. citato non può trovare applicazione nel giudizio di cassazione).
Deve essere stabilito - per quanto interessa - da quale momento sia precluso alla parte di far valere quegli aggravamenti e quelle nuove malattie.
Sul punto ritiene il Tribunale che con l'atto di introduzione del giudizio di merito o con la memoria difensiva possano prodursi documenti sopravvenuti e che ciò sia consentito fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica, questa non sia stata depositata, ovvero, come nel caso di specie, quando sia stato disposto il rinvio per la decisione della controversia.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 dichiara irripetibili le spese del giudizio. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, della CP_1 precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, il 01.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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