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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 19 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. A. E. Santo da mandato in atti Parte_1
contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nonchè
, in persona del Direttore p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dai propri funzionari
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio , nonché Controparte_1 Controparte_3
, al fine di ottenere l'annullamento cartella di pagamento n.
[...] Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2022” giusta ordinanza-ingiunzione n.
884/2022 del 11.11.2022.
Con comparsa di risposta del 05.09.2024 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_2
Dichiarata la contumacia di , le parti Controparte_4
precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Parte attrice contesta la legittimità della pretesa eccependo la omessa notifica dell'atto prodromico – ordinanza ingiunzione di pagamento.
In particolare, assume che nel procedimento amministrativo ex L. 689/81 aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio avvocato e che, pertanto, la notifica della sanzione amministrativa doveva essere effettuata presso l'indirizzo pec del procuratore al quale aveva conferito il mandato a rappresentarla in sede di audizione.
Orbene, l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della 1egge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non produce effetti nel successivo procedimento contenzioso e, nel silenzio della legge, deve essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria. Corte di
Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
Tornando al caso in esame, la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, risulta emessa a seguito del mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
884/2022, la quale dalla documentazione prodotta in atti risulta notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c..
Per consolidata giurisprudenza, qualora l'atto da notificare non venga
2 consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di Part ricevimento della raccomandata della non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (Cassazione, sezioni unite.,15.04.2021, n. 10012/2021, Cassazione, 15.03.2024, n. 7086; Cassazione 14 marzo 2024, n. 6853).
Versato in atti risulta tanto l'avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la spedizione del provvedimento ingiuntivo, che la CAD, come richiesto dalla Suprema Corte, ai fini della regolarità della notifica.
“La nullità non può essere mai pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (art. 156 III co. c.p.c.): vige cioè il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, generalmente affermato dalla giurisprudenza (ex multis,
Cass. 17762/2002, Cass. 1548/2002, Cass. 3294/1994, Trib. Ales-sandria 424/2004,
CTP Milano 143/41/2000, CTP Milano 36/46/1998) sulla base dell'assunto per cui la notifica della cartella di pagamento ha, tra l'altro, anche natura processuale siccome finalizzata alla provocatio ad opponendum, laddove l'opposizione sia radicata, lo scopo deve dirsi validamente raggiunto.
La particolare natura della controversia in oggetto, induce il Giudicante a compensare le spese di lite.
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P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
3 1) Rigetta la opposizione spiegata dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
conferma la cartella di pagamento 05920240025788245000 notificata in data 01.04.2024
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05920240025788245000 notificata in data 01.04.2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 20.366/54, di cui euro 20.366/54 per “Sanzioni