Ordinanza collegiale 23 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 2 novembre 2022
Decreto presidenziale 1 marzo 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02573/2026REG.PROV.COLL.
N. 01817/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Emanuele Bove, Michele Novielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati, Ispettorato per gli istituti superiori di istruzione della Guardia di finanza, in persona dell’Ispettore generale pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della sezione n. 188 del 1° marzo 2023;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- del 22 marzo 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere ND LI e udito per la parte ricorrente l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determinazione dell’Ispettorato per gli istituti superiori di istruzione della Guardia di finanza, prot. n. 0037026/2021 del 29 marzo 2021 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la comunicazione, datata 10 febbraio 2021, e dal giudizio di inidoneità ivi contenuto con cui il dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, ha ritenuto il -OMISSIS- non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, e da ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per l’appellante, ancorché dal medesimo non conosciuto;
b) da ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, e in particolare: i) dalla comunicazione, datata 10 febbraio 2021 e dal giudizio di inidoneità ivi contenuto con cui il dirigente il servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, ha ritenuto il -OMISSIS- non idoneo al servizio per “ ERNIA DISCALE L4-L5 ACCERTATA SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZONE CLINICO-ANAMNESTICA E DEGLI ESAMI STRUMENTALI PRODOTTI DAL CANDIDATO DI CUI AL TITOLO XX LETTERA a) N. 228 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”;
c) dalle “osservazioni formulate dal Centro di Reclutamento, in merito al contenzioso de quo, con foglio n.34092/1410 in data 23 marzo 2021”, menzionate nella determinazione dell’Ispettorato per gli istituti superiori di istruzione della Guardia di finanza, prot. n. 0037026/2021 del 29 marzo 2021 ma di contenuto ignoto;
d) dal contenuto e dalle risultanze degli accertamenti svolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza il 9 febbraio 2021, menzionati nella determinazione dell’Ispettorato per gli istituti superiori di istruzione della Guardia di finanza, prot. n. 0037026/2021 del 29 marzo 2021 ma di contenuto ignoto;
e) ove occorra, dalla nota di trasmissione prot. n. 000347030/2021 del 29 marzo 2021;
f) da tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il -OMISSIS- partecipava al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, superando le relative prove;
b) nel corso della visita medica di incorporamento del 5 febbraio 2021 dichiarava di aver sofferto, nel periodo intercorso tra detta visita e quella effettuata presso il Centro di reclutamento, di “ lombosciatalgia sinistra (ernia discale L4-L5)” , producendo altresì comprovante documentazione clinica al riguardo;
c) in data 9 febbraio 2021 il candidato veniva sottoposto, presso il Servizio ortopedia/traumatologia dell’Ufficio sanitario del Centro di reclutamento, a un ulteriore esame obiettivo che confermava la diagnosi di “ Ernia discale L4-L5 con lombosciatalgia sinistra ”, facendo emergere dal relativo referto: “ atteggiamento sofferente nella stazione eretta, contratture muscoli paravertebrali lombari. Spinalgia L4-L5. UE ++ a sinistra. ND + a sinistra. Il paziente riferisce che durante la stazione eretta inizia una lombalgia, una sciatalgia sinistra con perdite della sensibilità ”;
d) con la comunicazione del 10 febbraio 2021 il candidato veniva reso edotto di essere stato ritenuto non idoneo al servizio per “ ERNIA DISCALE L4-L5 ACCERTATA SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZONE CLINICO-ANAMNESTICA E DEGLI ESAMI STRUMENTALI PRODOTTI DAL CANDIDATO DI CUI AL TITOLO XX LETTERA a) N. 228 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”;
e) avverso tale comunicazione di inidoneità al servizio nella Guardia di finanza il -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza che lo respingeva in data 29 marzo 2021 con determinazione prot. n. 0037026/2021;
f) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 9):
I. “ Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione. Eccesso di potere per sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del D.M. 17 maggio 2000, n. 155, recante Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (G.U. 15 giugno 2000, n. 138) e ss.mm.. Eccesso di potere per inosservanza del DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA. ”.
3. il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti in giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza n. 7539 del 23 giugno 2021 il T.a.r. (sezione seconda ter ) ha onerato parte ricorrente a sottoporsi a verificazione presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola, al fine di valutare l’effettiva sussistenza del requisito di idoneità esaminato nel provvedimento impugnato. All’esito di tale valutazione, la Commissione medica, con verbale n. 5803/2021 del 19 gennaio 2022, ha verbalizzato che “ in sede di visita l’interessato riferisce che in data 5/2/2021, in occasione della visita di incorporamento, avvertiva dolore alla schiena, precisamente alla zona lombare con “perdita di sensibilità alla gamba sinistra, che continuava nei giorni successivi” allorquando effettuava cicli d’addestramento consistenti nello “stare sull’attenti, fare il saluto e imparare a marciare”. ”, formulando la seguente diagnosi “ Pregressa riferita lombosciatalgia, in atto non esimente, con accertate discopatie multiple anche di tipo erniario con impegno funzionale ”. Sulla base dei risultati degli accertamenti prodotti dall’interessato e di quelli eseguiti in quella sede, la commissione ha espresso il parere medico legale di “ NON idoneo nel ruolo Ispettori della GDF ”.
5. In considerazione di tale parere, il T.a.r., con l’ordinanza n. 1165 del 24 febbraio 2022 ha respinto l’istanza cautelare.
6. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale ha respinto il gravame e ha condannato il ricorrente alle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti, che ha liquidato in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
6.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ la patologia dichiarata dal ricorrente, documentata da certificazioni e referti sanitari e confermata all’esito della visita specialistica effettuata presso il Centro di Reclutamento, appare costituire anche in concreto “deficit funzionale” ”;
- “ l’esisto della visita medica disposta da questo Tribunale presso la Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma “Cecchignola” che, a seguito di rilettura della precedente risonanza magnetica e di nuova visita ortopedica, nella quale veniva notato che “nella marcia sui talloni sussisteva una limitazione funzionale alla flessione dorsale del piese sinistro”, formulava la diagnosi di “precedente lombosciatalgia, in atto non esimente, in soggetto con accertate discopatie multiple anche di tipo erniario con impegno funzionale”, dichiarando il ricorrente nuovamente “NON idoneo nel ruolo Ispettori della GDF” ”.;
- “ Risulta, infine, non meritevole di favorevole considerazione l’eccezione con cui la parte ricorrente ha censurato l’illegittimità del provvedimento di inidoneità alla luce del superamento, in fase concorsuale, delle prove di efficienza fisica, attesa l’ontologica differenza tra il predetto giudizio e quello di idoneità psico-fisica. ”.
7. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 23 febbraio 2023 e depositato il 24 febbraio 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 4 a pag.20):
I. “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER POSITIVAMENTE VALUTATO LA FONDATEZZA DEL MOTIVO DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO DI PRIMO GRADO: Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2. Eccesso di potere per inosservanza del DECRETO 4 giugno 2014 Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. Mancato rilievo del vizio di motivazione in quanto contraddittoria, apodittica e sommaria, nonché palesemente viziata da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e da eccesso di potere per travisamento. Difetto assoluto di istruttoria. Malgoverno del processo. Contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata. Error in iudicando del primo Giudice per le errata percezione e valutazione delle risultanze della disposta verificazione. Vizio di motivazione della sentenza per mancata rinnovazione della verificazione e/o mancata convocazione a chiarimenti del Verificatore. ”.
II. “ ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLA CONDANNA DELL’APPELLANTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE DI PRIMO GRADO. ”.
7.1. L’appellante ha concluso chiedendo di autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e dell’atto d’appello, di disporre una nuova verificazione o l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio “ o, ancora, previo espletamento di ogni adempimento istruttorio ritenuto necessario, ” di riformare la sentenza gravata, con l’annullamento di tutti gli atti gravati con il ricorso principale, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale e con vittoria di spese.
8. Con decreto n. 188/2023 in data 1° marzo 2023 il Presidente della sezione ha respinto l’istanza con la quale parte appellante ha chiesto l’autorizzazione alla notifica del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e dell’atto di appello per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione resistente.
9. In data 13 marzo 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti in giudizio.
10. Con memoria depositata il 17 marzo 2023 parte appellata ha chiesto la reiezione dell’appello.
11. La sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 marzo 2023, ha respinto l’istanza cautelare.
12. Con la memoria depositata il 6 dicembre 2023 si è costituito in giudizio, quale nuovo e unico difensore dell’appellante, l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, vista la rinuncia al mandato degli avvocati Emanuele Bove e Michele Novielli. Nella memoria il nuovo difensore ha ribadito le doglianze formulate nel ricorso di appello e ha evidenziato che in una nuova relazione medica svolta in data 26 luglio 2023 il professore -OMISSIS- – Medico Chirurgo – Patologia App. Locomotore dell’Università di Roma ha tra l’altro indicato come: “[…] Alla luce dei requisiti previsti dalla citata normativa, si evince, inequivocabilmente, che l’interessato, escluso per “infermità dell’apparato locomotore”, ampiamente smentita dalle visite specialistiche ed esami effettuati ed in atti, risulti, invece, idoneo alla frequenza del prossimo corso allievi marescialli della Guardia di Finanza utile. […] Si conclude quindi perché il Sig. -OMISSIS- venga considerato idoneo a qualsiasi tipo di attività esercitata nell’ambito delle forze armate con qualsiasi tipo di incarico, poiché l’anatomia radiologica strumentale non è di per sé univoca né dimostrativa ma soprattutto l’anatomia clinica appare negativa ad ogni fine precedentemente esposto e prova di qualsiasi obiettività […]”. ”. In conclusione parte appellante ha chiesto, in via istruttoria, di acquisire ogni documento e/o elemento utile ai fini della decisione della presente controversia e di disporre apposita verificazione presso nuova struttura pubblica terza ed imparziale in contraddittorio tra le parti) o accertamento medico legale, tramite C.T.U. in contraddittorio fra le parti, presso idonea struttura pubblica - terza ed imparziale - o presso esperti qualificati, nonché, nel merito, di accogliere l’appello e, in completa riforma e/o annullamento della sentenza n. 1165/2022 ( rectius n. -OMISSIS-/2022), accogliere il ricorso formulato in primo grado, con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti con lo stesso impugnati e contestati e con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite.
13. Rispettivamente in data 8 gennaio 2024 e 13 febbraio 2024, parte appellante ha depositato la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2026 del 30 marzo 2018 e la cartolina di notifica delle memorie di costituzione al controinteressato -OMISSIS-.
14. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
15. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
16. L’oggetto del presente ricorso in appello è costituito dalla determinazione con la quale il Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS- avverso la comunicazione e il giudizio di inidoneità ivi contenuto con cui il dirigente del Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, lo ha ritenuto non idoneo al servizio.
17. In via preliminare il collegio, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 95, comma 5, c.p.a., ritiene di prescindere dalla richiesta di integrazione del contraddittorio essendo il ricorso in appello manifestamente infondato.
18. I motivi di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di favorevole considerazione.
Il collegio ritiene che le censure dedotte dalla parte appellante siano infondate alla luce dei principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza e delle risultanze documentali, da cui emerge l’accuratezza del procedimento di accertamento del requisito dell’idoneità psico-fisica seguito dall’amministrazione resistente.
Ciò detto, premesso che la gravata sentenza ha argomentato in modo completo – sia pure sinteticamente come richiesto dagli artt. 3 e 88 comma 2, lett. c) c.p.a. – su tutte le doglianze articolate in prime cure, appare innanzitutto opportuno evidenziare che alla luce del comune e consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide e dal quale non ha ragione di discostarsi, le valutazioni tecniche delle Commissioni dei concorsi pubblici sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica. Peraltro, “ si tratta di un accertamento che deve essere riferito al momento in cui si svolge la procedura di selezione, e come tale ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di eventuali esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, e ciò anche per assicurare la parità di trattamento dei candidati ” (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1289/2020; sez. IV, n. 2536/2020, n. 7555/2019). Ciò non toglie che il relativo esercizio sia soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo qualora viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. I, pareri n. 654/2025 e n. 368/2025; sez. IV, n. 6591/2019 e n. 33/2018, sez. III, n. 2693/2019).
Applicando tali condivisi e consolidati orientamenti alla fattispecie in esame, il collegio non rileva, invero, la sussistenza nel caso all’esame dei profili di abnormità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, legittimerebbero il sindacato da parte del giudice amministrativo.
Né migliore considerazione può essere riservata alla contestazione, invero generica, secondo la quale l’azione dell’amministrazione avrebbe dato luogo a un “ palese difetto di istruttoria ” e a un “ grave eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché le evidenti genericità, contraddittorietà e carenza della motivazione dei provvedimenti gravati ” in quanto tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono infatti essere introdotti dall’esponente mediante specifiche allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1570/2024, n. 976/2024; sez. IV, n. 3256/2021). Nel caso di specie, invece, tale allegazione è del tutto mancata, limitandosi la ricorrente a una mera enunciazione degli stessi.
L’esame della documentazione in atti dimostra invece che la Commissione specialistica, composta da personale competente a ciò preposto, ha emesso un giudizio risultato di analisi oggettive, logiche e coerenti, frutto dell’applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione contenuti nella normativa generale di riferimento, nella lex specialis e nelle norme tecniche adottate per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso in oggetto.
Il -OMISSIS-, infatti, in esito alla visita di incorporamento avvenuta il 5 febbraio 2021, in occasione della quale dichiarava di aver sofferto di “ lombosciatalgia sinistra (ernia discale L4-L5)” , presentava documentazione medica consistente in una “ risonanza magnetica - rachide (lombo-sacrale) ”, effettuata presso “IGEA radiologia, diagnostica, fisioterapia, poliambulatorio” in data 14 dicembre 2020, con annesse immagini e in un referto, datato 5 gennaio 2021, di ortopedia, visita specialistica (prima visita), effettuata presso la stessa struttura. Sulla base di tale documentazione, lo stesso il 9 febbraio 2021 veniva sottoposto, presso l’ufficio sanitario del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, a una seconda visita, nel corso della quale l’esame obiettivo della colonna vertebrale confermava la diagnosi di “ernia discale L4-L5 con lombosciatalgia sinistra”, facendo emergere dal relativo referto: “ atteggiamento sofferente nella stazione eretta, contratture muscoli paravertebrali lombari. Spinalgia L4-L5. UE ++ a sinistra. ND + a sinistra. Il paziente riferisce che durante la stazione eretta inizia una lombalgia, una sciatalgia sinistra con perdite della sensibilità ”.
Ne discende che alla luce del combinato disposto del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 (“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”) e delle direttive di cui all’allegato 1 del decreto n. 61772/2016 del Comandante generale della Guardia di finanza, al punto XX (“ APPARATO LOCOMOTORE ”), lettera a) n. 228, prevedono espressamente, tra le cause di non idoneità, “ le ernie discali ed i loro pregressi trattamenti chirurgici ” tra le “ patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali ”, la dichiarazione di inidoneità ha costituito per l’amministrazione un atto dovuto.
A conforto di tali diagnosi, del resto, la Commissione medica incaricata di procedere a una verificazione presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola al fine di valutare l’effettiva sussistenza del requisito di idoneità esaminato nel provvedimento impugnato ha verbalizzato che in occasione della visita ortopedica veniva notato “ che nella marcia sui talloni sussisteva una limitazione funzionale alla flessione dorsale del piede sinistro ”, formulando la seguente diagnosi “ Pregressa riferita lombosciatalgia, in atto non esimente, con accertate discopatie multiple anche di tipo erniario con impegno funzionale ”. Sulla base dei risultati degli accertamenti prodotti dall’interessato e di quelli eseguiti in quella sede, la commissione ha espresso il parere medico legale di “ NON idoneo nel ruolo Ispettori della GDF ”, altresì specificando che “ Il caso di specie rientra in quanto indicato ai numeri 228 e 229 di cui al punto 20 dell’elenco allegato al D.M. 17/5/200, n.155. Il razionale è che la semplice presenza anatomica delle infermità indicate, anche se in atto non risultano esimenti, lo possono risultare nel momento in cui l’organismo è sottoposto a sforzi o/e a posture prolungate, come peraltro già verificatosi ”.
Quindi la Commissione incaricata della verificazione, oltre a confermare la diagnosi formulata in occasione delle visite svolte presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, ha riscontrato in capo al -OMISSIS- anche la patologia indicata al n. 229 del punto XX, lettera a), costituita da “ discopatie e protrusioni discali anche se non associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare ” che comunque “Non costituisce causa di non idoneità nei confronti degli aspiranti allievi finanzieri atleti ”.
Su tali basi non appare quindi meritevole di favorevole considerazione la doglianza secondo la quale la sentenza gravata evidenzia una erroneità, ingiustizia, illogicità, infondatezza e apoditticità in quanto “ Limitazioni e dismorfismi che, lo si ribadisce, non sono stati rilevati in sede di verificazione ” , dovendosi, come indicato nella memoria depositata il 6 dicembre 2023, “ addivenire ad un giudizio peculiare finalizzato ad accertare se l’esistenza delle ernie discali contestate all’appellante siano effettivamente produttive di una qualche incisivo e rilevante dismorfismo e/o concreta limitazione funzionale ”.
Infatti, in ossequio al citato d.m. n.155/2000, le direttive di cui all’allegato 1 del decreto n. 61772/2016 del Comandante generale della Guardia di finanza, al punto XX, lettera a) n. 228, prevedono espressamente, tra le cause di non idoneità, “ le ernie discali ed i loro pregressi trattamenti chirurgici ” tra le “ patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali ”, con ciò evidenziando che le patologie in argomento assumono un carattere escludente quando sono tali da causare disformismi o limitazioni funzionali (e non disformismi e limitazioni funzionali). Ciò detto, la documentazione in atti dimostra che, a differenza di quanto affermato da parte appellante secondo la quale la Commissione incaricata della verificazione ha operato “ senza di fatto svolgere accertamenti specialistici sul punto finalizzati ad accertare allo stato la sussistenza non solo della patologia in argomento, ma, anche e soprattutto, di eventuali dismorfismi e/o limitazioni funzionali effettive tali da impedire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa ”, nel caso di specie sia la visita ortopedica cui è stato sottoposto l’odierno appellante in sede di verificazione sia la diagnosi finale della Commissione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale hanno fatto riferimento a ” una limitazione funzionale alla flessione dorsale del piede sinistro ” e a una “ Pregressa riferita lombosciatalgia, in atto non esimente, con accertate discopatie multiple anche di tipo erniario con impegno funzionale ” quindi tali da motivare la non idoneità.
In tale quadro non appare conferente il richiamo alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2026/2018, depositata da parte appellante in data 8 gennaio 2024, con la quale si invitava l’amministrazione a verificare “ se le patologie da cui è affetto il suo ginocchio destro siano cause di “disformismi o limitazioni funzionali”: solo in questo caso, infatti, potrà dichiararsi l’inidoneità al servizio e, quindi, disporsi l’esclusione dal concorso ” in quanto, come detto, nel caso di specie si è in presenza di una fattispecie diversa in cui la verificazione è stata già svolta e, in esito alla stessa, la relativa commissione medica ha rilevato, verbalizzandole, specifiche limitazioni funzionali.
Né migliore pregio può essere riconosciuto alla circostanza secondo la quale “ nell’ambito del concorso di cui trattasi, superava brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica. Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici da ginnici, da superare in sequenza: ebbene, anche tali prove sono state superate dallo scrivente, e ciò a conferma della propria piena idoneità psico-fisica ” in quanto, come correttamente rilevato dal T.a.r., vi è una chiara differenza tra i giudizi sull’efficienza fisica e sull’idoneità psico-fisica, essendo gli stessi rispettivamente consistenti in prove ginniche e in esami di laboratorio e visite mediche.
Neppure predicabile è poi la doglianza che individua una istruttoria carente e superficiale dovuta al fatto di non avere tenuto in considerazione la “ copiosa documentazione medica versata in atti (resa sia da enti pubblici/strutture pubbliche, nonché, specialisti privati) ” come gli esiti degli accertamenti svoltiil 9 febbraio 2022 presso l’ospedale Mater Dei di Bari e il 26 luglio 2023 da parte del professor -OMISSIS- dell’università di Roma.
L’assunto si scontra frontalmente con i consolidati orientamenti di questo Consiglio che il collegio condivide e dai quali non vi è ragione per discostarsi, secondo i quali:
a) nell’ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti;
b) i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 368/2025, n. 1573/2024 e n. 976/2024; sez. IV, n.7325/2020, n. 5168/2020 e n. 65/2020);
c) è irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento. Se infatti si fondasse l’ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti – che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici e di efficienza fisica, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento (Cons. Stato, sez. I, parere n. 476/2025, n. 976/2024; sez. IV, n.7325/2020 cit., n. 4228/2020, n. 6405/2004).
Ne discende che alcun rilievo può essere riconosciuto agli esiti di accertamenti svolti al di fuori del periodo di tempo proprio dell’alveo concorsuale.
Quanto poi alla doglianza relativa a un errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata per quanto attiene alla delibazione sulle spese di lite sulla base della dimostrata “ piena fondatezza delle domande proposte in primo grado e delle istanze tutte ivi formulate e rassegnate ” la censura va respinta in ragione della sua estrema genericità.
Il collegio, infine, in considerazione del rilevato rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito, il collegio ritiene di non aderire alla richiesta istruttoria diretta all’acquisizione di ulteriori documenti e a disporre una ulteriore verificazione o accertamento medico-legale tramite c.t.u..
19. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1817/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei terzi citati..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AO, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ND LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LI | IO AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.