Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2573
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Ordinanza collegiale 23 giugno 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
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Sentenza 2 novembre 2022
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Decreto presidenziale 1 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
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Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione. Eccesso di potere per sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del D.M. 17 maggio 2000, n. 155. Eccesso di potere per inosservanza del DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

    Il Collegio ritiene che le valutazioni tecniche delle commissioni mediche siano espressione di ampia discrezionalità tecnica e che il giudizio di inidoneità sia stato emesso nel rispetto della normativa di riferimento, basandosi su accertamenti oggettivi e coerenti che hanno riscontrato limitazioni funzionali riconducibili alle cause di non idoneità previste dalla normativa. Le argomentazioni relative al superamento delle prove di efficienza fisica sono state ritenute irrilevanti rispetto al giudizio di idoneità psico-fisica. La documentazione medica successiva al concorso è stata considerata irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità al momento della selezione.

  • Rigettato
    Errore di giudizio in ordine alla condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite di primo grado.

    La censura è respinta per la sua estrema genericità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2573
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2573
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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