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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 1932 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Lara Ferraro
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/10/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Dalla Libera
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia adottare i provvedimenti per ottenere sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni già indicate nel ricorso e che di seguito si trascrivono integralmente:
CONCLUSIONI 1) Disporre l'affidamento condiviso della minore nata ad [...], Persona_1
in data 11.02.2024, con collocamento prevalente con la madre con la quale continuerà a vivere;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo le Per_1
seguenti modalità:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé il sabato o la domenica in via alternata Per_1
dalle ore 9.30 alle ore 19.30 curando il padre e/o i nonni paterni da questo delegati di prelevare la minore dall'abitazione materna ed ivi riportandola all'orario concordato;
a far data dal 01.08.2025 il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 19.30, curando il padre di prelevare la minore dall'abitazione materna ed ivi riportarla all'orario concordato;
dal compimento del secondo anno d'età il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati dal venerdì
sera alle ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 20.30 curando il padre di prelevare la minore dall'abitazione materna ed ivi riportandola all'orario concordato;
un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui la minore non starà con il padre nei week end, da concordare previamente con la madre in base agli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e in relazione alle esigenze lavorative del padre;
b) nel periodo natalizio: considerata la tenera età di il padre potrà tenere con sé Per_1
per tre giorni, anche consecutivi, un anno compreso il giorno di Natale e l'anno Per_1
successivo il Capodanno, dal compimento del terzo anno d'età il padre potrà tenere con sé per sette giorni consecutivi, un anno compreso il Natale e l'anno successivo il Per_1
Capodanno;
c) nel periodo pasquale: dal compimento del secondo anno d'età, il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni consecutivi, un anno compreso il giorno di Pasqua e l'anno Per_1
successivo il Lunedì dell'Angelo; dal terzo anno di età di in poi, la minore Per_1
trascorrerà con il padre giorni tre;
per il corrente anno le parti si accorderanno in modo tale da garantire al padre di trascorrere del tempo con la figlia in occasione delle celebrazioni pasquali;
d) nel periodo estivo: il padre potrà vedere e tener con sé la minore per sette giorni anche non consecutivi da comunicarsi con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno;
dal compimento del terzo anno d'età il padre potrà vedere e tenere con sé
per dieci giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo e Per_1
comunque entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno;
e) dal quinto anno in poi resterà con il padre giorni quindici anche non Per_1
consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno;
f) durante i ponti e le festività nazionali resterà con ciascun genitore Per_1
alternativamente; nello specifico per quest'anno la minore trascorrerà il 25 aprile con la madre ed il primo maggio con il padre e così via ad anni alterni;
g) le parti espressamente concordano che in caso di impedimento del sig. , Controparte_1
potrà essere prelevata dalla casa materna dai nonni paterni, con onere di Per_1
preavviso da parte del IG. ; Controparte_1
h) festa della mamma e compleanno della mamma con la IG.ra e la festa del Parte_1
papà ed il compleanno del papà con il IG. ; Controparte_1
i) il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori avrà la facoltà di trascorrere Per_1
del tempo con la figlia, previo accordo;
ove possibile la madre ed il padre festeggeranno insieme alla figlia il giorno del suo compleanno;
j) ciascuno dei genitori potrà contattare telefonicamente, anche con videochiamate alla minore, nei giorni in cui risulta collocata presso l'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo;
3) il padre verserà alla IG.ra a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
figlia la somma di € 300,00 mensili, entro il 10 di ciascun mese, somma Per_1
rivalutabile secondo indici Istat decorso un anno dall'emissione del provvedimento da parte dell'Intestato Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la definizione delle quali le parti si richiamano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare;
a tal proposito il IG. si impegna a Controparte_1
corrispondere la quota del 50% della rette dell'Asilo Nido frequentato da entro Per_1
il giorno 5 di ciascun mese, dovendo la retta essere pagata anticipatamente entro il 10 del mese di riferimento;
4) assegno unico al 100% a favore della IG.ra ; Parte_1 5) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_1
mantenimento della figlia minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 15.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti. Così deciso in Vicenza, il 9.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 1932 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Lara Ferraro
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/10/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Dalla Libera
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia adottare i provvedimenti per ottenere sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni già indicate nel ricorso e che di seguito si trascrivono integralmente:
CONCLUSIONI 1) Disporre l'affidamento condiviso della minore nata ad [...], Persona_1
in data 11.02.2024, con collocamento prevalente con la madre con la quale continuerà a vivere;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo le Per_1
seguenti modalità:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé il sabato o la domenica in via alternata Per_1
dalle ore 9.30 alle ore 19.30 curando il padre e/o i nonni paterni da questo delegati di prelevare la minore dall'abitazione materna ed ivi riportandola all'orario concordato;
a far data dal 01.08.2025 il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 19.30, curando il padre di prelevare la minore dall'abitazione materna ed ivi riportarla all'orario concordato;
dal compimento del secondo anno d'età il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati dal venerdì
sera alle ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 20.30 curando il padre di prelevare la minore dall'abitazione materna ed ivi riportandola all'orario concordato;
un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui la minore non starà con il padre nei week end, da concordare previamente con la madre in base agli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e in relazione alle esigenze lavorative del padre;
b) nel periodo natalizio: considerata la tenera età di il padre potrà tenere con sé Per_1
per tre giorni, anche consecutivi, un anno compreso il giorno di Natale e l'anno Per_1
successivo il Capodanno, dal compimento del terzo anno d'età il padre potrà tenere con sé per sette giorni consecutivi, un anno compreso il Natale e l'anno successivo il Per_1
Capodanno;
c) nel periodo pasquale: dal compimento del secondo anno d'età, il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni consecutivi, un anno compreso il giorno di Pasqua e l'anno Per_1
successivo il Lunedì dell'Angelo; dal terzo anno di età di in poi, la minore Per_1
trascorrerà con il padre giorni tre;
per il corrente anno le parti si accorderanno in modo tale da garantire al padre di trascorrere del tempo con la figlia in occasione delle celebrazioni pasquali;
d) nel periodo estivo: il padre potrà vedere e tener con sé la minore per sette giorni anche non consecutivi da comunicarsi con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno;
dal compimento del terzo anno d'età il padre potrà vedere e tenere con sé
per dieci giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo e Per_1
comunque entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno;
e) dal quinto anno in poi resterà con il padre giorni quindici anche non Per_1
consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30.04 di ciascun anno;
f) durante i ponti e le festività nazionali resterà con ciascun genitore Per_1
alternativamente; nello specifico per quest'anno la minore trascorrerà il 25 aprile con la madre ed il primo maggio con il padre e così via ad anni alterni;
g) le parti espressamente concordano che in caso di impedimento del sig. , Controparte_1
potrà essere prelevata dalla casa materna dai nonni paterni, con onere di Per_1
preavviso da parte del IG. ; Controparte_1
h) festa della mamma e compleanno della mamma con la IG.ra e la festa del Parte_1
papà ed il compleanno del papà con il IG. ; Controparte_1
i) il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori avrà la facoltà di trascorrere Per_1
del tempo con la figlia, previo accordo;
ove possibile la madre ed il padre festeggeranno insieme alla figlia il giorno del suo compleanno;
j) ciascuno dei genitori potrà contattare telefonicamente, anche con videochiamate alla minore, nei giorni in cui risulta collocata presso l'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo;
3) il padre verserà alla IG.ra a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
figlia la somma di € 300,00 mensili, entro il 10 di ciascun mese, somma Per_1
rivalutabile secondo indici Istat decorso un anno dall'emissione del provvedimento da parte dell'Intestato Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la definizione delle quali le parti si richiamano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare;
a tal proposito il IG. si impegna a Controparte_1
corrispondere la quota del 50% della rette dell'Asilo Nido frequentato da entro Per_1
il giorno 5 di ciascun mese, dovendo la retta essere pagata anticipatamente entro il 10 del mese di riferimento;
4) assegno unico al 100% a favore della IG.ra ; Parte_1 5) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_1
mantenimento della figlia minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 15.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti. Così deciso in Vicenza, il 9.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello