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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
ricorrente e in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_1
MANFREDONIA FABIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 13/12/2024 dipendente della società convenuta Parte_1 dal 1.02.2023, inquadrato quale operaio del ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi- adiva questa A.G. chiedendo dichiarare comunque insussistenti gli addebiti mossigli con la contestazione disciplinare del 12-9-2024 ( <<il giorno 11 09 2024 è pervenuta alla scrivente società dal committente una lettera di contestazione secondo cui, la mattina del 27 08 lei (turno lavoro lun-ven 07:00- 14:00 e sab 07:00-12:00) si recato presso l'area della osservazione breve nosocomio, chiedendo parlare con un medico in turno relativamente alle condizioni salute sua conoscente, al momento ricoverata predetta area. invitato direttore pronto soccorso, dottoressa , a tornare altro persona_1 - stante il rilevante sovraffollamento reparto quel ha asserito poter liberamente entrare nelle aree degenza, essendo fabbro dell'ospedale. vièppiù che, voce alta, nella stanza dell'osservazione intensiva prima successivamente nei corridoi, inveito confronti minacciando “appenderla muro” laddove fosse accaduto qualcosa conosce ndotta, evidenziamo, inaccettabile oltre che potenzialmente penalmente rilevante, minacciato soccorso ed interrotto pubblico servizio. subordine suo comportamento danneggiato irrimediabilmente l'immagine innanzi al committente, oltre ad aver comportato una contestazione alla società, Controparte_1
1 passibile di applicazione di una penale. Da ultimo, la sua condotta ha configurato una violazione del regolamento aziendale, dal momento che lei, in modo del tutto arbitrario e senza alcuna autorizzazione del suo superiore gerarchico, ha abbandonato il posto di lavoro assegnatole, recandosi, come sopra detto, per attività non lavorative, presso l'area della osservazione breve. Data la gravità dei fatti contestati, le comunichiamo che lei - nelle more dello svolgimento del presente procedimento disciplinare - è sospeso in via cautelare, con effetto immediato, stante, peraltro, la richiesta del committente di adottare con urgenza i conseguenti provvedimenti previsti dal capitolato tecnico e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Le assegniamo il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente per formulare sue eventuali giustificazioni>>…..) e per l'effetto annullare il licenziamento disposto in data 27- 9- 2024 (<>.) , così ordinando alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro Controparte_1
e condannare la resistente al pagamento di calcolata facendo riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR percepito dal lavoratore, pari a € 1583,59 mensili, dal giorno del licenziamento al giorno dell'effe6va reintegra, e comunque in misura ritenuta di giustizia;
in via gradata, ritenere comunque sproporzionato il licenziamento impugnato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria calcolata facendo riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR percepita dal lavoratore, pari a € 1.583,59 mensili, nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
in caso di accoglimento della domanda invocava l'aliunde perceptum.
In corso di causa venivano sentiti i testimoni indicati dalle parti.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione..
Osserva
Il licenziamento della cui legittimità si tratta ha fatto seguito all'atto di contestazione del 12-9- 2024, trascritto in premessa.
Sui fatti accaduti il 27-8-2024 presso il Pronto Soccorso del P.O. di Foggia ha avuto luogo il riscontro testimoniale.
La teste dirigente del reparto e coprotagonista dell'episodio contestato al Persona_1 ricorrente
ADR): il giorno 27 agosto 2024 il sig. si era introdotto all'interno del Pronto Soccorso di Pt_1
Foggia e, parlando con il medico di turno, dr.ssa , insisteva per conoscere le Persona_2 condizioni di una paziente che si trovava in quel mom o della struttura e che era in trattamento già dalla sera prima adagiata su una barella letto;
io intervenni dicendogli che in quel momento non era possibile assecondare le sue richieste perché era necessario dare priorità alla assistenza;
ADR) sul capo d) è tutto vero, confermo integralmente il contenuto del capo di prova;
al contempo, come è scritto nel capo d) bis, il Sig. si infervorava dicendo che la signora non Pt_1 era stata curata adeguatamente e dicen che era necessaria una consulenza endocrinologica;
queste scene sono avvenute davanti a molte persone ivi presenti, sia personale sanitario sia degenti e loro parenti;
nell'occasione disse che mi avrebbe appeso al muro e mi minacciò di denuncia in caso di esiti infausti;
ADR) io nonostante tale scenata ho ripreso subito a lavorare;
ADR) tali frasi furono pronunciate al mio cospetto e rivolte alla mia persona;
ADR) l'episodio avvenne nell'area di osservazione breve intensiva;
2 ADR) dopo qualche giorno il sig. venne a dirmi che mai in precedenza aveva tenuto un Pt_1 simile comportamento;
Il teste , collega di lavoro del ricorrente, riferiva quanto segue: Tes_1
ADR) il 27 agosto 2024 sono entrato nel pronto soccorso di Foggia per fare manutenzione programmata;
siamo entrati alle 7,00 del mattino in abiti da lavoro recanti le insegne aziendali;
preciso che noi eravamo in un locale diverso da quello in cui si sono svolti i fatti;
ADR) sul capo 2) il Sig. mi chiese di accompagnarlo in un'altra zona del Pronti Soccorso Pt_1 perché vi era ricoverat sua parente”; non disse quale fosse il grado di parentela;
il lo seguii;
ADR) sul capo 3) io restai fuori della porta e entrò per chiedere informazioni ad una Pt_1 dottoressa;
dal mio punto di vista io vidi l'acca iniziò a parlare con una dottoressa Pt_1
(che non è la persona che è da poco uscita dall'aula za) in toni pacati;
la dottoressa che ho appena visto gli intimò con toni assai forti ed aggressivi, di uscire dalla stanza e lui si qualificò e disse che voleva solo delle informazioni sulla sua parente;
il Sig. a quel punto si Pt_1 girò e menre usciva rivolgendosi a me, disse le testuali parole “nemmeno se l'avessi attaccata al muro”; riprendemmo quindi il nostro lavoro;
qualche giorno mi disse che era sua Pt_1 intenzione andare a scusarsi dalla dottoressa.
La teste rendeva la seguente versione dei fatti: Testimone_2
ADR: il giorno 26 agosto 2024 mi trovavo nei corridoi del Pronto Soccorso di Foggia in quanto mia suocera era ivi ricoverata;
mi trovavo in compagnia di mia cognata Persona_3
; il corridoio in questione è quello sul quale affacciano le stanze d
[...] za, credo fosse di prima mattina, sentii delle urla femminili;
io e mia cognata a quel punto notammo una dottoressa- che tale identificati perché portava il camice bianco- che invitava un uomo (che si trovava in compagnia di un altro soggetto) ad andare via, apostrofandolo con parole del tipo “esca fuori di qui”;
ADR: furono le urla femminili che attirarono la nostra attenzione;
ADR: mi trovavo a circa tre metri dai protagonisti dell'episodio;
ADR) nel momento in cui guardai la scena, l'uomo era in prossimità della porta che conduce all'interno del reparto degenze mentre la dottoressa che ho indicato si trovava sull'uscio; non ho avuto modo di vedere se vicino ad ella vi fosse altro personale sanitario;
ADR) in quel frangente l'uomo che aveva ricevuto l'invito ad andare via si limitava a parlare con l'altro; entrambi avevano indosso una divisa da lavoro;
non ho sentito cosa dicesse ma confermo che si rivolgeva all'altro uomo;
ADR): nel momento in cui mi voltai per i motivi che ho detto i due uomini già si stavano muovendo per andare via;
A sua volta la teste dichiarava Persona_3
ADR): nel mese di agosto dello scorso anno mi trovavo con mia cognata Testimone_2 all'interno del corridoio del Pronto Soccorso di Foggia ove era ricover frangente udii delle grida femminili che mi parvero arrivare da una delle stanze all'intero del pronto soccorso;
dal punto in cui mi trovavo io vedevo le porte delle stanze del pronto soccorso dal quel le grida mi pareva provenissero;
ADR) all'inizio non si vedeva chi fosse la persona che urlava;
dopo qualche tempo, non ricordo se fossero secondi o qualche minuto, vidi uscire dalla stanza un uomo ed una dottoressa che gli urlava contro dicendogli di andare via;
l'uomo era in compagnia di un altro signore;
3 ADR) l'uomo in questione bisbigliava rivolto all'altro che lo accompagnava, senza rivolgersi alla dottoressa;
i due che avevo così avvistato sono quindi usciti dal pronto soccorso;
ADR) mia madre , era ricoverata all'interno del Pronto Soccorso il giorno dei Parte_2 fatti in questione;
ADR) non ho visto se insieme alla dottoressa che sentii urlare vi fosse altro personale sanitario;
La teste dr.ssa , medico tuttora in servizio presso il Pronto Soccorso del P.O. di Persona_2
Foggia
ADR): il giorno dei fatti la mia attenzione fu attratta dalla presenza di un estraneo- seppure in tenuta di lavoro da idraulico- all'interno del Pronto Soccorso durante l'orario di visita medica;
appresi dagli infermieri che la persona in questione era già stata invitata ad uscire;
io non ci parlai direttamente;
sopraggiunse la dr.ssa (quando la condizione della paziente Persona_1 della quale la persona in questione chiedeva à stata compensata mediante farmaci) che gli disse che si doveva allontanare;
io potetti percepire tali parole perché in quel momento i toni tra i due si alzarono;
in particolare la dottoressa diceva che non avrebbe Persona_1 chiamato l'endocrinologo- come la persona in questione pretendeva- perché la situazione della paziente era gestita da noi ed era sotto controllo;
ADR) ricordo che, tra le altre parole pronunciate dall'uomo in questione, questi disse alla dr.ssa parole del tipo “se qualcosa va storto ti appendo lassù”, indicando un Persona_1 punto in altro dell'ambiente in cui l'episodi si stava verificando;
a quel punto l'uomo in questione è uscito dal locale;
ADR) la scena della quale ho detto si è verificata all'interno dell'area OBI, osservazione breve intensiva, ove vi sono dieci letti per la osservazione di pazienti che, appunto, sono sotto osservazione;
in quel frangente vi erano numerosi pazienti, di sicuro più di dieci che hanno assistito alla scena;
ribadisco che la scena si svolse all'interno dell'OBI- di fianco al letto occupato dalla donna della quale l'altro aveva chiesto notizie- e non pure sull'uscio che mette in comunicazione il Pronto Soccorso con le aree esterne;
ADR) a me parve che l'uomo in questione fosse solo;
non ricordo altre persone
Che il ricorrente abbia, nel frangente al vaglio, pronunciato parole relative Pt_1 all'appendere altri a è pacifico.
Lo stesso ricorrente- in ciò confortato dalla testimonianza del collega , assume Tes_3 avere pronunciato la frase “nemmeno se l'avessi attaccata al muro”, evidentemente sorpreso dalla veemenza con la quale la Dottoressa gli aveva intimato di allontanarsi dai Persona_1 locali del Pronto Soccorso ove quello inte rarsi delle condizioni di salute della suocera che si trovava all'interno dell'area di Osservazione.
Sicchè il ricorrente avrebbe paragonato l'aggressività con la quale era stato invitato dalla dottoressa ad allontanarsi a quella tipica di chi subisca la più turpe delle offese Persona_1 che- nella s va- sarebbe il venire appesi al muro.
Tale ricostruzione non risulta del tutto plausibile, laddove- per fatto notorio- l'espressione “ti appiccico al muro” è una tipica minaccia, tuttora molto in voga nella città di Foggia e, nella concitazione del momento, è quella più plausibile.
Questa A:G. non ritiene di dubitare della conferma testimoniale offerta dalla e dalla Per_2 stessa e pertanto ritiene che, effettivamente, il ricorrente abbia apo to l'atra Persona_1 con fr “se qualcosa va storto ti appendo lassù”; e prima di ciò il ricorrente non avrebbe dovuto introdursi all'interno del locale ove si è svolto il fatto, Area di Osservazione
4 Breve Intensiva, in tale modo recando intralcio alla notoriamente frenetica attività dei Sanitari del reparto, tanto più nel momento delle visite mediche.
Ed è pure da ritenersi provato che tale frase- dai contenuti al contempo minacciosi ed ingiuriosi- sia stata rivolta alla Dirigente del Pronto Soccorso durante lo svolgimento del servizio ed in presenza di numerose persone, ivi compreso il personale sanitario in quel momento in servizio.
Certo è che nemmeno vi è ragione di dubitare che la richiesta di allontanarsi dai locali del Pronto Soccorso sia stata rivolta all' nella più pacata forma possibile;
le urla femminili Pt_1 oggetto delle deposizioni rese dall e sono, all'evidenza, riferibili alla Tes_2 Per_3
Dottoressa e certamente non si trattava di urla suscitate dalla paura di essere Persona_1 appesa al m
Ciò che non può non apprezzarsi ai fini del disvalore del fatto attribuito al ricorrente.
***
La Corte Costituzionale (con sentenza n. 128 del 16 luglio 2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista nelle ipotesi in cui
- venga giudizialmente accertata la «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento, o
- in relazione alla condotta contestata, il CCNL di categoria preveda una diversa sanzione.
Al ricorrente è stata contestata la seguente materialità:
- l'avere abbandonato il posto di lavoro recandosi…..per attività non lavorative, presso l'area della osservazione breve….;
- l'avere apostrofato la Direttrice del Pronto Soccorso del P.O. di Foggia- che lo aveva invitato a lasciare l'area in questione in quanto sopvaffollata e per non intralciare iol lavoro dei sanitari- apostrofandola con espressioni nelle quali la minacciava di appendenrla al muro se fosse successpo qualcosa alla persona delle cui condizioni si era voluto sincerare;
- l'avere interrotto un pubblico servizio (ovviamente quello dei sanitari del Pronto Soccorso e non certamente le proprie mansioni di fabbro).
Per quanto sopra può ritenentesi provato che il ricorrente, il giorno 27-8-2024_
- si sia indebitamente portato presso l'area di osservazione del Pronto Soccorso ed ivi sia stato intimato dalla dottoressa di uscire dalla stanza;
Persona_1
- il ricorrente abbia pronunciato, in presenza di terze persone, le parole di cui si è sopra detto;
e si è anche detto perché quella frase non può ridursi alla manifestazione del proprio disappunto alla veemenza con la quale la gli aveva chiesto di Persona_1 andare via (…..nemmeno l'avessi appesa al muro……).
5 Quanto all'abbandono del posto di lavoro non è contrastato che il ricorrente, il giorno 27-8- 2024, fosse stato mandato proprio presso il Pronto Soccorso del P.O. .di Foggia per ivi eseguire operazioni di manutenzione. Si parla di abbandono del posto di lavoro quando un lavoratore si assenta dall'ambiente lavorativo e non svolge il proprio ruolo per un periodo di tempo prolungato, senza aver comunicato, con preavviso, la ragione della sua assenza al datore di lavoro o al responsabile.
In fattispecie- quanto alla questione specifica- similare, si è ritenuto che ----Diverse sono le fattispecie tra abbandono del posto di lavoro e mero allontanamento …….Va considerato l'importanza dell'elemento temporale e dell'incidenza sulle esigenze di servizio
………L'abbandono è caratterizzato dal totale distacco dal bene da proteggere e da un'assenza tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
Secondo Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020, n.13410 La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto;
sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione).
Nel caso di specie la assoluta esiguità temporale dell'episodio al vaglio e la circostanza che il ricorrente stesse comunque svolgendo le proprie mansioni presso il Pronto Soccorso (seppure non all'interno dell'Area Osservazione) portano ad escludere la fattispecie dell'abbandono (……possibilità di incidere sulle esigenze del servizio….) in favore- a tutto concedere- di quella di un mero allontanamento, peraltro di assai contenuta durata.
Seppure così non fosse l'ipotesi dell'abbandono è espressamente prevista dall'art. 47 del CCNL di riferimento come motivo di sanzione conservativa.
Analoghe considerazioni quanto alla interruzione di un pubblico servizio: la fattispecie concreta, anche nella prospettiva datoriale, è rimasta contenuta ad un breve scambio di batture tra la Responsabile del Pronto Soccorso ed il ricorrente;
senza che in alcun modo- nemmeno su base meramente assertiva- il funzionamento del servizio ne sia risultato in qualche modo compromesso.
Diverse considerazioni per le frasi con le quali il ricorrente avrebbe apostrofato la dottoressa
Persona_1
Ai fini dell'invocata tutela reintegratoria occorre verificare, alternativamente, se il fatto
- sia insussistente;
- sia oggetto di specifica previsione da parte di una espressa previsione contrattuale che preveda una sanzione conservativa-
Secondo parte ricorrente, sotto il profilo della natura conservativa della sanzione applicabile,
…... La frase “manco che l'avessi appesa al muro” può certamente rientrare nel novero di quei comportamenti contrari ai doveri ex art. 45 ccnl di “comportarsi in modo corretto ed educato nei
6 confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico” e previsti alla lettera i) dell'art. 47, dunque punibili dall'ammonizione alla sospensione.
Sotto tale profilo l'istruttoria testimoniale ha dimostrato che non è quella la corretta ricostruzione dei fatti.
Secondo i principi le previsioni contrattuali (nella specie l'articolo 48, dedicato al licenziamento per mancanze, invocato dal ricorrente) hanno natura esemplificativa:
…..dalla natura legale della nozione di giusta causa deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di recesso contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa, e non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Cassazione civile sez. lav., 12/02/2025, n.3607; Cassazione civile sez. lav., 24/10/2024, n.27610.
Dall'altro lato, solo ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore
- nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa - il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (da ultimo Cass. n. 13534 del 2019; in precedenza, tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass. n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996).
In ordine ai criteri di interpretazione di clausole siffatte che prevedano sanzioni conservative, con conseguente vincolo anche per il giudice, la Suprema Corte ha escluso il ricorso all'applicazione analogica e quella estensiva, pur ammissibile, è consentita solo ove risulti l'"inadeguatezza per difetto" dell'espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, inadeguatezza tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione; pertanto "solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dell'art. 18, comma 4 novellato" (Cass. n. 12365 del 2019; conf. Cass. 14500 del 2019; Cass. n. 13533 del 2019; Cass. n. 19578 del 2019; Cass. n. 31839 del 2019).
Tanto premesso, fortemente ridimensionata la gravità dei fatti (in particolare al solo fatto sussistente consentito nelle minacce rivolte alla che pure di per sé non pare di Persona_1 gravità tale da menomare la fiducia nel futuro o), al ricorrente va accordata la tutela indennitaria di cui all'art. 3 Decreto legislativo del 04/03/2015 - N. 23: salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
Considerato che il ricorrente è stato assunto in data 1-2-2023, allo stesso spetta una indennità pari al minimo garantito pari a 6 mensilità (ultima retribuzione pari ad € 1583,39 come ba prospetto paga in atti).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
7
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 27-9-2024;
- condanna la resistente al pagamento al ricorrente di una somma pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto:
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Celentano, antist.
Foggia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
ricorrente e in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_1
MANFREDONIA FABIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 13/12/2024 dipendente della società convenuta Parte_1 dal 1.02.2023, inquadrato quale operaio del ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi- adiva questa A.G. chiedendo dichiarare comunque insussistenti gli addebiti mossigli con la contestazione disciplinare del 12-9-2024 ( <<il giorno 11 09 2024 è pervenuta alla scrivente società dal committente una lettera di contestazione secondo cui, la mattina del 27 08 lei (turno lavoro lun-ven 07:00- 14:00 e sab 07:00-12:00) si recato presso l'area della osservazione breve nosocomio, chiedendo parlare con un medico in turno relativamente alle condizioni salute sua conoscente, al momento ricoverata predetta area. invitato direttore pronto soccorso, dottoressa , a tornare altro persona_1 - stante il rilevante sovraffollamento reparto quel ha asserito poter liberamente entrare nelle aree degenza, essendo fabbro dell'ospedale. vièppiù che, voce alta, nella stanza dell'osservazione intensiva prima successivamente nei corridoi, inveito confronti minacciando “appenderla muro” laddove fosse accaduto qualcosa conosce ndotta, evidenziamo, inaccettabile oltre che potenzialmente penalmente rilevante, minacciato soccorso ed interrotto pubblico servizio. subordine suo comportamento danneggiato irrimediabilmente l'immagine innanzi al committente, oltre ad aver comportato una contestazione alla società, Controparte_1
1 passibile di applicazione di una penale. Da ultimo, la sua condotta ha configurato una violazione del regolamento aziendale, dal momento che lei, in modo del tutto arbitrario e senza alcuna autorizzazione del suo superiore gerarchico, ha abbandonato il posto di lavoro assegnatole, recandosi, come sopra detto, per attività non lavorative, presso l'area della osservazione breve. Data la gravità dei fatti contestati, le comunichiamo che lei - nelle more dello svolgimento del presente procedimento disciplinare - è sospeso in via cautelare, con effetto immediato, stante, peraltro, la richiesta del committente di adottare con urgenza i conseguenti provvedimenti previsti dal capitolato tecnico e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Le assegniamo il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente per formulare sue eventuali giustificazioni>>…..) e per l'effetto annullare il licenziamento disposto in data 27- 9- 2024 (<
e condannare la resistente al pagamento di calcolata facendo riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR percepito dal lavoratore, pari a € 1583,59 mensili, dal giorno del licenziamento al giorno dell'effe6va reintegra, e comunque in misura ritenuta di giustizia;
in via gradata, ritenere comunque sproporzionato il licenziamento impugnato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria calcolata facendo riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR percepita dal lavoratore, pari a € 1.583,59 mensili, nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
in caso di accoglimento della domanda invocava l'aliunde perceptum.
In corso di causa venivano sentiti i testimoni indicati dalle parti.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione..
Osserva
Il licenziamento della cui legittimità si tratta ha fatto seguito all'atto di contestazione del 12-9- 2024, trascritto in premessa.
Sui fatti accaduti il 27-8-2024 presso il Pronto Soccorso del P.O. di Foggia ha avuto luogo il riscontro testimoniale.
La teste dirigente del reparto e coprotagonista dell'episodio contestato al Persona_1 ricorrente
ADR): il giorno 27 agosto 2024 il sig. si era introdotto all'interno del Pronto Soccorso di Pt_1
Foggia e, parlando con il medico di turno, dr.ssa , insisteva per conoscere le Persona_2 condizioni di una paziente che si trovava in quel mom o della struttura e che era in trattamento già dalla sera prima adagiata su una barella letto;
io intervenni dicendogli che in quel momento non era possibile assecondare le sue richieste perché era necessario dare priorità alla assistenza;
ADR) sul capo d) è tutto vero, confermo integralmente il contenuto del capo di prova;
al contempo, come è scritto nel capo d) bis, il Sig. si infervorava dicendo che la signora non Pt_1 era stata curata adeguatamente e dicen che era necessaria una consulenza endocrinologica;
queste scene sono avvenute davanti a molte persone ivi presenti, sia personale sanitario sia degenti e loro parenti;
nell'occasione disse che mi avrebbe appeso al muro e mi minacciò di denuncia in caso di esiti infausti;
ADR) io nonostante tale scenata ho ripreso subito a lavorare;
ADR) tali frasi furono pronunciate al mio cospetto e rivolte alla mia persona;
ADR) l'episodio avvenne nell'area di osservazione breve intensiva;
2 ADR) dopo qualche giorno il sig. venne a dirmi che mai in precedenza aveva tenuto un Pt_1 simile comportamento;
Il teste , collega di lavoro del ricorrente, riferiva quanto segue: Tes_1
ADR) il 27 agosto 2024 sono entrato nel pronto soccorso di Foggia per fare manutenzione programmata;
siamo entrati alle 7,00 del mattino in abiti da lavoro recanti le insegne aziendali;
preciso che noi eravamo in un locale diverso da quello in cui si sono svolti i fatti;
ADR) sul capo 2) il Sig. mi chiese di accompagnarlo in un'altra zona del Pronti Soccorso Pt_1 perché vi era ricoverat sua parente”; non disse quale fosse il grado di parentela;
il lo seguii;
ADR) sul capo 3) io restai fuori della porta e entrò per chiedere informazioni ad una Pt_1 dottoressa;
dal mio punto di vista io vidi l'acca iniziò a parlare con una dottoressa Pt_1
(che non è la persona che è da poco uscita dall'aula za) in toni pacati;
la dottoressa che ho appena visto gli intimò con toni assai forti ed aggressivi, di uscire dalla stanza e lui si qualificò e disse che voleva solo delle informazioni sulla sua parente;
il Sig. a quel punto si Pt_1 girò e menre usciva rivolgendosi a me, disse le testuali parole “nemmeno se l'avessi attaccata al muro”; riprendemmo quindi il nostro lavoro;
qualche giorno mi disse che era sua Pt_1 intenzione andare a scusarsi dalla dottoressa.
La teste rendeva la seguente versione dei fatti: Testimone_2
ADR: il giorno 26 agosto 2024 mi trovavo nei corridoi del Pronto Soccorso di Foggia in quanto mia suocera era ivi ricoverata;
mi trovavo in compagnia di mia cognata Persona_3
; il corridoio in questione è quello sul quale affacciano le stanze d
[...] za, credo fosse di prima mattina, sentii delle urla femminili;
io e mia cognata a quel punto notammo una dottoressa- che tale identificati perché portava il camice bianco- che invitava un uomo (che si trovava in compagnia di un altro soggetto) ad andare via, apostrofandolo con parole del tipo “esca fuori di qui”;
ADR: furono le urla femminili che attirarono la nostra attenzione;
ADR: mi trovavo a circa tre metri dai protagonisti dell'episodio;
ADR) nel momento in cui guardai la scena, l'uomo era in prossimità della porta che conduce all'interno del reparto degenze mentre la dottoressa che ho indicato si trovava sull'uscio; non ho avuto modo di vedere se vicino ad ella vi fosse altro personale sanitario;
ADR) in quel frangente l'uomo che aveva ricevuto l'invito ad andare via si limitava a parlare con l'altro; entrambi avevano indosso una divisa da lavoro;
non ho sentito cosa dicesse ma confermo che si rivolgeva all'altro uomo;
ADR): nel momento in cui mi voltai per i motivi che ho detto i due uomini già si stavano muovendo per andare via;
A sua volta la teste dichiarava Persona_3
ADR): nel mese di agosto dello scorso anno mi trovavo con mia cognata Testimone_2 all'interno del corridoio del Pronto Soccorso di Foggia ove era ricover frangente udii delle grida femminili che mi parvero arrivare da una delle stanze all'intero del pronto soccorso;
dal punto in cui mi trovavo io vedevo le porte delle stanze del pronto soccorso dal quel le grida mi pareva provenissero;
ADR) all'inizio non si vedeva chi fosse la persona che urlava;
dopo qualche tempo, non ricordo se fossero secondi o qualche minuto, vidi uscire dalla stanza un uomo ed una dottoressa che gli urlava contro dicendogli di andare via;
l'uomo era in compagnia di un altro signore;
3 ADR) l'uomo in questione bisbigliava rivolto all'altro che lo accompagnava, senza rivolgersi alla dottoressa;
i due che avevo così avvistato sono quindi usciti dal pronto soccorso;
ADR) mia madre , era ricoverata all'interno del Pronto Soccorso il giorno dei Parte_2 fatti in questione;
ADR) non ho visto se insieme alla dottoressa che sentii urlare vi fosse altro personale sanitario;
La teste dr.ssa , medico tuttora in servizio presso il Pronto Soccorso del P.O. di Persona_2
Foggia
ADR): il giorno dei fatti la mia attenzione fu attratta dalla presenza di un estraneo- seppure in tenuta di lavoro da idraulico- all'interno del Pronto Soccorso durante l'orario di visita medica;
appresi dagli infermieri che la persona in questione era già stata invitata ad uscire;
io non ci parlai direttamente;
sopraggiunse la dr.ssa (quando la condizione della paziente Persona_1 della quale la persona in questione chiedeva à stata compensata mediante farmaci) che gli disse che si doveva allontanare;
io potetti percepire tali parole perché in quel momento i toni tra i due si alzarono;
in particolare la dottoressa diceva che non avrebbe Persona_1 chiamato l'endocrinologo- come la persona in questione pretendeva- perché la situazione della paziente era gestita da noi ed era sotto controllo;
ADR) ricordo che, tra le altre parole pronunciate dall'uomo in questione, questi disse alla dr.ssa parole del tipo “se qualcosa va storto ti appendo lassù”, indicando un Persona_1 punto in altro dell'ambiente in cui l'episodi si stava verificando;
a quel punto l'uomo in questione è uscito dal locale;
ADR) la scena della quale ho detto si è verificata all'interno dell'area OBI, osservazione breve intensiva, ove vi sono dieci letti per la osservazione di pazienti che, appunto, sono sotto osservazione;
in quel frangente vi erano numerosi pazienti, di sicuro più di dieci che hanno assistito alla scena;
ribadisco che la scena si svolse all'interno dell'OBI- di fianco al letto occupato dalla donna della quale l'altro aveva chiesto notizie- e non pure sull'uscio che mette in comunicazione il Pronto Soccorso con le aree esterne;
ADR) a me parve che l'uomo in questione fosse solo;
non ricordo altre persone
Che il ricorrente abbia, nel frangente al vaglio, pronunciato parole relative Pt_1 all'appendere altri a è pacifico.
Lo stesso ricorrente- in ciò confortato dalla testimonianza del collega , assume Tes_3 avere pronunciato la frase “nemmeno se l'avessi attaccata al muro”, evidentemente sorpreso dalla veemenza con la quale la Dottoressa gli aveva intimato di allontanarsi dai Persona_1 locali del Pronto Soccorso ove quello inte rarsi delle condizioni di salute della suocera che si trovava all'interno dell'area di Osservazione.
Sicchè il ricorrente avrebbe paragonato l'aggressività con la quale era stato invitato dalla dottoressa ad allontanarsi a quella tipica di chi subisca la più turpe delle offese Persona_1 che- nella s va- sarebbe il venire appesi al muro.
Tale ricostruzione non risulta del tutto plausibile, laddove- per fatto notorio- l'espressione “ti appiccico al muro” è una tipica minaccia, tuttora molto in voga nella città di Foggia e, nella concitazione del momento, è quella più plausibile.
Questa A:G. non ritiene di dubitare della conferma testimoniale offerta dalla e dalla Per_2 stessa e pertanto ritiene che, effettivamente, il ricorrente abbia apo to l'atra Persona_1 con fr “se qualcosa va storto ti appendo lassù”; e prima di ciò il ricorrente non avrebbe dovuto introdursi all'interno del locale ove si è svolto il fatto, Area di Osservazione
4 Breve Intensiva, in tale modo recando intralcio alla notoriamente frenetica attività dei Sanitari del reparto, tanto più nel momento delle visite mediche.
Ed è pure da ritenersi provato che tale frase- dai contenuti al contempo minacciosi ed ingiuriosi- sia stata rivolta alla Dirigente del Pronto Soccorso durante lo svolgimento del servizio ed in presenza di numerose persone, ivi compreso il personale sanitario in quel momento in servizio.
Certo è che nemmeno vi è ragione di dubitare che la richiesta di allontanarsi dai locali del Pronto Soccorso sia stata rivolta all' nella più pacata forma possibile;
le urla femminili Pt_1 oggetto delle deposizioni rese dall e sono, all'evidenza, riferibili alla Tes_2 Per_3
Dottoressa e certamente non si trattava di urla suscitate dalla paura di essere Persona_1 appesa al m
Ciò che non può non apprezzarsi ai fini del disvalore del fatto attribuito al ricorrente.
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La Corte Costituzionale (con sentenza n. 128 del 16 luglio 2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista nelle ipotesi in cui
- venga giudizialmente accertata la «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento, o
- in relazione alla condotta contestata, il CCNL di categoria preveda una diversa sanzione.
Al ricorrente è stata contestata la seguente materialità:
- l'avere abbandonato il posto di lavoro recandosi…..per attività non lavorative, presso l'area della osservazione breve….;
- l'avere apostrofato la Direttrice del Pronto Soccorso del P.O. di Foggia- che lo aveva invitato a lasciare l'area in questione in quanto sopvaffollata e per non intralciare iol lavoro dei sanitari- apostrofandola con espressioni nelle quali la minacciava di appendenrla al muro se fosse successpo qualcosa alla persona delle cui condizioni si era voluto sincerare;
- l'avere interrotto un pubblico servizio (ovviamente quello dei sanitari del Pronto Soccorso e non certamente le proprie mansioni di fabbro).
Per quanto sopra può ritenentesi provato che il ricorrente, il giorno 27-8-2024_
- si sia indebitamente portato presso l'area di osservazione del Pronto Soccorso ed ivi sia stato intimato dalla dottoressa di uscire dalla stanza;
Persona_1
- il ricorrente abbia pronunciato, in presenza di terze persone, le parole di cui si è sopra detto;
e si è anche detto perché quella frase non può ridursi alla manifestazione del proprio disappunto alla veemenza con la quale la gli aveva chiesto di Persona_1 andare via (…..nemmeno l'avessi appesa al muro……).
5 Quanto all'abbandono del posto di lavoro non è contrastato che il ricorrente, il giorno 27-8- 2024, fosse stato mandato proprio presso il Pronto Soccorso del P.O. .di Foggia per ivi eseguire operazioni di manutenzione. Si parla di abbandono del posto di lavoro quando un lavoratore si assenta dall'ambiente lavorativo e non svolge il proprio ruolo per un periodo di tempo prolungato, senza aver comunicato, con preavviso, la ragione della sua assenza al datore di lavoro o al responsabile.
In fattispecie- quanto alla questione specifica- similare, si è ritenuto che ----Diverse sono le fattispecie tra abbandono del posto di lavoro e mero allontanamento …….Va considerato l'importanza dell'elemento temporale e dell'incidenza sulle esigenze di servizio
………L'abbandono è caratterizzato dal totale distacco dal bene da proteggere e da un'assenza tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
Secondo Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020, n.13410 La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto;
sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione).
Nel caso di specie la assoluta esiguità temporale dell'episodio al vaglio e la circostanza che il ricorrente stesse comunque svolgendo le proprie mansioni presso il Pronto Soccorso (seppure non all'interno dell'Area Osservazione) portano ad escludere la fattispecie dell'abbandono (……possibilità di incidere sulle esigenze del servizio….) in favore- a tutto concedere- di quella di un mero allontanamento, peraltro di assai contenuta durata.
Seppure così non fosse l'ipotesi dell'abbandono è espressamente prevista dall'art. 47 del CCNL di riferimento come motivo di sanzione conservativa.
Analoghe considerazioni quanto alla interruzione di un pubblico servizio: la fattispecie concreta, anche nella prospettiva datoriale, è rimasta contenuta ad un breve scambio di batture tra la Responsabile del Pronto Soccorso ed il ricorrente;
senza che in alcun modo- nemmeno su base meramente assertiva- il funzionamento del servizio ne sia risultato in qualche modo compromesso.
Diverse considerazioni per le frasi con le quali il ricorrente avrebbe apostrofato la dottoressa
Persona_1
Ai fini dell'invocata tutela reintegratoria occorre verificare, alternativamente, se il fatto
- sia insussistente;
- sia oggetto di specifica previsione da parte di una espressa previsione contrattuale che preveda una sanzione conservativa-
Secondo parte ricorrente, sotto il profilo della natura conservativa della sanzione applicabile,
…... La frase “manco che l'avessi appesa al muro” può certamente rientrare nel novero di quei comportamenti contrari ai doveri ex art. 45 ccnl di “comportarsi in modo corretto ed educato nei
6 confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico” e previsti alla lettera i) dell'art. 47, dunque punibili dall'ammonizione alla sospensione.
Sotto tale profilo l'istruttoria testimoniale ha dimostrato che non è quella la corretta ricostruzione dei fatti.
Secondo i principi le previsioni contrattuali (nella specie l'articolo 48, dedicato al licenziamento per mancanze, invocato dal ricorrente) hanno natura esemplificativa:
…..dalla natura legale della nozione di giusta causa deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di recesso contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa, e non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Cassazione civile sez. lav., 12/02/2025, n.3607; Cassazione civile sez. lav., 24/10/2024, n.27610.
Dall'altro lato, solo ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore
- nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa - il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (da ultimo Cass. n. 13534 del 2019; in precedenza, tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass. n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996).
In ordine ai criteri di interpretazione di clausole siffatte che prevedano sanzioni conservative, con conseguente vincolo anche per il giudice, la Suprema Corte ha escluso il ricorso all'applicazione analogica e quella estensiva, pur ammissibile, è consentita solo ove risulti l'"inadeguatezza per difetto" dell'espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, inadeguatezza tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione; pertanto "solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dell'art. 18, comma 4 novellato" (Cass. n. 12365 del 2019; conf. Cass. 14500 del 2019; Cass. n. 13533 del 2019; Cass. n. 19578 del 2019; Cass. n. 31839 del 2019).
Tanto premesso, fortemente ridimensionata la gravità dei fatti (in particolare al solo fatto sussistente consentito nelle minacce rivolte alla che pure di per sé non pare di Persona_1 gravità tale da menomare la fiducia nel futuro o), al ricorrente va accordata la tutela indennitaria di cui all'art. 3 Decreto legislativo del 04/03/2015 - N. 23: salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
Considerato che il ricorrente è stato assunto in data 1-2-2023, allo stesso spetta una indennità pari al minimo garantito pari a 6 mensilità (ultima retribuzione pari ad € 1583,39 come ba prospetto paga in atti).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 27-9-2024;
- condanna la resistente al pagamento al ricorrente di una somma pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto:
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Celentano, antist.
Foggia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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