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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2287/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
ICorrente 1 - CF_ICorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W300442/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W300442/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2114/2025 depositato il 17/09/2025
IChieste delle parti:
ICorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ICorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301W300442/2023, notificato in data 4 marzo 2024, con cui l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo ha accertato, per l'anno d'imposta 2017, ai fin Irpef un reddito complessivo pari ad € 62.440,00
e, ai fini Iva, una maggiore imposta dovuta pari ad euro 4.253,00. Con invito n. 100201/2021, l'Ufficio aveva invitato la Contribuente a produrre la documentazione contabile ed extracontabile in esso indicata, per gli anni d'imposta 2016 e 2017; ma tale richiesta era rimasta inevasa. Stante l'assenza della documentazione contabile, l'Ufficio notificava successivamente alla Sig.ra IC. _1 l'Invito a comparire n. TY311W300535/2023 che tuttavia, si chiudeva con esito negativo. L'Ufficio, in assenza di qualsivoglia documentazione contabile ed extracontabile e di giustificazioni idonee a corroborare l'indicazione di un numero così basso di settimane e di ore settimanali di lavoro, rilevava una situazione di infedeltà fiscale, ritenendo che la dott.ssa IC. _1 avesse svolto costantemente l'attività professionale con un andamento annuale superiore rispetto a quanto dichiarato nello Studio di Settore;
per gli effetti, al fine di rideterminare in via induttiva il reddito di lavoro autonomo.
La ricorrente contestava l'atto impugnato deducendo:
1) violazione dell'art. 43 del dpr 600/73 e decadenza dal potere di accertamento;
2) violazione dell'art. 12, co.2, dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché sono assenti le ragioni del controllo e la fonte di innesco;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (contraddittorio e nullità per motivazione tautologica corretta applicazione art. 5 ter del D. Lgs. n. 218/97);
4) difetto di istruttoria, vizio di motivazione con corretta applicazione art. 7, co.2, d.l. 70/2011, art.
7. I. n.212/2000 e art 3 legge 241 del 1990;
5) difetto di riscontro probatorio e corretta applicazione co. 3 dell'art. 62 sexjes del d.l. n. 331del 1993 sulle ore dedicate al lavoro;
6) disapplicazione dello studio di settore e corretta applicazione dell'art 10 comma 4 legge 146/1998 e co.
3 dell'art. 62-sexjes del d.l. n. 331/1993 non normale svolgimento dell'attività economica;
7) difetto di riscontro probatorio poiché l'Ufficio ha fondato l'accertamento solo sul risultato dello studio di settore e corretta applicazione co. 3 dell'art. 62 sexjes del d.l. n. 331 del 1993;
8) invalida sottoscrizione digitale poiché notificato per poste, obbligo di sottoscrizione autografa e corretta applicazione legge n. 549/1995, art.1, co. 87 così come modificata e sostituita dall'art. 19 del D.P.R. n. 513 del 1997, l'art. 25 del D.P.R. n. 445 del 2000, D. Lgs. n. 82 del 2005, Assenza di sottoscrizione violazione dell'art.42 del D.P.R. n.600/73.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente, poiché lo stesso sarebbe stato inviato senza firma digitale (né autografa) quale semplice allegato (in file pdf) alla Pec, in quanto in sede di costituzione l'atto risulta firmato digitalmente.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20906 del 2015, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso, consegnata o spedita per PEC all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale, depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, risulta regolarmente sottoscritto.
Ciò posto, deve essere respinto il motivo di ricorso relativo all'asserita decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017, atteso che l'originario termine di decadenza del 31 dicembre 2023 è stato prorogato in forza dell'art. 67 del D.L. 18/2020 di 85 giorni rispetto a tale termine naturale, ovverossia al 25 marzo 2024. Essendo stato notificato l'avviso di accertamento 14 marzo 2024 non può ritenersi integrata alcuna decadenza.
Tanto chiarito, deve osservarsi che l'accertamento di cui si discute è di natura induttiva ai sensi del secondo comma dell'art. 39 lett. d-bis del DPR 600/73, stante la mancata produzione da parte della contribuente di documentazione contabile ed extracontabile, pur richiesta alla stessa.
L'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva del maggior reddito dal lavoro autonomo avendo appurato l'esistenza di elementi di numerosi indicatori di anomalia (come un'entità eccessivamente bassa dei ricavi pur a fronte di costi dichiarati per euro 66.733,00, l'incongruenza rispetto allo studio di settore, l'assenza di valide giustificazioni circa il basso reddito dichiarato in relazione al tipo di attività medica esercitata in concreto).
Giova evidenziare infatti che sul punto la motivazione dell'avviso di accertamento, completa sotto ogni profilo, ha evidenziato che quanto al recupero della maggiore IVA, la mancata produzione delle fatture da parte della ricorrente, ha determinato legittimamente il recupero delle prestazioni il cui imponibile è risultato pari o inferiore ad euro 500,00, desunte dall'applicativo Spesometro. In difetto di prova dei presupposti per l'esenzione di cui all'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, incombente sulla parte ricorrente, i corrispettivi sono stati ricondotti ad operazioni imponibili.
Quanto al recupero IRPEF, non può ritenersi dimostrato il minor numero di ore di attività della IC. _1 sulla base delle ore di lavoro della dipendente, svolgendo la sig.ra Nom._1 attività di segretaria, la cui presenza non può ritenersi imprescindibile per lo svolgimento dell'attività medica. In ogni caso, non è stato dimostrato che la segretaria svolgesse lavoro part time, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva ma occorrendo la produzione contrattuale. Infine, la presenza di immobile locato per la gestione di attività turistica non appare idonea giustificazione, non essendo neppure dimostrato il tempo effettivamente impiegato in tale attività da parte della ricorrente, che si può gestire anche senza una presenza fisica continua, e non essendo stati forniti elementi concernenti tale attività (dati contabili relativi alla suddetta attività, i profitti ricavati, numero di turisti ricevuti nel corso dell'anno).
Infondato è anche il motivo n. 8 del ricorso, atteso che non sussiste alcun vizio di nullità nel caso di invio a mezzo posta di un avviso di accertamento che può comunque essere firmato digitalmente (Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 1150/2021).
Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di
Agenzia delle Entrate che si quantificano in complessivi euro 1.600,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2287/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
ICorrente 1 - CF_ICorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W300442/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W300442/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2114/2025 depositato il 17/09/2025
IChieste delle parti:
ICorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ICorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301W300442/2023, notificato in data 4 marzo 2024, con cui l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo ha accertato, per l'anno d'imposta 2017, ai fin Irpef un reddito complessivo pari ad € 62.440,00
e, ai fini Iva, una maggiore imposta dovuta pari ad euro 4.253,00. Con invito n. 100201/2021, l'Ufficio aveva invitato la Contribuente a produrre la documentazione contabile ed extracontabile in esso indicata, per gli anni d'imposta 2016 e 2017; ma tale richiesta era rimasta inevasa. Stante l'assenza della documentazione contabile, l'Ufficio notificava successivamente alla Sig.ra IC. _1 l'Invito a comparire n. TY311W300535/2023 che tuttavia, si chiudeva con esito negativo. L'Ufficio, in assenza di qualsivoglia documentazione contabile ed extracontabile e di giustificazioni idonee a corroborare l'indicazione di un numero così basso di settimane e di ore settimanali di lavoro, rilevava una situazione di infedeltà fiscale, ritenendo che la dott.ssa IC. _1 avesse svolto costantemente l'attività professionale con un andamento annuale superiore rispetto a quanto dichiarato nello Studio di Settore;
per gli effetti, al fine di rideterminare in via induttiva il reddito di lavoro autonomo.
La ricorrente contestava l'atto impugnato deducendo:
1) violazione dell'art. 43 del dpr 600/73 e decadenza dal potere di accertamento;
2) violazione dell'art. 12, co.2, dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché sono assenti le ragioni del controllo e la fonte di innesco;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (contraddittorio e nullità per motivazione tautologica corretta applicazione art. 5 ter del D. Lgs. n. 218/97);
4) difetto di istruttoria, vizio di motivazione con corretta applicazione art. 7, co.2, d.l. 70/2011, art.
7. I. n.212/2000 e art 3 legge 241 del 1990;
5) difetto di riscontro probatorio e corretta applicazione co. 3 dell'art. 62 sexjes del d.l. n. 331del 1993 sulle ore dedicate al lavoro;
6) disapplicazione dello studio di settore e corretta applicazione dell'art 10 comma 4 legge 146/1998 e co.
3 dell'art. 62-sexjes del d.l. n. 331/1993 non normale svolgimento dell'attività economica;
7) difetto di riscontro probatorio poiché l'Ufficio ha fondato l'accertamento solo sul risultato dello studio di settore e corretta applicazione co. 3 dell'art. 62 sexjes del d.l. n. 331 del 1993;
8) invalida sottoscrizione digitale poiché notificato per poste, obbligo di sottoscrizione autografa e corretta applicazione legge n. 549/1995, art.1, co. 87 così come modificata e sostituita dall'art. 19 del D.P.R. n. 513 del 1997, l'art. 25 del D.P.R. n. 445 del 2000, D. Lgs. n. 82 del 2005, Assenza di sottoscrizione violazione dell'art.42 del D.P.R. n.600/73.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente, poiché lo stesso sarebbe stato inviato senza firma digitale (né autografa) quale semplice allegato (in file pdf) alla Pec, in quanto in sede di costituzione l'atto risulta firmato digitalmente.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20906 del 2015, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso, consegnata o spedita per PEC all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale, depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, risulta regolarmente sottoscritto.
Ciò posto, deve essere respinto il motivo di ricorso relativo all'asserita decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017, atteso che l'originario termine di decadenza del 31 dicembre 2023 è stato prorogato in forza dell'art. 67 del D.L. 18/2020 di 85 giorni rispetto a tale termine naturale, ovverossia al 25 marzo 2024. Essendo stato notificato l'avviso di accertamento 14 marzo 2024 non può ritenersi integrata alcuna decadenza.
Tanto chiarito, deve osservarsi che l'accertamento di cui si discute è di natura induttiva ai sensi del secondo comma dell'art. 39 lett. d-bis del DPR 600/73, stante la mancata produzione da parte della contribuente di documentazione contabile ed extracontabile, pur richiesta alla stessa.
L'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva del maggior reddito dal lavoro autonomo avendo appurato l'esistenza di elementi di numerosi indicatori di anomalia (come un'entità eccessivamente bassa dei ricavi pur a fronte di costi dichiarati per euro 66.733,00, l'incongruenza rispetto allo studio di settore, l'assenza di valide giustificazioni circa il basso reddito dichiarato in relazione al tipo di attività medica esercitata in concreto).
Giova evidenziare infatti che sul punto la motivazione dell'avviso di accertamento, completa sotto ogni profilo, ha evidenziato che quanto al recupero della maggiore IVA, la mancata produzione delle fatture da parte della ricorrente, ha determinato legittimamente il recupero delle prestazioni il cui imponibile è risultato pari o inferiore ad euro 500,00, desunte dall'applicativo Spesometro. In difetto di prova dei presupposti per l'esenzione di cui all'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, incombente sulla parte ricorrente, i corrispettivi sono stati ricondotti ad operazioni imponibili.
Quanto al recupero IRPEF, non può ritenersi dimostrato il minor numero di ore di attività della IC. _1 sulla base delle ore di lavoro della dipendente, svolgendo la sig.ra Nom._1 attività di segretaria, la cui presenza non può ritenersi imprescindibile per lo svolgimento dell'attività medica. In ogni caso, non è stato dimostrato che la segretaria svolgesse lavoro part time, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva ma occorrendo la produzione contrattuale. Infine, la presenza di immobile locato per la gestione di attività turistica non appare idonea giustificazione, non essendo neppure dimostrato il tempo effettivamente impiegato in tale attività da parte della ricorrente, che si può gestire anche senza una presenza fisica continua, e non essendo stati forniti elementi concernenti tale attività (dati contabili relativi alla suddetta attività, i profitti ricavati, numero di turisti ricevuti nel corso dell'anno).
Infondato è anche il motivo n. 8 del ricorso, atteso che non sussiste alcun vizio di nullità nel caso di invio a mezzo posta di un avviso di accertamento che può comunque essere firmato digitalmente (Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 1150/2021).
Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di
Agenzia delle Entrate che si quantificano in complessivi euro 1.600,00.