TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 12/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14302 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. TRIBUZIO SIMONA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. DE LEONARDIS DANIELE;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ha dedotto che il Tribunale di Bari Parte_1 con decreto dell'8.07.2024 omologava il riconoscimento del requisito sanitario utile per godere della erogazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4.04.2023; che l' , nonostante il decorso dei 120 giorni previsti dalla legge, non le aveva corrisposto quanto dovuto. CP_1
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto, previo accertamento del relativo diritto, la condanna dell' CP_2 convenuto al pagamento del trattamento economico ad essa spettante;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva l' evidenziando che nelle more del giudizio aveva provveduto a liquidare quanto dovuto alla CP_1
. Pt_1
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
-----------
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
1 Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell' , per la complessiva somma CP_1 di euro 7.651,77 – come dichiarato dal difensore di parte ricorrente e risultante documentalmente – avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico di
, che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 25/11/2024, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 12/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
2