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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13047 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 32661/2023 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Nunè e dall'avv. Parte_1
RI OL TA per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Barsanti per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi – risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona Controparte_1 dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica italiana, esponendo:
- di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 15 novembre 1977 presso l'Ambasciata del Libano, ove ha prestato attività lavorativa sino alla data del 17 febbraio 2023;
- di essere stato addetto a mansioni di impiegato, di cui al corrispondente livello “A2” del CCNL di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi internazionali in Italia, in vigore dall'1 gennaio 1983; - di avere complessivamente svolto mansioni impiegatizie concettuali e, comunque, quale “tecnico specializzato” dell'Ambasciata, rispondendo alle richieste di informazioni, svolgendo inoltre attività di interprete e traduttore, preparando traduzioni legali e le lettere di risposte alle Autorità italiane ed estere e, infine, collaborando nell'organizzazione delle attività amministrative;
- di avere, in particolare, disimpegnato i seguenti compiti:
-“impiegato di concetto dell'Ambasciata e del Consolato con principali funzioni di traduttore, avendo una ottima conoscenza dell'arabo e della lingua italiana;
-assistenza e coordinamento del personale nel caso di visite ufficiali di cariche istituzionali libanesi, e rapporti amministrativi con le Autorità italiane (Ministero Interni, Esteri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Quirinale);
- organizzazione e svolgimento di pratiche funerarie, anche fuori Roma;
- assistenza nella redazione di certificazioni varie da parte del personale diplomatico, riferite allo stato civile dei cittadini libanesi, ovvero alla legalizzazione di atti e documenti provenienti da Autorità Libanesi da far valere in Italia, e da Autorità Italiane da far valere in;
CP_1
- accesso per lo svolgimento di pratiche amministrative presso i Ministeri Italiani, comprese le Questure;
-assistenza dei cittadini libanesi e consulenza in diritto di famiglia, successorio e commerciale Italiano”;
- di essere stato inquadrato nel corso degli anni nell'area A, livello A2, ma “successivamente in ragione dell'effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze maturate nel corso dell'anno 2011, avrebbe dovuto essere inserito nel successivo livello A/1, il tutto per un periodo temporale di 36 ore e 40 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, con orari variabili a seconda delle esigenze di servizio della Rappresentanza diplomatica, in ragione dell'assoluta autonomia organizzativa nello svolgimento della propria attività lavorativa, e dei nuovi incarichi di Responsabile Collaboratore ufficio relazioni esterne e Tecnico Amministrativo”;
- di avere eseguito nel corso degli anni le predette mansioni, in quanto assegnate oralmente dal personale diplomatico succedutosi nel tempo;
- di essere stato assoggettato al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dall'Ambasciata resistente;
- di avere diritto, a decorrere dal primo semestre del 2011, dopo aver svolto ininterrottamente le precedenti mansioni fin dall'assunzione, all'inquadramento nel superiore livello A1 del CCNL Ambasciate;
- di avere sempre lavorato a tempo pieno, per un arco temporale di 36 ore e 40 minuti settimanali, dal lunedì al venerdì, ma con orari variabili a seconda delle esigenze di servizio della rappresentanza diplomatica;
- di avere ricevuto il versamento dei contributi previdenziali presso l' soltanto nei periodi dall'1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004 e dall'1 CP_2 gennaio 2005 al 31 dicembre 2017; - di avere ricevuto durante il rapporto di lavoro importi inferiori al dovuto, per i titoli e secondo i conteggi analitici predisposti in allegato al ricorso, anche in ragione della retribuzione ordinaria a lui spettante in forza del corretto livello di inquadramento;
- di non avere percepito la 14^ mensilità, l'indennità per ferie e permessi non goduti, i buoni pasti, l'indennità del 2% e il premio rendimento;
- di non avere ricevuto, al termine del rapporto di lavoro, il T.F.R.;
- di avere maturato un credito pari a complessivi € 569.842,18, anche con riguardo al ricalcolo dei contributi e alla rendita vitalizia, secondo la specificazione contenuta nel conteggio analitico allegato al ricorso. Alla stregua di queste premesse, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare, ai sensi del CCNL di categoria, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 21 del CCNL Ambasciate 1983 nonché, in ogni caso, dell'art. 2103 c.c., che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra Pt_1
e la , in persona dell'Ambasciatore pro-tempore,
[...] Controparte_1 svolto a Roma presso la sede dell'Ambasciata del Libano dal 15.11.1977 al 17.2.2023 e nel contempo riconoscere il diritto del ricorrente Parte_1 ad essere inquadrato definitivamente a partire dal 15.11.1977 o dalla data ritenuta di giustizia fino al 31.12.2010, nel livello “A2” del CCNL Ambasciate, ed a partire dal 1.1.2011 o dalla data ritenuta di giustizia, nel superiore livello
“A1” del CCNL Ambasciate;
c) per l'effetto condannare la Repubblica del LIBANO in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, al pagamento in favore del Sig. dell'importo quantificato nel Parte_1 conteggio delle differenze retributive del CDL Tisci pari ad Euro 315.057,01 (=170.493,50+ 63.283,51+ 62.163,05+ 5.859,00+ 22.496,97+ 11.180,98+ 36.140,00- 56.560,00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nel diverso importo accertato dall'Ill.mo Tribunale adito;
comprensivo del pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 170.493,50, del T.F.R. pari ad Euro 63.283,51, della mancata retribuzione degli stipendi 2021-2023 per Euro 62.163,05, delle differenze di conteggio per le ferie mancanti pari ad Euro 5.859,00, dei permessi non goduti e non retribuiti pari ad Euro 22.496,97, dell'indennità del 2% del premio di rendimento pari ad Euro 11.180,98, dei buoni pasto per Euro 36.140,00, detratti gli acconti ricevuti di Euro 56.560,00, ovvero per ogni altra diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse riconoscere come dovuta, il tutto sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condannare altresì la in persona Controparte_1 dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. per la perdita parziale Parte_1 della pensione e quantificato in Euro 199.680,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 2116 cod. civ. e con il pagamento del ricalcolo dei contributi sul livello corretto e pari ad Euro 55.105,17 oltre interessi CP_2 legali e rivalutazione monetaria, o in quel diverso importo accertato;
ovvero gradatamente condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni da irregolarità contributiva, con condanna generica al risarcimento del danno e quantificato in Euro 199.680,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 2116 cod. civ. e con il pagamento del ricalcolo dei contributi sul CP_2 livello corretto e pari ad Euro 55.105,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quel diverso importo accertato;
e) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ed invalidità di ogni e qualsiasi dichiarazione sottoscritta dal Dr nel corso del rapporto di Pt_1 lavoro con l'Ambasciata del , compresa quella del 2023, in quanto resa CP_1 in violazione dell'art. 2113 c.c. e sempre nel timore di perdere il lavoro;
f) In ogni caso sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, c.p.a. e i.v.a. da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte resistente, eccependo in via preliminare il difetto della giurisdizione italiana e l'inapplicabilità della normativa italiana, nonché la prescrizione estintiva dei crediti;
nel merito, la resistente ha contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Non si è costituito, per contro, l' , sebbene Controparte_3 regolarmente evocato in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con prova orale e con c.t.u. contabile. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare, contrariamente agli assunti difensivi della memoria di costituzione, nel caso di specie va affermata la sussistenza della giurisdizione italiana. L'Ambasciata resistente, al riguardo, ha invocato l'immunità giurisdizionale prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004, ratificata in Italia con legge n. 5 del 14 gennaio 2013. La norma prevede, nella specie, che:
“
1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.
2. Il paragrafo 1 non si applica se: a) l'impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio del potere pubblico;
b) l'impiegato è: i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure è assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale;
o iv) una persona diversa che beneficia dell'immunità diplomatica;
c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo il parere del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
e) l'impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro;
o f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione”. Sussiste, pertanto, un principio generale secondo cui, a meno di diverso patto, uno Stato estero non possa invocare l'immunità giurisdizionale davanti al Tribunale di un altro Stato in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato estero e un lavoratore, eseguito o da eseguirsi sul territorio dell'altro Stato.
2.1 Al principio generale sono previste, tuttavia, delle deroghe, tra le quali quella relativa all'azione che abbia ad oggetto “l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato”, oppure “il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato”, nel caso in cui
“tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza”. Sulla scorta di tale norma, riconosciuta già parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, la giurisprudenza italiana di legittimità ha, così, opportunamente osservato che, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle Ambasciate di Stati esteri, la domanda intesa a ottenere la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro postula apprezzamenti, indagini o statuizioni idonee ad incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, per cui, in applicazione del principio dell'immunità ristretta, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi escludere che le parti possano, in via convenzionale, derogare al suddetto principio. Né è ammissibile una diversa soluzione in relazione ai principi sanciti dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata con la legge 14 gennaio 2013, n.
5 - i quali, pur non essendo la Convenzione applicabile “ratione temporis”, costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, sentenza 18 gennaio 2011, c. Italia e Francia), Per_1 parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - atteso che, ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. c), della citata Convenzione, sussiste l'immunità giurisdizionale ove l'azione abbia a oggetto, tra l'altro, “il reinserimento” di un lavoratore, senza che possa essere invocato il disposto del successivo art. 11, par. 2, lett. f), che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9034 del 18 aprile 2014, e, in senso conforme, Cass., Sez. Un., n. 26661 del 22 dicembre 2016). Cosicché, in fattispecie avente ad oggetto la domanda proposta da un lavoratore dipendente del del Perù in Italia, intesa a ottenere Parte_2 la reintegra nel posto di lavoro, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha osservato che “va esclusa la giurisdizione del giudice italiano, in quanto la domanda in questione è in grado di incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, e ciò in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, che non è derogabile convenzionalmente, non potendo essere invocato, in senso contrario, il disposto dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013, che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34474 del 27 dicembre 2019). Nello stesso senso è stato stabilito in una controversia instaurata da una dipendente dell'Ambasciata in Italia della Repubblica dello Zambia, che aveva domandato di voler dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia, ed in ogni caso l'illegittimità, del licenziamento intimatole e la correlata reintegra nel posto di lavoro, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che difettasse la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, “perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero”, mentre la stessa giurisdizione sussistesse “con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia - direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive”, di per sé non idonei a incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13980 del 6 giugno 2017). Anche in tema di rapporto di lavoro di un autista alle dipendenze di Ambasciate di Stati stranieri in Italia, poi, la Corte di legittimità ha ribadito che
“rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana la controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimato da un'Ambasciata al suo dipendente che svolga mansioni ausiliarie (nella specie di autista), il quale, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, abbia optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, l. n. 300 del 1970, in quanto l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento non è idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione ove le mansioni rivestite dal dipendente siano meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato e l'accertamento in questione sia del tutto incidentale - per non esser possibile alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche” (Cass., Sez. Un., n. 18661 dell'11 luglio 2019).
2.2 Secondo l'univoco e consolidato indirizzo interpretativo del Supremo Collegio, da cui non sono stati forniti argomenti per discostarsi, è riconosciuto, pertanto, un principio generale di cd. immunità ristretta, a mente del quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano ogni qual volta la decisione richiesta attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive – come nella specie –, o sia chiesta la ricostruzione di un rapporto di lavoro da un punto di vista esclusivamente economico, senza che ciò comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero, espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, o sulla sua autonomia o potestà pubblicistica, e sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), della Convenzione ONU del 2 dicembre 2004 (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6884 dell'8 marzo 2019 e, nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 4882 del 27 febbraio 2017). Più di recente, la Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia n. 18801 del 10 giugno 2022 ha stabilito che “Nella controversia instaurata da una dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e da omissione contributiva, in base al principio dell'immunità ristretta, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la decisione richiesta attiene solo ad aspetti patrimoniali e non è, pertanto, idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche dell'ente estero;
tale giurisdizione, in base ad una lettura coordinata dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013, e dell'art. 21 del Reg. CE n. 44/2001, è derogabile convenzionalmente, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico, solo nei limiti in cui l'accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, individuando dei fori aggiuntivi, offra la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti, in applicazione delle norme speciali degli artt. 18 e 19 del Regolamento citato, altri giudici, ivi compresi quelli situati al di fuori dell'Unione”, condizioni derogatorie tutte non sussistenti nella specie.
2.3 Da ultimo, la Suprema Corte ha così stabilito alla luce di una esegesi complessiva del complesso delle fonti che regolano la materia: “Traendo le fila dal quadro ricostruttivo sopra ripercorso, in specie alla luce del diritto consuetudinario quale cristallizzato nella Convenzione di New York del 2004, con cui deve coordinarsi la normativa interna e anche comunitaria di cui al regolamento n. 1215 del 2012, deve dirsi concludersi che: a) le domande a contenuto meramente patrimoniale, inclusa quella dell'indennità in sostituzione della reintegra sul posto e nelle mansioni di lavoro, non possono dirsi rientrare tra quelle cui è opponibile l'immunità giurisdizionale ristretta, e su di esse va affermata, nel caso, la giurisdizione del giudice italiano;
b) la domanda di reintegra definitiva sul posto e nelle mansioni di lavoro, incide sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, potendo interferire, in certa misura, anche nel caso di mansioni ausiliarie come quelle di portiere ovvero usciere, tipicamente con le esigenze di riservatezza proprie delle Ambasciate e dei Consolati, infatti richiamate, nel caso, dallo stesso contratto (ultima pagina, ultimo capoverso, lettera b): su di essa va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
c) la domanda di pronuncia dell'invalidità del licenziamento, quando strumentale alla corresponsione di emolumenti, con accertamento quindi incidentale, non può come tale incidere sulle potestà sovrane, anche di autorganizzazione, sicché su di essa deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano” (cfr. Cass., sez. Un., n. 24346 dell'1 settembre 2025). Sicché, avendo il presente giudizio a oggetto soltanto spettanze economiche e non ricorrendo altre condizioni derogatorie, alla stregua dell'indirizzo interpretativo univoco nella Corte di legittimità e pienamente condiviso dal decidente sussiste la giurisdizione italiana.
3. Va, poi, ritenuta applicabile la legge italiana, tenuto conto di quanto prospettato dalla resistente - che vale a fissare il thema decidendum -, la quale ha assunto la necessità di applicare la legge libanese, in sostanza, sul mero presupposto che il rapporto fosse svolto alle dipendenze dell CP_4
.
[...]
Posto, viceversa, che il rapporto di lavoro è stato svolto in Italia, che è stato peraltro regolarmente denunciato all' sia pure solo dal 2004, CP_2 denotando una chiara indicazione delle parti di ritenerlo regolato dalla legge italiana - e che, peraltro, numerose attività implicavano rapporti con enti e istituti italiani –, la sentenza della Corte di Cassazione invocata in memoria non consente di trarre le conclusioni sostenute dalla Repubblica libanese. La Suprema Corte ha, invero, così motivato: “11. La Corte di Lussemburgo ha osservato che si deve innanzitutto ricordare che l'articolo 6 della Convenzione di Roma fissa norme di diritto internazionale privato speciali relative al contratto individuale di lavoro che derogano a quelle di carattere generale di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione in esame, riguardanti rispettivamente la libertà di scelta della legge applicabile e i criteri di determinazione di quest'ultima in mancanza di una scelta siffatta (v., in tal senso, sentenze del 15.3. 2011, Koeksch, C-29/10, Racc. pag. 1-1595, punto 34, e del 15.12.2011, , C-384/10, Racc. pag. 1-13275, punto 24, citata Per_2 dall'Istituto ricorrente). È vero che l'articolo 6, paragrafo 1, di detta Convenzione prevede che la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro ad opera delle parti non può portare a privare il lavoratore delle garanzie previste dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di una scelta siffatta. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma sancisce, dal canto suo, i criteri di collegamento specifici che consentono di determinare la lex contractus, in mancanza di scelta ad opera delle parti (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 25). Tali criteri sono, in primo luogo, quello del Paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro», di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, e, in subordine, in mancanza di un siffatto luogo, quello in cui si trova la «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore», quale previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di tale Convenzione (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 26). Inoltre, secondo l'ultimo capoverso del già menzionato paragrafo 2, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall'insieme delle circostanze emerga che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, nel qual caso è applicabile la legge di tale diverso Paese (sentenza Vooggeerd, cit., punto 27). 12. Secondo la Corte di giustizia, come risulta dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 6 della Convenzione di Roma, il giudice deve, in un primo tempo, procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento specifici di cui al paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale articolo, i quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali (v., per analogia, sentenza del 6.10.2009, /ICF, C-133/08, Racc. pag. I-9687, punto 62). Tuttavia, qualora risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, spetta al giudice nazionale escludere i criteri di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di Roma e applicare la legge di tale diverso Paese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice può prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto di lavoro, ove appaia che quelli riguardanti l'uno o l'altro dei due criteri di collegamento, sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, inducono a ritenere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale Convenzione (v., in tal senso, sentenza Vogneerd, cit., punto 51)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 30416 del 21 novembre 2019). Dato che, pertanto, assume rilievo prioritario quello relativo al luogo di esecuzione del rapporto, come sopra osservato parte resistente non ha fornito alcun elemento per evincere che l'applicazione della legge libanese sia maggiormente rispondente alle specificità del rapporto, che peraltro involgeva attività tipiche del personale amministrativo delle ambasciate.
4. Sempre in via preliminare, va osservato che non sono stati allegati elementi che consentano di ritenere la resistente obbligata ad applicare il CCNL invocato in ricorso, né che, in particolare, l'Ambasciata resistente avesse stabilito di applicarlo al ricorrente. Tuttavia, la Suprema Corte ha già avuto modo di ritenere che “In materia di rapporti di lavoro subordinato con ambasciate estere, spetta al giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l'individuazione dei parametri per la determinazione della retribuzione adeguata ex art.36 Cost. che possono estendersi anche ai contenuti di una contrattazione collettiva non applicabile tra le parti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 16866 del 20 giugno 2008). Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato, quale utile parametro, il trattamento economico previsto per i dipendenti delle ambasciate, contratto di cui si riconosceva la non vincolatività per la Repubblica Federativa del Brasile, ma la cui utilizzazione traeva fondamento:
1) dall'esser stato elaborato dalle organizzazioni sindacali tenendo conto delle previsioni del c.c.n.l. del terziario opportunatamente adeguate alle specificità del settore;
2) dal parere favorevole da parte del Ministero del lavoro, nonché, in particolare,
3) dall'approvazione del Ministero degli affari esteri che lo aveva diramato alle varie ambasciate deli Stati esteri in Italia, raccomandandone l'applicazione. Si tratta, come si vede, di argomentazioni pienamente calzanti al caso controverso, con la precisazione, sviluppata dalla sentenza di Cass., sez. lav., n. 15148 del 9 giugno 2008, sempre resa nei confronti di personale di Ambasciata del Brasile, che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, la cui eventuale considerazione nel caso concreto da parte del giudice di merito richiede una specifica e adeguata motivazione. Invero, la giusta retribuzione spettante al lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost., deve essere individuata nei minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, i quali devono applicarsi necessariamente, indipendentemente dall'iscrizione o meno del datore di lavoro a un'associazione sindacale stipulante, e anche nel caso si tratti di imprese di non rilevanti dimensioni, ove non sussista una separata contrattazione collettiva (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 21274 del 15 ottobre 2010). In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale (cfr. Cass., sez. lav., n. 27138 del 4 dicembre 2013). Sicché, anche di recente, è stato ribadito che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (cfr. Cass., sez. lav., n. 944 del 20 gennaio 2021). Per contro, nell'individuare la retribuzione applicabile ai sensi dell'art. 36 Cost. a un lavoratore subordinato per il quale sia stata prevista una retribuzione forfettaria, il giudice di merito può riconoscere a questi la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale (cfr. Cass., sez. lav., n. 12520 del 7 luglio 2004).
5. Sulla base di questi principi può anzitutto trarsi conferma dell'applicabilità non soltanto della legge italiana, ma anche dell'utilizzabilità della contrattazione collettiva emanata per il personale delle ambasciate, che, pur non applicabile in via diretta, in difetto di riscontro sui relativi presupposti, può essere adoperata come parametro costituzionale di riferimento per individuare l'equa retribuzione, tenuto conto del contesto nel quale è stata resa la prestazione lavorativa e la titolarità del rapporto. Le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore, in particolare, traggono fondamento, in primo luogo, dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore delle convenute e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
6. A tale riguardo, non sussistono preclusioni al presente accertamento, non essendo stato prodotto alcun accordo transattivo, sottoscritto anche dal lavoratore, che possa fondare l'eccezione di inammissibilità sollevata in memoria di costituzione. E, nel merito, il lavoratore ha assolto l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto per tutto l'arco temporale controverso. Per quanto, infatti, il rapporto sia stato regolarizzato in Italia solo nel 2004, come chiaramente si ricava dall'estratto contributivo (cfr. doc. n. 6 del ricorso), il ricorrente ha prodotto varie dichiarazioni confessorie dell'Ambasciata (doc. n. 1 del ricorso), rese nel corso degli anni dagli Ambasciatori, che attestano l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, con mansioni impiegatizie, sin dal 1977, come indicato in ricorso. Da ultimo, in data 15 dicembre 2022 l'Ambasciatore ha Per_3 confermato che il ricorrente faceva parte degli impiegati dell'Ambasciata sin dal 1977. La stessa resistente, peraltro, ha prodotto un contratto di assunzione del lavoratore con decorrenza 15 novembre 1977 (cfr. doc. n. 2 della memoria di costituzione). Trattandosi di documenti la cui genuinità non è stata contestata, sussiste pertanto piena prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con mansioni impiegatizie svolte dal ricorrente, per come riconosciute dagli stessi Ambasciatori pro-tempore. Quanto alla data di cessazione del rapporto, la teste , la Tes_1 quale ha riferito di avere lavorato presso l'Ambasciata resistente dal dicembre 2000 sino al giugno 2023, data del licenziamento, ha confermato che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato a febbraio del 2023 (cfr. verbale di udienza del 16 ottobre 2024).
7. Venendo alla ricostruzione delle circostanze di fatto del rapporto di lavoro, in ordine alla durata oraria della prestazione lavorativa non sono emersi elementi univoci dall'istruttoria condotta (cfr. verbale di udienza del 16 ottobre 2024). La teste al riguardo, pur rappresentando di non avere lavorato Tes_2 direttamente insieme al ricorrente, ha tuttavia riferito in termini netti e precisi nei seguenti termini: “in ambasciata noi lavoriamo dalle 9:00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì; questo orario valeva sia per l'ambasciata, che per il
, alle 14:30 gli uffici chiudono e gli impiegati vanno via, salvo che Parte_2 serva svolgere qualche compito interno, che deve autorizzare il capo missione e deve essere giustificato;
l'orario di inizio del lavoro è sempre stato quello delle ore 9:00, che corrisponde all'apertura degli uffici al pubblico”. Negli stessi termini risulta la deposizione del teste Testimone_3 il quale ha così deposto: “l'orario che si osservava era articolato dalle 9:00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì, oltre questo orario non si lavorava, salvo che servisse completare qualche pratica;
in questo caso, però, era una decisione personale, che doveva comunque essere autorizzata dal capo missione, ossia dall'Ambasciatore; anche il ricorrente osservava questo orario, se capitava che dovesse trattenersi chiedeva l'autorizzazione al capo missione;
questo capitava, ma non posso dire con maggiore precisione …. se qualche addetto arrivava in Ambasciata prima delle 9:00, ovviamente non restava fuori, ma per iniziare a lavorare un po' prima occorreva sempre la preventiva autorizzazione del capo missione”. Sulla base della convergente deposizione dei testi, pertanto, l'orario di lavoro osservato unanimemente presso l'Ambasciata e il da parte Parte_2 degli impiegati amministrativi era articolato dalle 9:00 alle 14:00 da lunedì a venerdì, salvo situazioni contingenti sulle quali, tuttavia, nessuno dei testi escussi ha saputo fornire maggiori contestualizzazioni. Non consentono di pervenire a conclusioni diverse le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. La teste ha riferito che “alle 9:00 gli uffici aprivano al Tes_1 pubblico e bisognava essere pronti per quell'orario; il ricorrente iniziava più
o meno come me, arrivava da lontano e prendeva i mezzi pubblici;
dovevamo in ogni caso essere in ufficio prima dell'apertura al pubblico;
l'orario di fine turno variava a seconda delle esigenze della giornata, a volte si finiva alle 14:30, ma capitava anche di trattenersi sino alle 15:00 o alle 15:30, o anche più tardi;
si lavorava da lunedì al venerdì, ma poteva capitare di essere chiamati anche il sabato o la domenica si verificavano situazioni di emergenza”. Così si vede, anche la teste in questione ha confermato l'orario di lavoro di massima osservato dai dipendenti, tenuto conto che il recarsi in ufficio qualche minuto prima dell'inizio dell'orario non implica un incremento dell'orario stesso, ma solo una fisiologica attività preparatoria, funzionale al puntuale espletamento della prestazione lavorativa. Né, poi, è stata contestualizzata alcuna occasione nella quale il ricorrente si possa essere effettivamente trattenuto al lavoro per un arco temporale superiore, tenuto peraltro conto che il presente accertamento non concerne anche indennità per lavoro straordinario e che si tratterebbe, in ogni caso, di eventuali situazioni episodiche, inidonee a supportare una pretesa relativa alla durata ordinaria della prestazione lavorativa, sicché confermando la durata della prestazione lavorativa riferita dai testi e Tes_3 Tes_2
Per contro, la teste , ha così deposto: “io iniziavo a Testimone_4 lavorare tra le 8:30 e le 9:00, di solito più verso le 9:00, c'era un impiegato del che attaccava alle 8:00, mentre il commesso, che si occupava Parte_2 anche del giardino, apriva l'Ambasciata poco dopo le 7:00; il ricorrente iniziava a lavorare con il mio stesso orario, all'incirca un po' prima delle 9:00; si lavorava del lunedì al venerdì, ma è capitato di lavorare anche sabato e domenica, soprattutto se c'erano visite ufficiali di Capi di Governo o situazioni simili;
l'orario di lavoro finiva intorno alle 15:00, ma era un orario elastico;
gli Ambasciatori hanno sempre detto che occorreva finire tutto il lavoro della giornata prima di potere andare via e, in ogni caso, non si poteva andare via prima dell'Ambasciatore; per questo motivo l'orario di uscita diventava elastico;
per quanto mi riguarda, capitava anche abbastanza spesso di essere chiamati a casa nel pomeriggio o durante il fine settimana;
a un certo punto io andavo via, ma nei primi anni del mio lavoro rientravo in Ambasciata nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, per trasmettere i telex che, durante la guerra civile, di giorno non potevano essere inviati per problemi di corrente elettrica;
l'Ambasciatore andava via verso le 14:30, 15:00, 15:30, o anche oltre, non c'era una regola precisa;
non c'era una mensa, si poteva uscire per consumare qualcosa al bar, io portavo quasi sempre qualcosa da casa;
gli Ambasciatori mi dicevano che molto spesso il ricorrente restava sino alle 16:30-17:00, a volte anche sino alle 18:00”. Orbene, non sono emersi elementi per considerare la teste più Tes_4 attendibile degli altri testi escussi. Anzi, con specifico riferimento al termine dell'attività lavorativa la teste
– la quale, peraltro, ha deposto soltanto sino al 2021 – ha dichiarato orari di lavoro del ricorrente addirittura molto superiori a quelli da questi riferito in ricorso. Come già rilevato dal Tribunale all'udienza del 16 ottobre 2024, in sede di assunzione della prova testimoniale, la sola circostanza che Tes_3 abbia ricoperto il ruolo di procuratore speciale all'udienza del 18 aprile
[...]
2024 non ne rende inammissibile l'escussione come testimone, giacché secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione non è parte processuale e può quindi deporre come teste chi abbia partecipato al giudizio solo nella qualità di procuratore della società per intervenire, a nome di questa, all'interrogatorio libero previsto dall'art. 420 c.p.c., atteso altresì che il conferimento della relativa procura e la parte avuta nel rendere l'interrogatorio libero non configurano un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio del procuratore, rilevante ex art. 246 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 2058 del 13 marzo 1996). Al riguardo la deposizione del teste in questione è risultata particolarmente attenta, misurata e contestualizzata, sicché non sono emersi elementi concreti per potersi inferire l'inattendibilità del teste e, soprattutto, per considerarlo meno attendibile della teste , la quale ha introdotto una Tes_4 causa di lavoro nei confronti dell'Ambasciata per rivendicazioni lavorative che poggiano anche sull'orario osservato. Sicché, in definitiva, il quadro probatorio complessivamente delineato dell'istruttoria orale raccolta non consente di ritenere univocamente provato il fatto costitutivo delle pretese legate all'orario di lavoro osservato dal lavoratore.
8. Con riferimento alle mansioni svolte, pacificamente di tipo impiegatizio, come riconosciuto dalle dichiarazioni confessorie degli il contenuto delle prove orali è convergente. CP_5
La teste ha riferito che “il ricorrente ha sempre lavorato Tes_2 insieme a due colleghe, con le quali si divideva il lavoro;
non so dire esattamente come fosse articolata l'attività interna del , ma posso Parte_2 dire che si occupavano dei passaporti e, in genere, delle varie pratiche che riguardavano i cittadini libanesi in Italia, come la legalizzazione, le procure, i rinnovi dei documenti e cose del genere”, mentre il teste Testimone_3 ha sottolineato che “ci occupavamo di rinnovo dei passaporti, dei nulla osta in ordine a impedimenti a contrarre matrimonio, certificati dei redditi di famiglia, procure generali e procure speciali;
delle procure, in particolare, si occupava il ricorrente, che le archiviava nel suo p.c.; quando doveva predisporne una nuova, usava i files in archivio, adattandoli al caso concreto;
se lui mancava,
o io o l'altra collega usavamo il suo archivio;
ci occupavamo, in particolare, di ricevere il pubblico e le istanze che le persone ci presentavano, preparavamo il documento richiesto e lo sottoponevamo alla firma del o, in sua Pt_3 mancanza, del capo missione;
senza queste sottoscrizioni il documento non ha valore, dal momento che presso l'Autorità italiana sono depositate le firme di questi due rappresentanti istituzionali;
il ricorrente ha sempre svolto le stesse mansioni, anche dopo che io sono andato a lavorare in Ambasciata”. Nello stesso senso, la teste ha dichiarato che “noi ci Tes_1 occupavamo delle varie pratiche consolari, io specificamente mi occupavo di passaporti, visti, traduzioni delle patenti di guida e altri documenti e certificati, registrazioni delle pratiche dopo il pagamento del pubblico, maneggio cassa;
poiché parlavo inglese ed ero l'unica con questa competenza all'interno del Consolato, tenevo anche i rapporti con il Consolato onorario ubicato a Malta;
il ricorrente aveva già molta esperienza sul lavoro, si occupava delle procure, delle prattiche relative allo stato civile, matrimoni, decessi, divorzi, nascite, delle traduzioni dall'italiano all'arabo e viceversa, sia di documenti, che di atti giudiziari, della legalizzazione di varia documentazione, quali ad esempio di atti commerciali e altro;
si occupava, inoltre, dei documenti degli studenti libanesi in Italia, anche sotto il profilo della legalizzazione della laurea, nonché del rilascio dei certificati di reddito familiare per l'iscrizione all'Università e, in genere, dei vari documenti che servivano agli studenti per potere frequentare in Italia;
a volte arrivavano delegazioni dal , che CP_1 avevano incontro fissati con Autorità Italiane, e in questi casi molte volte il ricorrente era chiamato come interprete o come traduttore”, mentre la teste ha riferito che “il ricorrente si occupava delle procure, dei Testimone_4 certificati, delle traduzioni legalizzate, delle equipollenze dei diplomi e titoli universitari, nonché dell'organizzazione delle visite ufficiali, quando arrivavano delle delegazioni straniere;
il ricorrente teneva anche i rapporti con le Prefetture, Questure, Ministero dell'interno con riguardo alle pratiche di ufficio;
i rapporti con le Autorità nazionali italiane erano tenuti dal ricorrente anche con riguardo alle visite delle delegazioni estere”. Dette mansioni, concretamente e costantemente svolte dal ricorrente e rimaste sostanzialmente immutate, malgrado la maggiore esperienza e professionalità acquisite col passaggio del tempo, vanno ricondotte al livello A2 del CCNL Ambasciate, come detto applicabile in via parametrica al rapporto di lavoro, giacché il suddetto livello include “quei lavoratori di concetto che esplicano attività richiedenti specifica professionalità nella materia trattata e impostazione autonoma nell'esecuzione del lavoro assegnato. Impiegati di concetto, personale tecnico specializzato, interpreti e traduttori, aiuto collaboratore amministrativo contabile, ed altre assimilabili”. Non ricorrono, per contro, i presupposti per l'attribuzione del superiore livello A1, invocato a decorrere dall'anno 2011, non avendo il lavoratore assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Sotto questa angolazione, giova osservare che il livello di inquadramento invocato include i profili professionali di “Collaboratore e/o assistente di Capo Missione, o di Legazione, o di Direttore, Collaboratore ufficio relazioni esterne, Responsabile Tecnico Amministrativo, Responsabile Tecnico Contabile, Incaricato all'Insegnamento, Responsabile del Personale e tutte le figure contemplate nel livello A-2 nei casi di maggiore autonomia organizzativa e operativa;
altre qualifiche assimilabili”. Anzitutto, non può essere condiviso l'assunto attoreo per cui il diritto alla qualifica superiore discenderebbe dell'esperienza e professionalità maturata, dal momento non soltanto che un siffatto automatismo non è previsto dall'art. 21 del CCNL invocato, ma, in ogni caso, si tratterebbe di una disposizione pattizia specifica, che presuppone l'applicazione diretta al rapporto della fonte negoziale collettiva, come detto da escludere nella specie. In punto di fatto poi, il ricorrente ha costantemente svolto attività amministrativa, suddividendosi il lavoro con i colleghi dell'ufficio avvicendatisi nel corso del tempo, senza che sia stato riferito da alcuno dei testi che l'attività svolta implicasse anche la diretta responsabilità dei processi amministrativi, sicché, in assenza, in base a quanto emerso dall'istruttoria il ricorrente ha svolto nel corso degli anni, con sempre maggiore competenza e professionalità, attività di impiegato addetto a istruire le pratiche amministrative, nelle varie sfere di competenza attribuite all'ufficio consolare, nei confronti dei propri cittadini. Sul punto, invero, il teste ha riferito che il ricorrente ha sempre Tes_3 disimpegnato le medesime mansioni impiegatizie. Risulta, così, definitivamente accertato che il ricorrente ha svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni inquadrabili nel livello A2 del CCNL Ambasciate.
9. Quanto alle ferie non godute, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), valorizza il profilo di emolumento di natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, nel rapporto di lavoro subordinato privato l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009 e Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. In questi termini, ancora più di recente, secondo un indirizzo pacifico in giurisprudenza e condiviso dal decidente, da cui non ricorrono ragioni per discostarsi, il Supremo Collegio ha riaffermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 15258 del 31 maggio 2024). Nel merito, tuttavia, la circostanza che il ricorrente abbia fruito di soli 20 giorni di ferie annue, come tutti gli altri dipendenti dell'Ambasciata, è comprovata dalla deposizione testimoniale resa da e da Testimone_4 [...]
, le quali hanno riferito in termini chiari e univoci, risultando sul punto Tes_1 del tutto attendibili. Peraltro l'Ambasciatore, sottraendosi all'interrogatorio formale senza giustificato motivo – pur potendo certamente deporre sugli ultimi anni del rapporto, nonché consultare la documentazione presente in Ambasciata con riguardo alle annualità pregresse – ha comprovato in via definitiva le circostanze di fatto oggetto del mezzo di prova, ex art. 232 c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 19 novembre 2024). Ne consegue il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie non fruite in costanza di rapporto.
10. L'istruttoria complessivamente svolta ha così accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15 novembre 1977 al 17 febbraio 2023, con orario dalle 9:00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì, con inquadramento nel livello A2 dei CCNL Ambasciate, succedutisi nel tempo (in atti) e con fruizione di sole 20 giornate di ferie annue, sicché con diritto alle eventuali differenze dovute sulla base della retribuzione ordinaria prevista dalle fonti collettive, ad essa aggiungendo soltanto la 13^ mensilità e non anche la 14^ mensilità e gli altri eventuali compensi accessori contemplati dalle parti sociali, nonché l'indennità per ferie non godute e il t.f.r. Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con insorgenza delle obbligazioni di pagamento della retribuzione, della 13^ mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie e del t.f.r., nei termini sopra precisati, il datore di lavoro sarebbe stato infatti tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio
– in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c. A tale riguardo, l'Ambasciata ha prodotto varie quietanze di pagamento rilasciate dal lavoratore in costanza di rapporto, che provano in questo giudizio la ricezione degli importi in esse contemplati (cfr. doc. da n. 3 a n. 8), trattandosi delle dichiarazioni unilaterali che il creditore rilascia al debitore al momento del pagamento, secondo il disposto generale dell'art. 1199 c.c., sì da comprovare in modo pieno e incontrovertibile il pagamento del trattamento retributivo in esse contemplato. Secondo il pacifico insegnamento della Corte di legittimità, infatti, la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo;
ne consegue che l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c., perché venga meno l'efficacia della confessione, per cui sono da ritenersi irrilevanti il dolo e la simulazione (cfr. Cass. 7 ottobre 1994, n. 8229 e, più di recente, Cass. 22 febbraio 2006, n. 3921 e Cass. 23 gennaio 2007, n. 1389). Prova che, invero, non solo non è stata fornita, ma non è stata per nulla chiesta dal lavoratore, nei limiti consentiti dal combinato disposto degli art. 2732 e 2735 c.c., avendo questi allegato in termini oltremodo generici le circostanze – e il relativo timore – che avrebbero determinato l'apposizione della propria sottoscrizione, di modo da poterne revocare il contenuto confessorio. Raccogliendo questi principi, più di recente le Sezioni Unite hanno confermato che la quietanza “tipica”, essendo indirizzata al solvens, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza (cfr. Cass., sez. Un., n. 19888 del 22 settembre 2014). Anche al documento n. 4 della memoria, nei termini in cui è stato elaborato, non può che essere attribuito valore di quietanza con riferimento all'importo della somma specificamente ivi indicata a titolo di t.f.r. Per quanto non documentato dal datore di lavoro, per converso, non sussiste prova di pagamento in misura maggiore rispetto a quanto riconosciuto dal lavoratore nei conteggi predisposti in allegato al ricorso.
11. Per quanto riguarda la quantificazione dei crediti, il Tribunale ha nominato c.t.u. contabile, sottoponendo all'ausiliario vari quesiti a fronte di un accertamento dei fatti costitutivi su cui non era ancora intervenuta una pronuncia. Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4), c.c., sollevata dalla resistente – e discendente dall'applicazione della legge italiana –, che nel merito è parzialmente fondata, risultando peraltro irrilevante se al rapporto controverso vada attribuita natura pubblicistica o privatistica. Giova sotto questo profilo osservare che parte ricorrente ha ritenuto che il rapporto controverso non possa essere considerato di natura pubblicistica, tanto che la contrattazione collettiva invocata – in via parametrica – è di diritto comune, mentre non è stata nemmeno prospettata la contrattazione collettiva del comparto centrale. Sul piano ricostruttivo, ciò implicherebbe che trovino applicazione le regole delineate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto di lavoro privatistico. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 26246 del 6 settembre 2022 e, in termini, Cass., sez. lav., n. 4372 del 19 febbraio 2024 e Cass., sez. lav., n. 18008 dell'1 luglio 2024). Detto orientamento granitico è stato riaffermato, di recente, da Cass., sez. lav., n. 27250 del 12 ottobre 2025 e da Cass., sez. lav., n. 13045 del 16 maggio 2025. In applicazione di tale principio, pertanto, sarebbero prescritti unicamente gli eventuali crediti maturati in epoca antecedente al 18 luglio 2007
– 5 anni prima della entrata in vigore della legge n. 92/2012 - mentre, per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulterebbe maturata la fattispecie estintiva.
11.1 Da altra angolazione prospettica, invece, dall'applicazione della legge italiana discenderebbe la fondatezza, ancorché parziale, dell'eccezione di prescrizione, relativamente ai crediti eventualmente maturati nel quinquennio precedente il primo atto interruttivo, che in base agli atti di causa è costituito dalla lettera del 23 maggio 2023 (cfr. doc. n. 10 del ricorso), con la quale sono state avanzate per la prima volta le pretese retributive per il rapporto di lavoro intercorso inter partes, giacché il relativo termine decorre in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Detto ultimo indirizzo interpretativo in merito alla decorrenza del termine prescrizionale è stato di recente ribadito, in termini adesivi, fornendogli un definitivo avallo ermeneutico, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, con la quale, nel ribadire la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato e nel ricordare che “la privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato” e che
“In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione”, ha confermato il principio per cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. In questo senso, non rileverebbe la mera circostanza che l'amministrazione datrice di lavoro sia un Paese estero, dal momento che non è possibile affermare apoditticamente che un lavoratore possa versare in una condizione di metus per ciò solo – dovendosi in linea di principio ritenere un lavoratore non esposto a timori nei confronti della parte datoriale pubblica, anche se straniera –, sicché in assenza di elementi forniti dal lavoratore che denotino una specificità che possa giustificare conclusioni differenti occorre ritenere che, in applicazione dell'invocata legge italiana, la prescrizione decorerebbe anche in costanza del rapporto di lavoro.
11.2 Orbene, nella fattispecie concrete, alla luce dei parametri accertati in giudizio e sopra ricostruiti, il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di un credito per differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria e 13^ mensilità maturato nell'ultimo quinquennio del rapporto, sulla base dell'inquadramento nel livello A2, pari a € 48.550, oltre a un credito a titolo di indennità sostitutiva delle 93 giornate di ferie residue alla cessazione del rapporto di € 5.859,00, nonché un credito a titolo di differenze sul t.f.r., detratti gli acconti ricevuti, di € 11.723,51, per un importo totale di € 66.132,51. Non possono essere per contro computate tra le voci di credito l'indennità di funzione e l'indennità annuale – pure quantificate in perizia – in quanto istituti di esclusiva derivazione pattizia, applicati a decorrere dal CCNL del 2014, che presuppongono la diretta regolazione del rapporto a opera della fonte collettiva.
11.3 Come già anticipato, ai fini delle statuizioni di questo giudizio non assume rilevanza la qualificazione del rapporto come di natura pubblica o privata, dal momento che il c.t.u. ha accertato, sulla base del trattamento retributivo percepito dal lavoratore e degli elementi fattuali del rapporto accertati nell'istruttoria, la sussistenza di crediti esclusivamente per il periodo sino all'anno 1993 e, poi, per il periodo successivo all'anno 2019: orbene, i crediti maturati sino al 1993 sono prescritti in ogni caso, mentre quelli insorti dal 2019 alla cessazione del vincolo giuridico non lo sono neanche a qualificare il rapporto come di natura pubblicistica, a fronte dell'atto interruttivo del 23 maggio 2023 compiuto dal lavoratore. Sicché, in definitiva, a prescindere dalla questione qualificatoria, i crediti accertati in favore del lavoratore, per come quantificati dall'ausiliario e indicati al punto precedente non sono coperti dalla prescrizione estintiva.
12. Con riferimento al capo di condanna volto al pagamento dei contributi, lo stesso va accolto, nei limiti della prescrizione maturata. Posto che l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, si è perfezionata la prescrizione estintiva relativamente alle pretese maturate antecedentemente a un quinquennio dal compimento del primo atto interruttivo, che in base agli atti di causa risulta la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta in data 2 maggio 2024. Nella materia previdenziale, infatti, come ormai univocamente stabilito dalla Suprema Corte, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla “irricevibilità” dei contributi prescritti;
detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge (cfr. Cass., sez. lav., n. 23116 del 10 dicembre 2004). In forza di questi consolidati principi, la condanna al pagamento dei contributi, in relazione a un rapporto inquadrabile nel livello A2 del CCNL Ambasciate, per un orario settimanale di ore 27,5, può essere pronunciata soltanto con riguardo ai contributi maturati nel quinquennio precedente il primo atto interruttivo e sino alla data di cessazione del rapporto, intervenuta il 17 febbraio 2023.
13. A fronte dell'accertata omissione contributiva, poi, il c.t.u. ha quantificato anche il danno pensionistico cagionato al lavoratore in € 72.268,00, al cui risarcimento va, pertanto, condannato l'ente resistente. Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale
o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 1179 del 22 gennaio 2015).
14. Le conclusioni raggiunte dal CTU, con le precisazioni sopra svolte, sono corrette e condivisibili, poiché basate su un metodo di indagine scevro da vizi logico-giuridici e condotto alla luce della documentazione acquisita al giudizio e nel solco dei principi sopra indicati (cfr. relazione di consulenza, che si condivide e si richiama integralmente in questa sede). Giova, al riguardo, osservare che per pacifico indirizzo interpretativo della Suprema Corte “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive (cfr., Cass. SU n. 3105/1985; Cass. n. 9198/2000; Cass. n. 6337/2003, Cass. n. 1844/2015), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme relative a trattenute previdenziali o fiscali riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi, atteso che la determinazione delle ritenute fiscali non attiene al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, mentre, quanto alle ritenute previdenziali, il datore di lavoro, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 30257 del 22 novembre 2018).
15. Conclusivamente, pertanto, i crediti retributivi del lavoratore ammontano a € 66.132,51 a titolo di differenze sulla retribuzione dovuta, 13^ mensilità, ferie non godute e t.f.r., a cui va aggiunto l'importo di € 72.268,00 a titolo di risarcimento del anno pensionistico, con condanna di pagamento nei confronti della parte datoriale, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre le domande retributive vanno rigettate per il resto. Il datore di lavoro va altresì condannato al versamento dei contributi non prescritti, nei termini sopra indicati.
16. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, sulla base dei valori medi in relazione all'importo riconosciuto e con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Vanno poste a carico della resistente le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna parte CP_2 resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente per i titoli retributivi di cui in parte motiva, l'importo Parte_1 complessivo di € 66.132,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, nonché al pagamento dell'importo di € 72.268,00 a titolo di risarcimento del danno pensionistico, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, parte resistente al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali in relazione a un rapporto inquadrato nel livello A2 del CCNL Ambasciate, per un orario settimanale di ore 27,5, con riguardo ai contributi maturati nel quinquennio precedente l'atto interruttivo del 2 maggio 2024 e sino alla data di cessazione del rapporto del 17 febbraio 2023. Condanna, inoltre, parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.395, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u. contabile, già liquidate. Roma, 17 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo