Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 14700/2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di NAPOLI
SECONDA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione della udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Emessa nel procedimento avente n.r.g. 14700/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
a Vico III Brecciale/snc (C.F. ), rappresentata e difesa giusta mandato C.F._1 in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi, e con lo stesso domiciliata telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Ricorrente
E p.iva , con sede in Napoli al Corso Garibaldi Controparte_1 P.IVA_1
n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Imperia Tagliafierro, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: ed tel. n. 081.772.22.99) Email_2
Resistente
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011e il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 3.332,48, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”. per parte resistente
“1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dalla ricorrente. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore della ricorrente limitando la richiesta a giugno 2022 nonché ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso e alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa, diritto al ticket e all'indennità di turno), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Di essere stata, già dipendente della e che a decorrere dal 1 Controparte_3 gennaio 2013 presta attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
tanto per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la Controparte_1 [...] ha incorporato in sé le CP_4 Controparte_5 Controparte_3 e per l'esercizio di pubblici servizi;
Controparte_6
- di essere stata inquadrata, per il periodo 01/01/2013 al 31/05/2019, nel profilo professionale capo stazione, con parametro retributivo 193, per il periodo 01/06/2019 al 31/10/2020, nel profilo professionale coordinatore ferroviario, con parametro retributivo 210, e, nel periodo
01/11/2020 all'attualità, nel profilo professionale professional, con parametro retributivo 230, di cui al CCNL e che, attualmente, la propria sede di servizi è quella di Controparte_7
Napoli;
- che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, infatti, la parte datrice di lavoro non ha ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: ― indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti RD (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); ― indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012, istituita per integrare l'indennità perequativa al fine di garantire ai lavoratori il mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti RD (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse);
― ticket mensa di cui agli RD aziendali del 25/07/2012 e del 15/03/2019, riconosciuti in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio, che ha consentito un aumento di produttività, e corrisposti mensilmente all'istante per ogni giornata di effettiva presenza;
― indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981, corrisposta al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogata in misura fissa per ogni giornata di effettiva prestazione;
- che all'interno delle indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012, sono confluite varie voci retributive previste dalla precedente contrattazione di secondo livello, abolite con l'entrata in vigore della nuova contrattazione;
- che tali voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella seguente tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25/07/2012:
- che come si evince dalle annotazioni compiute dalla stessa azienda nelle buste paga allegate al presente ricorso, nel periodo lavorativo di cui al conteggio in atti, tutti i predetti emolumenti (indicati al punto 4 del presente ricorso), corrisposti dall'azienda, hanno integrato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la retribuzione dallo stesso percepita durante i suoi periodi di servizio;
- di avere chiesto, in data 05/08/2019, l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro e ha richiesto, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di un reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931 che, però, non è stato riscontrato dalla convenuta;
- che, in punto di diritto, in ordine alla “nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali secondo l'ordinamento eurocomunitario” rivendica, in relazione ai periodi di ferie annuali fruiti, il pagamento, nei limiti della prescrizione, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, secondo la consolidata interpretazione che di tale norma è stata data dalla consolidata giurisprudenza della C.G.U.E. (cfr. sent del
15/09/2011 e sent. del 22/05/ 2014 – CAUSA C-539/12 ), alla C.F._2 C.F._3 quale si è uniformata in più pronunce la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 13425 del 17/05/2019 e sent. n.22401 del 15/10/2020).
Tanto premesso, ritenendo di aver diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie di tali indennità, la ricorrente ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto. In particolare esponeva, per quanto di interesse, che l'art. 7 dir.2003/88 CE, alla luce dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE doveva essere interpretato in senso diverso da quanto sostenuto in ricorso e che nell'unico precedente citato, l'accoglimento della domanda era collegato al fatto che si era trattato di elementi legati in maniera inscindibile allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, laddove, al contrario, nel caso de quo, relativamente all'indennità perequativa/compensativa richiesta, l'All. 2 dell'Accordo del 25.7.2012 legava la causa percipiendi della detta indennità non a una peculiare pars della prestazione lavorativa, bensì al semplice oggettivo requisito della presenza fisica del lavoratore;
che le indennità richieste da controparte erano state corrisposte in attuazione dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 a seguito del quale erano stati sottoscritti l'Accordo aziendale del 25.7.2012 e quello del 19.2.2013, essendo evidente che la percezione dell'indennità perequativa/compensativa sia legata solamente al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica e non allo svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal lavoratore;
che in ogni caso non era stato affermato dalla Corte in alcun modo un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, rimettendo, invece, allo Stato membro o alle parti sociali il compito di eventualmente fissare nella propria legislazione un siffatto principio;
che le dette considerazioni valgono maggiormente a proposito degli altri elementi della retribuzione variabile pretesi, trattandosi in maniera ancora più evidente di elementi variabili della retribuzione, legati all'effettivo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore;
che, quanto al premio di risultato, si tratta di emolumento erogato soltanto a seguito del raggiungimento di un ragguardevole obbiettivo stabilito dallo stesso datore e raggiunto dal lavoratore in virtù di un'encomiabile prestazione svolta;
che anche l'indennità di turno e i tickets buoni pasto sono emolumenti la cui percezione è legata ad attività effettivamente svolte dal lavoratore e l'indennità di turno è corrisposta solo in base all'eventualità che il personale viaggiante di macchina, di guida svolga effettivamente turni avvicendati.
Eccepita la inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, l'insussistenza della violazione dell'art. 36 Cost, tutelando tale ultima norma la retribuzione di base ovvero il minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva e non il complessivo trattamento economico percepito dal lavoratore, la convenuta ha concluso per come sopra indicato.
La causa veniva rinviata la causa per discussione all'udienza del 3.12.2024, con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note e successivamente nuovamente rinviata per la sola decisione all'udienza del 4.2.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo deve essere osservato che la questione oggetto del presente giudizio è stata più volta sottoposta all'attenzione di questo ufficio ove si è affermato un orientamento cui questo giudice intende dare continuità. Si richiamano sul punto i precedenti emessi - anche recentemente – dai giudici di questa stessa sezione, dottori , , (ed anche ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 da altri giudici dei Tribunali di questo stesso distretto di Corte di Appello), nelle sentenze indicate ed allegate dalla parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta del
221.11.2024 e del 24.1.2025. In particolare si richiama - anche per identità di oggetto - la sentenza emessa dal giudice
Tomassi in data 30.5.2023 (sentenza n. 3606/2023 emessa nel procedimento avente n.r.g. 9774/2021) nella quale viene anche richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonché dei precedenti di merito, cui questo Giudice intende dare continuità. Si legge nella sentenza n.3606/2023 che la domanda è fondata: “nel ricorso introduttivo la parte ricorrente asserisce di avere diritto alla inclusione delle indennità perequativa e compensativa nella retribuzione dovuta anche nei giorni di ferie.
Venendo alle prime due indennità, il relativo diritto, ad avviso del ricorrente, deriverebbe dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia da quella della Corte di Giustizia. Sul punto questo Giudice ritiene di conformarsi a una serie di precedenti giurisprudenziali in atti e in particolare, alla sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 555 pubbl. il 13/02/2023, che deve intendersi in questa sede espressamente riportata.
In particolare, nella detta pronuncia è stato rimarcato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa e alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile:
“il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati – secondo cui “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”);
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, ER7 punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
3. che secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-
257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, va osservato che l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Orbene, deve ritenersi che dalla lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può concordarsi con l'interpretazione restrittiva proposta dall' . Cont Tale ultima interpretazione si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
“qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente allora che non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W.,
“malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi: “23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_8
Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e
[...] giurisprudenza ivi citata). 24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, Persona_8 punto 23). omissis)
26 In terzo luogo, in tale contesto, la Corte ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di ER riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro ER (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo ER lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza, vanno esaminate le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”. Ebbene, i suddetti emolumenti, facendo corretto uso di tali principi, devono essere inseriti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla società convenuta, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve affatto a condizionarne l'erogazione, ma semplicemente individua la retribuzione diretta a compensare la prestazione: ne viene conferma dal fatto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In particolare, con l'accordo del 15.12.2011 le parti sociali espressamente prevedevano che
“nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1.01.2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà – sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/ o alla presenza - in misura equivalente nell'intero trattamento in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fii del computo del t.f.r.”. Pertanto, nell'allegato 2 dell'ipotesi di accordo del 25.07.2012 veniva stabilito che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (omissis) le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell' “indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del T.F.R”.
E' quindi da condividere l'interpretazione di tali norme collettive nella sentenza del giudice Tomassi sopra richiamata interpretazione che “induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa. L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale. Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicchè rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
È anche da osservare che in tal modo non si introduce affatto un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ne consegue che è errato sostenere che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo”.
La domanda deve essere, dunque, accolta.
Quanto finora detto in merito alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie vale – si legge ancora nella sentenza n. 3606/2023 del 30/05/2023 del giudice
Tomassi – anche per il ticket mensa. In tal senso si è pronunciata la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1783/23), in cui sono stati richiamati i principi affermati dalla Corte di giustizia, ossia che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione che percepisce quando svolge effettivamente la sua prestazione di lavoro, ad eccezione solo delle indennità corrisposte per l'espletamento di servizi specifici, occasionali o saltuari. Ritiene la convenuta che la corresponsione del ticket mensa abbia natura di fringe benefit e sia legata all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore e che esso, salvo diversa disposizione contrattuale, non è un elemento della retribuzione «normale», In effetti, gli accordi istitutivi del suddetto ticket ( accordi dell'8.8.1997, del 28.10.2004 e del 25.7.2012) hanno espressamente previsto che il riconoscimento dello stesso è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, poiché riconosciuto in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività.
È evidente che il suddetto ticket è stato riconosciuto non semplicemente in base all'effettiva presenza del lavoratore, ma per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni che ha consentito di ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed, essendo essi corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro, deve tenersene conto nel calcolo della retribuzione da corrispondere per le giornate di ferie.
Ancora una volta la effettiva presenza, quale requisito per il riconoscimento del ticket buoni pasto, in realtà, come nel caso della indennità perequativa e compensativa, rappresenta solo un criterio che serve a collegare la corresponsione di tale indennità “alla retribuzione diretta a compensare la prestazione” (rectius: mansioni) resa dai lavoratori durante i giorni di lavoro. Anche tale domanda è quindi fondata . Devono condividersi i conteggi “ da cui emerge che il calcolo delle differenze retributive non è stato effettuato sulla base della fruizione di 30 giorni ferie all'anno, bensì sulla base delle ferie effettivamente godute dal lavoratore come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso. Tanto si evince chiaramente dal prospetto contenuto nel ricorso ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura: “giorni di ferie fruiti”.
Quanto poi, al computo dei quattro giorni di permessi, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie.
Non si ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della intervenuta interruzione della prescrizione, attesa l'inidoneità del ricorso gerarchico depositato in atti, ad interrompere la prescrizione stante la sua genericità. Nella specie, il reclamo gerarchico, che è stato inviato ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931
, è stato consegnato in data 5.8.19 a mani del superiore gerarchico del ricorrente così come prevede la norma. Inoltre, sulla copia allegata vi è anche la firma del detto superiore dell'azienda dove è stato depositato il reclamo.
Con tale reclamo il ricorrente chiede espressamente che la retribuzione per i periodi di ferie venisse adeguata ai principi espressi dalla suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie;
nello stesso, poi, si afferma espressamente che con tale atto si intende interrompere il termini di prescrizione. D'altra parte, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957)”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della convenuta, quantificare tenendo conto anche della natura seriale della controversia, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 3.332,48, oltre gli interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €.
1.550,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito.
Napoli, 5.3.2025 Il Giudice del Lavoro Dr. Federico Bile