Ordinanza presidenziale 20 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2022, proposto da
I.P.M. S.r.l. Industria Poliuretanica Montecosaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Stracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Montana dei Monti Azzurri - Suap Associato Monti Azzurri, Provincia di Macerata - Settore Gestione del Territorio e Ambiente, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Direzione Regionale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento di Macerata, Comune di Montecosaro, Suap Comune di Montecosaro, in persona del responsabile pro tempore , non costituiti in giudizio;
Provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gentili e Silvia Sopranzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE-ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 Protocollo n. 6189 del 23.3.2022 ISTANZA SUAP N. 455/6542/2022, rilasciata in San Ginesio il 23.03.2022 dal Responsabile del Settore SUAP, notificata a mezzo pec in pari data nella parte ove è stato deciso: “Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:1.Determinazione Dirigenziale n. 120 del 16.3.2022 della Provincia di Macerata-Settore Territorio Ambiente(in allegato)” il tutto limitatamente alle parti degli atti in essa contenuti nei limiti di seguito meglio specificati e riportati;
2) della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3000120” del 16.3.2022 assunta dalla Provincia di Macerata - Settore Gestione del Territorio e Ambiente costituente parte integrante e sostanziale della suddetta AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE-ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 Protocollo n. 6189 del 23.3.2022 ISTANZA SUAP N. 455/6542/2022, rilasciata in San Ginesio il 23.03.2022 dal Responsabile del Settore SUAP, notificata a mezzo pec in data 23.3.2022, nella parte ove è stato deciso: “l’istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionata al rispetto da parte della Ditta dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati negli allegati al presente provvedimento...Proposta Per tutto quanto sopra premesso, si propone di determinare ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 59/2013 la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del DPR 23 Marzo 2013 N. 59 a favore della ditta I.P.M. SRL di cui alla determinazione dirigenziale n. 349 del 14.5.2018.1. ...3.Di stabilire che la Ditta debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue ATTI COSTITUENTI PARTI INTEGRANTI DELL’AUA. Allegato n. 1 SOGGETTO COMPETENTE PROVINCIA DI MACERATA –Servizio AUA-Emissioni CONTENUTI Limiti e prescrizioni alle emissioni in atmosfera”;
3) della DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MACERATA, con allegato tecnico, nella parte in cui stabilisce: “Visto il documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento ... RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata; ...3.Di stabilire che la Ditta debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue: 1 SOGGETTO COMPETENTE PROVINCIA DI MACERATA –Servizio AUA-Emissioni CONTENUTI Limiti e prescrizioni alle emissioni in atmosfera”;
4) dell’Allegato tecnico della Provincia di Macerata servizio AUA “IPM SRL MONTECOSARO-ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA” nella parte ove è stato deciso: “7 TIPOLOGIA DELL''INQUINANTE,VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO” si impugna la tabella di cui al punto 7 nei punti dove prevede riferimento al limite < - 10 e dove rimanda alla (nota2) nelle colonne Limite medio orario Conc.mg/Nm alla terza e Flusso Massa kg/h nonché si impugna la nota 2 di seguito riportata ove è stato deciso “Nota 2 il rispetto del limite in flusso di massa per parametro SOV come TOC può essere dimostrato mediante misure discontinue, riferite ad un''ora di funzionamento dell''impianto o mediante bilancio di massa effettuato nell''ambito della redazione del PGS ai sensi del successivo punto 8. Ai sensi del punto 3.2 parte 1, dell''Allegato III alla parte quinta del D.lgs 152/06 per un flusso di massa COV come TOC, superiore a 10kg/h è previsto che il gestore per la verifica del rispetto della conformità ai valori limite delle emissioni convogliate (non previsti per questa attività) installi apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni, a valle dei dispositivi di abbattimento. Ne deriva che flussi di massa COV come TOC superiori o prossimi a 10 kg/h sono considerati significativi per l''ambiente circostante tali da essere prevista dalla normativa, seppur indirettamente, l''installazione di dispositivi di abbattimento COV”;
5) di ogni e qualsiasi atto che sia o possa considerarsi presupposto e conseguenza degli atti come sopra impugnati o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. TO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 12 marzo 2026 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile il ricorso e di compensare le spese del giudizio;
- con memoria depositata in pari data la Provincia di Macerata ha preso atto della suddetta dichiarazione, concordando anche sulla compensazione delle spese. Le parti hanno ribadito le predette dichiarazioni anche nel corso della discussione orale;
- ciò premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio si possono compensare sull’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO TA, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO TA |
IL SEGRETARIO