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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4230/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LEALINI GIAMPAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/04/1964; rappresentata e difesa dall'Avv. FONGARO EVI
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brogliano (Vi) il giorno 24 febbraio 2001 tra la sig.ra e il sig. , atto trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1 degli atti di matrimonio di detto comune all'anno 2001, n. 2, p. I;
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
c) nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti ed avendo già definito le questioni patrimoniali in sede di separazione.
d) competenze di causa interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Brogliano (VI) in data 24/02/2001; che dall'unione non erano nati Controparte_1 figli;
che con decreto dell'11/02/2011 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che non vi era stata riconciliazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e che nulla venisse stabilito a titolo di assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio, aderiva alle conclusioni di parte ricorrente. Controparte_1
Instaurato il giudizio, le parti rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti poiché sono trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con omologa in data 16/02/2011; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Brogliano (VI) in data
24/02/2001 da e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del suddetto Comune per l'anno 2001, parte I, numero 2, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8.07.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4230/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LEALINI GIAMPAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/04/1964; rappresentata e difesa dall'Avv. FONGARO EVI
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brogliano (Vi) il giorno 24 febbraio 2001 tra la sig.ra e il sig. , atto trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1 degli atti di matrimonio di detto comune all'anno 2001, n. 2, p. I;
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
c) nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti ed avendo già definito le questioni patrimoniali in sede di separazione.
d) competenze di causa interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Brogliano (VI) in data 24/02/2001; che dall'unione non erano nati Controparte_1 figli;
che con decreto dell'11/02/2011 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che non vi era stata riconciliazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e che nulla venisse stabilito a titolo di assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio, aderiva alle conclusioni di parte ricorrente. Controparte_1
Instaurato il giudizio, le parti rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti poiché sono trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con omologa in data 16/02/2011; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Brogliano (VI) in data
24/02/2001 da e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del suddetto Comune per l'anno 2001, parte I, numero 2, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8.07.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo