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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
BI EL AN Nitto de' SI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
IC AN Consigliera relatrice
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3388 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. D'AMICO VIVIANA Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli n. 983/2024 pubbl. il 12/06/2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da atto d'appello.
FATTO E DIRITTO richiedeva al Tribunale di Tivoli la condanna dell' al Parte_1 CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/71 con decorrenza dal 1.11.2020, dovuti in virtù del decreto di omologa emesso il 28.5.2021 dal medesimo Tribunale di Tivoli. Allegava che l in data 11.6.2021 comunicava la CP_1 reiezione “per redditi personali superiori ai limiti di legge per l'anno 2020” e successivamente precisava che la prestazione era stata respinta in quanto il oltre Pt_1 alla nel 2020 risultava aver percepito redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta Pt_2 pari ad € 11.890,03. Assumeva che andavano invece escluse dalla formazione del reddito 1 complessivo le somme liquidate a titolo di TFR dell'anno di percezione, assoggettate a tassazione separata. Precisava che successivamente al rigetto aveva inoltrato la domanda di riesame chiedendo la liquidazione della prestazione almeno con decorrenza dal 2021 considerato che per tale anno il ricorrente aveva percepito solo la prestazione per Pt_2 importi noti all' . Il ricorrente agiva pertanto in giudizio al fine di vedere accertato CP_2 il diritto alla liquidazione dei ratei a decorrere dall'1.11.2020 e in subordine dalla data della domanda di riesame del 14.12.2021 con condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 dovuto, oltre interessi legali. L' rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva le domande, ritenendo che, pur sussistendo il requisito sanitario utile al fine dell'assegno mensile di assistenza cui all'art. 12, L. 118/71 e s.m.i. nella misura di legge con decorrenza dal novembre 2020, era carente il requisito socioeconomico consistente nel mancato superamento del limite reddituale normativamente previsto, in quanto il ricorrente nel 2020, oltre alla Naspi, avrebbe percepito redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta pari ad euro 11.890,03. Rigettava altresì la domanda subordinata perché riteneva che il reddito rilevante al fine dell'accoglimento della domanda fosse comunque quello del 2020. Deposita tempestivo appello in data 09.12.2024 affidandosi alle Parte_3 seguenti censure. Sostiene l'appellante che ai fini della determinazione del requisito reddituale per la pensione di inabilità civile rileva il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili e che quindi il TFR, assoggettato a tassazione separata non costituisce reddito imponibile per il lavoratore. Nel caso di specie inoltre il TFR era confluito nel Fondo Pensione Integrativa che non deve essere inserito nel modello 730 e subisce una tassazione sostitutiva che non fa cumulo con altri redditi. In subordine, al fine di sostenere la domanda di debenza della prestazione almeno a decorrere dalla presentazione della domanda di riesame (14.12.2021), deduce che è necessario limitarsi a tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nell'anno del riesame (2021) trattandosi di prima liquidazione per sopravvenienza del requisito reddituale con conseguente valutazione del reddito dell'anno in corso. Conclude quindi per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria del compenso professionale per i due gradi, da distrarsi. Anche nel grado l' non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo. L'appello non è meritevole di accoglimento. Questo Collegio rileva che la somma erogata dal Controparte_3
a titolo di TFR lungi dall'essere esclusa dal computo del limite reddituale per il
[...] riconoscimento della pensione d'invalidità ex art. 12 L 118/71 (sul presupposto dell'assoggettamento a tassazione separata), non solo deve confluire nel reddito imponibile a tale fine valutabile ma deve essere computata secondo il cd criterio di cassa e non di competenza. A sostegno di tali conclusioni appare opportuno richiamare quanto recentemente espresso da questa stessa Corte (si veda sent. n. 1264/2021) con riferimento ad entrambe le questioni che vengono in rilievo nel caso in esame.
2 Quanto alla prima, questa Corte ha già correttamente rilevato che se è vero che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 dispone che il TFR non è computabile ai fini dei limiti di reddito, tale esclusione vale solo ai fini dell'assegno sociale erogato dall agli CP_1 ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia, mentre analoga esclusione non viene prevista per le altre prestazioni assistenziali. Il principio secondo il quale il superamento del limite reddituale deve essere verificato calcolando il reddito percepito al netto degli oneri imponibili è fondato sulla corretta considerazione per cui ai fini che qui interessano deve aversi riguardo al solo reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, ma si tratta di principio che non è conferente rispetto alla presente fattispecie, posto che il Tfr non rappresenta affatto un onere deducibile. Inoltre, a riprova della computabilità del TFR nel limite reddituale di cui è causa, rappresenta una posta patrimoniale attiva della quale il suo percettore può effettivamente disporre. In ordine alla seconda questione (computabilità del TFR secondo il criterio di cassa o di competenza) il medesimo precedente di questa Corte ha richiamato, su identica questione, pronuncia della Corte di legittimità (si veda Cass. 25.5.2011 n. 11672), secondo cui “in materia di prestazioni assistenziali, ove l'erogazione del beneficio sia rapportato ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite va computato anche il trattamento di fine rapporto, trattandosi di una prestazione unica ed non frazionabile spettante solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non trovando applicazione l'esclusione contemplata dall'art. 3, sesto comma, legge n. 335 del 1995, prevista solo ai fini dell'assegno sociale erogato dall agli ultrasessantacinquenni CP_1 sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia di legge”. In particolare la Corte Suprema ha puntualizzato che a diversa conclusione non induce il principio espresso dalla sentenza n. 12796, resa il 15.6.2005 dalle Sezioni Unite, posto che esso ha riguardo agli arretrati di una prestazione previdenziale, che si erano formati in conseguenza del ritardo dell'ente erogatore, mentre il Tfr non è una somma concernente prestazioni periodiche pagate in unica soluzione, onde il principio enunciato non si attaglia al caso in esame”. Anche la domanda subordinata avente ad oggetto la condanna al pagamento della prestazione quantomeno a decorrere dalla data indicata nella domanda di riesame del 14 dicembre 2021 non può essere accolta.
In primo luogo infatti parte appellante non si confronta specificamente con la dirimente osservazione del giudice di primo grado secondo cui occorre differenziare, come imposto dalla normativa vigente, tra redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al per i quali in effetti deve essere Controparte_4 attribuita rilevanza al reddito conseguito nello stesso anno, e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente per i quali invece vale la regola generale della rilevanza del reddito percepito nell'anno precedente, ex art. 35 legge n.14 2009 comma 8. In ogni caso è assorbente rilevare che, anche ammettendo la fondatezza dell'argomentazione di parte appellante secondo cui nel caso di specie verrebbe in rilievo una prima liquidazione per sopravvenienza del requisito reddituale con conseguente valutazione del reddito dell'anno in corso (così implicitamente, è da ritenersi, invocando l'art. 35 comma 9 DL n.207/2008 secondo cui “Il comma 9 così stabilisce: "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva" e la lettura della S.C. di cui alla sentenza n. 17624/2020), non è presente alcuna specifica deduzione né tantomeno prova documentale in ordine al mancato superamento della soglia
3 reddituale prevista per l'anno 2021 per la concessione del beneficio della pensione di invalidità ex articolo 12 legge 118 del 1971.
Tali considerazioni inducono al rigetto integrale dell'appello. Non luogo a provvedere sulle spese di lite vista la contumacia dell' . CP_1
Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. È opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 ). Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; non luogo a provvedere sulle spese di lite;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 18/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente
IC AN BI EL AN Nitto de' SI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
BI EL AN Nitto de' SI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
IC AN Consigliera relatrice
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3388 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. D'AMICO VIVIANA Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli n. 983/2024 pubbl. il 12/06/2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da atto d'appello.
FATTO E DIRITTO richiedeva al Tribunale di Tivoli la condanna dell' al Parte_1 CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/71 con decorrenza dal 1.11.2020, dovuti in virtù del decreto di omologa emesso il 28.5.2021 dal medesimo Tribunale di Tivoli. Allegava che l in data 11.6.2021 comunicava la CP_1 reiezione “per redditi personali superiori ai limiti di legge per l'anno 2020” e successivamente precisava che la prestazione era stata respinta in quanto il oltre Pt_1 alla nel 2020 risultava aver percepito redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta Pt_2 pari ad € 11.890,03. Assumeva che andavano invece escluse dalla formazione del reddito 1 complessivo le somme liquidate a titolo di TFR dell'anno di percezione, assoggettate a tassazione separata. Precisava che successivamente al rigetto aveva inoltrato la domanda di riesame chiedendo la liquidazione della prestazione almeno con decorrenza dal 2021 considerato che per tale anno il ricorrente aveva percepito solo la prestazione per Pt_2 importi noti all' . Il ricorrente agiva pertanto in giudizio al fine di vedere accertato CP_2 il diritto alla liquidazione dei ratei a decorrere dall'1.11.2020 e in subordine dalla data della domanda di riesame del 14.12.2021 con condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 dovuto, oltre interessi legali. L' rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva le domande, ritenendo che, pur sussistendo il requisito sanitario utile al fine dell'assegno mensile di assistenza cui all'art. 12, L. 118/71 e s.m.i. nella misura di legge con decorrenza dal novembre 2020, era carente il requisito socioeconomico consistente nel mancato superamento del limite reddituale normativamente previsto, in quanto il ricorrente nel 2020, oltre alla Naspi, avrebbe percepito redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta pari ad euro 11.890,03. Rigettava altresì la domanda subordinata perché riteneva che il reddito rilevante al fine dell'accoglimento della domanda fosse comunque quello del 2020. Deposita tempestivo appello in data 09.12.2024 affidandosi alle Parte_3 seguenti censure. Sostiene l'appellante che ai fini della determinazione del requisito reddituale per la pensione di inabilità civile rileva il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili e che quindi il TFR, assoggettato a tassazione separata non costituisce reddito imponibile per il lavoratore. Nel caso di specie inoltre il TFR era confluito nel Fondo Pensione Integrativa che non deve essere inserito nel modello 730 e subisce una tassazione sostitutiva che non fa cumulo con altri redditi. In subordine, al fine di sostenere la domanda di debenza della prestazione almeno a decorrere dalla presentazione della domanda di riesame (14.12.2021), deduce che è necessario limitarsi a tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nell'anno del riesame (2021) trattandosi di prima liquidazione per sopravvenienza del requisito reddituale con conseguente valutazione del reddito dell'anno in corso. Conclude quindi per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria del compenso professionale per i due gradi, da distrarsi. Anche nel grado l' non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo. L'appello non è meritevole di accoglimento. Questo Collegio rileva che la somma erogata dal Controparte_3
a titolo di TFR lungi dall'essere esclusa dal computo del limite reddituale per il
[...] riconoscimento della pensione d'invalidità ex art. 12 L 118/71 (sul presupposto dell'assoggettamento a tassazione separata), non solo deve confluire nel reddito imponibile a tale fine valutabile ma deve essere computata secondo il cd criterio di cassa e non di competenza. A sostegno di tali conclusioni appare opportuno richiamare quanto recentemente espresso da questa stessa Corte (si veda sent. n. 1264/2021) con riferimento ad entrambe le questioni che vengono in rilievo nel caso in esame.
2 Quanto alla prima, questa Corte ha già correttamente rilevato che se è vero che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 dispone che il TFR non è computabile ai fini dei limiti di reddito, tale esclusione vale solo ai fini dell'assegno sociale erogato dall agli CP_1 ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia, mentre analoga esclusione non viene prevista per le altre prestazioni assistenziali. Il principio secondo il quale il superamento del limite reddituale deve essere verificato calcolando il reddito percepito al netto degli oneri imponibili è fondato sulla corretta considerazione per cui ai fini che qui interessano deve aversi riguardo al solo reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, ma si tratta di principio che non è conferente rispetto alla presente fattispecie, posto che il Tfr non rappresenta affatto un onere deducibile. Inoltre, a riprova della computabilità del TFR nel limite reddituale di cui è causa, rappresenta una posta patrimoniale attiva della quale il suo percettore può effettivamente disporre. In ordine alla seconda questione (computabilità del TFR secondo il criterio di cassa o di competenza) il medesimo precedente di questa Corte ha richiamato, su identica questione, pronuncia della Corte di legittimità (si veda Cass. 25.5.2011 n. 11672), secondo cui “in materia di prestazioni assistenziali, ove l'erogazione del beneficio sia rapportato ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite va computato anche il trattamento di fine rapporto, trattandosi di una prestazione unica ed non frazionabile spettante solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non trovando applicazione l'esclusione contemplata dall'art. 3, sesto comma, legge n. 335 del 1995, prevista solo ai fini dell'assegno sociale erogato dall agli ultrasessantacinquenni CP_1 sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia di legge”. In particolare la Corte Suprema ha puntualizzato che a diversa conclusione non induce il principio espresso dalla sentenza n. 12796, resa il 15.6.2005 dalle Sezioni Unite, posto che esso ha riguardo agli arretrati di una prestazione previdenziale, che si erano formati in conseguenza del ritardo dell'ente erogatore, mentre il Tfr non è una somma concernente prestazioni periodiche pagate in unica soluzione, onde il principio enunciato non si attaglia al caso in esame”. Anche la domanda subordinata avente ad oggetto la condanna al pagamento della prestazione quantomeno a decorrere dalla data indicata nella domanda di riesame del 14 dicembre 2021 non può essere accolta.
In primo luogo infatti parte appellante non si confronta specificamente con la dirimente osservazione del giudice di primo grado secondo cui occorre differenziare, come imposto dalla normativa vigente, tra redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al per i quali in effetti deve essere Controparte_4 attribuita rilevanza al reddito conseguito nello stesso anno, e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente per i quali invece vale la regola generale della rilevanza del reddito percepito nell'anno precedente, ex art. 35 legge n.14 2009 comma 8. In ogni caso è assorbente rilevare che, anche ammettendo la fondatezza dell'argomentazione di parte appellante secondo cui nel caso di specie verrebbe in rilievo una prima liquidazione per sopravvenienza del requisito reddituale con conseguente valutazione del reddito dell'anno in corso (così implicitamente, è da ritenersi, invocando l'art. 35 comma 9 DL n.207/2008 secondo cui “Il comma 9 così stabilisce: "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva" e la lettura della S.C. di cui alla sentenza n. 17624/2020), non è presente alcuna specifica deduzione né tantomeno prova documentale in ordine al mancato superamento della soglia
3 reddituale prevista per l'anno 2021 per la concessione del beneficio della pensione di invalidità ex articolo 12 legge 118 del 1971.
Tali considerazioni inducono al rigetto integrale dell'appello. Non luogo a provvedere sulle spese di lite vista la contumacia dell' . CP_1
Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. È opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 ). Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; non luogo a provvedere sulle spese di lite;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 18/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente
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