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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente
MASTRORILLI PIETRO, EL
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2012 depositato il 16/02/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702963 IRPEF-ALTRO 2004
- sul ricorso n. 557/2012 depositato il 16/02/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702926 IRPEF-ALTRO 2003
- sul ricorso n. 558/2012 depositato il 16/02/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703143 IRPEF-ALTRO 2005
- sul ricorso n. 791/2012 depositato il 28/02/2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703263/2011 IRPEF-ALTRO 2006
- sul ricorso n. 234/2013 depositato il 16/01/2013
proposto da
Ricorrente_1 Quale Titolare Della Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 2007 - sul ricorso n. 2298/2015 depositato il 03/06/2015
proposto da
Ricorrente_1 Quale Titolare Della Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - Indirizzo_2 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702295/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 2299/2015 depositato il 03/06/2015
proposto da
Ricorrente_1 Quale Titolare Della Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - Indirizzo_2 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702258/2014 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti (r.g. nn. 556/2012 – 557/2012 – 558/2012 – 791/2012 – 234/2013 – 2298/2015 e 2298/2015) in corso di giudizio, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento sopra meglio indicati in epigrafe emessi dall'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale di Bari e notificati in data 5.7.2011 (anni d'imposta
2003 - 2004), in data 11.7.2011 (anno 2005), in data 19.7.2011 (anno 2006), in data 4.6.2012 (anno 2007) ed in data 4.12.2014 (anni 2008 e 2009).
Con tali avvisi, a seguito di verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Bari a carico della suddetta ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale “Ditta_1”, l'Ufficio, ravvisata
- in relazione a tali annualità - l'irregolare tenuta delle scritture contabili, inquinata dall'emissione (e/o dall'utilizzo) di fatture riconducibili ad operazioni inesistenti, rideterminava i ricavi, in sintonia con quanto emergente dal cennato PVC, e le conseguenti imposte dovute a titolo di IRPEF, IVA, IRAP ed Addizionale
Comunale e Regionale.
In particolare, era avvenuto che la ditta suddetta, esercente la duplice attività di “commercio al dettaglio di articoli di profumeria” e di “lavori di costruzione edifici” risultava avere emesso durante questi anni, quale fornitrice della À_ RL, una serie di fatture per prestazioni di servizi vari di natura edilizia, utilizzate da quest'ultima per compensare ingenti debiti d'imposta, laddove in sede ispettiva era appunto emersa in modo inequivocabile la natura fittizia delle operazioni poste in essere dalla ditta della Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Ricorrente_1, con i suddetti ricorsi, eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'Ufficio, quanto ai termini per la notifica degli accertamenti per gli anni d'imposta 2003 – 2004 – 2005, prospettando all'uopo l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di usufruire del raddoppio dei termini per procedere agli accertamenti non potendo l'Ufficio applicare retroattivamente la norma introdotta a tale riguardo dall'art. 37, commi 24 e 25 del d.l. n. 233/2005.
Orbene, premesso che in ordine alla vicenda di che trattasi era all'epoca pendente un procedimento penale
(n. 200070/2007) a carico delle ditte/società suddette (v. PVC in atti), si rammenta che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 6668 del 2020) in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt.
43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile
"ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, sicchè tale termine più ampio risulta applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, “che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell'ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice”; inoltre
“ tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione dì una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass.
15 maggio 2015, n. 9974; Cass. n. 16728/16, cit.).
La Corte cost. (sentenza n. 247/2011) ha affermato che l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.
In sintesi, va applicato il principio di diritto (cfr. ex multis Cass. 13/09/2018, n. 22337), per il quale, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF
e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi dì reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo.
Ancora, è stato affermato che in presenza di un accertamento già notificato, relativo come nella specie a periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, su cui non incidono le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208/2015 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2019, n. 33793), vige il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr, ex multis,
Cass. sez. 5, ord. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. sez. 6-5, ord. 29 giugno 2019, n. 17856; Cass. sez. 6-5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171), secondo cui, in tema di accertamento tributario, «il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia – ciò che qui sintomaticamente non è stato fatto - non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario». Ancora, quanto alla suddetta eccezione sollevata dalla Ricorrente_1, v. per tutte, in via assorbente, Cass. n. 27629/2018 e n. 39416/2021:
“In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e
57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.”.
1.1Quanto ai ricorsi avverso gli accertamenti afferenti gli anni d'imposta 2008 e 2009 (ove si eccepisce la carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento) l'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2. 1.2 Parimenti, circa la presunta omessa motivazione degli accertamenti di cui sopra è sufficiente rilevare che la Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.
2. Con una ulteriore censura questa volta di merito, la Ricorrente_1 disconosce le fatture in tesi emesse e riscontrate nella contabilità della À_ (evidenziando e documentando di aver presentato all'uopo apposita denuncia per truffa in data 11-2.2012 a seguito della quale il presente giudizio riunito è stato sospeso ex art. 39 D. lgs. n. 546/1992 giusta le ordinanze in atti).
Da notare che tale procedimento penale (invero giammai sfociato in un processo penale in senso tecnico) risulta archiviato con provvedimento del GIP di Bari del 28.6.2017 per prescrizione dei reati ipotizzati (senza operare alcun accertamento, nella parte motiva, circa il fatto di reato prospettato), per cui non v'è dubbio che il presente giudizio può e deve proseguire. Sul punto poi, la Ricorrente_1 si è limitata a produrre a supporto della querela una perizia grafologica di parte che da un lato esamina (solo) la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 (delle 40 fatture complessivamente risultate – in modo pacifico – del tutto fittizie), dall'altro valuta, a ben vedere, sottoscrizioni apposte non già su documenti “ufficiali” (tipo contratti o scritture private) ma su mere fatture (che a volte, in modo sintomatico, neppure risultano firmate) e tra l'altro sui timbri della ditta, in modo scarsamente leggibile, sicchè anche la (eventuale) mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non pare affatto inficiare l'attendibilità della ricostruzione analiticamente operata dall'Ufficio di cui si è detto sopra (e di cui v. anche infra).
2.1 Il disconoscimento di tali numerose fatture appare tuttavia poco attendibile ove si consideri che la
Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. In particolare, ed a mò di esempio, quanto alle 12 fatture afferenti l'anno 2005, la Ricorrente_1 ha omesso di fornire qualsivoglia spiegazione tra gli assegni che pure risulta aver ricevuto nell'anno 2005 dalla ditta À_ RL (allegato 31 al PVC) e la mancata contabilizzazione nel 2005 anche di una sola fattura nei confronti di tale ditta (le fatture riscontrate sono state solo due e verso altro cliente).
Identica situazione quanto alle 9 fatture contestate per l'anno d'imposta 2006 e a ben 11 fatture per l'anno d'imposta 2004 (anche qui risultano assegni ricevuti negli anni 2004 e anno 2006 dalla ditta À_: v. all. citato al capoverso che precede, il tutto per assegni per complessivi € 125.000,00 circa, riscossi dalla Ricorrente_1 in relazione ai quali, in modo sintomatico, non è mai stata fornita alcuna particolare giustificazione, v. al riguardo elenco riportato al foglio n. 19 del citato PVC in atti, avendo, anzi, la Ricorrente_1, in sede ispettiva. espressamente dato atto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la À_ RL). Inoltre, è stato riscontrato che le fatture qui contestate (anni 2005, 2006 ed anche le 8 fatture relative all'anno
2007) avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni (v. in particolare, quelle acquisite sub allegato 29 al PVC che risultano formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente).
2.2 Situazione sostanzialmente analoga quanto ai costi (per operazioni inesistenti) riconducibili:
- (anni d'imposta 2003 e 2004) al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4” (fratello della ricorrente), in relazione ai quali, in via assorbente, si rileva che non è stato rinvenuto alcun documento contabile né tanto meno la Ricorrente_1 è stata sintomaticamente in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate nonché alle modalità di pagamento delle stesse (v. allegato 15 al PVC); senza contare che tra la scarsa documentazione documentale acquisita dalla predetta Nominativo_3 due Esse di Nominativo_4 non è emersa alcuna delle 7 fatture riconducibili alla ditta dell'odierna ricorrente, né è stato possibile effettuare un qualche riscontro contabile, in quanto le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali
“risultavano occultate e/o distrutte” e la parte interessata non è stata in grado di fornire in ogni caso concreti elementi di riscontro documentale e/o contabile;
-(anno d'imposta 2007) alla Società_2, non suffragati da alcuna documentazione probatoria (contratti, stati di avanzamento lavori, ecc.), senza contare l'estrema genericità delle causali afferenti tale documentazione e l'insussistenza di movimentazioni finanziarie attestanti il pagamento di acconti, saldi o stati di avanzamento da parte della Ricorrente_1 ed il dato fattuale che la predetta Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e, soprattutto, risultava priva di personale dipendente cui affidare i servizi in tesi svolti in favore della ditta della ricorrente.
3.In relazione al periodo d'imposta 2007, la Ricorrente_1 contesta altresì (in modo generico) i ricavi qual ricalcolati a seguito delle interrogazioni CLI.FO (procedura informatica presente in Anagrafe Tributaria, utilizzata al fine di ricostruire appunto l'effettivo elenco di Clienti e Fornitori) laddove è stato acclarato (v. da ultimo Cass. n. 8472 del 2024) che, rispetto a detti elenchi (Cass. pen., 8.1.2020, n. 230) "le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti [...] all'Agenzia delle Entrate non costituiscono mere annotazioni, ma corrispondono a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura sulla quale il cliente, in quanto titolare di partita IVA, è legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi perciò valore probatorio in ordine all'acquisto di beni [...]".
Donde la conclusione per cui, “nell'ottica della ripresa tributaria in materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita (Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912; Cass. 11830 del 10.1.2022)”; per cui anche qui si deve concludere che alcun elemento di prova contraria risulta fornita dall'istante avverso tali risultanze che tra l'altro risultano convergenti, con gli altri rilievi sopra enunciati, nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità da parte dell'istante.
3.1Seguendo tale sistema, alla stregua dei dati desunti dall'Anagrafe Tributaria relativamente agli accrediti di bonifici bancari, è emerso altresì che: per il 2009, la ditta in questione non ha emesso fatture per circa 111.000 euro, laddove quanto alla giustificazione addotta in sede di ricorso (tratterebbesi di bonifici compiuti nel 2009 a copertura in realtà di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008 in quanto la ditta in parola “riconosceva mediamente rateazioni di mesi 12 – 24 – 36 nel pagamento dalla data di emissione di fattura riferibile ad uno stato di avanzamento dei lavori”), è sufficiente rilevare che tale (generico) assunto non risulta supportato da alcuna specifica allegazione (circa le fatture pregresse in tesi pagate in parte e poi saldate in ritardo) né tanto meno da qualsivoglia documentazione di supporto;
per il 2008 invece ha emesso 85 fatture per prestazioni di servizi pari ad € 850.323,33, omettendone la registrazione (sul punto non vi sono censure in sede di ricorso); conseguito ricavi di € 579.290,70 non dichiarati, anche qui alla stregua dei dati desunti dall'Anagrafe Tributaria relativamente agli accrediti di bonifici bancari (anche rispetto a tale punto non vi sono particolari censure in sede di ricorso).
4.Le suesposte considerazioni hanno poi correttamente indotto l'Ufficio a considerare che i costi riportati in dichiarazione (per € 75.176,00) per il 2009, attesa l'accertata inesistenza di un'effettiva attività in capo alla ditta in parola, andassero disconosciuti, tanto più che in sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto (parimenti tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti), sicchè inattendibile risulta la documentazione (fatture anni 2008 e 2009, senza altra documentazione di riscontro), esibita all'uopo per la prima volta, solo in sede di ricorso (ovvero nel 2015).
5.Alla luce delle plurime irregolarità riscontate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono la Corte della trattazione delle ulteriori questioni trattate da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta integralmente tutti i ricorsi come sopra riuniti;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in E. 10.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 30.1.2026
Il Presidente
Dott. Salvatore Casciaro
Il Giudice estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente
MASTRORILLI PIETRO, EL
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2012 depositato il 16/02/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702963 IRPEF-ALTRO 2004
- sul ricorso n. 557/2012 depositato il 16/02/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702926 IRPEF-ALTRO 2003
- sul ricorso n. 558/2012 depositato il 16/02/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703143 IRPEF-ALTRO 2005
- sul ricorso n. 791/2012 depositato il 28/02/2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703263/2011 IRPEF-ALTRO 2006
- sul ricorso n. 234/2013 depositato il 16/01/2013
proposto da
Ricorrente_1 Quale Titolare Della Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702389/2012 2007 - sul ricorso n. 2298/2015 depositato il 03/06/2015
proposto da
Ricorrente_1 Quale Titolare Della Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - Indirizzo_2 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702295/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 2299/2015 depositato il 03/06/2015
proposto da
Ricorrente_1 Quale Titolare Della Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - Indirizzo_2 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010702258/2014 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti (r.g. nn. 556/2012 – 557/2012 – 558/2012 – 791/2012 – 234/2013 – 2298/2015 e 2298/2015) in corso di giudizio, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento sopra meglio indicati in epigrafe emessi dall'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale di Bari e notificati in data 5.7.2011 (anni d'imposta
2003 - 2004), in data 11.7.2011 (anno 2005), in data 19.7.2011 (anno 2006), in data 4.6.2012 (anno 2007) ed in data 4.12.2014 (anni 2008 e 2009).
Con tali avvisi, a seguito di verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Bari a carico della suddetta ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale “Ditta_1”, l'Ufficio, ravvisata
- in relazione a tali annualità - l'irregolare tenuta delle scritture contabili, inquinata dall'emissione (e/o dall'utilizzo) di fatture riconducibili ad operazioni inesistenti, rideterminava i ricavi, in sintonia con quanto emergente dal cennato PVC, e le conseguenti imposte dovute a titolo di IRPEF, IVA, IRAP ed Addizionale
Comunale e Regionale.
In particolare, era avvenuto che la ditta suddetta, esercente la duplice attività di “commercio al dettaglio di articoli di profumeria” e di “lavori di costruzione edifici” risultava avere emesso durante questi anni, quale fornitrice della À_ RL, una serie di fatture per prestazioni di servizi vari di natura edilizia, utilizzate da quest'ultima per compensare ingenti debiti d'imposta, laddove in sede ispettiva era appunto emersa in modo inequivocabile la natura fittizia delle operazioni poste in essere dalla ditta della Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Ricorrente_1, con i suddetti ricorsi, eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'Ufficio, quanto ai termini per la notifica degli accertamenti per gli anni d'imposta 2003 – 2004 – 2005, prospettando all'uopo l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di usufruire del raddoppio dei termini per procedere agli accertamenti non potendo l'Ufficio applicare retroattivamente la norma introdotta a tale riguardo dall'art. 37, commi 24 e 25 del d.l. n. 233/2005.
Orbene, premesso che in ordine alla vicenda di che trattasi era all'epoca pendente un procedimento penale
(n. 200070/2007) a carico delle ditte/società suddette (v. PVC in atti), si rammenta che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 6668 del 2020) in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt.
43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile
"ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, sicchè tale termine più ampio risulta applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, “che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell'ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice”; inoltre
“ tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione dì una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass.
15 maggio 2015, n. 9974; Cass. n. 16728/16, cit.).
La Corte cost. (sentenza n. 247/2011) ha affermato che l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.
In sintesi, va applicato il principio di diritto (cfr. ex multis Cass. 13/09/2018, n. 22337), per il quale, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF
e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi dì reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo.
Ancora, è stato affermato che in presenza di un accertamento già notificato, relativo come nella specie a periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, su cui non incidono le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208/2015 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2019, n. 33793), vige il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr, ex multis,
Cass. sez. 5, ord. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. sez. 6-5, ord. 29 giugno 2019, n. 17856; Cass. sez. 6-5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171), secondo cui, in tema di accertamento tributario, «il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia – ciò che qui sintomaticamente non è stato fatto - non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario». Ancora, quanto alla suddetta eccezione sollevata dalla Ricorrente_1, v. per tutte, in via assorbente, Cass. n. 27629/2018 e n. 39416/2021:
“In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e
57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.”.
1.1Quanto ai ricorsi avverso gli accertamenti afferenti gli anni d'imposta 2008 e 2009 (ove si eccepisce la carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento) l'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2. 1.2 Parimenti, circa la presunta omessa motivazione degli accertamenti di cui sopra è sufficiente rilevare che la Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.
2. Con una ulteriore censura questa volta di merito, la Ricorrente_1 disconosce le fatture in tesi emesse e riscontrate nella contabilità della À_ (evidenziando e documentando di aver presentato all'uopo apposita denuncia per truffa in data 11-2.2012 a seguito della quale il presente giudizio riunito è stato sospeso ex art. 39 D. lgs. n. 546/1992 giusta le ordinanze in atti).
Da notare che tale procedimento penale (invero giammai sfociato in un processo penale in senso tecnico) risulta archiviato con provvedimento del GIP di Bari del 28.6.2017 per prescrizione dei reati ipotizzati (senza operare alcun accertamento, nella parte motiva, circa il fatto di reato prospettato), per cui non v'è dubbio che il presente giudizio può e deve proseguire. Sul punto poi, la Ricorrente_1 si è limitata a produrre a supporto della querela una perizia grafologica di parte che da un lato esamina (solo) la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 (delle 40 fatture complessivamente risultate – in modo pacifico – del tutto fittizie), dall'altro valuta, a ben vedere, sottoscrizioni apposte non già su documenti “ufficiali” (tipo contratti o scritture private) ma su mere fatture (che a volte, in modo sintomatico, neppure risultano firmate) e tra l'altro sui timbri della ditta, in modo scarsamente leggibile, sicchè anche la (eventuale) mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non pare affatto inficiare l'attendibilità della ricostruzione analiticamente operata dall'Ufficio di cui si è detto sopra (e di cui v. anche infra).
2.1 Il disconoscimento di tali numerose fatture appare tuttavia poco attendibile ove si consideri che la
Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. In particolare, ed a mò di esempio, quanto alle 12 fatture afferenti l'anno 2005, la Ricorrente_1 ha omesso di fornire qualsivoglia spiegazione tra gli assegni che pure risulta aver ricevuto nell'anno 2005 dalla ditta À_ RL (allegato 31 al PVC) e la mancata contabilizzazione nel 2005 anche di una sola fattura nei confronti di tale ditta (le fatture riscontrate sono state solo due e verso altro cliente).
Identica situazione quanto alle 9 fatture contestate per l'anno d'imposta 2006 e a ben 11 fatture per l'anno d'imposta 2004 (anche qui risultano assegni ricevuti negli anni 2004 e anno 2006 dalla ditta À_: v. all. citato al capoverso che precede, il tutto per assegni per complessivi € 125.000,00 circa, riscossi dalla Ricorrente_1 in relazione ai quali, in modo sintomatico, non è mai stata fornita alcuna particolare giustificazione, v. al riguardo elenco riportato al foglio n. 19 del citato PVC in atti, avendo, anzi, la Ricorrente_1, in sede ispettiva. espressamente dato atto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la À_ RL). Inoltre, è stato riscontrato che le fatture qui contestate (anni 2005, 2006 ed anche le 8 fatture relative all'anno
2007) avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni (v. in particolare, quelle acquisite sub allegato 29 al PVC che risultano formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente).
2.2 Situazione sostanzialmente analoga quanto ai costi (per operazioni inesistenti) riconducibili:
- (anni d'imposta 2003 e 2004) al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4” (fratello della ricorrente), in relazione ai quali, in via assorbente, si rileva che non è stato rinvenuto alcun documento contabile né tanto meno la Ricorrente_1 è stata sintomaticamente in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate nonché alle modalità di pagamento delle stesse (v. allegato 15 al PVC); senza contare che tra la scarsa documentazione documentale acquisita dalla predetta Nominativo_3 due Esse di Nominativo_4 non è emersa alcuna delle 7 fatture riconducibili alla ditta dell'odierna ricorrente, né è stato possibile effettuare un qualche riscontro contabile, in quanto le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali
“risultavano occultate e/o distrutte” e la parte interessata non è stata in grado di fornire in ogni caso concreti elementi di riscontro documentale e/o contabile;
-(anno d'imposta 2007) alla Società_2, non suffragati da alcuna documentazione probatoria (contratti, stati di avanzamento lavori, ecc.), senza contare l'estrema genericità delle causali afferenti tale documentazione e l'insussistenza di movimentazioni finanziarie attestanti il pagamento di acconti, saldi o stati di avanzamento da parte della Ricorrente_1 ed il dato fattuale che la predetta Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e, soprattutto, risultava priva di personale dipendente cui affidare i servizi in tesi svolti in favore della ditta della ricorrente.
3.In relazione al periodo d'imposta 2007, la Ricorrente_1 contesta altresì (in modo generico) i ricavi qual ricalcolati a seguito delle interrogazioni CLI.FO (procedura informatica presente in Anagrafe Tributaria, utilizzata al fine di ricostruire appunto l'effettivo elenco di Clienti e Fornitori) laddove è stato acclarato (v. da ultimo Cass. n. 8472 del 2024) che, rispetto a detti elenchi (Cass. pen., 8.1.2020, n. 230) "le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti [...] all'Agenzia delle Entrate non costituiscono mere annotazioni, ma corrispondono a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura sulla quale il cliente, in quanto titolare di partita IVA, è legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi perciò valore probatorio in ordine all'acquisto di beni [...]".
Donde la conclusione per cui, “nell'ottica della ripresa tributaria in materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita (Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912; Cass. 11830 del 10.1.2022)”; per cui anche qui si deve concludere che alcun elemento di prova contraria risulta fornita dall'istante avverso tali risultanze che tra l'altro risultano convergenti, con gli altri rilievi sopra enunciati, nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità da parte dell'istante.
3.1Seguendo tale sistema, alla stregua dei dati desunti dall'Anagrafe Tributaria relativamente agli accrediti di bonifici bancari, è emerso altresì che: per il 2009, la ditta in questione non ha emesso fatture per circa 111.000 euro, laddove quanto alla giustificazione addotta in sede di ricorso (tratterebbesi di bonifici compiuti nel 2009 a copertura in realtà di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008 in quanto la ditta in parola “riconosceva mediamente rateazioni di mesi 12 – 24 – 36 nel pagamento dalla data di emissione di fattura riferibile ad uno stato di avanzamento dei lavori”), è sufficiente rilevare che tale (generico) assunto non risulta supportato da alcuna specifica allegazione (circa le fatture pregresse in tesi pagate in parte e poi saldate in ritardo) né tanto meno da qualsivoglia documentazione di supporto;
per il 2008 invece ha emesso 85 fatture per prestazioni di servizi pari ad € 850.323,33, omettendone la registrazione (sul punto non vi sono censure in sede di ricorso); conseguito ricavi di € 579.290,70 non dichiarati, anche qui alla stregua dei dati desunti dall'Anagrafe Tributaria relativamente agli accrediti di bonifici bancari (anche rispetto a tale punto non vi sono particolari censure in sede di ricorso).
4.Le suesposte considerazioni hanno poi correttamente indotto l'Ufficio a considerare che i costi riportati in dichiarazione (per € 75.176,00) per il 2009, attesa l'accertata inesistenza di un'effettiva attività in capo alla ditta in parola, andassero disconosciuti, tanto più che in sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto (parimenti tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti), sicchè inattendibile risulta la documentazione (fatture anni 2008 e 2009, senza altra documentazione di riscontro), esibita all'uopo per la prima volta, solo in sede di ricorso (ovvero nel 2015).
5.Alla luce delle plurime irregolarità riscontate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono la Corte della trattazione delle ulteriori questioni trattate da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta integralmente tutti i ricorsi come sopra riuniti;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in E. 10.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 30.1.2026
Il Presidente
Dott. Salvatore Casciaro
Il Giudice estensore
Dott. Pietro Mastrorilli