Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 217
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica accertamenti anni 2003-2004-2005

    I termini per l'accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Il giudice tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento

    L'Ufficio ha evidenziato e documentato la qualifica dirigenziale in capo alla dottoressa Nominativo_2.

  • Rigettato
    Omessa motivazione degli accertamenti

    La Ricorrente_1 ha ampiamente e diffusamente contestato il loro contenuto, così palesando di aver ben compreso gli esatti termini della contesa, senza contare che alla stessa risulta consegnata copia del PVC della Guardia di Finanza sottostante gli accertamenti in esame.

  • Rigettato
    Disconoscimento delle fatture emesse

    Il procedimento penale è stato archiviato per prescrizione dei reati ipotizzati senza operare alcun accertamento circa il fatto di reato prospettato, per cui il presente giudizio può e deve proseguire. La Ricorrente_1 si è limitata a produrre una perizia grafologica di parte che esamina solo la sottoscrizione apposta dalla Ricorrente_1 in calce a 25 fatture e valuta sottoscrizioni apposte non già su documenti ufficiali ma su mere fatture. La mancanza di paternità in capo alla Ricorrente_1 non inficia l'attendibilità della ricostruzione operata dall'Ufficio. Il disconoscimento di tali numerose fatture appare poco attendibile ove si consideri che la Ricorrente_1 non ha fornito alcun significativo elemento di prova idoneo a sovvertire tale riscontro documentale. Le fatture contestate avevano chiari elementi in comune con altre fatture emesse in altri anni, risultando formalmente identiche a quelle rinvenute presso la À_ RL, siccome tutte compilate a mano utilizzando gli stessi modelli prestampati e gli stessi timbri della società emittente.

  • Rigettato
    Costi per operazioni inesistenti

    In relazione ai costi per operazioni inesistenti riconducibili al fornitore “Ditta_2 di Nominativo_4”, non è stato rinvenuto alcun documento contabile né la Ricorrente_1 è stata in grado di fornire precisi riferimenti in ordine alle prestazioni contabilizzate e alle modalità di pagamento. Le scritture contabili obbligatorie risultavano occultate e/o distrutte. In relazione ai costi riconducibili alla Società_2, non sono stati forniti contratti, stati di avanzamento lavori, ecc. La Società_2 ometteva di presentare dichiarazioni fiscali, non eseguiva versamenti IVA e risultava priva di personale dipendente. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) non è stata supportata da altra documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Contestazione ricavi ricalcolati a seguito di interrogazioni CLI.FO

    Le informazioni rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti all'Agenzia delle Entrate costituiscono mere annotazioni corrispondenti a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati. Tali elenchi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché costituiscono elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita. Nessun elemento di prova contraria è stato fornito dall'istante avverso tali risultanze, che risultano convergenti con gli altri rilievi nel senso di una tenuta ampiamente irregolare della contabilità.

  • Rigettato
    Mancata emissione e registrazione di fatture

    La giustificazione addotta in sede di ricorso per i bonifici del 2009 (a copertura di posizioni debitorie afferenti gli anni 2007/2008) non risulta supportata da alcuna specifica allegazione né da documentazione di supporto. Per il 2008, le omissioni non sono state censurate in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Disconoscimento costi riportati in dichiarazione

    In sede di verifica alcuna documentazione contabile risulta fornita a supporto. Tali costi non erano rintracciabili nei registri IVA, mai istituiti. La documentazione esibita per la prima volta in sede di ricorso (fatture anni 2008 e 2009) risulta inattendibile.

  • Accolto
    Ricorso al metodo di accertamento induttivo

    Alla luce delle plurime irregolarità riscontrate (tra cui, per l'anno 2008, l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria e l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. 779 in qualità di costituto d'imposta per i 16 lavoratori all'epoca alle due dipendenze), del tutto legittimo risulta il ricorso al metodo di accertamento cd induttivo sulla scorta di un indice di redditività prudenziale dell'11% mediamente riscontrato nel settore di appartenenza della predetta ditta, nello stesso ambito territoriale (indice tra l'altro contestato solo genericamente in ricorso, attraverso una formula di stile senza alcuna concreta argomentazione idonea ad intaccarne l'attendibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 217
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo