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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 4072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di affidamento e mantenimento dei figli minori promossa da:
nato a [...] il [...] elett. dom. in OV Via Gropallo 4/16A, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Luca Giorgianni
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] elett. dom. in Torino, Via L.L. Colli 20 presso lo CP_1 studio dell'Avv. Elena Maria Montanaro
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
A) Affidare i figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i Genitori, con collocazione abitativa e residenza, presso la madre in Casella Via
Avosso 7/2;
B) Prevedere che il padre possa frequentare i minori un pomeriggio infrasettimanale, prendendoli dall'abitazione materna, a fine settimana alternati;
In particolare prendendoli con sé il sabato mattina, presso
l'abitazione materna, e riportandoli presso la stessa la domenica sera dopo cena;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici degli stessi e/o secondo diverso accordo tra i coniugi, da concordarsi previamente per iscritto, con un preavviso di 10 gg.: durante le vacanze estive e fino alla ripresa della scuola materna, il Sig potrà vedere i figli due domeniche al mese, recandosi la prima domenica a Casella, Pt_1 dove la stessa signora si è dichiarata disponibile ad accompagnarli, come da verbale di udienza, e dove CP_1 il predetto poi li riaccompagnerà al termine della giornata e la domenica successiva ad Arenzano, dove i due genitori si incontreranno, sia per il prelevamento da parte del padre, sia per la riconsegna alla madre;
Si chiede che il Tribunale illustrissimo confermi, come da ordinanza dd 10/06/2024, la possibilità da parte del padre, signor di comunicare telefonicamente e/o per videochiamata con i figli, tutti i giorni dalle Parte_1
14:00 alle 15:00 di ogni giornata, anche festiva.
C) Il Sig provvederà ad inviare ogni settimana alla signora il prospetto dei propri turni di Pt_1 CP_1 lavoro, come già sta ottemperando regolarmente;
D) Prevedere che i genitori trascorrano con i figli, in maniera alternata le principali festività durante l'anno, previo accordo tra i genitori, tenuto in considerazione il preminente interesse dei due minori;
il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti, da inoltrarsi per iscritto, almeno 10 giorni prima delle sopra indicate festività, sempre tenuta in considerazione la necessità preminente dei figli;
E) Dichiarare il signor tenuto a corrispondere alla Signora quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile diverso importo minore che dovesse risultare congruo all'esito del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concertate;
F) Disporre che l'assegno unico INPS, sia erogato al 100% alla madre collocataria dei figli minori;
G) In ogni caso, stante la condotta processuale intrattenuta dalla parte resistente nel presente procedimento, sempre con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore dell'Avvocato Luca
Giorgianni distrattario ed antistatario.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Respinta ogni ulteriore altra domanda formulata ex adverso nei confronti della signora quale la richiesta di condanna alle spese di giudizio, Affidare i figli minori, e CP_1 Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la Per_2 madre;
Prevedere che il padre possa frequentare i minori un pomeriggio infrasettimanale prendendoli dall'abitazione materna a fine settimana alternati in particolare prendendoli con sé il sabato mattina presso l'abitazione materna e riportandoli presso la stessa la domenica sera dopo cena il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici degli stessi ovvero secondo diverso accordo tra i coniugi da raggiungersi previamente per iscritto con un preavviso di 10 giorni;
Durante le vacanze estive, quando i bambini soggiorneranno al mare e fino alla ripresa della scuola materna/scuola, il signor potrà vedere i figli due domeniche al mese recandosi la prima domenica a Pt_1
Casella dove la stessa signora si è dichiarata disponibile ad accompagnarli come da verbale di udienza CP_1
e dove il predetto poi gli accompagnerà al termine della giornata e la domenica successiva ad Arenzano dove i due genitori si incontreranno sia per il prelevamento da parte del padre sia per la riconsegna alla madre;
Disporre che il padre possa contattare i figli telefonicamente e/o per videochiamata tutti i giorni dalle 19 alle
20 di ogni di ogni giornata anche festiva;
Il signor provvederà ad inviare ogni settimana alla signora il prospetto dei propri turni di Pt_1 CP_1 lavoro;
Prevedere che i genitori trascorrano con i figli in maniera alternata le principali festività durante l'anno previo accordo tra i genitori tenuto in considerazione il preminente interesse i due minori il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti da inoltrarsi per iscritto almeno 10 giorni prima delle sopra indicate festività sempre tenute in considerazione la necessità preminente dei figli
Dichiarare il signor tenuto a corrispondere alla signora quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese importo mensile di euro 500,00 (€ 250,00 per figlio), come da ordinanza del Giudice in data 27/09/2023, e ciò a far data dalla data della domanda come da precedenti giurisprudenziali (tra le tante Cass. civ. 19/12/2015, Cass civ. 2/5/2006 n. 10119, Cass civ. 3/11/2004 n.
21087) oltre al 50% delle spese come da Verbale ex art 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di OV con unica eccezione per le spese dell'asilo privato a carico della signora Disporre che l'assegno unico CP_1 sia erogato al 100% a favore della signora CP_1
Spese secondo equità”.
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 26.04.2023 il signor adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori, nato il [...] e nato a [...] il [...] dalla Persona_3 Persona_4 convivenza more uxorio con la signora nonché chiedeva di disciplinare il calendario CP_1 di frequentazione ed i correlati aspetti economici, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e manifestando il proprio consenso affinché la convenuta percepisse per intero l'assegno unico.
Con comparsa del 19.07.2023 la signora si costituiva in giudizio associandosi alla CP_1 domanda di affidamento condiviso, ma formulando un calendario diverso per le frequentazioni, soprattutto con particolare riguardo al secondo figlio, considerata la tenera età del predetto ed in quanto non abituato a pernottare in assenza della madre, nonché allegando discontinuità della presenza paterna rispetto ai figli a causa degli asseriti impegni di lavoro – articolati su turni – del ricorrente. La signora chiedeva inoltre l'assegnazione della casa di proprietà del signor CP_1
a suo tempo acquistata per il nucleo familiare, ma ove di fatto il nucleo medesimo non Pt_1 si era mai trasferito ed, in punto economico, chiedeva la somma di euro 600,00 mensili per ciascun figlio oltre al 100% delle spese straordinarie ed un assegno alimentare in proprio favore di euro
200,00 mensili. Il tutto previo intervento del SS e svolgimento di indagini di PT sul ricorrente.
Nel rispetto dei termini di legge le parti depositavano le proprie memorie ex art 473 bis 17 c.p.c..
All'udienza del 18.09.2023 il GD interrogava liberamente le parti. In esito alla predetta udienza veniva emessa Ordinanza del 28.09.2023 con la quale veniva disposto che i due figli minori rimanessero affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori così come da entrambi richiesto, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre di vedere il figlio più grande, , a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo Per_1 cena ed un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dall'asilo e/o prelevandolo dall'abitazione della madre con relativo riaccompagnamento prima o dopo cena a seconda delle esigenze del minore. Per quanto riguarda il figlio più piccolo, , stante la tenera età, veniva disposta una gradualità Per_2 dei pernottamenti previa instaurazione di una frequentazione costante con il padre: il signor poteva, quindi, vedere e tenere con sé il sabato e/o la domenica dei Pt_1 Per_2 medesimi fine settimana in cui aveva con sé - ma senza pernottamento - oltre al medesimo Per_1 giorno infrasettimanale del figlio più grande. Il signor veniva altresì, contestualmente Pt_1 onerato di trasmettere settimanalmente i propri turni di lavoro alla signora affinché CP_1 anch'essa potesse individuare i giorni infrasettimanali ed i fine settimana in cui il predetto fosse libero dal lavoro, onde prevenire fraintendimenti e conflittualità. Veniva, infine, rigettata la domanda di assegnazione della casa di proprietà del signor in quanto per stessa Pt_1 ammissione e ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta, si trattava di immobile in cui il nucleo non era mai andato ad abitare, nonché veniva rigettata la domanda di assegno alimentare presentata dalla signora in quanto priva di fondamento. Inoltre, veniva stabilito che il signor CP_1 versasse, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della signora a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il procedimento veniva quindi istruito documentalmente, nonché con l'intervento dei competenti SS
e CF al fine di aiutare la coppia ad individuare il miglior regime di frequentazione tra i due minori e il padre e, in generale, al fine di porre in essere i più opportuni interventi per ridurre la conflittualità. Seguiva rinvio all'udienza del 11.03.2024 con invito al SS ed al CF ad inviare rispettive relazioni di aggiornamento.
Alla successiva udienza del 11.03.2024 dopo articolata discussione, le parti si accordavano affinché la retta dell'asilo del figlio venisse corrisposta in via esclusiva dalla madre a fronte del Per_1 fatto che la stessa percepisse per intero l'AU. Inoltre, il GD dava atto che non era pervenuta la relazione del SS, quindi, rinviava all'udienza del 10.06.2024 ed invitava il SS ed il CF ad inviare rispettive relazioni di aggiornamento entro il 03.06.2024.
In data 02.04.2024 parte ricorrente depositava ricorso ex art 700 c.p.c. che veniva accolto con ordinanza ex art. 473 bis 39 c.p.c. emessa il 11.04.2024, con la quale il GD recepiva, in modifica della precedente Ordinanza del 27.09.2024 l'accordo raggiunto tra le parti in merito ai tempi e modi di frequentazione del padre con i figli e rigettava le ulteriori domande risarcitorie e/o di condanna al pagamento di un'ammenda e/o ex art. 96 c.p.c. Inoltre, disponeva che il provvedimento venisse comunicato anche al SS contestualmente incaricato di proseguire nel mandato conferito attivando, ove possibile, un percorso di mediazione familiare così come indicato in calce alla relazione del
03.06.2024, con invito ad inviare successiva relazione di aggiornamento entro il 20.10.2024.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.06.2024 il GD con ordinanza ex art. 473 bis
28 c.p.c. emessa il 11.06.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
07.11.2024 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 473-bis- Par Par 28 c.p.c. lett. a), b), c), e sollecitava le parti a depositare entro il 30.07.2024 la e/o la e/o il
Mod ISEE relativi al periodo di imposta 2023. Infine, invitava il SS ATS n. 38 a proseguire nel mandato conferito inviando relazione di aggiornamento entro il 20.10.2024.
*** Sul regime di affidamento dei due figli minori, sulla loro collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il padre
In merito al regime di affidamento del figlio minore, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, che il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi
i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, che nel caso di specie può certamente trovare accoglimento atteso che entrambe le parti hanno, sul punto, rassegnato conclusioni conformi e non sono state evidenziate ragioni che possano, in ipotesi giustificare un diverso regime.
I minori e vanno, quindi, affidati in forma condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, così come
è stato finora e come richiesto dalle parti medesime.
Il calendario di frequentazione con il padre potrà essere il più ampio possibile compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e con gli impegni lavorativi del signor che continuerà ad inviare ogni settimana alla signora i propri turni di Pt_1 CP_1 lavoro.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, concordate dalle parti che sul puto hanno rassegnato conclusioni conformi:
- un pomeriggio infrasettimanale, prendendoli dall'abitazione materna e a fine settimana alternati, dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione materna e riconsegna presso la stessa la domenica sera dopo cena;
- durante le vacanze estive e fino alla ripresa della scuola materna, il Signor RE potrà vedere i figli due domeniche al mese, recandosi: la prima domenica a Casella, dove la stessa signora si è dichiarata disponibile ad accompagnarli e dove il predetto poi li riaccompagnerà al CP_1 termine della giornata;
la domenica successiva ad Arenzano, dove i due genitori si incontreranno, sia per il prelevamento da parte del padre, sia per la riconsegna alla madre;
- le festività civili e religiose verranno trascorse dal minore con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale, fatti salvi diversi accordi tra le parti da inoltrarsi per iscritto almeno 10 giorni prima delle sopra indicate festività sempre tenute in considerazione la necessità preminente dei figli;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi;
- durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno inoltre trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
Inoltre, il signor RE potrà comunicare telefonicamente e/o per videochiamata con i figli, tutti i giorni in orario compatibile con le esigenze dei figli.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova anzitutto nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147,
315-bis e 316-bis).”
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34.383).
Redditi del ricorrente:
MOD PF 2020: reddito imponibile pari a 0;
MOD PF 2021: reddito imponibile euro 2.587,00;
MOD PF 2022: reddito imponibile euro 23.846,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.600,00;
CU 2024
Euro 6.658,68 datore di lavoro Serravalle pneumatici s.a.s. dal 20/10/2022 al 08/05/2023; Euro 6.040,07 datore di lavoro Seven s.n.c. dal 07/06/2023 al 05/09/2023;
Euro 5.580,88 datore di lavoro Aura Petrolservice s.n.c. dal 06/09/2023 al 30/11/2023;
TOTALE redditi da lavoro per il periodo di imposta 2023: euro 18.279,63.
Il signor ad oggi è quindi un lavoratore dipendente e percepisce i redditi da ultimo Pt_1 indicati;
il predetto vive con il padre e al momento è privo di oneri alloggiativi.
Redditi della resistente:
Modello ISEE 2024: indicatore della situazione economica equivalente: euro 9.666,59.
La predetta vive con la nonna, signora è priva di occupazione, prende per intero l'AU Persona_5 come da accordo con l'ex compagno per un importo mensile di euro 375,00 e non ha oneri alloggiativi.
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, del calendario di frequentazione con il padre, dell'accordo raggiunto in punto AU, pare equo stabilire quale contributo paterno per il loro mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, la somma di euro 250,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese
Stante la reciproca soccombenza ed il parziale accordo raggiunto in corso di causa, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Affida i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nato a OV il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori con
[...] collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre, di vederli e tenerli con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare in favore della signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di OV pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di OV (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente
Sentenza per opportuna conoscenza al SS ATS n. 38 ed al competente CF.
Cosi' deciso in OV nella camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni