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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice VI AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
C.F. ), residente a [...] in Contrada Controparte_1 C.F._1
ES RR, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Mariani;
-appellante;
contro
(C.F.: ) con sede in Roma alla Via XX Controparte_2 P.IVA_1
Settembre n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
LL GA;
-appellata;
avente a OGGETTO
appello avverso sentenza del Giudice di Pace pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale,
il cui contenuto si riporta:
“l'appellante insiste in atti e sostiene la tempestività dell'appello dovendosi avere riguardo al giorno successivo al deposito della sentenza;
l'appellata si riporta agli atti e rileva che la notifica dell'atto di appello è avvenuta in data 21.10.2024 (doc. c) mentre la sentenza impugnata è stata emessa il
17.3.2024 e pubblicata e comunicata in pari data, pertanto, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 18.10.2024; si riporta in ogni caso alle conclusioni già formulate in atti;
l'appellante eccepisce che la comunicazione della sentenza alle parti e comunque la sua pubblicazione
è avvenuta in data 18.3.2024 e non già il 17.3.2024; l'appellata chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado e osserva che è irrilevante il momento della comunicazione alle parti rilevando il momento del deposito”.
Per migliore intellegibilità, si riportano altresì le conclusioni formulate dalle parti in seno ai propri scritti difensivi.
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento del diritto del sig. al rimborso pro quota da parte della società appellata di tutti gli oneri connessi ai CP_1
contratti anticipatamente estinti oggetto di causa, ivi comprese anche le Spese di Istruttoria e le
Commissioni dell'Intermediario incaricato (classificate come up front) (previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati), per l'effetto, condannare la società , in persona CP_3
del legale rappresentante p.t., al versamento in favore dell'appellante del complessivo importo di €
3.153,93 (ulteriore rispetto alla somma di € 620,07 riconosciuta dal giudice di primo grado per gli oneri recurring), calcolato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o pagina 2 di 35 minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c. con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte appellata: “1.- IN VIA PRELIMINARE - Rigettare siccome inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.35/2024 emessa dal Giudice di Pace il 17.03.2024 ed in Controparte_1
pari data pubblicata, per essere stato il gravame proposto oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. -
Condannare l'appellante al pagamento in favore di delle spese del doppio grado del giudizio CP_2
nonchè alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte capitale e competenza legali. 2.- IN VIA SUBORDINATA - Rigettare siccome infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n.35/2024 emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace il 17.03.2024 ed in pari data pubblicata, confermando la sentenza impugnata. -
Condannare l'appellante al pagamento delle competenze e spese del doppio grado del giudizio nonchè
alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte capitale e competenza legali. 3.- IN OGNI CASO - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di
[...]
in merito alla domanda di restituzione/rimborso dei costi di Controparte_2
intermediazione avanzata nei suoi confronti dal sig. anziché nei confronti Controparte_1
dell'intermediario e conseguentemente, rigettare le relative domande rivolte in Controparte_4
primo grado dall'attore nei confronti della convenuta società, soggetto privo di legittimazione passiva ovvero la natura di spese up front dei costi di intermediazione e le spese di istruttoria che in quanto tali non sono rimborsabili. - Condannare parte attrice al pagamento delle competenze e spese del doppio grado del giudizio oltre maggiorazione del 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte capitale e competenza legali”.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 35 Viene appellata la sentenza n. 35/2024, resa dal Giudice di Pace di Enna tra e Controparte_1
con cui è stata parzialmente rigettata la domanda formulata dal Controparte_2
Con nei confronti di . CP_1
Primo grado.
Segnatamente, il spiegò l'azione contro l'Istituto Bancario per ottenere il riconoscimento del CP_1
proprio diritto, in qualità di consumatore, alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata di rapporti di finanziamento e, correlativamente, la restituzione delle somme, pari a euro 3.774,00, asseritamente pagate indebitamente.
Dedusse in particolare il di aver stipulato, con l'istituto ora appellato, due contratti di CP_1
finanziamento nell'anno 2014: il primo, per il quale venne previsto il rimborso in dieci anni mediante cessione del quinto stipendiale, dell'importo loro di euro 32.280,00 (di cui euro 7.208,16 per interessi);
il secondo, da rimborsare sempre in dieci anni mediante delegazione di pagamento di quote stipendiali,
per l'importo di euro 32.160,00.
Dedusse ancora il che, estinti anticipatamente i finanziamenti in questione, precisamente nelle CP_1
date del 1.4.2019 e del 1.3.2018, egli aveva diritto alla riduzione del costo del credito e che tale riduzione andava quantificata, con riferimento alla totalità dei costi del finanziamento, secondo il principio c.d. pro rata temporis, per il complessivo ammontare di euro 3.774,00, (oltre interessi anche ex art. 1284 c. 4 c.p.c.), di cui euro 1.788,53 per il primo contratto ed euro 1.985,47 per il secondo,
argomentando sulla base di specifici conteggi oggetto di apposita perizia di parte prodotta in giudizio.
Evidenziò, sul punto, il che andavano considerate vessatorie le clausole contenute agli artt.
3.2 di CP_1
entrambi i contratti di finanziamento, le quali limitavano, per il caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità di taluni i costi del credito, in quanto contrarie a norme imperative di derivazione eruo-
unitaria.
pagina 4 di 35 Dedusse altresì il che, richieste le somme in via stragiudiziale, egli non ottenne l'auspicata tutela CP_1
e che pertanto fu costretto ad esperire azione in giudizio.
Con
si oppose alla domanda eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e, nel merito,
l'infondatezza della domanda stessa, osservando: i) il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle pretese afferenti ai costi di intermediazione, da richiedere, se del caso, all'intermediario finanziario;
ii) la validità delle clausole negoziali che prevedevano la limitazione del rimborso in caso di estinzione anticipata;
iii) la inapplicabilità retroattiva dell'art. 125 sexies t.u.b. nell'attuale formulazione e dei principi sanciti dalla CGUE -LEXIOTR, peraltro asseritamente smentiti da successive pronunce della medesima CGUE;
iv) la necessità, quindi, di distinguere i costi c.d. up front da quelli c.d. recurring, essendo solo i secondi passibili di restituzione pro quota, peraltro già
avvenuta; v) la riferibilità ad operazioni qualificabili come up front della quasi totalità dei rimborsi invocati dal specie per spese di commissioni di istruttoria, di attivazione e spese di CP_1
intermediazione; vi) la non applicabilità del criterio proporzionale, o pro rata temporis, in relazione alla richiesta di restituzione delle commissioni di gestione, trovando, invece, applicazione i principi contabili internazionali IFRS-IAS, indicati nei piani di ammortamento o retrocessione oneri;
vii)
l'inapplicabilità, nel caso di specie, dei richiesti interessi ex art. 1284, comma 4°, c.c., potendosi applicare il relativo saggio esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale.
Il Giudice di Pace, come accennato, premesso il rigetto dell'eccezione di incompetenza, accolse la domanda del solo in parte. CP_1
Precisamente, la domanda venne accolta soltanto nella misura di euro “€. 620,07, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo e quelli ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo”. Ciò sulla base, per un verso, della ritenuta correttezza del pagina 5 di 35 Con criterio pro rata temporis invocato dal contro il criterio di calcolo utilizzato da e, per altro CP_1
verso, della ritenuta necessaria distinzione, in contrasto con la tesi dell'allora parte attrice, tra costi c.d.
“up front”, legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento, e costi c.d.
“recurring”, legati alla fase esecutiva del contratto e come tali destinati a maturare nel corso del tempo,
i quali soltanto sarebbero passibili di riduzione (appunto secondo il criterio pro rata temporis).
Segnatamente, secondo il Giudice di prime cure, essendo i costi up front scollegati dalla durata del rapporto, essi non potrebbero essere oggetto di riduzione e conseguente restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
A dire del primo giudice, in particolare, in ragione dell'anno di stipula dei contratti che vengono in gioco nel caso in esame, non potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'attuale art. 125 sexies t.u.b. che esclude (quanto al diritto al rimborso) la distinzione tra costi up front e recurring;
piuttosto,
l'art. 125 sexies t.u.b. ratione temporis applicabile esigerebbe la distinzione in questione. Non
rileverebbe, poi la disciplina contenuta nella direttiva europea 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di cui pure la norma del t.u.b. citata costituisce attuazione), in ragione della esclusione della sua natura self executing. Ancora, il primo giudice esclude la natura vincolante della sentenza della invocata dal la quale ha sancito l'illegittimità, quanto al diritto al CP_5 CP_1
rimborso, della distinzione tra costi up front e recurring nell'ambito dell'interpretazione della direttiva
2008/48/CE.
Alla luce di tali argomenti il primo giudice escluse, del tutto conseguentemente, la vessatorietà delle clausole negoziali che prevedevano limitazioni al rimborso dei costi del finanziamento, siccome conformi alla disciplina applicabile ratione temporis che, appunto, tale limitazione contemplava escludendo dal diritto al rimborso i costi up front.
pagina 6 di 35 Quanto ai costi c.d. recurring, invece, e precisamente quelli relativi alle “commissioni di gestione e
Con bancarie”, il Giudice di Pace accolse la domanda ritenendo errati i conteggi operati da , dovendosi applicare il criterio c.d. pro rata temporis, come sostenuto dal CP_1
Con Al contempo, il primo giudice ritenne infondata la tesi di ove si pretendeva di escludere dai costi rimborsabili quelli di cui alla voce “commissioni di attivazione”, anch'essi da rimborsare secondo il medesimo criterio pro rata temporis.
Il Giudice di Pace, infine, ritenne applicabile alla fattispecie in esame, quanto al saggio degli interessi dovuti sul capitale da restituire, l'art. 1284 c. 4 c.c.
L'appello.
Con l'atto di appello il censura la sentenza gravata deducendo l'infondatezza della distinzione tra CP_1
costi recurring e costi up front e ne chiede, quindi, la riforma nella parte in cui viene esclusa la rimborsabilità di una quota dei costi up front, nella misura di euro 3.153,93 (ulteriore rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado per gli oneri recurring).
Sostiene l'appellante, in particolare, che una tale distinzione operata dal giudice comporta la violazione
(o falsa applicazione) dell'art.125 sexies tub, nonché del diritto euro-unitario (precisamente art. 16 par.
1 48/2008/CE come interpretata dalla sentenza della CGUE -LEXITOR) e della sentenza n. 263/2022
della Corte Costituzionale. Contesta, ancora, la contraddittorietà di una tale distinzione con l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e, infine, deduce la violazione (o falsa applicazione) dell'art. 27 d.l. 104 del 10.8.2023.
L'appellato chiede il rigetto del gravame eccependone in primo luogo la tardività per violazione dell'art. 327 c.p.c.
Segnatamente, l'appellante rileva, sotto questo profilo: i) che la sentenza di primo grado non è stata notificata alla controparte e che pertanto decorreva, ai fini dell'impugnazione della stessa, il termine pagina 7 di 35 c.d. lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; ii) che la sentenza è stata emessa in data 17.3.2024; iii) che,
tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il termine di decadenza semestrale va quindi individuato nella data del 18.10.2024; iii) che, invece, l'appello è stato notificato in data 21.10.2024.
In via subordinata l'appellata evidenzia la correttezza della decisione di primo grado nella parte censurata, ossia là dove è stata ritenuta rilevante la distinzione tra costi up front e costi recurring in ragione della disciplina applicabile ratione temporis.
Deduce peraltro l'appellata che, “a parte che per la loro natura “istantanea”, i costi up front non potevano essere oggetto di restituzione anche per l'inapplicabilità ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-383/18 del
11/09/19 (“EX”) -decisione interpretativa dell'art.16, §1, della Direttiva 2008/48/CE- stante la specialità del finanziamento della cessione del quinto della retribuzione o della pensione contenuta nel
DPR 180/50 che rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art.2, comma 2 lettera l)
della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica. La specialità di tale tipologia di finanziamento si riflette nelle previsioni di cui all'art.
6-bis, comma terzo, del D.P.R. 5 gennaio 1950,
n.180 (introdotto dal D.Lgs. 19/09/2012, n.169 successivamente all'art.125 sexies del D.Lgs
n.385/1993), norma tuttora in vigore, che non ha subito modifiche negli anni nè dalla sentenza EX
e nemmeno da quella della Corte Costituzionale n.263/2022” (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Evidenzia poi l'appellata che la distinzione tra costi up front e recurring è stata “riconfermata dalla che intervenuta nuovamente con decisione n.555 resa il 09.02.2023, nella causa Unicredit Bank CP_5
Austria (sebbene emessa nel diverso contesto del credito immobiliare ai consumatori), ha affermato la non rimborsabilità dei primi in caso di estinzione anticipata del contratto con l'evidente superamento
Con della sua precedente (EX)” (cfr. ancora atto di costituzione in appello di ).
pagina 8 di 35 L'appellata fa poi generico rinvio alle eccezioni formulate in sede di primo grado -sopra richiamate- al fine di riproporle in questa sede.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e la decisione di primo grado, si osserva quanto segue.
Tempestività dell'appello.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso.
Devesi preliminarmente rilevare, sul punto, che nella vicenda in esame si è adottato il modulo procedimentale di cui agli artt. 348 bis, 350 bis e 281 sexies c.p.c in ragione dell'apparente fondatezza,
a una prima valutazione, dell'eccezione in questione.
Il rigetto dell'eccezione non impedisce comunque di procedere alla definizione della causa già
trattenuta in decisione alla luce della natura meramente documentale della stessa e della previsione di cui all'art. 350 c.p.c., ai sensi del quale il giudice di appello può procedere con il modulo decisionale di cui all'art. 350 bis c.p.c., il quale richiama l'art. 281 sexies c.p.c., “quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità della causa”. Complessità ridotta che nel caso in esame si ritiene sussistente vista la presenza di numerosissimi precedenti, anche di legittimità, che hanno fatto luce sulle questioni qui controverse e senza che la complessità possa derivare dalla lunghezza degli atti difensivi depositati dalle parti o dello stesso provvedimento con cui la causa viene decisa.
Sempre in via preliminare, si dà atto dell'avvenuto deposito, in spregio a ogni regola processuale civilistica, di note e documenti da parte appellante dopo la discussione avvenuta in udienza. Di tali note e documenti lo scrivente non prende visione e non tiene quindi conto non potendosi ammettere che gli strumenti telematici consentano alle parti di depositare a proprio piacimento atti e documenti aggirando il rispetto del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo. Una tale condotta, quindi,
benché largamente diffusa, va senz'altro censurata. pagina 9 di 35 Venendo ora alle ragioni dell'infondatezza della eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello,
si rileva quanto segue.
La sentenza è stata emessa dal giudice in data 17.3.2024, non è stata notificata, e l'appello è stato proposto in data 21.10.2024.
In difetto di notifica la sentenza è appellabile nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
La pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 133 c.p.c. applicabile ratione temporis, coincide con il suo deposito in cancelleria e, più precisamente, con l'attribuzione da parte della cancelleria del numero cronologico alla sentenza depositata (Cass. 2016 n. 18569; Cass. 2025 n. 16160: “Questa Corte
ha precisato che, 'in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati' (Cass. n. 2362 del 2019). Difatti, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. n. 10810 del 2025;
n. 6384 del 2017; Cass., S.U. n. 18569 del 2016))”.
Non è infatti applicabile alla fattispecie in esame la previsione del novellato art. 133 c.p.c. ai sensi del quale “La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico”. La disposizione è infatti sopravvenuta all'emanazione della sentenza in quanto la novella di cui si è detto è recata dal d.m.
31.10.2024 ed è applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 28.2.2023 mentre la sentenza gravata risale pagina 10 di 35 al marzo del 2024 e l'introduzione del processo di primo grado all'anno 2022. Si noti che le specifiche tecniche che regolano il processo civile telematico consentono oggi l'automatica pubblicazione della sentenza con automatica attribuzione del numero cronologico al momento del deposito nel fascicolo telematico da parte del giudice. Ma tali specifiche tecniche, aderenti all'attuale testo dell'art. 133 c.p.c.
appena visto, non erano chiaramente operative all'epoca dell'emanazione della sentenza, né potevano esserlo, dal momento che la norma non esisteva.
Ciò chiarito, si può osservare che dagli atti non emerge chiaramente quando sia stata compiuta l'attività
di cancelleria di pubblicazione della sentenza.
Invero, dalla consultazione della sentenza emerge la seguente dicitura “Sentenza n. 35/2024 pubbl. il
17/03/2024 RG n. 406/2022 Sentenza n. cronol. 193/2024 del 17/03/2024”.
Parrebbe quindi che la sentenza sia stata pubblicata in data 17.3.2024.
Senonché il 17.3.2024 cadeva di domenica.
Non sembra quindi che l'attività di pubblicazione possa essere stata posta in essere prima del lunedì
18.3.2024 e ciò benchè il cancelliere abbia attribuito la numerazione cronologica indicando quale data di pubblicazione il 17.3.2025 dando rilievo alla data di deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Invero, però la data del deposito telematico del provvedimento, ben possibile nella giornata domenicale, non influenza la data di pubblicazione (della questione del deposito della sentenza in giornata festiva si è occupata, nello specifico, Cass. 2018 n. 9345, escludendo la possibilità che la pubblicazione sia effettivamente avvenuta in giornata festiva, beninteso, nel vigore dell'art. 133
applicabile ratione temporis anche alla presente causa), sì che deve senz'altro ritenersi che la cancelleria abbia proceduto il lunedì 18.3.2024 retrodatando la pubblicazione alla domenica 17.3.2024
incorrendo in errore materiale.
pagina 11 di 35 Ciò posto, e ritenuto che la pubblicazione -per come sopra intesa- non possa essere avvenuta domenica
17.3.2024, essendo invece avvenuta il lunedì seguente, devesi considerare che il decorso del termine per impugnare si è intersecato nel caso sub iudice con la sospensione feriale dei termini processuali ex l. 1969 n. 742.
La Corte regolatrice (v. da ultimo Cass. 2025 n. 21744), sul tema, ribadisce costantemente: “i) che il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. va effettuato, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, c.c. non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass. 31 agosto 2015, n. 17313, Cass. 30 maggio 2018 n. 13546); ii) che il periodo di sospensione va computato ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, primo comma, c.p.c., e 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto (Cass. 24 marzo 1998, n. 3112; Cass. 7 luglio 2000, n.
9068, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699)”.
In altri termini, il consolidato orientamento di legittimità -che trova l'adesione altresì dell'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (v. Ad. Plen. 11/2022)- è nel senso che, nell'ipotesi di termine lungo per appellare che intersechi il periodo di sospensione feriale ex l. 19 1969 n. 742, il semestre deve computarsi tenendo conto altresì del mese di agosto, salvo poi sommare n. 31 giorni al risultato ottenuto.
Ebbene, nel caso in esame, considerando la pubblicazione del provvedimento in data 18.3.2024, il termine semestrale spirerebbe in data 18.9.2024. A tale data vanno poi aggiunti n. 31 giorni ex art. 1 c.
1 l. 1969, n. 742, di modo che si perviene alla data del 19.10.2024.
Il 19.10.2024 cadeva nella giornata di sabato.
pagina 12 di 35 Secondo il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 155, se il giorno di scadenza del termine cade il sabato, il termine stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Il primo giorno successivo non festivo, nella specie, era il lunedì 21.10.2025.
L'appello risulta notificato proprio in data 21.10.2025 ed è quindi tempestivo.
Costi up front e recurring. Diritto alla riduzione del costo totale del credito e abusività delle clausole limitative dei costi rimborsabili.
Tanto chiarito, l'appello è fondato nel merito e va accolto.
Non condivisibili si rivelano infatti le argomentazioni con cui il Giudice di Pace ha ritenuto operante ed efficace ai fini qui che interessano la distinzione tra costi up front e recurring e conseguentemente valida la clausola negoziale (art. 3 in entrambi i contratti) di esclusione della rimborsabilità di taluni costi legati ai finanziamenti.
Né sono condivisibili, del pari, le affermazioni dell'appellata che argomentano la legittimità di tale distinzione avuto riguardo alla specificità della disciplina relativa ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto stipendiale.
Trattasi, a ben vedere, di questioni tutte già convincentemente affrontate e risolte dalla Corte
regolatrice e dalla giurisprudenza di merito.
Giova premettere il richiamo delle disposizioni normative che interessano.
L'art. 125 sexies t.u.b., nella versione attuale, vigente dall'11.8.2023, dispone al primo comma che: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
pagina 13 di 35 Nella versione vigente dal 19.9.2010 al 24.7.2021, applicabile al caso sub iudice, la stessa disposizione era così formulata: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Come si vede, il tenore letterale della versione applicabile ratione temporis, contiene un riferimento a
“costi dovuti per la vita residua del contratto”, mentre la versione attuale contempla “tutti i costi …
escluse le imposte”. Entrambe le formulazioni, tuttavia, fanno riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito.
Prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies cit., il diritto alla riduzione del costo del credito era disciplinato dall'art. 125 t.u.b., così formulato (nella versione vigente dal 23.10.2005 al 18.9.2010):
“Le facoltà di adempiere in via anticipata … senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”
(c. 2).
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies t.u.b., dunque, la disciplina alludeva sempre al costo “complessivo” del credito e rinviava a norme secondarie per gli aspetti di dettaglio.
Ciò chiarito, può dirsi che la giurisprudenza (v. ad es. Trib. Catania Sez. IV, Sent., 11/08/2024, in
Onelegale, nonché Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/06/2024, n. 16550), nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori, esclude graniticamente la rilevanza, relativamente al diritto al rimborso, della distinzione tra costi up front e costi recurring già con riguardo ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies t.u.b., di modo che appare evidente come, sebbene nella fattispecie in esame risulta applicabile la versione dell'art. 125 sexies t.u.b. vigente sino al luglio 2021 (e non quella attualmente in vigore), una siffatta distinzione è illegittima. Del pari illegittima è, quale che sia la disciplina pagina 14 di 35 applicabile ratione temporis, la clausola negoziale in forza della quale taluni costi vengono esclusi dal rimborso in caso di estinzione anticipata in tal modo violandosi il principio della riduzione del “costo totale” del credito. Il controverso tenore letterale della disposizione di cui all'art. 125 sexies cit.
applicabile nella fattispecie è chiarito dall'applicazione delle corrette tecniche di interpretazione della legge, tra le quali la ricerca della ratio della norma e l'interpretazione conforme al diritto euro-unitario.
Basta, sul punto, richiamare le condivisibili parole espresse da Corte d'Appello Lecce, Sez. I, Sent.,
25/08/2025, n. 646 (in Olegale), che di seguito si riportano.
“Il Tribunale di Torino, investito della soluzione di una controversia simile alla presente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. II del D.L. n. 73 del 2021
(decreto-legge "Sostegni-bis"), convertito nella L. n. 106 del 2021, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, riconosceva il diritto di riduzione dei costi totali del credito per i soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre per quelli stipulati prima limitava tale diritto alle norme primarie e secondarie della B.D. vigenti all'epoca. Il
Tribunale riteneva tale differenziazione incompatibile con la Direttiva 2008/48/CE , interpretata dalla
Corte di Giustizia nel celebre caso L. (C-383/18), nella quale si stabiliva che il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale e completa di tutti i costi (escluso l'IVA), in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte Costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Torino, con la sentenza 262/2022 ha dichiarato incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., l'art. 11
octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021, nella parte in cui stabiliva che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuasse ad applicarsi la disciplina previgente (inclusiva delle disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della , escludendo quindi i costi up-front dal Pt_1
rimborso in caso di estinzione anticipata. In tal modo la Corte ha sancito che tale limitazione temporale si poneva in contrasto con l'art. 16, 1, della Direttiva 2008/48/CE , quale interpretata dalla
Sentenza "L." (C-383/18) della Corte di Giustizia dell'UE. Pertanto, sulla base della citata pronuncia pagina 15 di 35 della Corte Costituzionale, il consumatore ha diritto alla riduzione (proporzionale) sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up-front (relativi al momento della stipulazione del contratto), in tutti i casi di estinzione anticipata, cioè sia per i contratti antecedenti,
che per quelli successivi al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Correttamente pertanto il primo giudice, facendo corretta applicazione di quanto disposto dalla Corte
di Giustizia Europea, ha sancito la rimborsabilità di "tutti i costi" anche con riferimento ai contratti di prestito stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto con l'art. 11
octies lett. c) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. del 23 luglio 202, n. 106, disapplicando i citati "regolamenti" della B.D. del 2009 e del 2011 (che, come detto, prevedevano unicamente il rimborso dei costi "recurring"), in quanto contrari a norme di rango superiore, quali il citato art. 125
sexies TUB, in vigore dal 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la pronuncia resa nel giudizio sub. n. C- 383/18 "L.", nonché il previgente art. 125 TUB, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 87/102/CEE. La Corte di
Cassazione ha poi allineato la sua giurisprudenza ai principi enunciati dalla Consulta (e quindi dalla sent. "L."), affermando che: "... Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo" ed ancora che: "Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, V.C. e K.)" (cfr. Cass. Civ. n.
25997/2023). Infine, anche nelle più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024 la
Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui: "il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in pagina 16 di 35 generale, dall'art. 121 TUB" (cfr. Cass. Civ. n. 3460/2024), indicando chiaramente il "principio pro rata temporis". (Sul punto si veda anche Corte di Cassazione n. 14836/2024). È quindi evidente che al pari della sentenza della Corte di Giustizia Europea e della sopraggiunta sentenza della Corte
Costituzionale, anche la Corte di Cassazione si è allineata sull'applicazione del criterio di calcolo "pro rata temporis". Più di recente la Cassazione con la sentenza n. 3460/2024 ha chiarito che: "Tale
soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocamente, confermata tanto dall'art. 125-sexies TUB, nel testo introdotto dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 2021, conv. con
L. n. 106 del 2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati: v. Corte cast. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, "ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,
degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più
in generale, dall'art. 121 TUB" (Cass. Civ. n. 3460/2024 - in tal senso anche Cass. sent. n. 25997/2023
e le più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024)”.
Quanto alla vessatorietà di clausole che prevedano la limitazione del rimborso dei costi legati al contratto non si ravvisano ragioni per discostarsi dal “principio di diritto affermato dalla Cassazione
nella sentenza n. 25977/2023, nella quale si chiarisce che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in quanto tale esclusione genera uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi del consumatore, in violazione dell'articolo 33 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005)” (cfr., ancora, Corte di
Appello Lecce, già citata, la quale, peraltro, aggiunge che già “l'articolo 125 del Testo Unico Bancario
(TUB), nella sua formulazione precedente alle modifiche del D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che il consumatore abbia diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito, … In mancanza di una norma integrativa o di una clausola contrattuale che rimandi all'autonomia delle parti, il pagina 17 di 35 consumatore ha quindi diritto al rimborso completo di tutti i costi di credito, inclusi interessi e altre spese sostenute. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 14528 del
30 maggio 2025, nella quale si stabilisce che la clausola contrattuale che esclude il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata di un finanziamento è abusiva e deve essere ravvisata e dichiarata nulla d'ufficio dal giudice, anche ove tale nullità non venga eccepita dalle parti. Di
conseguenza, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, devono ritenersi nulle le clausole,
richiamate dall'appellante, che prevedono l'esclusione del rimborso dei costi di commissione”).
Sono vessatorie ex art. 33 cod. cons. (d.lgs. 206/2005), di conseguenza, e come tali del tutto inefficaci,
le clausole contenute agli artt.
3.2 dei negozi di finanziamento.
Con Come si vede, dunque, la tesi sostenuta da e sposata dal Giudice di Pace si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte regolatrice e delle corti di merito nella misura in cui trascura il dovere,
incombente sul giudice nazionale, di interpretare il diritto nazionale in modo tale che non contrasti con il diritto euro-unitario (beninteso, là dove, come nella specie, ciò sia possibile), nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
In sintesi, la Corte di Appello di Lecce così delinea le ragioni poste a fondamento del rigetto delle tesi secondo cui, per i contratti non disciplinati dall'art. 125 sex t.u.b. oggi vigente, la distinzione tra costi up front e costi recurring sarebbe legittima: “1. la Consulta ha esplicitamente eliminato la disposizione che operava una distinzione temporale o secondo categoria di costi;
2. la Cassazione ha pienamente recepito quel principio, declinandolo nei casi concreti e sanzionando come nulle le clausole che escludono la restituzione integrale;
3. la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che,
anche in assenza di norma approfondita, prevale il principio di rimborso pro rata di tutti i costi non maturati”.
pagina 18 di 35 Particolarmente incisivo, sul tema, è Trib. Napoli 2024 n. 7279 (in Onelgale): “La decisione summenzionata della Corte di Giustizia [LEXITOR] ha inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione. Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio
(ex multis Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
D.I. srl;
causa 43/1975, Defrenne contro ). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui CP_6
"nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma
Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente,
purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, B.P.).
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che "l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità" (Cass.
sent. 23 ottobre 2014, n. 22577). L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal D.Lgs. n. 141 del
2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò
comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire pagina 19 di 35 l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e,
dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile. Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Costituzione. Parimenti, la circolare della B.I. del 4 dicembre 2019 ha stabilito che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Riguardo i costi up front, la B.I. ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale. Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italiano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021). Tale
esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la Sentenza n. 263 del
22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16, 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021. La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16, 1 della direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11
settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che "il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"". La norma disponeva che:" alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui pagina 20 di 35 al D.Lgs. n. 385 del 1993" Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, rispetto a quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE. Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito
(comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte
di giustizia ) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre
2023, n. 136 che rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita:
"All'articolo 11-octies, comma 2 , del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte." Anche la Cassazione è intervenuta sul tema. Con Ordinanza n.
25977/23, del 6 settembre, in relazione ad un contratto stipulato prima della riforma del 2010 citata,
hanno espresso il seguente principio di diritto: "il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento". Nella
medesima decisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.
pagina 21 di 35 applicabile l'art. 125 sexies TUB come introdotto dal D.Lgs. n. 141 del 2010 che all'epoca aveva la seguente formulazione: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi affrontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzioni”.
Al fondo della interpretazione da accogliere vi è la circostanza per cui ammettendo la distinzione tra costi up front e recurring, il consumatore sarebbe sostanzialmente lasciato in balìa del professionista,
essendo quest'ultimo che, in via unilaterale, stabilisce le somme che rientrano nella prima categoria e quelle che, invece, rientrano nella seconda.
Trascrivendo le parole spese dalla Corte regolatrice sul punto (Cass. 2024 n. 16550, ord.) si osserva che: “afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore CP_5
alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”.
Spese relative all'intermediario.
L'obbligo di rimborso riguarda, si noti, anche le commissioni e le spese relative all'intervento dell'intermediario non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non pagina 22 di 35 potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi quale remunerazione per l'attività svolta.
In tal senso è, tra gli altri, Trib. Catania 11/08/2024 Sez. IV (in Onelgale), secondo cui tale conclusione
“è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale
Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81). Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante,
inquanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. 1, a fronte della quale ciò
che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale
Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552). Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario
Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi …, sia di quei 1 Il diritto sub iudice ha la sua specifica fonte nel t.u.b. ma è senz'altro riconducibile alla categoria (generale) dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. pagina 23 di 35 soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui … … (sul tema si vedano anche, mutatis mutandis,
Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273)”.
Irrilevanza della pronuncia CGUE C-555/2021
Devesi ancora dare conto dell'infondatezza dell'assunto secondo cui la giurisprudenza sino ad ora richiamata, ivi compresa quella costituzionale e della CGUE, sia stata smentita, come affermato dal
Giudice di Pace e dall'appellata, dalla successiva giurisprudenza della CGUE e dalle sopravvenute norme euro-unitarie.
In particolare, l'appellata e il Giudice di Pace sostengono la rilevanza, nella fattispecie in esame, della sentenza della CGUE resa in data 09.02.2023 nella causa C-555/21 relativa alla Direttiva 2014/17/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 04.02.2014, con cui è stata riconosciuta la fondatezza della distinzione tra costi recurring e costi up front in apparente contrasto con la sentenza EX, di cui si è
detto.
Senonché, l'equivoco è presto dissipato dal richiamo alle chiare (e condivisibili) parole di Trib. Catania
2024 Sez. IV, Sent., 11/08/2024, già citato, che spiega: “con la successiva sentenza del 09.02.2023
(causa C-555/21, U.B.A.), la Corte di giustizia UE ha affermato quanto segue: "L'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014,
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del pagina 24 di 35 consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo,
includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito". Sebbene una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
EX, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e CP_5
relativa ai crediti al consumo) la riduzione di "tutti i costi" (sia i costi recurring che i costi up front), in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso e Pt_2
relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la
Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza "PIES" previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie”.
Della questione si è occupato anche, tra gli altri, Trib. Napoli 2024 n. 7279 (in Onelegale) giungendo ai medesimi condivisibili risultati: “occorre soffermarsi sulla sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21. La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame. Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, pagina 25 di 35 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non gli vengano rimborsate. La Corte di Giustizia, nel prendere atto che: vi è
formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al consumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più
generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che,
indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice,
dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, L., C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che,
pagina 26 di 35 conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso,
l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipoteca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard”.
Con ER il campo dall'equivoco creato dalle difese di , appare utile richiamare la sintetica -
quanto efficace- ricostruzione operata da Corte di Appello di Torino in una vicenda avente a oggetto un contratto di finanziamento concluso, come nella specie, dopo l'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b.,
ma prima delle modifiche intervenute nel luglio 2021 e nell'agosto 2023, ossia prima che anche il tenore letterale della disposizione sancisse inequivocamente il diritto al rimborso di tutti i costi, senza più alcun ambiguo riferimento ai “costi dovuti per la vita residua del contratto” contenuto nella versione dell'art. 125 sexies t.u.b. applicabile ratione temporis (comunque sempre interpretabile alla luce del principio della riduzione del costo complessivo sancito dalla medesima norma).
Precisamente, scrive Corte d'Appello Torino, Sez. I, Sent., 08/09/2025, n. 729: “(a) esclusa ogni problematica relativa all'efficacia auto-esecutiva della dir. 2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in Italia con il D.Lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. EX, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo pagina 27 di 35 anteriore al D.L. n. 73 del 2021, qui applicabile ratione temporis (12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022);
(b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. EX la CGUE
non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir.
2008/48/UE (11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. EX una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della CGUE,
neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio pro parte anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato). Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è
riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale;
di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato (vds. sent. 6.10.1982, causa C-283/81, C. s.r.l. e c. Ministero della CP_7
Sanità, per cui il giudice nazionale non è tenuto al rinvio quando "la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale"”.
pagina 28 di 35 Irrilevanza del modello di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.
Il richiamo a tale ultima pronuncia appare utile anche per disvelare l'infondatezza della tesi di parte appellata, là dove essa sostiene che, in ogni caso, trattandosi di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sarebbero inapplicabili i principi sanciti dalla CGUE con la sentenza C-383/18
del 11/09/19 (“EX”) “stante la specialità del finanziamento della cessione del quinto della retribuzione o della pensione contenuta nel DPR 180/50 che rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art.2, comma 2 lettera l) della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica”.
A dire dell'appellante, in particolare: “la specialità di tale tipologia di finanziamento si riflette nelle previsioni di cui all'art.
6-bis, comma terzo, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 (introdotto dal D.Lgs.
19/09/2012, n.169 successivamente all'art.125 sexies del D.Lgs n.385/1993), norma tuttora in vigore,
che non ha subito modifiche negli anni nè dalla sentenza EX e nemmeno da quella della Corte
Costituzionale n.263/2022. Detta norma attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire, ai sensi del decreto legislativo n.385/1993, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione, volte a rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto. Se ne deduce che è proprio la legge a contemplare la disciplina di detti oneri (puntualmente rispettata nei contratti di finanziamento in esame dalla previsione delle condizioni economiche e dall'art.3 delle condizioni generali), in quanto il legislatore nazionale apertamente si prefigge lo scopo di assicurare al consumatore di poter “distinguere” gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata …” (cfr. comparsa di costituzione in appello). pagina 29 di 35 Come detto, a disvelare l'infondatezza dell'assunto basta richiamare le parole della Corte di Appello di
Torino: “Non ha rilevanza alcuna il richiamo … all''art. 6 bis, co. 3, D.P.R. n. 180 del 1950. L'art. 6
bis, co. 3, cit. rinvia infatti a norme attuative da adottarsi dalla B.I., tra l'altro, per "rendere trasparenti le commissioni in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto" (lett. b); ma si tratta, con tutta evidenza, di norme secondarie che possono e debbono essere disapplicate dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 L. n. 2248 del
1865, all. E, se ed in quanto contrastino con norme di rango primario. Ora, la sent. EX ha affermato che l'art. 16 dir. 2008/48/UE "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"; a sua volta, la C. Cost. 263/2022 ha stabilito che dell'art. 125 sexies TUB - che è norma di rango primario - deve darsi un'interpretazione conforme all'art. 16 dir. 2008/48/UE, così come a sua volta interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella citata sent. EX. Il che è a dire che l'art. 125 sexies, co. 1, TUB, nel testo vigente nel 2019 ("Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"), va letto nel senso di escludere ogni differenziazione tra costi up-front e recurring quanto al diritto al rimborso pro quota del consumatore che ha estinto in anticipo il finanziamento rateale. Da ciò consegue che le
Co istruzioni emanate da n applicazione dell'art. 6 bis, co. 3, D.P.R. n. 180 del 1950 che stabiliscono in modo contrario, vanno disapplicate in quanto contrastano con la norma primaria contenuta nell'art. 125 sexies, co. 1, TUB, come sopra interpretato dalla Consulta sulla scorta di quanto stabilito dai
Giudici comunitari” (cfr. Corte d'Appello Torino, Sez. I, Sent., 08/09/2025, n. 729).
pagina 30 di 35 Si aggiunga, ancora, che non vi è alcuna ragione concretamente addotta dall'appellante affinchè si ritenga che il contratto di credito al consumatore rientri tra quelli di cui all'art. 2 c. 2 lett. l) della direttiva 2008/48/CE, cui la stessa non si applica.
Metodo applicabile per il calcolo della quota rimborsabile.
Quanto al metodo da applicare per il calcolo del quantum rimborsabile in favore del consumatore,
fermo quanto detto in ordine all'an, tra le parti è controverso se vada applicato il criterio pro rata temporis, invocato dall'appellante, ovvero altro criterio (quale quello della curva degli interessi invocato dall'appellata).
Si deve allora osservare che, invero, né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza EX e nemmeno la conseguente sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale sia il criterio di conteggio da applicare in caso di rimborso dei costi conseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento (prima della introduzione della nuova formulazione dell'art. 125 sexies t.u.b.).
Ebbene, si ritiene che, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, vada applicato il criterio pro rata temporis.
Ciò in coerenza con tutti i principi giurisprudenziali sopra evocati e con l'indicazione contenuta nell'attuale art. 125 sexies c. 2 t.u.b., che prevede che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".
Particolarmente rilevante sul tema in oggetto è il principio di tutela del consumatore che esige un'interpretazione tale da sopperire allo squilibrio esistente tra le parti.
Anche sul profilo ora in questione si è espressa, condivisibilmente, la giurisprudenza. pagina 31 di 35 Si veda, ex multis, Corte d'Appello Torino, Sez. I, Sent., 08/09/2025, n. 729 “La quantificazione del rimborso sulla base del pro rata è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
tale criterio è maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e, come tale, appare più aderente alle indicazioni della dir. 2008/48/CE, la quale stabilisce (è
il "considerando" n. 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e, in ogni caso, durante l'esecuzione del contratto di credito. Si richiama, al riguardo, quanto statuito da App. Torino, n. 1058/2023, nonché
Id., n. 137/2023, secondo cui "il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata"; nello stesso senso anche App. Milano 17.01.2024, n. 1936 - causa r.g. n.
573/2023: "Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più
aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza CP_5
perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata"”.
Sebbene l'opinione ora riportata non appare unanime, si ritiene comunque quella preferibile poiché
l'intero sistema normativo mira alla massima tutela del consumatore sicchè, nella fattispecie in esame,
non avendo le parti previsto le modalità di calcolo dei rimborsi in caso di estinzione anticipata (e pagina 32 di 35 avendone, anzi, escluso la rimborsabilità con clausole, come detto, nulle perché vessatorie), la tutela consumeristica esige l'adozione del criterio maggiormente favorevole al consumatore.
Non si tratta, peraltro, di un favor di tipo meramente economico, sibbene di tipo informativo (essendo proprio lo squilibrio informativo ciò che la tutela consumeristica mira a eliminare): i principi contenuti nella direttiva UE n. 48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando
70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025),
secondo cui, in caso di rimborso anticipato, "Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito", consigliano evidentemente l'utilizzo del criterio maggiormente semplice per colui che non possiede competenze specifiche. Ebbene, con il criterio del pro rata temporis la ripartizione degli oneri viene elaborata dividendo gli stessi per il numero delle rate (dunque ad ogni mensilità viene attribuita una percentuale degli oneri pari ad 1/numero rate). Più complesso,
anche se non “vessatorio” è il criterio invocato dall'appellato c.d. della curva degli interessi, in forza del quale la ripartizione degli oneri viene elaborata determinando preliminarmente il rapporto tra la quota interessi di ogni singola rata ed il totale interessi del finanziamento (ricavando l'incidenza percentuale degli interessi di ogni rata) e poi moltiplicando l'ammontare complessivo degli oneri per il rapporto individuato in corrispondenza di ogni singola rata, distribuendo in tal modo l'onere per tutta la durata del finanziamento in proporzione all'incidenza dell'interesse su ogni singola rata (rispettando,
quindi, l'andamento della curva degli interessi).
Ne segue che, in assenza di una diversa regola, appare condivisibile l'istanza del con cui si chiede CP_1
di accogliere il calcolo proposto ai sensi del criterio pro rata temporis (sulla cui intrinseca correttezza non v'è contestazione alcuna).
Alla luce di quanto sopra, l'appello si rivela fondato sia nell'an che nel quantum.
pagina 33 di 35 Infondatezza delle difese richiamate dall'appellante.
Infondate sono le eccezioni dell'appellante relative alla competenza del giudice di pace.
Basti evidenziare che il in sede introduttiva del giudizio, limitò espressamente la domanda ai CP_1
limiti di competenza per valore del Giudice di Pace.
Infondata è altresì l'eccepita inapplicabilità dell'art. 1284 c. 4 c.c. in ordine al saggio degli interessi dovuti a far data dalla domanda.
Con A dire di la disposizione ora richiamata può trovare applicazione esclusivamente in caso di obbligazioni aventi fonte contrattuale.
Una tale interpretazione, che pure aveva trovato accoglimento in alcune pronunce di legittimità, oltre ad apparire priva di seri argomenti a sostegno, è stata subito smentita dalla condivisibile successiva giurisprudenza della Corte regolatrice che ha affermato l'applicabilità della regola di cui all'art. 1284 c.
4 cit. anche a rapporti non originati da contratti, sibbene da altra fonte. Segnatamente, la Corte di
Cassazione ha affermato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass. 2025 n. 7677; Cass. 2023 n. 61).
Di recente, l'ambito di operatività dell'art. 1284 c. 4 c.c. è stato condivisibilmente perimetrato da Cass.
28036/2025, la quale ha sancito che il saggio degli interessi in questione si applica ogni qual volta l'obbligazione dedotta in giudizio è un'obbligazione pecuniaria (quale che ne sia la fonte) liquida o di pronta liquidazione. Nel caso di specie, incontestabile che si tratta di obbligazione pecuniaria, il criterio pro rata temporis consente, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, la agevole liquidazione dell'obbligazione. pagina 34 di 35 In definitiva, la domanda del deve trovare pieno accoglimento. CP_1
Spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 2.552,00 (d.m. 55/14 e ss.
modifiche, valori medi per le cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), oltre accessori di legge per compensi al difensore, oltre euro 174,00 per esborsi.
Dette somme vanno pagate direttamente al procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Enna n.
35/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 406/2022:
condanna parte appellata al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante , della somma di euro 3.153,93, oltre interessi legali dalla data di Controparte_1
estinzione anticipata al soddisfo e quelli ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo;
condanna altresì parte appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_2
liquidate nella somma di euro 2.552,00 oltre accessori di legge per compensi legali ed euro 174,00 per esborsi, e distrae la somma in favore del procuratore di parte appellante avv. Monia Mariani.
Enna, 14.11.2025
Il GIUDICE
VI AZ
pagina 35 di 35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
206 del 2005. … Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 14.9.2015, risulta quindi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice VI AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
C.F. ), residente a [...] in Contrada Controparte_1 C.F._1
ES RR, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Mariani;
-appellante;
contro
(C.F.: ) con sede in Roma alla Via XX Controparte_2 P.IVA_1
Settembre n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
LL GA;
-appellata;
avente a OGGETTO
appello avverso sentenza del Giudice di Pace pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale,
il cui contenuto si riporta:
“l'appellante insiste in atti e sostiene la tempestività dell'appello dovendosi avere riguardo al giorno successivo al deposito della sentenza;
l'appellata si riporta agli atti e rileva che la notifica dell'atto di appello è avvenuta in data 21.10.2024 (doc. c) mentre la sentenza impugnata è stata emessa il
17.3.2024 e pubblicata e comunicata in pari data, pertanto, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 18.10.2024; si riporta in ogni caso alle conclusioni già formulate in atti;
l'appellante eccepisce che la comunicazione della sentenza alle parti e comunque la sua pubblicazione
è avvenuta in data 18.3.2024 e non già il 17.3.2024; l'appellata chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado e osserva che è irrilevante il momento della comunicazione alle parti rilevando il momento del deposito”.
Per migliore intellegibilità, si riportano altresì le conclusioni formulate dalle parti in seno ai propri scritti difensivi.
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento del diritto del sig. al rimborso pro quota da parte della società appellata di tutti gli oneri connessi ai CP_1
contratti anticipatamente estinti oggetto di causa, ivi comprese anche le Spese di Istruttoria e le
Commissioni dell'Intermediario incaricato (classificate come up front) (previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati), per l'effetto, condannare la società , in persona CP_3
del legale rappresentante p.t., al versamento in favore dell'appellante del complessivo importo di €
3.153,93 (ulteriore rispetto alla somma di € 620,07 riconosciuta dal giudice di primo grado per gli oneri recurring), calcolato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o pagina 2 di 35 minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c. con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte appellata: “1.- IN VIA PRELIMINARE - Rigettare siccome inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.35/2024 emessa dal Giudice di Pace il 17.03.2024 ed in Controparte_1
pari data pubblicata, per essere stato il gravame proposto oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. -
Condannare l'appellante al pagamento in favore di delle spese del doppio grado del giudizio CP_2
nonchè alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte capitale e competenza legali. 2.- IN VIA SUBORDINATA - Rigettare siccome infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n.35/2024 emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace il 17.03.2024 ed in pari data pubblicata, confermando la sentenza impugnata. -
Condannare l'appellante al pagamento delle competenze e spese del doppio grado del giudizio nonchè
alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte capitale e competenza legali. 3.- IN OGNI CASO - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di
[...]
in merito alla domanda di restituzione/rimborso dei costi di Controparte_2
intermediazione avanzata nei suoi confronti dal sig. anziché nei confronti Controparte_1
dell'intermediario e conseguentemente, rigettare le relative domande rivolte in Controparte_4
primo grado dall'attore nei confronti della convenuta società, soggetto privo di legittimazione passiva ovvero la natura di spese up front dei costi di intermediazione e le spese di istruttoria che in quanto tali non sono rimborsabili. - Condannare parte attrice al pagamento delle competenze e spese del doppio grado del giudizio oltre maggiorazione del 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte capitale e competenza legali”.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 35 Viene appellata la sentenza n. 35/2024, resa dal Giudice di Pace di Enna tra e Controparte_1
con cui è stata parzialmente rigettata la domanda formulata dal Controparte_2
Con nei confronti di . CP_1
Primo grado.
Segnatamente, il spiegò l'azione contro l'Istituto Bancario per ottenere il riconoscimento del CP_1
proprio diritto, in qualità di consumatore, alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata di rapporti di finanziamento e, correlativamente, la restituzione delle somme, pari a euro 3.774,00, asseritamente pagate indebitamente.
Dedusse in particolare il di aver stipulato, con l'istituto ora appellato, due contratti di CP_1
finanziamento nell'anno 2014: il primo, per il quale venne previsto il rimborso in dieci anni mediante cessione del quinto stipendiale, dell'importo loro di euro 32.280,00 (di cui euro 7.208,16 per interessi);
il secondo, da rimborsare sempre in dieci anni mediante delegazione di pagamento di quote stipendiali,
per l'importo di euro 32.160,00.
Dedusse ancora il che, estinti anticipatamente i finanziamenti in questione, precisamente nelle CP_1
date del 1.4.2019 e del 1.3.2018, egli aveva diritto alla riduzione del costo del credito e che tale riduzione andava quantificata, con riferimento alla totalità dei costi del finanziamento, secondo il principio c.d. pro rata temporis, per il complessivo ammontare di euro 3.774,00, (oltre interessi anche ex art. 1284 c. 4 c.p.c.), di cui euro 1.788,53 per il primo contratto ed euro 1.985,47 per il secondo,
argomentando sulla base di specifici conteggi oggetto di apposita perizia di parte prodotta in giudizio.
Evidenziò, sul punto, il che andavano considerate vessatorie le clausole contenute agli artt.
3.2 di CP_1
entrambi i contratti di finanziamento, le quali limitavano, per il caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità di taluni i costi del credito, in quanto contrarie a norme imperative di derivazione eruo-
unitaria.
pagina 4 di 35 Dedusse altresì il che, richieste le somme in via stragiudiziale, egli non ottenne l'auspicata tutela CP_1
e che pertanto fu costretto ad esperire azione in giudizio.
Con
si oppose alla domanda eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e, nel merito,
l'infondatezza della domanda stessa, osservando: i) il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle pretese afferenti ai costi di intermediazione, da richiedere, se del caso, all'intermediario finanziario;
ii) la validità delle clausole negoziali che prevedevano la limitazione del rimborso in caso di estinzione anticipata;
iii) la inapplicabilità retroattiva dell'art. 125 sexies t.u.b. nell'attuale formulazione e dei principi sanciti dalla CGUE -LEXIOTR, peraltro asseritamente smentiti da successive pronunce della medesima CGUE;
iv) la necessità, quindi, di distinguere i costi c.d. up front da quelli c.d. recurring, essendo solo i secondi passibili di restituzione pro quota, peraltro già
avvenuta; v) la riferibilità ad operazioni qualificabili come up front della quasi totalità dei rimborsi invocati dal specie per spese di commissioni di istruttoria, di attivazione e spese di CP_1
intermediazione; vi) la non applicabilità del criterio proporzionale, o pro rata temporis, in relazione alla richiesta di restituzione delle commissioni di gestione, trovando, invece, applicazione i principi contabili internazionali IFRS-IAS, indicati nei piani di ammortamento o retrocessione oneri;
vii)
l'inapplicabilità, nel caso di specie, dei richiesti interessi ex art. 1284, comma 4°, c.c., potendosi applicare il relativo saggio esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale.
Il Giudice di Pace, come accennato, premesso il rigetto dell'eccezione di incompetenza, accolse la domanda del solo in parte. CP_1
Precisamente, la domanda venne accolta soltanto nella misura di euro “€. 620,07, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo e quelli ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo”. Ciò sulla base, per un verso, della ritenuta correttezza del pagina 5 di 35 Con criterio pro rata temporis invocato dal contro il criterio di calcolo utilizzato da e, per altro CP_1
verso, della ritenuta necessaria distinzione, in contrasto con la tesi dell'allora parte attrice, tra costi c.d.
“up front”, legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento, e costi c.d.
“recurring”, legati alla fase esecutiva del contratto e come tali destinati a maturare nel corso del tempo,
i quali soltanto sarebbero passibili di riduzione (appunto secondo il criterio pro rata temporis).
Segnatamente, secondo il Giudice di prime cure, essendo i costi up front scollegati dalla durata del rapporto, essi non potrebbero essere oggetto di riduzione e conseguente restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
A dire del primo giudice, in particolare, in ragione dell'anno di stipula dei contratti che vengono in gioco nel caso in esame, non potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'attuale art. 125 sexies t.u.b. che esclude (quanto al diritto al rimborso) la distinzione tra costi up front e recurring;
piuttosto,
l'art. 125 sexies t.u.b. ratione temporis applicabile esigerebbe la distinzione in questione. Non
rileverebbe, poi la disciplina contenuta nella direttiva europea 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di cui pure la norma del t.u.b. citata costituisce attuazione), in ragione della esclusione della sua natura self executing. Ancora, il primo giudice esclude la natura vincolante della sentenza della invocata dal la quale ha sancito l'illegittimità, quanto al diritto al CP_5 CP_1
rimborso, della distinzione tra costi up front e recurring nell'ambito dell'interpretazione della direttiva
2008/48/CE.
Alla luce di tali argomenti il primo giudice escluse, del tutto conseguentemente, la vessatorietà delle clausole negoziali che prevedevano limitazioni al rimborso dei costi del finanziamento, siccome conformi alla disciplina applicabile ratione temporis che, appunto, tale limitazione contemplava escludendo dal diritto al rimborso i costi up front.
pagina 6 di 35 Quanto ai costi c.d. recurring, invece, e precisamente quelli relativi alle “commissioni di gestione e
Con bancarie”, il Giudice di Pace accolse la domanda ritenendo errati i conteggi operati da , dovendosi applicare il criterio c.d. pro rata temporis, come sostenuto dal CP_1
Con Al contempo, il primo giudice ritenne infondata la tesi di ove si pretendeva di escludere dai costi rimborsabili quelli di cui alla voce “commissioni di attivazione”, anch'essi da rimborsare secondo il medesimo criterio pro rata temporis.
Il Giudice di Pace, infine, ritenne applicabile alla fattispecie in esame, quanto al saggio degli interessi dovuti sul capitale da restituire, l'art. 1284 c. 4 c.c.
L'appello.
Con l'atto di appello il censura la sentenza gravata deducendo l'infondatezza della distinzione tra CP_1
costi recurring e costi up front e ne chiede, quindi, la riforma nella parte in cui viene esclusa la rimborsabilità di una quota dei costi up front, nella misura di euro 3.153,93 (ulteriore rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado per gli oneri recurring).
Sostiene l'appellante, in particolare, che una tale distinzione operata dal giudice comporta la violazione
(o falsa applicazione) dell'art.125 sexies tub, nonché del diritto euro-unitario (precisamente art. 16 par.
1 48/2008/CE come interpretata dalla sentenza della CGUE -LEXITOR) e della sentenza n. 263/2022
della Corte Costituzionale. Contesta, ancora, la contraddittorietà di una tale distinzione con l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e, infine, deduce la violazione (o falsa applicazione) dell'art. 27 d.l. 104 del 10.8.2023.
L'appellato chiede il rigetto del gravame eccependone in primo luogo la tardività per violazione dell'art. 327 c.p.c.
Segnatamente, l'appellante rileva, sotto questo profilo: i) che la sentenza di primo grado non è stata notificata alla controparte e che pertanto decorreva, ai fini dell'impugnazione della stessa, il termine pagina 7 di 35 c.d. lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; ii) che la sentenza è stata emessa in data 17.3.2024; iii) che,
tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il termine di decadenza semestrale va quindi individuato nella data del 18.10.2024; iii) che, invece, l'appello è stato notificato in data 21.10.2024.
In via subordinata l'appellata evidenzia la correttezza della decisione di primo grado nella parte censurata, ossia là dove è stata ritenuta rilevante la distinzione tra costi up front e costi recurring in ragione della disciplina applicabile ratione temporis.
Deduce peraltro l'appellata che, “a parte che per la loro natura “istantanea”, i costi up front non potevano essere oggetto di restituzione anche per l'inapplicabilità ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-383/18 del
11/09/19 (“EX”) -decisione interpretativa dell'art.16, §1, della Direttiva 2008/48/CE- stante la specialità del finanziamento della cessione del quinto della retribuzione o della pensione contenuta nel
DPR 180/50 che rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art.2, comma 2 lettera l)
della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica. La specialità di tale tipologia di finanziamento si riflette nelle previsioni di cui all'art.
6-bis, comma terzo, del D.P.R. 5 gennaio 1950,
n.180 (introdotto dal D.Lgs. 19/09/2012, n.169 successivamente all'art.125 sexies del D.Lgs
n.385/1993), norma tuttora in vigore, che non ha subito modifiche negli anni nè dalla sentenza EX
e nemmeno da quella della Corte Costituzionale n.263/2022” (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Evidenzia poi l'appellata che la distinzione tra costi up front e recurring è stata “riconfermata dalla che intervenuta nuovamente con decisione n.555 resa il 09.02.2023, nella causa Unicredit Bank CP_5
Austria (sebbene emessa nel diverso contesto del credito immobiliare ai consumatori), ha affermato la non rimborsabilità dei primi in caso di estinzione anticipata del contratto con l'evidente superamento
Con della sua precedente (EX)” (cfr. ancora atto di costituzione in appello di ).
pagina 8 di 35 L'appellata fa poi generico rinvio alle eccezioni formulate in sede di primo grado -sopra richiamate- al fine di riproporle in questa sede.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e la decisione di primo grado, si osserva quanto segue.
Tempestività dell'appello.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso.
Devesi preliminarmente rilevare, sul punto, che nella vicenda in esame si è adottato il modulo procedimentale di cui agli artt. 348 bis, 350 bis e 281 sexies c.p.c in ragione dell'apparente fondatezza,
a una prima valutazione, dell'eccezione in questione.
Il rigetto dell'eccezione non impedisce comunque di procedere alla definizione della causa già
trattenuta in decisione alla luce della natura meramente documentale della stessa e della previsione di cui all'art. 350 c.p.c., ai sensi del quale il giudice di appello può procedere con il modulo decisionale di cui all'art. 350 bis c.p.c., il quale richiama l'art. 281 sexies c.p.c., “quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità della causa”. Complessità ridotta che nel caso in esame si ritiene sussistente vista la presenza di numerosissimi precedenti, anche di legittimità, che hanno fatto luce sulle questioni qui controverse e senza che la complessità possa derivare dalla lunghezza degli atti difensivi depositati dalle parti o dello stesso provvedimento con cui la causa viene decisa.
Sempre in via preliminare, si dà atto dell'avvenuto deposito, in spregio a ogni regola processuale civilistica, di note e documenti da parte appellante dopo la discussione avvenuta in udienza. Di tali note e documenti lo scrivente non prende visione e non tiene quindi conto non potendosi ammettere che gli strumenti telematici consentano alle parti di depositare a proprio piacimento atti e documenti aggirando il rispetto del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo. Una tale condotta, quindi,
benché largamente diffusa, va senz'altro censurata. pagina 9 di 35 Venendo ora alle ragioni dell'infondatezza della eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello,
si rileva quanto segue.
La sentenza è stata emessa dal giudice in data 17.3.2024, non è stata notificata, e l'appello è stato proposto in data 21.10.2024.
In difetto di notifica la sentenza è appellabile nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
La pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 133 c.p.c. applicabile ratione temporis, coincide con il suo deposito in cancelleria e, più precisamente, con l'attribuzione da parte della cancelleria del numero cronologico alla sentenza depositata (Cass. 2016 n. 18569; Cass. 2025 n. 16160: “Questa Corte
ha precisato che, 'in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati' (Cass. n. 2362 del 2019). Difatti, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. n. 10810 del 2025;
n. 6384 del 2017; Cass., S.U. n. 18569 del 2016))”.
Non è infatti applicabile alla fattispecie in esame la previsione del novellato art. 133 c.p.c. ai sensi del quale “La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico”. La disposizione è infatti sopravvenuta all'emanazione della sentenza in quanto la novella di cui si è detto è recata dal d.m.
31.10.2024 ed è applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 28.2.2023 mentre la sentenza gravata risale pagina 10 di 35 al marzo del 2024 e l'introduzione del processo di primo grado all'anno 2022. Si noti che le specifiche tecniche che regolano il processo civile telematico consentono oggi l'automatica pubblicazione della sentenza con automatica attribuzione del numero cronologico al momento del deposito nel fascicolo telematico da parte del giudice. Ma tali specifiche tecniche, aderenti all'attuale testo dell'art. 133 c.p.c.
appena visto, non erano chiaramente operative all'epoca dell'emanazione della sentenza, né potevano esserlo, dal momento che la norma non esisteva.
Ciò chiarito, si può osservare che dagli atti non emerge chiaramente quando sia stata compiuta l'attività
di cancelleria di pubblicazione della sentenza.
Invero, dalla consultazione della sentenza emerge la seguente dicitura “Sentenza n. 35/2024 pubbl. il
17/03/2024 RG n. 406/2022 Sentenza n. cronol. 193/2024 del 17/03/2024”.
Parrebbe quindi che la sentenza sia stata pubblicata in data 17.3.2024.
Senonché il 17.3.2024 cadeva di domenica.
Non sembra quindi che l'attività di pubblicazione possa essere stata posta in essere prima del lunedì
18.3.2024 e ciò benchè il cancelliere abbia attribuito la numerazione cronologica indicando quale data di pubblicazione il 17.3.2025 dando rilievo alla data di deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Invero, però la data del deposito telematico del provvedimento, ben possibile nella giornata domenicale, non influenza la data di pubblicazione (della questione del deposito della sentenza in giornata festiva si è occupata, nello specifico, Cass. 2018 n. 9345, escludendo la possibilità che la pubblicazione sia effettivamente avvenuta in giornata festiva, beninteso, nel vigore dell'art. 133
applicabile ratione temporis anche alla presente causa), sì che deve senz'altro ritenersi che la cancelleria abbia proceduto il lunedì 18.3.2024 retrodatando la pubblicazione alla domenica 17.3.2024
incorrendo in errore materiale.
pagina 11 di 35 Ciò posto, e ritenuto che la pubblicazione -per come sopra intesa- non possa essere avvenuta domenica
17.3.2024, essendo invece avvenuta il lunedì seguente, devesi considerare che il decorso del termine per impugnare si è intersecato nel caso sub iudice con la sospensione feriale dei termini processuali ex l. 1969 n. 742.
La Corte regolatrice (v. da ultimo Cass. 2025 n. 21744), sul tema, ribadisce costantemente: “i) che il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. va effettuato, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, c.c. non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass. 31 agosto 2015, n. 17313, Cass. 30 maggio 2018 n. 13546); ii) che il periodo di sospensione va computato ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, primo comma, c.p.c., e 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto (Cass. 24 marzo 1998, n. 3112; Cass. 7 luglio 2000, n.
9068, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699)”.
In altri termini, il consolidato orientamento di legittimità -che trova l'adesione altresì dell'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (v. Ad. Plen. 11/2022)- è nel senso che, nell'ipotesi di termine lungo per appellare che intersechi il periodo di sospensione feriale ex l. 19 1969 n. 742, il semestre deve computarsi tenendo conto altresì del mese di agosto, salvo poi sommare n. 31 giorni al risultato ottenuto.
Ebbene, nel caso in esame, considerando la pubblicazione del provvedimento in data 18.3.2024, il termine semestrale spirerebbe in data 18.9.2024. A tale data vanno poi aggiunti n. 31 giorni ex art. 1 c.
1 l. 1969, n. 742, di modo che si perviene alla data del 19.10.2024.
Il 19.10.2024 cadeva nella giornata di sabato.
pagina 12 di 35 Secondo il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 155, se il giorno di scadenza del termine cade il sabato, il termine stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Il primo giorno successivo non festivo, nella specie, era il lunedì 21.10.2025.
L'appello risulta notificato proprio in data 21.10.2025 ed è quindi tempestivo.
Costi up front e recurring. Diritto alla riduzione del costo totale del credito e abusività delle clausole limitative dei costi rimborsabili.
Tanto chiarito, l'appello è fondato nel merito e va accolto.
Non condivisibili si rivelano infatti le argomentazioni con cui il Giudice di Pace ha ritenuto operante ed efficace ai fini qui che interessano la distinzione tra costi up front e recurring e conseguentemente valida la clausola negoziale (art. 3 in entrambi i contratti) di esclusione della rimborsabilità di taluni costi legati ai finanziamenti.
Né sono condivisibili, del pari, le affermazioni dell'appellata che argomentano la legittimità di tale distinzione avuto riguardo alla specificità della disciplina relativa ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto stipendiale.
Trattasi, a ben vedere, di questioni tutte già convincentemente affrontate e risolte dalla Corte
regolatrice e dalla giurisprudenza di merito.
Giova premettere il richiamo delle disposizioni normative che interessano.
L'art. 125 sexies t.u.b., nella versione attuale, vigente dall'11.8.2023, dispone al primo comma che: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
pagina 13 di 35 Nella versione vigente dal 19.9.2010 al 24.7.2021, applicabile al caso sub iudice, la stessa disposizione era così formulata: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Come si vede, il tenore letterale della versione applicabile ratione temporis, contiene un riferimento a
“costi dovuti per la vita residua del contratto”, mentre la versione attuale contempla “tutti i costi …
escluse le imposte”. Entrambe le formulazioni, tuttavia, fanno riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito.
Prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies cit., il diritto alla riduzione del costo del credito era disciplinato dall'art. 125 t.u.b., così formulato (nella versione vigente dal 23.10.2005 al 18.9.2010):
“Le facoltà di adempiere in via anticipata … senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”
(c. 2).
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies t.u.b., dunque, la disciplina alludeva sempre al costo “complessivo” del credito e rinviava a norme secondarie per gli aspetti di dettaglio.
Ciò chiarito, può dirsi che la giurisprudenza (v. ad es. Trib. Catania Sez. IV, Sent., 11/08/2024, in
Onelegale, nonché Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/06/2024, n. 16550), nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori, esclude graniticamente la rilevanza, relativamente al diritto al rimborso, della distinzione tra costi up front e costi recurring già con riguardo ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies t.u.b., di modo che appare evidente come, sebbene nella fattispecie in esame risulta applicabile la versione dell'art. 125 sexies t.u.b. vigente sino al luglio 2021 (e non quella attualmente in vigore), una siffatta distinzione è illegittima. Del pari illegittima è, quale che sia la disciplina pagina 14 di 35 applicabile ratione temporis, la clausola negoziale in forza della quale taluni costi vengono esclusi dal rimborso in caso di estinzione anticipata in tal modo violandosi il principio della riduzione del “costo totale” del credito. Il controverso tenore letterale della disposizione di cui all'art. 125 sexies cit.
applicabile nella fattispecie è chiarito dall'applicazione delle corrette tecniche di interpretazione della legge, tra le quali la ricerca della ratio della norma e l'interpretazione conforme al diritto euro-unitario.
Basta, sul punto, richiamare le condivisibili parole espresse da Corte d'Appello Lecce, Sez. I, Sent.,
25/08/2025, n. 646 (in Olegale), che di seguito si riportano.
“Il Tribunale di Torino, investito della soluzione di una controversia simile alla presente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. II del D.L. n. 73 del 2021
(decreto-legge "Sostegni-bis"), convertito nella L. n. 106 del 2021, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, riconosceva il diritto di riduzione dei costi totali del credito per i soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre per quelli stipulati prima limitava tale diritto alle norme primarie e secondarie della B.D. vigenti all'epoca. Il
Tribunale riteneva tale differenziazione incompatibile con la Direttiva 2008/48/CE , interpretata dalla
Corte di Giustizia nel celebre caso L. (C-383/18), nella quale si stabiliva che il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale e completa di tutti i costi (escluso l'IVA), in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte Costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Torino, con la sentenza 262/2022 ha dichiarato incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., l'art. 11
octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021, nella parte in cui stabiliva che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuasse ad applicarsi la disciplina previgente (inclusiva delle disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della , escludendo quindi i costi up-front dal Pt_1
rimborso in caso di estinzione anticipata. In tal modo la Corte ha sancito che tale limitazione temporale si poneva in contrasto con l'art. 16, 1, della Direttiva 2008/48/CE , quale interpretata dalla
Sentenza "L." (C-383/18) della Corte di Giustizia dell'UE. Pertanto, sulla base della citata pronuncia pagina 15 di 35 della Corte Costituzionale, il consumatore ha diritto alla riduzione (proporzionale) sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up-front (relativi al momento della stipulazione del contratto), in tutti i casi di estinzione anticipata, cioè sia per i contratti antecedenti,
che per quelli successivi al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Correttamente pertanto il primo giudice, facendo corretta applicazione di quanto disposto dalla Corte
di Giustizia Europea, ha sancito la rimborsabilità di "tutti i costi" anche con riferimento ai contratti di prestito stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto con l'art. 11
octies lett. c) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. del 23 luglio 202, n. 106, disapplicando i citati "regolamenti" della B.D. del 2009 e del 2011 (che, come detto, prevedevano unicamente il rimborso dei costi "recurring"), in quanto contrari a norme di rango superiore, quali il citato art. 125
sexies TUB, in vigore dal 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la pronuncia resa nel giudizio sub. n. C- 383/18 "L.", nonché il previgente art. 125 TUB, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 87/102/CEE. La Corte di
Cassazione ha poi allineato la sua giurisprudenza ai principi enunciati dalla Consulta (e quindi dalla sent. "L."), affermando che: "... Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo" ed ancora che: "Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, V.C. e K.)" (cfr. Cass. Civ. n.
25997/2023). Infine, anche nelle più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024 la
Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui: "il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in pagina 16 di 35 generale, dall'art. 121 TUB" (cfr. Cass. Civ. n. 3460/2024), indicando chiaramente il "principio pro rata temporis". (Sul punto si veda anche Corte di Cassazione n. 14836/2024). È quindi evidente che al pari della sentenza della Corte di Giustizia Europea e della sopraggiunta sentenza della Corte
Costituzionale, anche la Corte di Cassazione si è allineata sull'applicazione del criterio di calcolo "pro rata temporis". Più di recente la Cassazione con la sentenza n. 3460/2024 ha chiarito che: "Tale
soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocamente, confermata tanto dall'art. 125-sexies TUB, nel testo introdotto dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 2021, conv. con
L. n. 106 del 2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati: v. Corte cast. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, "ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,
degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più
in generale, dall'art. 121 TUB" (Cass. Civ. n. 3460/2024 - in tal senso anche Cass. sent. n. 25997/2023
e le più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024)”.
Quanto alla vessatorietà di clausole che prevedano la limitazione del rimborso dei costi legati al contratto non si ravvisano ragioni per discostarsi dal “principio di diritto affermato dalla Cassazione
nella sentenza n. 25977/2023, nella quale si chiarisce che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in quanto tale esclusione genera uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi del consumatore, in violazione dell'articolo 33 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005)” (cfr., ancora, Corte di
Appello Lecce, già citata, la quale, peraltro, aggiunge che già “l'articolo 125 del Testo Unico Bancario
(TUB), nella sua formulazione precedente alle modifiche del D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che il consumatore abbia diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito, … In mancanza di una norma integrativa o di una clausola contrattuale che rimandi all'autonomia delle parti, il pagina 17 di 35 consumatore ha quindi diritto al rimborso completo di tutti i costi di credito, inclusi interessi e altre spese sostenute. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 14528 del
30 maggio 2025, nella quale si stabilisce che la clausola contrattuale che esclude il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata di un finanziamento è abusiva e deve essere ravvisata e dichiarata nulla d'ufficio dal giudice, anche ove tale nullità non venga eccepita dalle parti. Di
conseguenza, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, devono ritenersi nulle le clausole,
richiamate dall'appellante, che prevedono l'esclusione del rimborso dei costi di commissione”).
Sono vessatorie ex art. 33 cod. cons. (d.lgs. 206/2005), di conseguenza, e come tali del tutto inefficaci,
le clausole contenute agli artt.
3.2 dei negozi di finanziamento.
Con Come si vede, dunque, la tesi sostenuta da e sposata dal Giudice di Pace si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte regolatrice e delle corti di merito nella misura in cui trascura il dovere,
incombente sul giudice nazionale, di interpretare il diritto nazionale in modo tale che non contrasti con il diritto euro-unitario (beninteso, là dove, come nella specie, ciò sia possibile), nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
In sintesi, la Corte di Appello di Lecce così delinea le ragioni poste a fondamento del rigetto delle tesi secondo cui, per i contratti non disciplinati dall'art. 125 sex t.u.b. oggi vigente, la distinzione tra costi up front e costi recurring sarebbe legittima: “1. la Consulta ha esplicitamente eliminato la disposizione che operava una distinzione temporale o secondo categoria di costi;
2. la Cassazione ha pienamente recepito quel principio, declinandolo nei casi concreti e sanzionando come nulle le clausole che escludono la restituzione integrale;
3. la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che,
anche in assenza di norma approfondita, prevale il principio di rimborso pro rata di tutti i costi non maturati”.
pagina 18 di 35 Particolarmente incisivo, sul tema, è Trib. Napoli 2024 n. 7279 (in Onelgale): “La decisione summenzionata della Corte di Giustizia [LEXITOR] ha inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione. Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio
(ex multis Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
D.I. srl;
causa 43/1975, Defrenne contro ). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui CP_6
"nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma
Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente,
purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, B.P.).
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che "l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità" (Cass.
sent. 23 ottobre 2014, n. 22577). L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal D.Lgs. n. 141 del
2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò
comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire pagina 19 di 35 l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e,
dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile. Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Costituzione. Parimenti, la circolare della B.I. del 4 dicembre 2019 ha stabilito che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Riguardo i costi up front, la B.I. ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale. Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italiano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021). Tale
esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la Sentenza n. 263 del
22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16, 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021. La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16, 1 della direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11
settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che "il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"". La norma disponeva che:" alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui pagina 20 di 35 al D.Lgs. n. 385 del 1993" Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, rispetto a quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE. Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito
(comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte
di giustizia ) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre
2023, n. 136 che rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita:
"All'articolo 11-octies, comma 2 , del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte." Anche la Cassazione è intervenuta sul tema. Con Ordinanza n.
25977/23, del 6 settembre, in relazione ad un contratto stipulato prima della riforma del 2010 citata,
hanno espresso il seguente principio di diritto: "il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento". Nella
medesima decisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.
pagina 21 di 35 applicabile l'art. 125 sexies TUB come introdotto dal D.Lgs. n. 141 del 2010 che all'epoca aveva la seguente formulazione: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi affrontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzioni”.
Al fondo della interpretazione da accogliere vi è la circostanza per cui ammettendo la distinzione tra costi up front e recurring, il consumatore sarebbe sostanzialmente lasciato in balìa del professionista,
essendo quest'ultimo che, in via unilaterale, stabilisce le somme che rientrano nella prima categoria e quelle che, invece, rientrano nella seconda.
Trascrivendo le parole spese dalla Corte regolatrice sul punto (Cass. 2024 n. 16550, ord.) si osserva che: “afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore CP_5
alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”.
Spese relative all'intermediario.
L'obbligo di rimborso riguarda, si noti, anche le commissioni e le spese relative all'intervento dell'intermediario non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non pagina 22 di 35 potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi quale remunerazione per l'attività svolta.
In tal senso è, tra gli altri, Trib. Catania 11/08/2024 Sez. IV (in Onelgale), secondo cui tale conclusione
“è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale
Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81). Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante,
inquanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. 1, a fronte della quale ciò
che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale
Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552). Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario
Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi …, sia di quei 1 Il diritto sub iudice ha la sua specifica fonte nel t.u.b. ma è senz'altro riconducibile alla categoria (generale) dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. pagina 23 di 35 soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui … … (sul tema si vedano anche, mutatis mutandis,
Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273)”.
Irrilevanza della pronuncia CGUE C-555/2021
Devesi ancora dare conto dell'infondatezza dell'assunto secondo cui la giurisprudenza sino ad ora richiamata, ivi compresa quella costituzionale e della CGUE, sia stata smentita, come affermato dal
Giudice di Pace e dall'appellata, dalla successiva giurisprudenza della CGUE e dalle sopravvenute norme euro-unitarie.
In particolare, l'appellata e il Giudice di Pace sostengono la rilevanza, nella fattispecie in esame, della sentenza della CGUE resa in data 09.02.2023 nella causa C-555/21 relativa alla Direttiva 2014/17/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 04.02.2014, con cui è stata riconosciuta la fondatezza della distinzione tra costi recurring e costi up front in apparente contrasto con la sentenza EX, di cui si è
detto.
Senonché, l'equivoco è presto dissipato dal richiamo alle chiare (e condivisibili) parole di Trib. Catania
2024 Sez. IV, Sent., 11/08/2024, già citato, che spiega: “con la successiva sentenza del 09.02.2023
(causa C-555/21, U.B.A.), la Corte di giustizia UE ha affermato quanto segue: "L'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014,
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del pagina 24 di 35 consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo,
includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito". Sebbene una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
EX, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e CP_5
relativa ai crediti al consumo) la riduzione di "tutti i costi" (sia i costi recurring che i costi up front), in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso e Pt_2
relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la
Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza "PIES" previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie”.
Della questione si è occupato anche, tra gli altri, Trib. Napoli 2024 n. 7279 (in Onelegale) giungendo ai medesimi condivisibili risultati: “occorre soffermarsi sulla sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21. La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame. Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, pagina 25 di 35 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non gli vengano rimborsate. La Corte di Giustizia, nel prendere atto che: vi è
formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al consumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più
generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che,
indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice,
dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, L., C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che,
pagina 26 di 35 conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso,
l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipoteca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard”.
Con ER il campo dall'equivoco creato dalle difese di , appare utile richiamare la sintetica -
quanto efficace- ricostruzione operata da Corte di Appello di Torino in una vicenda avente a oggetto un contratto di finanziamento concluso, come nella specie, dopo l'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b.,
ma prima delle modifiche intervenute nel luglio 2021 e nell'agosto 2023, ossia prima che anche il tenore letterale della disposizione sancisse inequivocamente il diritto al rimborso di tutti i costi, senza più alcun ambiguo riferimento ai “costi dovuti per la vita residua del contratto” contenuto nella versione dell'art. 125 sexies t.u.b. applicabile ratione temporis (comunque sempre interpretabile alla luce del principio della riduzione del costo complessivo sancito dalla medesima norma).
Precisamente, scrive Corte d'Appello Torino, Sez. I, Sent., 08/09/2025, n. 729: “(a) esclusa ogni problematica relativa all'efficacia auto-esecutiva della dir. 2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in Italia con il D.Lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. EX, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo pagina 27 di 35 anteriore al D.L. n. 73 del 2021, qui applicabile ratione temporis (12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022);
(b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. EX la CGUE
non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir.
2008/48/UE (11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. EX una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della CGUE,
neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio pro parte anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato). Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è
riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale;
di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato (vds. sent. 6.10.1982, causa C-283/81, C. s.r.l. e c. Ministero della CP_7
Sanità, per cui il giudice nazionale non è tenuto al rinvio quando "la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale"”.
pagina 28 di 35 Irrilevanza del modello di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.
Il richiamo a tale ultima pronuncia appare utile anche per disvelare l'infondatezza della tesi di parte appellata, là dove essa sostiene che, in ogni caso, trattandosi di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sarebbero inapplicabili i principi sanciti dalla CGUE con la sentenza C-383/18
del 11/09/19 (“EX”) “stante la specialità del finanziamento della cessione del quinto della retribuzione o della pensione contenuta nel DPR 180/50 che rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art.2, comma 2 lettera l) della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica”.
A dire dell'appellante, in particolare: “la specialità di tale tipologia di finanziamento si riflette nelle previsioni di cui all'art.
6-bis, comma terzo, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 (introdotto dal D.Lgs.
19/09/2012, n.169 successivamente all'art.125 sexies del D.Lgs n.385/1993), norma tuttora in vigore,
che non ha subito modifiche negli anni nè dalla sentenza EX e nemmeno da quella della Corte
Costituzionale n.263/2022. Detta norma attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire, ai sensi del decreto legislativo n.385/1993, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione, volte a rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto. Se ne deduce che è proprio la legge a contemplare la disciplina di detti oneri (puntualmente rispettata nei contratti di finanziamento in esame dalla previsione delle condizioni economiche e dall'art.3 delle condizioni generali), in quanto il legislatore nazionale apertamente si prefigge lo scopo di assicurare al consumatore di poter “distinguere” gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata …” (cfr. comparsa di costituzione in appello). pagina 29 di 35 Come detto, a disvelare l'infondatezza dell'assunto basta richiamare le parole della Corte di Appello di
Torino: “Non ha rilevanza alcuna il richiamo … all''art. 6 bis, co. 3, D.P.R. n. 180 del 1950. L'art. 6
bis, co. 3, cit. rinvia infatti a norme attuative da adottarsi dalla B.I., tra l'altro, per "rendere trasparenti le commissioni in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto" (lett. b); ma si tratta, con tutta evidenza, di norme secondarie che possono e debbono essere disapplicate dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 L. n. 2248 del
1865, all. E, se ed in quanto contrastino con norme di rango primario. Ora, la sent. EX ha affermato che l'art. 16 dir. 2008/48/UE "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"; a sua volta, la C. Cost. 263/2022 ha stabilito che dell'art. 125 sexies TUB - che è norma di rango primario - deve darsi un'interpretazione conforme all'art. 16 dir. 2008/48/UE, così come a sua volta interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella citata sent. EX. Il che è a dire che l'art. 125 sexies, co. 1, TUB, nel testo vigente nel 2019 ("Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"), va letto nel senso di escludere ogni differenziazione tra costi up-front e recurring quanto al diritto al rimborso pro quota del consumatore che ha estinto in anticipo il finanziamento rateale. Da ciò consegue che le
Co istruzioni emanate da n applicazione dell'art. 6 bis, co. 3, D.P.R. n. 180 del 1950 che stabiliscono in modo contrario, vanno disapplicate in quanto contrastano con la norma primaria contenuta nell'art. 125 sexies, co. 1, TUB, come sopra interpretato dalla Consulta sulla scorta di quanto stabilito dai
Giudici comunitari” (cfr. Corte d'Appello Torino, Sez. I, Sent., 08/09/2025, n. 729).
pagina 30 di 35 Si aggiunga, ancora, che non vi è alcuna ragione concretamente addotta dall'appellante affinchè si ritenga che il contratto di credito al consumatore rientri tra quelli di cui all'art. 2 c. 2 lett. l) della direttiva 2008/48/CE, cui la stessa non si applica.
Metodo applicabile per il calcolo della quota rimborsabile.
Quanto al metodo da applicare per il calcolo del quantum rimborsabile in favore del consumatore,
fermo quanto detto in ordine all'an, tra le parti è controverso se vada applicato il criterio pro rata temporis, invocato dall'appellante, ovvero altro criterio (quale quello della curva degli interessi invocato dall'appellata).
Si deve allora osservare che, invero, né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza EX e nemmeno la conseguente sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale sia il criterio di conteggio da applicare in caso di rimborso dei costi conseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento (prima della introduzione della nuova formulazione dell'art. 125 sexies t.u.b.).
Ebbene, si ritiene che, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, vada applicato il criterio pro rata temporis.
Ciò in coerenza con tutti i principi giurisprudenziali sopra evocati e con l'indicazione contenuta nell'attuale art. 125 sexies c. 2 t.u.b., che prevede che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".
Particolarmente rilevante sul tema in oggetto è il principio di tutela del consumatore che esige un'interpretazione tale da sopperire allo squilibrio esistente tra le parti.
Anche sul profilo ora in questione si è espressa, condivisibilmente, la giurisprudenza. pagina 31 di 35 Si veda, ex multis, Corte d'Appello Torino, Sez. I, Sent., 08/09/2025, n. 729 “La quantificazione del rimborso sulla base del pro rata è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
tale criterio è maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e, come tale, appare più aderente alle indicazioni della dir. 2008/48/CE, la quale stabilisce (è
il "considerando" n. 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e, in ogni caso, durante l'esecuzione del contratto di credito. Si richiama, al riguardo, quanto statuito da App. Torino, n. 1058/2023, nonché
Id., n. 137/2023, secondo cui "il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata"; nello stesso senso anche App. Milano 17.01.2024, n. 1936 - causa r.g. n.
573/2023: "Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più
aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza CP_5
perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata"”.
Sebbene l'opinione ora riportata non appare unanime, si ritiene comunque quella preferibile poiché
l'intero sistema normativo mira alla massima tutela del consumatore sicchè, nella fattispecie in esame,
non avendo le parti previsto le modalità di calcolo dei rimborsi in caso di estinzione anticipata (e pagina 32 di 35 avendone, anzi, escluso la rimborsabilità con clausole, come detto, nulle perché vessatorie), la tutela consumeristica esige l'adozione del criterio maggiormente favorevole al consumatore.
Non si tratta, peraltro, di un favor di tipo meramente economico, sibbene di tipo informativo (essendo proprio lo squilibrio informativo ciò che la tutela consumeristica mira a eliminare): i principi contenuti nella direttiva UE n. 48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando
70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025),
secondo cui, in caso di rimborso anticipato, "Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito", consigliano evidentemente l'utilizzo del criterio maggiormente semplice per colui che non possiede competenze specifiche. Ebbene, con il criterio del pro rata temporis la ripartizione degli oneri viene elaborata dividendo gli stessi per il numero delle rate (dunque ad ogni mensilità viene attribuita una percentuale degli oneri pari ad 1/numero rate). Più complesso,
anche se non “vessatorio” è il criterio invocato dall'appellato c.d. della curva degli interessi, in forza del quale la ripartizione degli oneri viene elaborata determinando preliminarmente il rapporto tra la quota interessi di ogni singola rata ed il totale interessi del finanziamento (ricavando l'incidenza percentuale degli interessi di ogni rata) e poi moltiplicando l'ammontare complessivo degli oneri per il rapporto individuato in corrispondenza di ogni singola rata, distribuendo in tal modo l'onere per tutta la durata del finanziamento in proporzione all'incidenza dell'interesse su ogni singola rata (rispettando,
quindi, l'andamento della curva degli interessi).
Ne segue che, in assenza di una diversa regola, appare condivisibile l'istanza del con cui si chiede CP_1
di accogliere il calcolo proposto ai sensi del criterio pro rata temporis (sulla cui intrinseca correttezza non v'è contestazione alcuna).
Alla luce di quanto sopra, l'appello si rivela fondato sia nell'an che nel quantum.
pagina 33 di 35 Infondatezza delle difese richiamate dall'appellante.
Infondate sono le eccezioni dell'appellante relative alla competenza del giudice di pace.
Basti evidenziare che il in sede introduttiva del giudizio, limitò espressamente la domanda ai CP_1
limiti di competenza per valore del Giudice di Pace.
Infondata è altresì l'eccepita inapplicabilità dell'art. 1284 c. 4 c.c. in ordine al saggio degli interessi dovuti a far data dalla domanda.
Con A dire di la disposizione ora richiamata può trovare applicazione esclusivamente in caso di obbligazioni aventi fonte contrattuale.
Una tale interpretazione, che pure aveva trovato accoglimento in alcune pronunce di legittimità, oltre ad apparire priva di seri argomenti a sostegno, è stata subito smentita dalla condivisibile successiva giurisprudenza della Corte regolatrice che ha affermato l'applicabilità della regola di cui all'art. 1284 c.
4 cit. anche a rapporti non originati da contratti, sibbene da altra fonte. Segnatamente, la Corte di
Cassazione ha affermato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass. 2025 n. 7677; Cass. 2023 n. 61).
Di recente, l'ambito di operatività dell'art. 1284 c. 4 c.c. è stato condivisibilmente perimetrato da Cass.
28036/2025, la quale ha sancito che il saggio degli interessi in questione si applica ogni qual volta l'obbligazione dedotta in giudizio è un'obbligazione pecuniaria (quale che ne sia la fonte) liquida o di pronta liquidazione. Nel caso di specie, incontestabile che si tratta di obbligazione pecuniaria, il criterio pro rata temporis consente, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, la agevole liquidazione dell'obbligazione. pagina 34 di 35 In definitiva, la domanda del deve trovare pieno accoglimento. CP_1
Spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 2.552,00 (d.m. 55/14 e ss.
modifiche, valori medi per le cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), oltre accessori di legge per compensi al difensore, oltre euro 174,00 per esborsi.
Dette somme vanno pagate direttamente al procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Enna n.
35/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 406/2022:
condanna parte appellata al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante , della somma di euro 3.153,93, oltre interessi legali dalla data di Controparte_1
estinzione anticipata al soddisfo e quelli ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo;
condanna altresì parte appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_2
liquidate nella somma di euro 2.552,00 oltre accessori di legge per compensi legali ed euro 174,00 per esborsi, e distrae la somma in favore del procuratore di parte appellante avv. Monia Mariani.
Enna, 14.11.2025
Il GIUDICE
VI AZ
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206 del 2005. … Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 14.9.2015, risulta quindi