TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via di San Valentino n. 24, con l'avv. GUIDO ROMA (), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE-OPPONENTE contro
), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Michela Colucci in Via Traiana 73, 00053 Civitavecchia, con l'avv. MANCUSI MARIO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce al decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
, elettivamente domiciliato in Orvieto Controparte_3 C.F._3
Corso Cavour 75, con il patrocinio dell'avv. PIANA ALBERTO e dell'avv. FAGIOLINO
SANDRO CARLO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1288/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 21.12.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di quale cessionaria, della somma di € 12.437,31, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio erogato dal datore di lavoro Global Protection Service, sottoscritto in data 31.10.2008 con Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, sostenendo di non averlo mai sottoscritto;
ha inoltre negato di essere mai stata dipendente della Global Protection Service e di aver ricevuto la somma mutuata, sostenendo di essere vittima di un abuso di identità; in subordine, ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
Si è costituita e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 proponendo istanza di verificazione delle firme e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di quale agente convenzionato incaricato preposto alla raccolta delle CP_3 CP_3 firme e quindi tenuto alla corretta identificazione dei soggetti apponenti la propria firma sul contratto, contro cui ha svolto domanda di manleva nonché di condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Autorizzata la chiamata, si è costituito sostenendo la correttezza del Controparte_3 proprio operato quale agente convenzionato con ed eccependo la prescrizione Controparte_4 di ogni azione di responsabilità nei suoi confronti.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata espletata una
CTU grafologica e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 5.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata.
Parte convenuta, onerata della prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, ha prodotto in giudizio i seguenti documenti:
- il contratto di finanziamento con cessione del quinto del 31.10.2008;
- la quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata a mezzo assegno intestato all'odierna opponente con relativo piano di ammortamento;
- l'atto di benestare del 13.11.2008 sottoscritto da Global Protection Service 2005 quale debitore ceduto;
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- la diffida di pagamento e messa in mora inviata alla odierna opponente e ricevuta il
28.9.2020;
- il contratto di cessione di crediti concluso tra e e Controparte_4 Controparte_1 relativo estratto della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
In particolare, quanto al contratto di finanziamento, ha Parte_1 formalmente disconosciuto le firme ivi apposte, sostenendo di essere stata vittima di un abuso di identità.
In primo luogo, va rilevato che la tesi dell'opponente risulta smentita sia dalla parziale esecuzione del contratto – atteso che risultano rimborsate n. 23 rate di mutuo per un importo di
€ 4.950,00 – sia dalla ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta-opposta, tra cui l'atto di benestare sottoscritto da un terzo (Global Protection Service 2005) quale debitore ceduto.
In secondo luogo, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili nonché con il saggio grafico e ha ritenuto, con un Parte_1 elevato grado di certezza tecnica, che le firme in verifica “sono risultate tutte autografe e, pertanto, certamente riconducibili alla signora è emersa, infatti, tra le firme autografe della Parte_1 signora a disposizione in questa sede e le sedici firme in verifica, una medesima correlazione grafica- Parte_1 stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi”.
In particolare, il CTU ha rilevato che “sul tracciato originale di tutte le sedici sottoscrizioni in verifica e sul relativo piano cartaceo, non sono emerse alterazioni né per fatto chimico, né per fatto meccanico (uso di scolorina, abrasioni), né segni di ricalco, né segni di manipolazione al disotto del rispettivo tracciato”, che quindi
“è risultato integro sia dal punto di vista materiale che dell'intera esecuzione grafica”; inoltre, “tutte le sedici sottoscrizioni in verifica (contraddistinte da V1 a V16) presentano le medesime gestualità e i medesimi movimenti che si ripetono costantemente nel loro tracciato. Pertanto, tutte le 16 sottoscrizioni in esame risultano essere state apposte da un'unica mano”; il CTU ha poi osservato che “Dall'approfondita analisi confrontuale eseguita tra la scrittura/firma autografa della signora disponibile in questa sede e le sedici Parte_1 sottoscrizioni in verifica, contraddistinte da V1 a V16, sono emerse, accanto ad alcune apparenti diversità, delle sostanziali similarità strutturali e grafo-dinamiche. I tracciati di tutte le sedici firme in esame così come il tracciato delle firme autografe della signora appaiono costantemente caratterizzati dal medesimo Parte_1 buon livello grafico, dalla medesima unità stilistica, dalla medesima dinamica neuro-muscolare e dalla medesima andatura che procede con un ritmo veloce-scattante e rapido a discapito della forma letteraria che appare sintetizzata e illeggibile, ma priva di esitazioni e incertezze. Le apparenti diversità, tra le sottoscrizioni in verifica e le firme autografe della signora sono esclusivamente di natura formale e dovute alla Parte_1
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
naturale variabilità grafica che contraddistingue il gesto grafico di ogni soggetto scrivente tenuto conto anche del trascorrere del tempo. Le firme in comparazione, infatti, sono riferite a un periodo successivo (2020-2024) a quello delle firme in verifica (2008), pertanto a una distanza di apposizione di 12/16 anni. Nonostante, il trascorrere del tempo, le sottoscrizioni a confronto mostrano le medesime caratteristiche intrinseche del gesto grafico”.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, il contratto de quo deve ritenersi sottoscritto dalla odierna opponente ed è idoneo a costituire prova del credito ingiunto nei confronti della stessa.
3. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come è noto, infatti, nei contratti di mutuo il termine decennale di prescrizione decorre dal pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento (e non dalla conclusione del contratto, come dedotto dall'opponente) o, in alternativa, dalla data in cui il piano di ammortamento è stato risolto per decadenza dal beneficio del termine (data che nel caso di specie non è stata neppure indicata).
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale svolta nei confronti del terzo chiamato resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 21.12.2020, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 18 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via di San Valentino n. 24, con l'avv. GUIDO ROMA (), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE-OPPONENTE contro
), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Michela Colucci in Via Traiana 73, 00053 Civitavecchia, con l'avv. MANCUSI MARIO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce al decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
, elettivamente domiciliato in Orvieto Controparte_3 C.F._3
Corso Cavour 75, con il patrocinio dell'avv. PIANA ALBERTO e dell'avv. FAGIOLINO
SANDRO CARLO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1288/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 21.12.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di quale cessionaria, della somma di € 12.437,31, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio erogato dal datore di lavoro Global Protection Service, sottoscritto in data 31.10.2008 con Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, sostenendo di non averlo mai sottoscritto;
ha inoltre negato di essere mai stata dipendente della Global Protection Service e di aver ricevuto la somma mutuata, sostenendo di essere vittima di un abuso di identità; in subordine, ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
Si è costituita e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 proponendo istanza di verificazione delle firme e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di quale agente convenzionato incaricato preposto alla raccolta delle CP_3 CP_3 firme e quindi tenuto alla corretta identificazione dei soggetti apponenti la propria firma sul contratto, contro cui ha svolto domanda di manleva nonché di condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Autorizzata la chiamata, si è costituito sostenendo la correttezza del Controparte_3 proprio operato quale agente convenzionato con ed eccependo la prescrizione Controparte_4 di ogni azione di responsabilità nei suoi confronti.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata espletata una
CTU grafologica e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 5.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata.
Parte convenuta, onerata della prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, ha prodotto in giudizio i seguenti documenti:
- il contratto di finanziamento con cessione del quinto del 31.10.2008;
- la quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata a mezzo assegno intestato all'odierna opponente con relativo piano di ammortamento;
- l'atto di benestare del 13.11.2008 sottoscritto da Global Protection Service 2005 quale debitore ceduto;
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- la diffida di pagamento e messa in mora inviata alla odierna opponente e ricevuta il
28.9.2020;
- il contratto di cessione di crediti concluso tra e e Controparte_4 Controparte_1 relativo estratto della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
In particolare, quanto al contratto di finanziamento, ha Parte_1 formalmente disconosciuto le firme ivi apposte, sostenendo di essere stata vittima di un abuso di identità.
In primo luogo, va rilevato che la tesi dell'opponente risulta smentita sia dalla parziale esecuzione del contratto – atteso che risultano rimborsate n. 23 rate di mutuo per un importo di
€ 4.950,00 – sia dalla ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta-opposta, tra cui l'atto di benestare sottoscritto da un terzo (Global Protection Service 2005) quale debitore ceduto.
In secondo luogo, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili nonché con il saggio grafico e ha ritenuto, con un Parte_1 elevato grado di certezza tecnica, che le firme in verifica “sono risultate tutte autografe e, pertanto, certamente riconducibili alla signora è emersa, infatti, tra le firme autografe della Parte_1 signora a disposizione in questa sede e le sedici firme in verifica, una medesima correlazione grafica- Parte_1 stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi”.
In particolare, il CTU ha rilevato che “sul tracciato originale di tutte le sedici sottoscrizioni in verifica e sul relativo piano cartaceo, non sono emerse alterazioni né per fatto chimico, né per fatto meccanico (uso di scolorina, abrasioni), né segni di ricalco, né segni di manipolazione al disotto del rispettivo tracciato”, che quindi
“è risultato integro sia dal punto di vista materiale che dell'intera esecuzione grafica”; inoltre, “tutte le sedici sottoscrizioni in verifica (contraddistinte da V1 a V16) presentano le medesime gestualità e i medesimi movimenti che si ripetono costantemente nel loro tracciato. Pertanto, tutte le 16 sottoscrizioni in esame risultano essere state apposte da un'unica mano”; il CTU ha poi osservato che “Dall'approfondita analisi confrontuale eseguita tra la scrittura/firma autografa della signora disponibile in questa sede e le sedici Parte_1 sottoscrizioni in verifica, contraddistinte da V1 a V16, sono emerse, accanto ad alcune apparenti diversità, delle sostanziali similarità strutturali e grafo-dinamiche. I tracciati di tutte le sedici firme in esame così come il tracciato delle firme autografe della signora appaiono costantemente caratterizzati dal medesimo Parte_1 buon livello grafico, dalla medesima unità stilistica, dalla medesima dinamica neuro-muscolare e dalla medesima andatura che procede con un ritmo veloce-scattante e rapido a discapito della forma letteraria che appare sintetizzata e illeggibile, ma priva di esitazioni e incertezze. Le apparenti diversità, tra le sottoscrizioni in verifica e le firme autografe della signora sono esclusivamente di natura formale e dovute alla Parte_1
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
naturale variabilità grafica che contraddistingue il gesto grafico di ogni soggetto scrivente tenuto conto anche del trascorrere del tempo. Le firme in comparazione, infatti, sono riferite a un periodo successivo (2020-2024) a quello delle firme in verifica (2008), pertanto a una distanza di apposizione di 12/16 anni. Nonostante, il trascorrere del tempo, le sottoscrizioni a confronto mostrano le medesime caratteristiche intrinseche del gesto grafico”.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, il contratto de quo deve ritenersi sottoscritto dalla odierna opponente ed è idoneo a costituire prova del credito ingiunto nei confronti della stessa.
3. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come è noto, infatti, nei contratti di mutuo il termine decennale di prescrizione decorre dal pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento (e non dalla conclusione del contratto, come dedotto dall'opponente) o, in alternativa, dalla data in cui il piano di ammortamento è stato risolto per decadenza dal beneficio del termine (data che nel caso di specie non è stata neppure indicata).
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale svolta nei confronti del terzo chiamato resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 21.12.2020, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 18 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
5 di 5