TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/04/2026, n. 2416
TAR
Decreto cautelare 26 aprile 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione normativa nazionale e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti stipulati con le strutture private accreditate rende inammissibili le contestazioni relative agli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe regionali. Tale clausola comporta l'accettazione espressa e anticipata dei provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto. In assenza di sottoscrizione, l'accreditamento è sospeso ex lege, determinando la perdita di interesse all'impugnativa.

  • Inammissibile
    Violazione normativa nazionale e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti stipulati con le strutture private accreditate rende inammissibili le contestazioni relative agli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe regionali. In assenza di sottoscrizione, l'accreditamento è sospeso ex lege, determinando la perdita di interesse all'impugnativa. Inoltre, la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture rappresentate dall'Associazione si atteggia come un atto contrario e successivo al mandato di perseguire l'interesse collettivo.

  • Inammissibile
    Violazione normativa nazionale e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nei contratti stipulati con le strutture private accreditate rende inammissibili le contestazioni relative agli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe regionali. In assenza di sottoscrizione, l'accreditamento è sospeso ex lege, determinando la perdita di interesse all'impugnativa. Inoltre, la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture rappresentate dall'Associazione si atteggia come un atto contrario e successivo al mandato di perseguire l'interesse collettivo.

  • Accolto
    Aumento della dose minima per la radiochirurgia in unica seduta

    Nonostante l'avallo del Ministero della Salute, la modifica della dose minima per la radiochirurgia in unica seduta (da 5 Gy a 8 Gy) non può trovare applicazione in assenza dell'atto terminale della procedura di aggiornamento dei LEA. Pertanto, continuano a trovare applicazione il DPCM del 2017 e il DM del 2024 che prevedono una dose per frazione uguale o superiore a 5 Gy. L'Amministrazione regionale non può introdurre una diversa indicazione terapeutica (prestazione LEA) in assenza di tale procedura.

  • Rigettato
    Trasformazione della PET in PET-TC

    Già all'atto dell'adozione del DPCM del 2017, nell'ambito della tecnica PET era prevista l'esecuzione di TC come metodica complementare (anche correttiva di immagine). Pertanto, le contestazioni relative all'integrazione del termine TC dopo PET non appaiono fondate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/04/2026, n. 2416
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2416
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo