Decreto cautelare 26 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/04/2026, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Snr, Centro Benedicta Sas di G. Guarracino, Centro Polispecialistico Me.Di. S.r.l., Centro Gemini S.r.l., Centro di Radiodiagnostica Medica Aprile S.r.l., Salus S.r.l., Centro Ditar S.r.l., Clinica Stabia Spa, Stazione Climatica Bianchi, Centro Emicenter S.r.l., Centro Diagnostico e di Analisi Mediche di A. Guarino S.r.l., Diagnostica Medica di Costanzo S.r.l., Istituto Polidiagnostico D’Agosto S.r.l., Polidiagnostica Alfaterna S.r.l., Ambulatorio Diagnostico Fenza S.r.l., Dott.Ri Vittorio e Martino Nardone S.r.l., Campolongo Hospital S.p.A., Capua Center S.r.l., Gamma Medical S.r.l., C.R.T.F. Centro di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l., Centro Radiologico Verrengia S.r.l., Centro Diagnostico Sarnese del Dott. Alberto Parziale S.r.l., Della Porta V. & C. S.A.S di Anna della Porta, Studio di Radiologia Felice Maffia di Maffia Gabriella & C. S.n.c., Casa di Cura Tortorella S.p.A., Dott. Antonio Serafino & C. S.r.l., Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Radiologica e Fisica Dott. C. Salerno S.r.l., Centro Laser S.r.l., Studio Medico Diagnostico Guidi S.r.l., Ida S.r.l. (Istituto Diagnostico 6 Afragolese S.r.l.), Societàdi.Sa.R. S.r.l., Centro Cerba Healthcare Campania S.r.l., Adr Radiologia De Rosa 1980 S.r.l., Società Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis S.r.l., Società Centro Salernitano di Tomografia Computerizzata – Ce.Sa.T. S.r.l., Società Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare S.r.l., Centro Polisanitaria Iodice S.r.l., Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Dr. Gaetano Golia & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Ricciardelli e Antonella Villani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 660 del 26 novembre 2024 (in BURC 84 del 9 dicembre 2024), di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione SNR - settore liberi professionisti il 25 aprile 2025:
1) della deliberazione della G.R.C. n. 80 del 24 febbraio 2025 (in BURC n. 13 del 3 marzo 2025);
2) della deliberazione della G.R.C. n. 175 del 2 aprile 2025 (in BURC 21 del 7 aprile 2025);
3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO LM nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la Associazione Snr- Settore liberi professionisti ed i Centri, meglio in epigrafe indicati (che assumono in ricorso di essere accreditati con il S.S.N) hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della d.G.R.C. n. 660 del 26 novembre 2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 9 dicembre 2024) a mezzo della quale la Regione Campania ha approvato le tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell’Assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017.
2. Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPCM DEL 12.1.2017 ED IN PARTICOLARE DELL’ALLEGATO 4- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE ALLEGATO ALL’ INTESA STATO REGIONE DEL 14/11/2024 ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 4-VIOLAZIONE DELL’ART. 8 SEXIES, COMMA 5 DEL DLGS 502/1992-ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- SVIAMENTO)- VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 E SEGG. L.241/90- VIOLAZIONE ART.1, CO.7 DLGS 502/92.
La delibera di G.R.C. n. 660/2024 non sarebbe coerente con la normativa nazionale in quanto avrebbe modificato la descrizione delle prestazioni incluse nei LEA di cui all’allegato 4 al DPCM del 2017.
Premesso che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica il DPCM del 12 gennaio 2017 ha definito i nuovi Livelli essenziali di assistenza (e che le relative disposizioni, ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 3, sono entrate in vigore a far data dal 30 dicembre 2024 a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali), si deduce che, una volta visionata l’Intesa Stato/Regioni del 14 novembre 2024 (di approvazione dello schema di Decreto Ministeriale di tariffario nazionale), la delibera regionale impugnata sarebbe intervenuta in modo derogatorio e difforme rispetto a quanto determinato nel Decreto Ministeriale e lo avrebbe addirittura anticipato; la Regione avrebbe quindi modificato la definizione delle prestazioni incluse nei LEA, violando la normativa nazionale ed esorbitando dalle proprie competenze. Alle Regioni, invece, sarebbe consentito, singolarmente o attraverso strumenti di auto-coordinamento, solo elaborare proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale (art. 1 Dlgs.502/1992), ma non modificare le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza: in particolare, le Regioni possono aggiungere ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nel DPCM 12.01.2107, il cui onere resta posto a carico dei propri bilanci regionali, ma non possono modificare o eliminare quelle pubblicate nei LEA.
A tal riguardo, si contesta da un lato, che per la prestazione contraddistinta con il cod. 92.24.4 (radiochirurgia in unica seduta) il DPCM del 2017 prevede la somministrazione di dose uguale o superiore a 5 Gy, mentre la Regione avrebbe immotivatamente previsto una dose per frazione uguale o superiore a 8Gy con conseguente sottoposizione del paziente ad una quantità di radiazioni nettamente superiore a quella indicata in sede nazionale; dall’altro, che le prestazioni descritte dai LEA come PET, sarebbero divenute - nel catalogo regionale - PET-TAC. Pertanto, la DGR 660/2024 escluderebbe per i pazienti campani la possibilità di eseguire la sola PET, mentre sia il DPCM 14.1.2017 che il DM 26.11.2024 prevedono e consentono la prestazione del solo esame PET.
La delibera 660/2024, infine sarebbe assolutamente carente di motivazione circa la modifica delle descrizioni delle prestazioni contenute nei LEA, motivazione che non potrebbe comunque superare la disciplina normativa richiamata, che affida al legislatore nazionale la definizione delle prestazioni poste a carico del SSN.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPCM DEL 12.1.2017 ED IN PARTICOLARE DELL’ALLEGATO 4- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE DEL 26.11.2024 ALLEGATO ALL’INTESA STATO/REGIONI DEL 14/11/2024 ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 4-VIOLAZIONE DELL’ART. 8 SEXIES, COMMA 5 DEL DLGS 502/1992-ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- SVIAMENTO)- VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 E SEGG. L. 241/90- VIOLAZIONE ART.1, CO.7 DLGS 502/92- VIOLAZIONE ART.17 DL 6.7.2012 N. 95 CONV. IN L. 135 DEL 7.8.2012:
Si contesta, più in generale, che la delibera regionale avversata avrebbe modificato la definizione delle prestazioni contenute nell’allegato 2 al decreto ministeriale del 2024, in particolare aggiungendo prestazioni non previste nel decreto in corrispondenza dei medesimi codici e mantenendo ferma la tariffa relativa.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPCM DEL 12.1.2017 ED IN PARTICOLARE DELL’ALLEGATO 4- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE DEL 26.11.2024 ALLEGATO ALL’INTESA STATO/REGIONI DEL 14/11/2024 ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 4-VIOLAZIONE DELL’ART. 8 SEXIES, COMMA 5 DEL D.LGS 502/1992-ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- SVIAMENTO)- VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 E SEGG. L. 241/90- VIOLAZIONE ART.1, CO.7 DLGS 502/92- VIOLAZIONE ART.17 DL 6.7.2012 N. 95 CONV. IN L. 135 DEL 7.8.2012:
Si denunzia, infine, che i criteri richiamati dal DM tariffe non sarebbero stati in alcun modo seguiti dalla Regione Campania, che - nella delibera impugnata - si limiterebbe a prendere atto di un’ignota istruttoria dei competenti Uffici che avrebbe ritenuto necessario l’aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale e del relativo catalogo.
3. Si è costituita in resistenza la Regione Campania.
4. Con motivi aggiunti del 25 aprile 2025, la parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla d.G.R.C. n. 80 del 24 febbraio 2025, (pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025) avente ad oggetto: “ Nomenclatore tariffario regionale e relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni ”, in uno alla delibera 175/2025 sostanzialmente riproponendo anche avverso i nuovi provvedimenti le medesime censure articolate nel ricorso introduttivo.
5. Con ordinanza 1089 del 22 maggio 2025 (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2373 del 27 giugno 2025) si è disposto il solo riesame con riferimento alle problematiche evidenziate in ricorso in relazione alla prestazione contraddistinta con il cod. 92.24.4 - radiochirurgia in unica seduta ed alle prestazione Pet-TC, precisando che l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare perché sia stata prevista una frazione uguale o superiore a 8Gy e perché non sia stata prevista la prestazione del solo esame PET).
6. Per quanto sopra, fino alla definizione della controversia nel merito sono stati sospesi gli effetti della clausola di salvaguardia con riferimento alla sola parte relativa alle prestazioni sopra evidenziate, fermo restando l’obbligo di sottoscrizione del contratto al fine di evitare la paralisi del sistema di accreditamento.
7. Nel prosieguo, le parti hanno presentato ulteriori documenti e memorie ex articolo 73 c.p.a.: la Regione, in particolare, ha documentato gli esiti del riesame disposto nella sede cautelare che ha posto in essere anche a mezzo di puntuale richiesta di chiarimenti al Ministero, i cui esiti la parte ricorrente ha contestato con le memorie del 16 settembre 2025.
8. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa, sentiti i difensori delle parti ricorrenti è stata trattenuta in decisione.
9. Con ordinanza n. 7741 del 1° dicembre 2025 il Collegio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., ha assegnato termini a difesa alle parti, avendo ritenuto: dubbia la legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente ipotizzandosi un potenziale conflitto di interessi tra gli associati accreditati e non con il SSR); dubbio, comunque, il permanere dell’interesse dei Centri ricorrenti alla coltivazione del giudizio avendo i difensori dichiarato che gli stessi non avevano sottoscritto i contratti, trovando quindi applicazione l’art. 8- quinquies comma 2 quinquies del d.lgs. 502/1992 secondo cui “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ”; precisandosi che in ragione del regime connesso alla clausola di salvaguardia, potrebbe essere preclusa anche alle Associazioni di categoria ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto ed attuale alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8223/2023); che in ogni caso dalla documentazione in atti si evince che il Centro Capua Center ha stipulato il contratto a valere per le anzidette annualità, con conseguente rinunzia all’azione e difetto di legittimazione all’impugnativa in conformità con gli orientamenti dell’adito Tribunale come avallati dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, Cons. di Stato Sez. III, 3 settembre 2025, n.7178);
10. Nei termini assegnati la parte ricorrente ha preso posizione sulle questioni sollevate d’ufficio come sopra prospettate (cfr. memorie del 16 dicembre 2025) contestualmente depositando i contratti stipulati dai Centri ricorrenti al dichiarato fine di dare prova della legittimazione dei ricorrenti; dal canto suo la Regione ha depositato ulteriore documentazione pertinente i fatti di causa.
11. Alla camera di consiglio, riconvocata in data 13 gennaio 2026, la causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, deve rilevarsi che in corso di causa è intervenuta la sentenza del Tar Lazio Roma n. 16399 del 22 settembre 2025 che ha annullato in parte e per difetto di istruttoria, ma con efficacia differita di 365 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il decreto del Ministro della salute n. 272 del 25 novembre 2024 (di definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica adottato in sede di autotutela, successivamente alla presentazione di un considerevole numero di ricorsi dinanzi al TAR Lazio, in sostituzione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023), richiamato quale atto presupposto della delibera 80/2025 oggetto dei motivi aggiunti.
13. Tenuto, quindi, conto degli effetti differiti di tale decisione al 22 settembre 2026, e soprattutto del fatto che avverso la predetta sentenza pende comunque in Consiglio di Stato l’appello n. rg. 9243/2025, e ancorché la delibera di G.R.C. n. 80/2025 statuisca “ in conformità alla metodologia utilizzata dal Ministero della Salute nella Relazione Illustrativa e Metodologica a supporto del DM 25 novembre 2024 ”, non si ritiene che, all’attualità, la decisione del Tar Lazio possa esplicare effetti, neppure indiretti, sulle questioni oggetto del contenzioso all’esame. La stessa parte ricorrente, peraltro, ha sostenuto in ricorso la tesi dell’illegittimità del tariffario regionale rispetto al tariffario ministeriale nazionale del 2024.
14. Ciò premesso, il ricorso ed i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte inammissibili/improcedibili e solo in parte fondati.
15. Vanno prioritariamente esaminate le censure aventi ad oggetto le parti delle delibere impugnate non sospese nella sede cautelare e, quindi, non oggetto di riesame.
16. Rispetto a queste ultime, posto che la clausola di salvaguardia opera anche in riferimento agli atti di determinazione delle tariffe (cfr. in termini, T.A.R. LI Campania Sez. I, 29 aprile 2024, n. 2857), si osserva innanzi tutto che la parte ricorrente ha comunque depositato in corso di causa i contratti stipulati dai Centri ricorrenti relativi alle annualità 2024-2025 ai quali si riferiscono partitamente le delibere impugnate.
17. In relazione alle anzidette censure, pertanto, il Collegio ritiene applicabile il consolidato orientamento del Tribunale, avallato anche dal giudice di appello, che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l’inammissibilità delle contestazioni formulate.
18. Tale specifica clausola, invero, introdotta ab origine dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe (nonché ogni atto a questi collegati), quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
19. La clausola di salvaguardia opera nella prospettiva del mantenimento dei rigorosi impegni di finanza pubblica e di destinazione delle risorse finanziarie a beneficio del settore sanitario, consentendo di intercettare e prevenire ogni ipotesi di conflitto, già in essere o potenziale, relativo a concrete e definite questioni che possano contrapporre l'amministrazione alla struttura privata operante nell'ambito della sanità pubblica (in termini, Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652); e, in considerazione del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il S.S.R, non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8- quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale (in particolare con il principio di non discriminazione e divieto di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (così, Tar Campania, LI, sez. IX, n. 213/2025).
20. Come precisato dal Consiglio di Stato, "gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata", tant'è che "chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879); pertanto, si è ritenuto che la clausola di salvaguardia non possa ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
21. L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie, con conseguente preclusione - per il soggetto accreditato – di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario; pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura e, come nel caso all’esame, le tariffe determinate dalla Regione), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata (così Tar Campania, LI, sez. I, n. 2475/2024).
22. Inoltre, l'ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c.; infatti, la parte pubblica, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'altro contraente, non avrebbe più interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante il rischio del permanere di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676; Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137; da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997 e Cons. Stato, 7 luglio 2023, n. 6685).
23. Pertanto, deve ribadirsi l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate, la cui sottoscrizione priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano ed il presupposto tariffario regionale, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate, avendo in sede contrattuale accettato espressamente i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo (in termini, Tar LI, Sez. I, 11 aprile 2023, n. 2187).
24. Ma, quand’anche i Centri ricorrenti non avessero sottoscritto il contratto 2024/2025 (che riguarda partitamente anche le tariffe oggi in contestazione), il ricorso ed i motivi aggiunti, sia pure in parte, sarebbero egualmente inammissibili e/o improcedibili.
25. Infatti, come chiarito in analoghe fattispecie, “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
26. E, come ritenuto in giurisprudenza, la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. sez. III, n. 6662/2019).
27. Difatti, “ La stipula degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale; la prassi degli operatori economici accreditati, che, pur rifiutandosi di sottoscrivere l’accordo proposto loro dalle Aziende sanitarie locali, continuano ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (oltre a configurare, in ipotesi, una fonte di responsabilità per danno erariale, in quanto finisce per porre a carico del bilancio regionale spese non legittimamente impegnate) non è più compatibile con l’attuale ordinamento giuridico.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inserito dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone infatti il rapporto di accreditamento su una base negoziale: la struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ha l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale con le Aziende sanitarie. La mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2012 n. 2561; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72).
È chiaro che la sospensione dell’accreditamento costituisce ontologicamente una misura interinale e provvisoria, che può assumere rilevanza prodromica rispetto alla ben più grave determinazione della revoca (definitiva) dell’accreditamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in costanza del regime di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il Servizio sanitario regionale.
L’accreditamento costituisce, infatti, il primo presupposto per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, la sua sospensione determina inevitabilmente l’inidoneità (temporanea) dell’operatore privato ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la funzione della clausola di salvaguardia sopra richiamata, quale indispensabile garanzia della tenuta dei conti pubblici e, quindi, della ineludibile necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, sarebbe agevolmente elusa dalle Case di cura private accreditate, ove si ritenesse che queste ultime possano legittimamente rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con le Aziende sanitarie locali, contestando in sede giurisdizionale i budget assegnati, e, nel contempo, continuare ad erogare prestazioni sanitarie non autorizzate (secondo l’iter previsto dal legislatore) con oneri a carico del bilancio regionale.
Deve conseguentemente ritenersi che la società ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, conseguentemente, non sia titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6662/2019).
28. La sospensione dell’accreditamento, in particolare, costituisce conseguenza oggettiva (automatica) della mancata stipula dell’accordo, in quanto la disciplina di settore non fa riferimento ad alcun provvedimento che debba essere adottato dalla p.a.; tale dato e l’utilizzo della forma passiva del verbo sospendere non possono avere altro significato che quello di riconnettere la sospensione alla omessa stipula della convenzione.
29. Nell’ipotesi in cui, poi, la norma fosse interpretata nel senso di attribuire semplicemente alla p.a. la facoltà di sospendere l’accreditamento ove l’accordo non sia stipulato – la stessa sarebbe verosimilmente superflua. Infatti, i rapporti contratti con le aziende accreditate presso il SSN sono assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/04/2023, n. 3978; Cons. Stato, Sez. IV, 24/04/2023, n. 4159): la struttura accreditata è, in sostanza, un concessionario della p.a. Di conseguenza, già dai principi si evince la facoltà, in capo alla p.a., di sospendere, e poi eventualmente revocare, l’accreditamento a quelle strutture che si rifiutino di sottoscrivere il contratto: è una facoltà che rientra nei poteri di vigilanza e di controllo, nonché sanzionatori, di cui la p.a. concedente è sempre titolare nei confronti del concessionario.
30. È pertanto più ragionevole ritenere che la norma sia stata introdotta proprio per ricollegare, alla mancata stipula del contratto, un effetto (di sospensione dell’accreditamento) automatico ed ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti da parte della p.a.; sicché è del tutto irrilevante la circostanza che – di fatto – molte amministrazioni regionali ritengano di aprire comunque procedimenti finalizzati alla sospensione. Indipendentemente dall’apertura di un procedimento e dall’adozione di un provvedimento, l’effetto sospensivo si è prodotto nel momento in cui è inutilmente scaduto il termine fissato per la stipula del contratto.
31. La disposizione contenuta nell'art. 8-quinques, comma 2-quinques del d.lgs. 502/1992 laddove prescrive che “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” individua un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra l'essere beneficiario di un accreditamento e la stipula del contratti nel rispetto del budget (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6372).
32. La citata disposizione codifica, dunque, nella materia in esame, il principio secondo cui la mancata stipula della convenzione rende il provvedimento (di accreditamento) immediatamente inefficace in quanto ne impedisce di fatto l’attuazione: in assenza di sottoscrizione della convenzione non possono nascere diritti e obblighi tra le parti ed il rapporto concessorio è del tutto “inattuabile”.
33. Per effetto della mancata stipula il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, che può condurre secondo i principi generali – e ove l’Amministrazione non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione tardiva del contratto - alla dichiarazione di decadenza con la definitiva fuoriuscita della struttura privata dell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
34. Parimenti, in riferimento alle questioni non oggetto di riesame nella sede cautelare, sono inammissibili anche le domande azionate dall’Associazione ricorrente.
35. Invero, il giudice di appello, con motivazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, ha ritenuto che, tenuto conto della natura del rapporto tra le associazioni di categoria e i singoli associati, nonostante le prime agiscano per la tutela di un interesse collettivo, che è la sintesi degli interessi omogenei dei singoli componenti e sebbene il soggetto nei confronti del quale la clausola di salvaguardia esplica i suoi effetti sia la struttura e non l’associazione, la stipula dell'accordo contrattuale da parte delle strutture rappresentate dall'Associazione si atteggia come un atto contrario e successivo al mandato rilasciato di perseguire l'interesse collettivo (Consiglio di Stato sez. III, 12 novembre 2025, n. 8833).
36. Il che postula il venir meno della legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente, quantunque la stessa non possa più aver alcun interesse alla coltivazione del giudizio tenuto conto degli effetti della clausola di salvaguardia sui centri ricorrenti (in termini di perdita di legittimazione a ricorrere o di sospensione dell’accreditamento nei sensi sopra precisati), tant’è che nella fattispecie anzidetta il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che comunque “ la sottoscrizione dell'accordo contrattuale da parte delle strutture comporta l'accettazione espressa, completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e quindi anche dei criteri adottati per il relativo calcolo ”.
37. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese in atti, l’Associazione ricorrente non è portatrice di un interesse collettivo autonomo e distinto rispetto a quello delle singole strutture (con i conseguenti effetti evidenziati in punto di legittimazione), e la sottoscrizione della clausola di salvaguardia o la mancata sottoscrizione da parte dei centri accreditati determina comunque, per tutto quanto sopra osservato, il venir meno dell’interesse all’impugnativa complessivamente considerata, non potendo comunque sortire la stessa alcun vantaggio per i singoli associati.
38. In conclusione, nel caso in esame, la sottoscrizione del contratto da parte dei Centri ricorrenti, quali strutture rappresentate dall'Associazione ricorrente, si configura, secondo l’insegnamento del giudice di appello, come un atto contrario e successivo al mandato rilasciato di perseguire l'interesse collettivo; precisandosi, in ogni caso, che anche laddove alcuni centri accreditati non avessero sottoscritto il contratto non residuerebbe comunque nessun interesse alla coltivazione del giudizio neppure in capo all’Associazione ricorrente stante la sospensione ex lege dell’accreditamento.
39. Si può passare ora all’esame delle statuizioni degli atti gravati per le quali la Sezione ha disposto nella sede cautelare il riesame; trattasi, invero, di questioni non superate per effetto della sottoscrizione (o della mancata sottoscrizione) della clausola di salvaguardia, la cui efficacia, sul punto, è stata sospesa nella sede cautelare come peraltro risulta anche dai contratti stipulati dai Centri ricorrenti che recano in calce la seguente dicitura “ la clausola di cui all’art. 13 [clausola di salvaguardia] è parzialmente efficace nei limiti del contenuto ed in esecuzione della ordinanza del Tar LI- Sezione IX- n. 1089/2025 e, comunque condizionatamente all’esito definitivo del relativo giudizio di merito” .
40. Giova immediatamente osservare che il Ministero della Salute, compulsato dalla Regione in sede di riesame, ha sostanzialmente confermato, sotto il profilo tecnico, la correttezza delle scelte regionali.
41. In particolare, con riferimento all’Incremento da 5Gy a 8Gy della dose minima di radiazione assorbita dal paziente nella prestazione di Radiochirurgia in un’unica seduta (prestazione con cod. 92.24.4), il Ministero della Salute a supporto della indicazione terapeutica avversata ha fatto riferimento a diversi studi scientifici (tra gli altri, alle Linee guida metastasi ossee e salute dell’osso dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), 2021, nella quale si indica che nei pazienti con metastasi ossee sintomatiche la radioterapia in monofrazione (preferibilmente da 8 Gy) può essere presa in considerazione al fine di controllare la sintomatologia dolorosa; la Position Paper del 2025 sulla Radioterapia Oncologica dell’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia Clinica che indica le principali prestazioni di radioterapia individuate dal nomenclatore e, tra queste, include anche la “RADIOCHIRURGIA IN UNICA SEDUTA. Dose per frazione uguale o superiore a 8 Gy)
42. Sennonché, come dedotto dalla parte ricorrente nelle memorie del 16 settembre 2025, la stessa Amministrazione regionale conferma di aver indicato per tali prestazioni una dose per frazione uguale o superiori a 8 GY facendo riferimento ad una proposta di aggiornamento dei LEA per la quale “ l’istruttoria della Conferenza delle Regioni e della PP.AA. è ancora in corso ” (cfr. nota del 19 giugno 2025 di richiesta chiarimenti della regione). Si tratta, quindi, di un procedimento (ancora in itinere) diverso ed ulteriore rispetto a quello che ha portato all’adozione del tariffario nazionale con d.m. del 25 novembre 2024.
43. Pertanto, nonostante l’avallo del Ministero, in assenza dell’atto terminale della procedura di aggiornamento dei LEA, non possono che trovare applicazione il DPCM del 2017 ed il DM del 2024 che in relazione alla prestazione di radiochirurgia in unica seduta (cod. 92.24.4) prevedono una dose per frazione uguale o superiore a 5 Gy. Allo stato, pertanto, l’Amministrazione regionale non può ancora introdurre una diversa indicazione terapeutica (id est, prestazione LEA).
44. Tanto in ossequio al sistema della classificazione delle prestazioni che segue la procedura prevista nel comma 5 dell’art. 8 sexies del d.lgs. 502/1992 secondo cui “ Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse..”.
45. Indi, con la procedura di cui al comma 5, come correttamente rilevato in ricorso, vanno effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi (art. 8 sexies comma 6 del d.lgs. 502/1992).
46. Ciò posto, sono invece infondate le censure con le quali si contesta la d.G.R.C. n. 660/2024 la quale, in violazione del d.P.C.M. del 2017 e del D.M del 2024, costringerebbe i pazienti campani, che hanno necessità di sottoporsi all’esame PET, a sottoporsi comunque alla PET/TC (con macchina ibrida e con conseguente necessità di accreditamento della stessa struttura sia per la Radiologia che per la Medicina Nucleare).
47. In argomento, in sede di chiarimenti, il Ministero della Salute ha precisato che già nel 2016 l’Associazione italiana medicina nucleare (AIMN) inviava al Direttore Generale Programmazione Sanitaria pro-tempore alcune richieste di chiarimenti e di modifica sulle prestazioni dei c.d. “nuovi LEA”. In particolare, in merito alle prestazioni PET-TC era riferito che mentre per le prestazioni con codici 92.05.7, 92.05.C, 92.05.D e 92.09.1 viene proposta la dizione PET TC, per le seguenti [92.11.6, 92.11.A, 92.18.C, 92.18.D e 92.19.B.] viene proposta la definizione PET. La tecnica PET attuale prevede sempre l’esecuzione di TC come metodica complementare (e pertanto non tariffabile a parte) e le apparecchiature attualmente impiegate sono tomografi che effettuano contestualmente la PET e la TC a basso amperaggio necessaria per la correzione dell’attenuazione delle immagini PET). Si chiede pertanto di aggiungere alle prestazioni sottoelencate il termine TC al termine PET, per uniformare tutte le prestazioni PET TC. Tra le modifiche delle descrizioni concordate con le Regioni e Province autonome nel corso delle riunioni tecniche è pertanto presente anche l’integrazione del termine TC dopo PET per i codici segnalati e di seguito richiamati: 92.11.6, 92.11.A, 92.18.C, 92.18.D e 92.19.B.
48. Secondo i chiarimenti prospettati dal Ministero, sul punto non irragionevoli ma soprattutto non scalfiti dalla difesa attorea, già all’atto dell’adozione del d.P.C.M. del 2017 (recante definizione delle prestazioni LEA) nell’ambito della tecnica PET era prevista l’esecuzione di TC come metodica complementare (anche correttiva di immagine), sicché, sul punto, le contestazioni di parte ricorrente a seguito del riesame non appaiono suscettibili di positivo scrutinio.
49. Alla luce delle superiori complessive considerazioni, il ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti in parte vanno dichiarati inammissibili e/o improcedibili nei sensi di cui in motivazione e solo in parte sono da ritenersi fondati nei limitati sensi sopra precisati.
50. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti in parte vanno dichiarati inammissibili e/o improcedibili nei sensi di cui in motivazione e solo in parte fondati nei limitati sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nelle camere di consiglio dei giorni 21 ottobre 2025 e 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
GU SS Di LI, Presidente
RO LM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LM | GU SS Di LI |
IL SEGRETARIO