Versione
27 gennaio 1972
27 gennaio 1972
Art. 2.
In deroga all' articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'.
La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata.
I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodott, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti.
In deroga all' articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'.
La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata.
I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodott, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti.
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- 1. Circolare del 15/07/1996 n. 186 - Min. Finanze - Dip. Dogane Imposizione Indiretta Ispet. IIMin. Finanze · 15 luglio 1996 · 5.2517276
[…] tuttavia, ai sensi dell\'art. 27 del decreto ministeriale 25.3.1996, n. 210, l\'uso del documento commerciale, previsto per la movimentazione degli oli combustibili dall\'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n.1161, e\' consentito fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto."
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