Art. 2.
In deroga all' articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'.
La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata.
I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodott, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti.
In deroga all' articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'.
La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata.
I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodott, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti.