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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.
1215 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresento e difeso dall'avv. Giovanni Smargiassi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresenta e difesa dall'avv. Giovanni Smargiassi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 29.07.2024 e Parte_1
premesso che con sentenza n. 1065/2020 del 20.11.2020 era stata CP_1 dichiarata dall'intestato Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche ivi statuite, disponendo Per_ la revoca dell'obbligo paterno al mantenimento della figlia per la sua raggiunta indipendenza economica a partire dal mese di aprile 2024.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 05.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 23.10.2024 con cui è stato chiesto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto depositato, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in Per_ quanto conformi agli interessi delle parti essendo la figlia divenuta economicamente autosufficiente ed autonoma.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, in parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1065/2020 del 20.11.2020, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c., per l'effetto dispone:
A) la revoca dell'obbligo in capo al Sig. di versare alla Parte_1
Sig.ra l'importo mensile di euro 1.500 a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di luglio 2024;
B) la conferma delle ulteriori statuizioni vigenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.
1215 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresento e difeso dall'avv. Giovanni Smargiassi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresenta e difesa dall'avv. Giovanni Smargiassi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 29.07.2024 e Parte_1
premesso che con sentenza n. 1065/2020 del 20.11.2020 era stata CP_1 dichiarata dall'intestato Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche ivi statuite, disponendo Per_ la revoca dell'obbligo paterno al mantenimento della figlia per la sua raggiunta indipendenza economica a partire dal mese di aprile 2024.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 05.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 23.10.2024 con cui è stato chiesto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto depositato, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in Per_ quanto conformi agli interessi delle parti essendo la figlia divenuta economicamente autosufficiente ed autonoma.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, in parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1065/2020 del 20.11.2020, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c., per l'effetto dispone:
A) la revoca dell'obbligo in capo al Sig. di versare alla Parte_1
Sig.ra l'importo mensile di euro 1.500 a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di luglio 2024;
B) la conferma delle ulteriori statuizioni vigenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso