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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 861/2023 in persona del Giudice monocratico Alex LE pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di 1° grado tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti DELLA ROSA DANILO e DELLA ROSA LAURA
PARTE ATTRICE
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi con l'avv. ARCIDIACONO VALENTINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: condominio, modifiche, innovazione, decoro architettonico
Conclusioni
Parte attrice:
chiede il supplemento della ctu come già chiesta nelle osservazioni, insistendo affinché il
Giudice chieda alla ctu di integrare la relazione con una verifica effettiva della grave perdita di veduta panoramica sia dal balcone sia dal vano soggiorno, rivolti ad ovest, autorizzando a tal fine il ctu a smontare temporaneamente la paratia cieca eretta dai convenuti sul parapetto comune divisorio tra i rispettivi balconi.
In subordine precisa le conclusioni come in prima memoria nel merito:
NEL MERITO: 1) accertarsi l'illegittima erezione da parte dei convenuti di due pannelli ciechi sopra i tramezzi divisori comuni originari tra i due balconi del loro appartamento ed i due balconi dell'appartamento dell'attrice rispettivamente nella facciata Ovest e nella facciata Est dell'edificio condominiale sito a Dobbiaco in Via Kurze Wand n. 6 e denominato Condominio
“La Drava” in violazione dell'art. 7 del Regolamento condominiale e dell'art. 1120 ultimo comma c.c. e/o dell'art. 907 c.c. e comunque dell'art. 1102 c.c. in danno dell'attrice;
pagina 1 di 10 2) per l'effetto condannarsi i convenuti alla rimozione dei due pannelli illegittimamente realizzati sopra i tramezzi divisori comuni in danno dell'attrice e al conseguente ripristino dei tramezzi divisori tra i rispettivi balconi nel loro stato originario entro un termine che il Giudice riterrà congruo, con fissazione di una equa somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. per ogni ritardo nella rimozione e nel ripristino, oltreché alla refusione delle spese processuali all'attrice ex art. 91
c.p.c. in quanto soccombenti;
RISPETTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE: respingersi tale domanda perché inammissibile per difetto nei convenuti del necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., oltreché infondata nel merito, con vittoria di spese per l'attrice.
Parte convenuta:
come da comparsa di costituzione e risposta 7/6/23 e in memoria 183 n. 1 e in via istruttoria come in memoria n. 2 e 3.
Comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito
Rigettarsi tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese legali, ed accessori di legge.
Nel merito in via riconvenzionale
Accertarsi l'illegittima esecuzione del taglio “ a svasatura” del c.d. “ cappotto termico” in corrispondenza delle finestre dell'immobile di parte attrice e, per l'effetto, ordinarsi l'esecuzione del taglio del cappotto in forma identica agli altri immobili dell'edificio, a cura e spese Pa dell'attrice signora Con vittoria di spese legali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
L'attrice proprietaria di un appartamento sito al secondo piano del condominio “La Parte_1
Drava” in Dobbiaco, ha convenuto in giudizio i coniugi e CP_1 CP_2 proprietari dell'unità immobiliare adiacente alla propria. La controversia trae origine dall'apposizione, da parte dei convenuti, di due pannelli in legno collocati sopra i tramezzi divisori comuni dei rispettivi balconi, sia sul lato ovest (zona giorno) sia sul lato est (zona notte).
Secondo la prospettazione attorea, tali manufatti, installati nel 2018 senza previa autorizzazione né dell'assemblea condominiale né dell'amministratore, avrebbero determinato una significativa alterazione dello stato dei luoghi, precludendo la veduta panoramica di cui l'attrice aveva sempre pagina 2 di 10 goduto, oltre a ridurre il passaggio di aria e luce verso le aperture della cucina e della camera da letto. L'attrice deduce che l'innovazione realizzata dai convenuti integra una violazione delle norme sulle distanze legali di cui all'art. 907 c.c., nonché degli artt. 1102 e 1120 c.c., in quanto comporta un uso della cosa comune in danno altrui e altera il decoro architettonico dell'edificio, creando una evidente asimmetria tra le facciate. A sostegno delle proprie ragioni, richiama il regolamento condominiale che vieta modifiche idonee a compromettere l'omogeneità estetica e insiste sul fatto che i pannelli, per altezza e collocazione (a soli 26 cm dalla finestra della cucina), impediscono la veduta laterale e obliqua verso le montagne, elemento essenziale che aveva determinato l'acquisto dell'immobile. Chiede pertanto che venga accertata l'illegittimità dell'opera e ordinata la rimozione dei pannelli, con ripristino dello stato originario e condanna dei convenuti alle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestano le domande avversarie, sostenendo, nel merito, che i pannelli, di modeste dimensioni (circa 4 cm di spessore e 80/100 cm di altezza), sono stati realizzati nel rispetto del decoro utilizzando materiali e colori conformi agli CP_3 elementi architettonici dell'edificio. Essi sarebbero stati apposti per esigenze di sicurezza e riservatezza, al fine di evitare intrusioni visive e contatti diretti tra le due proprietà, senza incidere in modo apprezzabile sulla luminosità o sulla possibilità di godere della vista panoramica dal terrazzo. Richiamano giurisprudenza di legittimità secondo cui le norme sulle distanze legali non hanno carattere assoluto in ambito condominiale, dovendo prevalere il contemperamento degli interessi e la compatibilità con l'uso delle parti comuni. Sottolineano inoltre che la pretesa dell'attrice di mantenere una veduta integrale dalla cucina è sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della vita privata e familiare.
In via riconvenzionale, i convenuti deducono che la stessa attrice, in occasione dei lavori di isolamento termico eseguiti sull'edificio, avrebbe imposto la realizzazione di un taglio “a svasatura” del cappotto in corrispondenza delle proprie finestre, alterando il decoro architettonico della facciata. Chiedono pertanto che venga accertata l'illegittimità di tale modifica e ordinato il ripristino della uniformità estetica, a cura e spese dell'attrice. Concludono per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale, con vittoria di spese.
2. Decisione
Sulla seguente foto si vede uno dei pannelli in questione (freccia rossa), installato sopra il tramezzo divisorio comune del rispettivo balcone.
pagina 3 di 10 La domanda attorea non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
2.1
La Corte di cassazione (ord. 36389/2022) insegna che “le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2 , 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2022, n. 3440). L'opera sulle cose comuni che sia realizzata ad iniziativa di un condomino e a sue spese non può dunque residualmente valutarsi alla stregua dell'art. 1120 c.c., come intende la Corte d'appello, essendo piuttosto tale fattispecie del tutto estranea all'indicata norma, la quale regola le modalità di espressione ed i limiti delle attribuzioni dell'assemblea, allorché la maggioranza qualificata dei pagina 4 di 10 partecipanti voglia disporre l'intervento con deliberazione che vincola peraltro tutti i condomini a sostenerne le spese.
A differenza dalle innovazioni – configurate, come appena ribadito, dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni e che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Le modifiche delle parti comuni che il singolo condomino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509). …
In base a questi principi i pannelli, installati sopra i tramezzi divisori dei balconi devono ricondursi alle modifiche e non alle innovazioni.
Infatti, i pannelli non comportano una trasformazione della cosa comune, né incidono sulla sua essenza, alterandone l'originaria funzione e destinazione. Il tramezzo comune tra i balconi ha già una funzione divisoria e tale funzione viene mantenuta anche con l'installazione dei pannelli sopra il tramezzo. Mentre il tramezzo basso crea solo un impedimento per il calpestio tra le due unità immobiliari, la maggiore divisione verticale costituita dai pannelli crea anche riservatezza dal punto di vista visivo per entrambi i proprietari. Anche se l'attrice non sembra tenerci particolarmente, la creazione di riservatezza corrisponde ad un interesse non meramente capriccioso ma è meritevole di tutela e può senz'altro essere inteso come migliore utilizzazione della cosa del singolo proprietario.
Pertanto, tale modifica può intervenire senza preventiva autorizzazione dell'assemblea.
2.2
L'art. 7 del Regolamento condominiale reca sotto la rubrica INNOVAZIONI:
I condomini, con la maggioranza di 2/3 del valore dell'edificio e di metà più uno dei partecipanti all'assemblea, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento ed all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di pagina 5 di 10 un solo condomino.
Tale norma riporta sostanzialmente (salvo un aspetto circa la maggioranza) la norma codicistica prima della riforma del 2012 e si riferisce solo alle innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. e non anche alle modificazioni consentite dall'art. 1102 c.c.
In ogni caso, anche per le modifiche vale il limite della conservazione del decoro architettonico
(Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/08/2012: In tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale).
Nel caso di specie la ctu arch. con motivazione del tutto corretta e convincente ha escluso Per_1 uno turbamento del decoro architettonico:
“Il quesito chiede di “accertare se l'apposizione dei pannelli in legno sulle terrazze risulti in contrasto col decoro architettonico delle due facciate dell'edificio condominiale”. S'intende pertanto stabilire se c'è “lesione al decoro architettonico” suscettibile di turbare l'armonia, la purezza o la bellezza delle linee architettoniche dell'estetica dell'edificio.
Con l'installazione dei pannelli, la ctu non ravvede offesa all'estetica e quindi una lesione al decoro architettonico, neppure ravvede una lesione dell'aspetto architettonico perché il manufatto (il pannello) per le sue caratteristiche non rappresenta una stonatura rispetto allo stile architettonico dell'edificio.
Per il caso in esame, non pare alla sottoscritta ctu che l'installazione dei pannelli divisori siano lesivi del decoro architettonico che si concentra sui dettagli delle linee, delle strutture ornamentali e degli apparati decorativi che contribuiscono all'estetica dell'edificio e di come questi elementi si integrano per dare all'edificio una fisionomia armoniosa e piacevole. I pannelli divisori utilizzati sono un manufatto in legno con le caratteristiche dimensionali descritte precedentemente;
si integrano al rivestimento ligneo dei fronti ovest ed est dei piani I° e
II° e risultano adeguati al rivestimento sempre ligneo dei parapetti. Quindi tipologia, dimensione, colore e materiale non alterano il decoro architettonico. Il sovralzo del divisorio tra i balconi non incide negativamente sull'aspetto decorativo perché l'intervento si integra complessivamente nella fisionomia generale del fabbricato per gli elementi definiti nel progetto esecutivo originario.
La ctu non ravvede neanche elementi in contrasto con l'aspetto architettonico: la posizione del divisorio sui balconi in mezzeria ai balconi ed al colmo del tetto a due spioventi, è perfettamente pagina 6 di 10 simmetrico e non viene percepito come un disturbo nella composizione di facciata. Si ritiene pertanto che per gli aspetti così esaminati, l'installazione del sovralzo dei pannelli divisori mantenga le caratteristiche principali che definiscono lo stile del fabbricato e non alterino il decoro architettonico anche tenendo conto delle altre terrazze sottostanti, sia prima che dopo i lavori di risanamento energetico (foto nr. 21-29).”
La circostanza secondo cui per l'installazione dei pannelli non è stato richiesto un'apposita autorizzazione edilizia, anche se i pannelli sono comunque stati rappresentati graficamente in occasione della pratica edilizia nr.2022-178, relativa all'intervento di risanamento energetico, non incide sulla valutazione di assenza di un turbamento del decoro architettonico.
2.3
Parte attrice lamenta la violazione delle distanze ai sensi dell'art. 907 c.c..
É giurisprudenza costante che “la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale” (Sez. 2, n. 30528, 19/12/2017, Rv. 646609 – 01; conf. ex multis,
Cass. n. 6546/2020, da ultimo Sez. 2 ord. n. 13197 del 18/05/2025).
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22838 del 11/11/2005 ha statuito che “Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art.1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 cod. civ., giacché, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. (Nella specie, gli attori avevano chiesto la rimozione di una tenda installata dalla convenuta nel balcone di sua proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal balcone di loro proprietà ubicato a fianco di quello della convenuta;
la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto l'inapplicabilità delle norme sulle distanze in materia di vedute sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza inferiore a pagina 7 di 10 quella prescritta dall'art. 907 cod. civ.)
Si è accertato sopra che i pannelli sono stati installati sui tramezzi divisori di ciascun balcone nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e che la struttura dell'edificio condominiale è stata perfettamente rispettata (v. relazione ctu).
Questa osservazione è già sufficiente per escludere la lamentata violazione del diritto di veduta.
Si può, comunque, aggiungere che la ctu non ha riscontrato alcuna incidenza significativa sulla veduta. Su entrambi balconi, la sosta nell'intersezione tra divisorio e parapetto del balcone permette di affacciarsi e di guardare, obliquamente o lateralmente.
Per quanto riguarda, nello specifico, il lato est, il pannello non è visibile dall'interno della stanza e quindi non limita in alcun modo la vista dalla finestra o dalla portafinestra;
dal balcone dell'attrice, la veduta frontale e quella obliqua a destra rimangono invariate;
si riduce invece la possibilità di vedere verso sinistra solo se ci si avvicina al pannello, rimanendo aderenti al muro;
la perdita riguarda unicamente una piccola porzione del prospetto dell'edificio vicino, senza impatto significativo sul panorama complessivo.
Per quanto riguarda invece il lato ovest, dalla zona giorno, il pannello è visibile solo in parte dall'interno, a seconda della posizione dell'osservatore; la veduta frontale e quella obliqua a sinistra sono rimaste inalterate;
la vista obliqua a destra viene invece parzialmente ridotta, ma solo quando l'osservatore si trova nelle posizioni più sfavorevoli (vicino al pannello o aderente al muro); allontanandosi dal pannello o avvicinandosi alla balaustra, la visibilità torna ad ampliarsi;
nel punto più sfavorevole la vista laterale destra si azzera, mentre all'angolo opposto permette ancora un affaccio completo.
In conclusione, gli effetti negativi sulla veduta sono talmente minimi e presenti solo nella posizione più sfavorevole (vicino al pannello e aderente al muro), sicché sono di un'entità del tutto trascurabile e non meritevole di tutela.
La ctu ha anche escluso una compromissione della luce, che abbia un'entità apprezzabile:
“La simulazione dello studio solare ha prodotto le seguenti deduzioni:
- Per il prospetto est: il montaggio del pannello divisorio non proietta sulla proprietà attorea p.m.9 ombre che possano influire sulla luce alla data del 21.06. ed alla data 21.12.
- Per il prospetto ovest: il montaggio del pannello proietta sulla proprietà attorea p.m.9 ombre alla data del 21.06. in determinate ore tardo pomeridiane con inizio dalle ore 17.30 su un tratto limitato dello scoperto fino a raggiungere gradualmente la finestra della cucina e terminare pagina 8 di 10 poco prima del tramonto alle ore 21 su circa un 1/3 della porta finestra, mentre alla data del
21.12. il pannello non produce ombreggiatura.
Faccio notare che l'ombreggiatura che influisce maggiormente è quella prodotta dalle falde del tetto.”
2.4
L'attrice lamenta, poi, anche la violazione della veduta panoramica.
Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023 (Rv. 668328 - 01) ha statuito che “a differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario
(tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.”
L'attrice non ha né allegato né provato un titolo per il diritto di veduta panoramica e, pertanto, la domanda è infondata.
2.5
La domanda riconvenzionale, volta all'accertamento dell'”illegittima esecuzione del taglio “a svasatura” del c.d. “cappotto termico” in corrispondenza delle finestre dell'immobile di parte attrice e, per l'effetto, ordinarsi l'esecuzione del taglio del cappotto in forma identica agli altri Pa immobili dell'edificio, a cura e spese dell'attrice signora è infondata.
La ctu ha accertato la presenza di strombature di piccola entità in varie parti dell'edificio, sia al primo piano (appartenente ad altre parti) che al secondo, di proprietà delle odierne part in causa.
Le strombature non sono presenti solo nell'unità dell'attrice, ma anche in quella dei convenuti.
La ctu ha escluso una compromissione del decoro architettonico e si tratta, con ogni evidenza, di modificazioni lecite ai sensi dell'art. 1102 c.c..
3. Spese
La reciproca soccombenza costituisce ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono poste a definitivo carico delle parti in ragione di metà ciascuna, come già disposto nel decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 9 di 10 assorbita,
1. rigetta tutte le domande delle parti,
2. dichiara compensate le spese di lite;
3. pone le spese di ctu a definitivo carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
15/12/2025
Il Giudice
Alex LE firma digitale pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 861/2023 in persona del Giudice monocratico Alex LE pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di 1° grado tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti DELLA ROSA DANILO e DELLA ROSA LAURA
PARTE ATTRICE
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi con l'avv. ARCIDIACONO VALENTINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: condominio, modifiche, innovazione, decoro architettonico
Conclusioni
Parte attrice:
chiede il supplemento della ctu come già chiesta nelle osservazioni, insistendo affinché il
Giudice chieda alla ctu di integrare la relazione con una verifica effettiva della grave perdita di veduta panoramica sia dal balcone sia dal vano soggiorno, rivolti ad ovest, autorizzando a tal fine il ctu a smontare temporaneamente la paratia cieca eretta dai convenuti sul parapetto comune divisorio tra i rispettivi balconi.
In subordine precisa le conclusioni come in prima memoria nel merito:
NEL MERITO: 1) accertarsi l'illegittima erezione da parte dei convenuti di due pannelli ciechi sopra i tramezzi divisori comuni originari tra i due balconi del loro appartamento ed i due balconi dell'appartamento dell'attrice rispettivamente nella facciata Ovest e nella facciata Est dell'edificio condominiale sito a Dobbiaco in Via Kurze Wand n. 6 e denominato Condominio
“La Drava” in violazione dell'art. 7 del Regolamento condominiale e dell'art. 1120 ultimo comma c.c. e/o dell'art. 907 c.c. e comunque dell'art. 1102 c.c. in danno dell'attrice;
pagina 1 di 10 2) per l'effetto condannarsi i convenuti alla rimozione dei due pannelli illegittimamente realizzati sopra i tramezzi divisori comuni in danno dell'attrice e al conseguente ripristino dei tramezzi divisori tra i rispettivi balconi nel loro stato originario entro un termine che il Giudice riterrà congruo, con fissazione di una equa somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. per ogni ritardo nella rimozione e nel ripristino, oltreché alla refusione delle spese processuali all'attrice ex art. 91
c.p.c. in quanto soccombenti;
RISPETTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE: respingersi tale domanda perché inammissibile per difetto nei convenuti del necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., oltreché infondata nel merito, con vittoria di spese per l'attrice.
Parte convenuta:
come da comparsa di costituzione e risposta 7/6/23 e in memoria 183 n. 1 e in via istruttoria come in memoria n. 2 e 3.
Comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito
Rigettarsi tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese legali, ed accessori di legge.
Nel merito in via riconvenzionale
Accertarsi l'illegittima esecuzione del taglio “ a svasatura” del c.d. “ cappotto termico” in corrispondenza delle finestre dell'immobile di parte attrice e, per l'effetto, ordinarsi l'esecuzione del taglio del cappotto in forma identica agli altri immobili dell'edificio, a cura e spese Pa dell'attrice signora Con vittoria di spese legali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
L'attrice proprietaria di un appartamento sito al secondo piano del condominio “La Parte_1
Drava” in Dobbiaco, ha convenuto in giudizio i coniugi e CP_1 CP_2 proprietari dell'unità immobiliare adiacente alla propria. La controversia trae origine dall'apposizione, da parte dei convenuti, di due pannelli in legno collocati sopra i tramezzi divisori comuni dei rispettivi balconi, sia sul lato ovest (zona giorno) sia sul lato est (zona notte).
Secondo la prospettazione attorea, tali manufatti, installati nel 2018 senza previa autorizzazione né dell'assemblea condominiale né dell'amministratore, avrebbero determinato una significativa alterazione dello stato dei luoghi, precludendo la veduta panoramica di cui l'attrice aveva sempre pagina 2 di 10 goduto, oltre a ridurre il passaggio di aria e luce verso le aperture della cucina e della camera da letto. L'attrice deduce che l'innovazione realizzata dai convenuti integra una violazione delle norme sulle distanze legali di cui all'art. 907 c.c., nonché degli artt. 1102 e 1120 c.c., in quanto comporta un uso della cosa comune in danno altrui e altera il decoro architettonico dell'edificio, creando una evidente asimmetria tra le facciate. A sostegno delle proprie ragioni, richiama il regolamento condominiale che vieta modifiche idonee a compromettere l'omogeneità estetica e insiste sul fatto che i pannelli, per altezza e collocazione (a soli 26 cm dalla finestra della cucina), impediscono la veduta laterale e obliqua verso le montagne, elemento essenziale che aveva determinato l'acquisto dell'immobile. Chiede pertanto che venga accertata l'illegittimità dell'opera e ordinata la rimozione dei pannelli, con ripristino dello stato originario e condanna dei convenuti alle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestano le domande avversarie, sostenendo, nel merito, che i pannelli, di modeste dimensioni (circa 4 cm di spessore e 80/100 cm di altezza), sono stati realizzati nel rispetto del decoro utilizzando materiali e colori conformi agli CP_3 elementi architettonici dell'edificio. Essi sarebbero stati apposti per esigenze di sicurezza e riservatezza, al fine di evitare intrusioni visive e contatti diretti tra le due proprietà, senza incidere in modo apprezzabile sulla luminosità o sulla possibilità di godere della vista panoramica dal terrazzo. Richiamano giurisprudenza di legittimità secondo cui le norme sulle distanze legali non hanno carattere assoluto in ambito condominiale, dovendo prevalere il contemperamento degli interessi e la compatibilità con l'uso delle parti comuni. Sottolineano inoltre che la pretesa dell'attrice di mantenere una veduta integrale dalla cucina è sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della vita privata e familiare.
In via riconvenzionale, i convenuti deducono che la stessa attrice, in occasione dei lavori di isolamento termico eseguiti sull'edificio, avrebbe imposto la realizzazione di un taglio “a svasatura” del cappotto in corrispondenza delle proprie finestre, alterando il decoro architettonico della facciata. Chiedono pertanto che venga accertata l'illegittimità di tale modifica e ordinato il ripristino della uniformità estetica, a cura e spese dell'attrice. Concludono per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale, con vittoria di spese.
2. Decisione
Sulla seguente foto si vede uno dei pannelli in questione (freccia rossa), installato sopra il tramezzo divisorio comune del rispettivo balcone.
pagina 3 di 10 La domanda attorea non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
2.1
La Corte di cassazione (ord. 36389/2022) insegna che “le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2 , 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2022, n. 3440). L'opera sulle cose comuni che sia realizzata ad iniziativa di un condomino e a sue spese non può dunque residualmente valutarsi alla stregua dell'art. 1120 c.c., come intende la Corte d'appello, essendo piuttosto tale fattispecie del tutto estranea all'indicata norma, la quale regola le modalità di espressione ed i limiti delle attribuzioni dell'assemblea, allorché la maggioranza qualificata dei pagina 4 di 10 partecipanti voglia disporre l'intervento con deliberazione che vincola peraltro tutti i condomini a sostenerne le spese.
A differenza dalle innovazioni – configurate, come appena ribadito, dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni e che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Le modifiche delle parti comuni che il singolo condomino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509). …
In base a questi principi i pannelli, installati sopra i tramezzi divisori dei balconi devono ricondursi alle modifiche e non alle innovazioni.
Infatti, i pannelli non comportano una trasformazione della cosa comune, né incidono sulla sua essenza, alterandone l'originaria funzione e destinazione. Il tramezzo comune tra i balconi ha già una funzione divisoria e tale funzione viene mantenuta anche con l'installazione dei pannelli sopra il tramezzo. Mentre il tramezzo basso crea solo un impedimento per il calpestio tra le due unità immobiliari, la maggiore divisione verticale costituita dai pannelli crea anche riservatezza dal punto di vista visivo per entrambi i proprietari. Anche se l'attrice non sembra tenerci particolarmente, la creazione di riservatezza corrisponde ad un interesse non meramente capriccioso ma è meritevole di tutela e può senz'altro essere inteso come migliore utilizzazione della cosa del singolo proprietario.
Pertanto, tale modifica può intervenire senza preventiva autorizzazione dell'assemblea.
2.2
L'art. 7 del Regolamento condominiale reca sotto la rubrica INNOVAZIONI:
I condomini, con la maggioranza di 2/3 del valore dell'edificio e di metà più uno dei partecipanti all'assemblea, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento ed all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di pagina 5 di 10 un solo condomino.
Tale norma riporta sostanzialmente (salvo un aspetto circa la maggioranza) la norma codicistica prima della riforma del 2012 e si riferisce solo alle innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. e non anche alle modificazioni consentite dall'art. 1102 c.c.
In ogni caso, anche per le modifiche vale il limite della conservazione del decoro architettonico
(Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/08/2012: In tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale).
Nel caso di specie la ctu arch. con motivazione del tutto corretta e convincente ha escluso Per_1 uno turbamento del decoro architettonico:
“Il quesito chiede di “accertare se l'apposizione dei pannelli in legno sulle terrazze risulti in contrasto col decoro architettonico delle due facciate dell'edificio condominiale”. S'intende pertanto stabilire se c'è “lesione al decoro architettonico” suscettibile di turbare l'armonia, la purezza o la bellezza delle linee architettoniche dell'estetica dell'edificio.
Con l'installazione dei pannelli, la ctu non ravvede offesa all'estetica e quindi una lesione al decoro architettonico, neppure ravvede una lesione dell'aspetto architettonico perché il manufatto (il pannello) per le sue caratteristiche non rappresenta una stonatura rispetto allo stile architettonico dell'edificio.
Per il caso in esame, non pare alla sottoscritta ctu che l'installazione dei pannelli divisori siano lesivi del decoro architettonico che si concentra sui dettagli delle linee, delle strutture ornamentali e degli apparati decorativi che contribuiscono all'estetica dell'edificio e di come questi elementi si integrano per dare all'edificio una fisionomia armoniosa e piacevole. I pannelli divisori utilizzati sono un manufatto in legno con le caratteristiche dimensionali descritte precedentemente;
si integrano al rivestimento ligneo dei fronti ovest ed est dei piani I° e
II° e risultano adeguati al rivestimento sempre ligneo dei parapetti. Quindi tipologia, dimensione, colore e materiale non alterano il decoro architettonico. Il sovralzo del divisorio tra i balconi non incide negativamente sull'aspetto decorativo perché l'intervento si integra complessivamente nella fisionomia generale del fabbricato per gli elementi definiti nel progetto esecutivo originario.
La ctu non ravvede neanche elementi in contrasto con l'aspetto architettonico: la posizione del divisorio sui balconi in mezzeria ai balconi ed al colmo del tetto a due spioventi, è perfettamente pagina 6 di 10 simmetrico e non viene percepito come un disturbo nella composizione di facciata. Si ritiene pertanto che per gli aspetti così esaminati, l'installazione del sovralzo dei pannelli divisori mantenga le caratteristiche principali che definiscono lo stile del fabbricato e non alterino il decoro architettonico anche tenendo conto delle altre terrazze sottostanti, sia prima che dopo i lavori di risanamento energetico (foto nr. 21-29).”
La circostanza secondo cui per l'installazione dei pannelli non è stato richiesto un'apposita autorizzazione edilizia, anche se i pannelli sono comunque stati rappresentati graficamente in occasione della pratica edilizia nr.2022-178, relativa all'intervento di risanamento energetico, non incide sulla valutazione di assenza di un turbamento del decoro architettonico.
2.3
Parte attrice lamenta la violazione delle distanze ai sensi dell'art. 907 c.c..
É giurisprudenza costante che “la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale” (Sez. 2, n. 30528, 19/12/2017, Rv. 646609 – 01; conf. ex multis,
Cass. n. 6546/2020, da ultimo Sez. 2 ord. n. 13197 del 18/05/2025).
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22838 del 11/11/2005 ha statuito che “Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art.1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 cod. civ., giacché, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. (Nella specie, gli attori avevano chiesto la rimozione di una tenda installata dalla convenuta nel balcone di sua proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal balcone di loro proprietà ubicato a fianco di quello della convenuta;
la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto l'inapplicabilità delle norme sulle distanze in materia di vedute sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza inferiore a pagina 7 di 10 quella prescritta dall'art. 907 cod. civ.)
Si è accertato sopra che i pannelli sono stati installati sui tramezzi divisori di ciascun balcone nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e che la struttura dell'edificio condominiale è stata perfettamente rispettata (v. relazione ctu).
Questa osservazione è già sufficiente per escludere la lamentata violazione del diritto di veduta.
Si può, comunque, aggiungere che la ctu non ha riscontrato alcuna incidenza significativa sulla veduta. Su entrambi balconi, la sosta nell'intersezione tra divisorio e parapetto del balcone permette di affacciarsi e di guardare, obliquamente o lateralmente.
Per quanto riguarda, nello specifico, il lato est, il pannello non è visibile dall'interno della stanza e quindi non limita in alcun modo la vista dalla finestra o dalla portafinestra;
dal balcone dell'attrice, la veduta frontale e quella obliqua a destra rimangono invariate;
si riduce invece la possibilità di vedere verso sinistra solo se ci si avvicina al pannello, rimanendo aderenti al muro;
la perdita riguarda unicamente una piccola porzione del prospetto dell'edificio vicino, senza impatto significativo sul panorama complessivo.
Per quanto riguarda invece il lato ovest, dalla zona giorno, il pannello è visibile solo in parte dall'interno, a seconda della posizione dell'osservatore; la veduta frontale e quella obliqua a sinistra sono rimaste inalterate;
la vista obliqua a destra viene invece parzialmente ridotta, ma solo quando l'osservatore si trova nelle posizioni più sfavorevoli (vicino al pannello o aderente al muro); allontanandosi dal pannello o avvicinandosi alla balaustra, la visibilità torna ad ampliarsi;
nel punto più sfavorevole la vista laterale destra si azzera, mentre all'angolo opposto permette ancora un affaccio completo.
In conclusione, gli effetti negativi sulla veduta sono talmente minimi e presenti solo nella posizione più sfavorevole (vicino al pannello e aderente al muro), sicché sono di un'entità del tutto trascurabile e non meritevole di tutela.
La ctu ha anche escluso una compromissione della luce, che abbia un'entità apprezzabile:
“La simulazione dello studio solare ha prodotto le seguenti deduzioni:
- Per il prospetto est: il montaggio del pannello divisorio non proietta sulla proprietà attorea p.m.9 ombre che possano influire sulla luce alla data del 21.06. ed alla data 21.12.
- Per il prospetto ovest: il montaggio del pannello proietta sulla proprietà attorea p.m.9 ombre alla data del 21.06. in determinate ore tardo pomeridiane con inizio dalle ore 17.30 su un tratto limitato dello scoperto fino a raggiungere gradualmente la finestra della cucina e terminare pagina 8 di 10 poco prima del tramonto alle ore 21 su circa un 1/3 della porta finestra, mentre alla data del
21.12. il pannello non produce ombreggiatura.
Faccio notare che l'ombreggiatura che influisce maggiormente è quella prodotta dalle falde del tetto.”
2.4
L'attrice lamenta, poi, anche la violazione della veduta panoramica.
Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023 (Rv. 668328 - 01) ha statuito che “a differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario
(tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.”
L'attrice non ha né allegato né provato un titolo per il diritto di veduta panoramica e, pertanto, la domanda è infondata.
2.5
La domanda riconvenzionale, volta all'accertamento dell'”illegittima esecuzione del taglio “a svasatura” del c.d. “cappotto termico” in corrispondenza delle finestre dell'immobile di parte attrice e, per l'effetto, ordinarsi l'esecuzione del taglio del cappotto in forma identica agli altri Pa immobili dell'edificio, a cura e spese dell'attrice signora è infondata.
La ctu ha accertato la presenza di strombature di piccola entità in varie parti dell'edificio, sia al primo piano (appartenente ad altre parti) che al secondo, di proprietà delle odierne part in causa.
Le strombature non sono presenti solo nell'unità dell'attrice, ma anche in quella dei convenuti.
La ctu ha escluso una compromissione del decoro architettonico e si tratta, con ogni evidenza, di modificazioni lecite ai sensi dell'art. 1102 c.c..
3. Spese
La reciproca soccombenza costituisce ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono poste a definitivo carico delle parti in ragione di metà ciascuna, come già disposto nel decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 9 di 10 assorbita,
1. rigetta tutte le domande delle parti,
2. dichiara compensate le spese di lite;
3. pone le spese di ctu a definitivo carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
15/12/2025
Il Giudice
Alex LE firma digitale pagina 10 di 10