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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 19866/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Paola Calcaterra e l'avv. Cristina Cozzi presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato NO (MI), il 7 marzo 1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Grittini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (MI), il 2 giugno 2007
(anno 2007 atto n.8 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21 febbraio 2022 omologato con decreto del 24 febbraio
2022 n. 3281/2022
con i seguenti figli: , nata il [...], cittadina italiana e Parte_3 Persona_1
nato il [...], cittadino italiano
[...]
FATTO
La sig.ra con ricorso contenzioso depositato in data 30 maggio 2024, ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del suo matrimonio contratto con il sig.
[...]
. Parte_2
Il sig. si costituiva ritualmente in giudizio, associandosi alla domanda di divorzio, ma Parte_2 opponendosi alle restanti domande di parte ricorrente.
All'udienza del 05.12.2024 le parti, dopo essere state personalmente sentite, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre in NO (MI), via Alberto da Giussano n. 14;
2) In punto regolamentazione del diritto di visita padre-figli, quanto alla frequentazione della figlia essa avverrà liberamente, previo accordo diretto tra padre e figlia. Quanto, Pt_3 invece, ad la frequentazione avverrà a weekend alternati, in occasione delle partite, Per_1 con accompagnamenti a cura del padre, nonché il mercoledì pomeriggio in occasione degli allenamenti di calcio, oltre ad un ulteriore pomeriggio infrasettimanale sempre in occasione degli allenamenti, con accompagnamento a cura del padre, nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna. Con riguardo alle vacanze natalizie e pasquali ed in particolare nei giorni della Vigilia, di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, si applicherà il criterio dell'alternanza, nel rispetto della volontà dei figli. Per le prossime festività natalizie, i figli trascorreranno la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre dalla mattina alle ore 11:00 alla sera alle ore 21:00. Infine, per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, sempre nel rispetto della volontà dei figli minori. Il tutto salvo migliori accordi che saranno raggiunti tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse dei figli.
3) In punto mantenimento, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 480,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versare in via anticipata entro e non oltre il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli, per le mensilità da marzo 2024 ad ottobre 2024, l'importo di euro
2.500,00 da versarsi in due rate, la prima entro il 15 novembre 2024, la seconda entro il 15 dicembre 2024;
4) il signor si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro il Parte_2
31.01.2025.
5) spese di lite compensate.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (MI) il 2 giugno
2007 fra ed . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Paola Calcaterra e l'avv. Cristina Cozzi presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato NO (MI), il 7 marzo 1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Grittini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (MI), il 2 giugno 2007
(anno 2007 atto n.8 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21 febbraio 2022 omologato con decreto del 24 febbraio
2022 n. 3281/2022
con i seguenti figli: , nata il [...], cittadina italiana e Parte_3 Persona_1
nato il [...], cittadino italiano
[...]
FATTO
La sig.ra con ricorso contenzioso depositato in data 30 maggio 2024, ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del suo matrimonio contratto con il sig.
[...]
. Parte_2
Il sig. si costituiva ritualmente in giudizio, associandosi alla domanda di divorzio, ma Parte_2 opponendosi alle restanti domande di parte ricorrente.
All'udienza del 05.12.2024 le parti, dopo essere state personalmente sentite, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre in NO (MI), via Alberto da Giussano n. 14;
2) In punto regolamentazione del diritto di visita padre-figli, quanto alla frequentazione della figlia essa avverrà liberamente, previo accordo diretto tra padre e figlia. Quanto, Pt_3 invece, ad la frequentazione avverrà a weekend alternati, in occasione delle partite, Per_1 con accompagnamenti a cura del padre, nonché il mercoledì pomeriggio in occasione degli allenamenti di calcio, oltre ad un ulteriore pomeriggio infrasettimanale sempre in occasione degli allenamenti, con accompagnamento a cura del padre, nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna. Con riguardo alle vacanze natalizie e pasquali ed in particolare nei giorni della Vigilia, di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, si applicherà il criterio dell'alternanza, nel rispetto della volontà dei figli. Per le prossime festività natalizie, i figli trascorreranno la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre dalla mattina alle ore 11:00 alla sera alle ore 21:00. Infine, per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, sempre nel rispetto della volontà dei figli minori. Il tutto salvo migliori accordi che saranno raggiunti tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse dei figli.
3) In punto mantenimento, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 480,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versare in via anticipata entro e non oltre il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli, per le mensilità da marzo 2024 ad ottobre 2024, l'importo di euro
2.500,00 da versarsi in due rate, la prima entro il 15 novembre 2024, la seconda entro il 15 dicembre 2024;
4) il signor si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro il Parte_2
31.01.2025.
5) spese di lite compensate.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (MI) il 2 giugno
2007 fra ed . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG