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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/10/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De IT, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 145/2025 R.G., riunite, promosse da:
(CF ), (CF ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (CF rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Soddu Parte_3 C.F._3
Attori/opponenti
E
(CF e P IVA , in persona del legale rappresentante pt, e per essa Controparte_1 P.IVA_1 la mandataria (CF , in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Silvestri
Convenuta/opposta
Conclusioni:
Nell'interesse degli opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare la nullità, e/o invalidità, e/o inefficacia, e/o inutilizzabilità del precetto opposto;
2) con vittoria di spese e compensi ed accessori tutti del presente giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario.
Nell'interesse dell'opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, respingere
l'opposizione in quanto improcedibile, inammissibile, infondata e comunque non provata. Con il favore delle spese.
Verbale udienza 30 settembre 2025:
Sono presenti per l'Avv. Andrea Soddu, mentre per l'Avv. Bruno, in sostituzione dell'Avv. Silvestri. Pt_1 CP_1
L'Avv. Bruno chiede breve rinvio per formalizzare le trattative in corso e comunque conclude come da atti e memorie depositate, insistendo per il rigetto. L'Avv. Soddu si rimette in ordine al rinvio e conclude comunque come in atti. Il giudice, dato atto, si riserva la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10 febbraio 2025, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. al precetto notificato loro da –
[...] CP_1 rispettivamente in data 21 gennaio 2025 ( ) e 24 gennaio 2025 ( e ) –, Parte_1 Pt_2 Parte_3 con il quale veniva intimato al Curatore del fallimento Cal Sarda di pagare la Parte_4 somma di € 120.331,10, di cui alla sentenza n. 189 del 2022 del Tribunale di Nuoro e al precedente contratto di mutuo fondiario rogato in data 28 ottobre 2004 per atto notaio ai nn. Persona_1
77.229 rep. 19.309 racc. Il precetto in questione veniva notificato agli opponenti poiché, in mancanza del pagamento, la creditrice intimante avrebbe sottoposto ad esecuzione forzata gli immobili indicati in precetto, dei quali i medesimi risultavano proprietari nella loro qualità di eredi dei terzi datori di ipoteca e . Nel medesimo precetto si dava atto del fatto che la richiamata Controparte_3 Parte_5 sentenza n. 189 del 2022 era stata pronunciata all'esito di una controversia sorta tra la Controparte_4
dichiarata fallita in data 22 settembre 2021, e
[...] Controparte_3 Parte_5 in qualità di terzi datori di ipoteca, entrambi deceduti nel 2020, da una parte, e BA , dall'altra. CP_5
Quale unico motivo dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto la nullità del precetto ai sensi degli articoli 479, 480, comma 2, 603, c.p.c., poiché la sentenza n. 189 del 2022 – dalla quale scaturiva la somma intimata – non era stata notificata in forma esecutiva e/o in copia autentica agli esponenti e/o ai loro danti causa né al debitore principale, mancando pure, nel precetto opposto, ogni riferimento alla data della notifica di detta sentenza.
Tanto premesso, gli opponenti hanno concluso come in epigrafe riportato.
Incardinatosi il contradditorio, si è costituita la e per essa la mandataria CP_1 Controparte_2 la quale ha contestato in fatto e diritto quanto sostenuto dagli opponenti e ha rilevato che l'art. 41 TUB esonerava dalla notifica del titolo esecutivo contrattuale, costituito dal mutuo fondiario, anche nei confronti dei terzi datori di ipoteca. In conformità a tali premesse, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., è stata confermata la prima udienza di comparizione delle parti alla data del 1° luglio 2025.
Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali l'opposta ha specificato che l'opposizione doveva essere rigettata per due motivi: 1) da un lato la stessa testimoniava il raggiungimento dello scopo, ossia la conoscenza da parte degli opponenti della sentenza di cui lamentavano la mancata notifica;
2) dall'altro, la mancata indicazione della sentenza non incideva sulla sussistenza del titolo esecutivo – ossia il contratto di mutuo fondiario –, ma soltanto sul conteggio delle somme derivante da tale titolo.
Dopo tre udienze rinviate in ragione della pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 30 settembre
2025 le parti hanno discusso e la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve essere osservato che: 1) ai sensi dell'art. 479 c.p.c., “se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale” (art. 479 c.p.c.) e ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “il precetto deve contenere a pena di nullità, la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge” (art. 480 c.p.c.); 2) ai sensi dell'art. 603 c.p.c., la notifica del titolo è richiesta anche nei confronti del terzo;
3) nella vicenda di causa, ai terzi , e , terzi datori di Pt_1 Pt_2 Parte_3 ipoteca in qualità di eredi di e , è stato notificato precetto mediante il Parte_4 Parte_5 quale li si preavvisava che, in caso di mancato pagamento da parte del Curatore del Fallimento Cal Sarda della somma di € 120.331,10 – derivante da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nuoro
(189 del 2022) nei confronti della medesima Cal Sarda di e di e Parte_4 Parte_4 [...]
– si sarebbe proceduto a espropriazione forzata dei beni di loro proprietà; 4) con tutta Parte_5 evidenza, il titolo esecutivo sotteso al precetto è costituito dalla sentenza di condanna n. 189 del 2022 del
Tribunale di Nuoro, e non dal contratto di mutuo fondiario del 28 ottobre 2024; 5) l'osservazione della parte opposta relativa alla legittima mancata notifica del titolo esecutivo, ai sensi della disposizione di favore costituita dall'art. 41 TUB, non è pertinente, posto che l'art. 41 TUB legittima l'omessa notifica del titolo esecutivo contrattuale, ma non del titolo giudiziale che di esso prenda il posto, sia pur limitandosi ad accertare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti;
6) la stessa opposta ha confermato che la sentenza non era stata notificata, tanto meno in forma esecutiva, ai terzi datori di ipoteca, ritenendola un mero conteggio di quanto dovuto sulla base del contratto;
7) tale vizio di notifica, come chiarito dalla giurisprudenza, costituisce motivo di irregolarità e nullità del precetto ai sensi degli articoli sopra richiamati: “Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31 Il 0/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01 )”; 8) l'opposizione non sana l'invalidità formale per il principio del raggiungimento dello scopo, posto che, come ritiene quella giurisprudenza di legittimità alla quale questo Tribunale intende dare seguito, i principi che trovano generale applicazione in materia di irregolarità degli atti processuali, non possono trovare applicazione nel caso in esame, poto che la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata dall'art. 480, comma 2, c.p.c. e tale “nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. Civ. 1096 del 2021); 9) in ogni caso, nella vicenda di causa, anche a seguire la giurisprudenza più rigorosa che esige che con l'opposizione agli atti esecutivi venga allegato un pregiudizio concreto alla difesa per evitare la sanatoria, l'opposizione merita comunque accoglimento;
10) gli opponenti sono terzi datori di ipoteca in ragione della qualità di eredi di e e, pertanto, non erano parti del contratto di mutuo, e tanto meno Controparte_3 Parte_5 parti processuali del giudizio concluso con la sentenza n. 189 del 2022, sentenza il cui tenore –
l'affermazione non è contestata dall'opposta – hanno appreso solo con la costituzione in giudizio di nel presente giudizio di opposizione;
11) a conferma dell'effettività pregiudizio, va osservato CP_1 che gli opponenti non hanno accompagnato l'opposizione in rito con motivi di opposizione di merito, i soli che avrebbero potuto dimostrare conoscenza del titolo e, dunque, sanare le irregolarità formali.
Per questi motivi
, pertanto, l'opposizione – tempestiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – deve essere accolta e deve essere dichiarata la nullità del precetto.
Le spese, liquidate al minimo edittale previsto per cause di analogo valore sulla base dei DDMM 55 del
2014 e 147 del 2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi di , e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 precetto loro notificato da rispettivamente in data 21 gennaio 2025 ( ) e il 24 CP_1 Parte_1 gennaio 2025 ( e ) e per l'effetto, dichiara la nullità del precetto medesimo;
Parte_2 Parte_3
- Condanna la ha rimborsare a , e le spese del CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nuoro, 5 ottobre 2025
Il giudice
Riccardo De IT