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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4920/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29987/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29987/2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2160/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'avviso accertamento per omessa dichiarazione ed intimazione di pagamento numero 29987/2024, notificata il 27/8/2024 dal Comune di
Palermo, con cui si intima il pagamento di € 3.106,12 dei quali € 584,94 per sanzioni ed € 179,43 per interessi, per omessa dichiarazione TARI per gli anni 2018 e 2019.
L'odierno ricorrente deduce la prescrizione del tributo e l'errata quantificazione dello stesso.
La Città Metropolitana di Palermo si è costituita in giudizio rilevando anzitutto l'inammissibilità del ricorso e comunque di aver provveduto all'annullamento in autotutela.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Come rilevato dal Comune l'odierno ricorrente eccepisce l'errata quantificazione del tributo poiché dichiara che l'immobile oggetto dell'avviso viene condiviso con altri tre soggetti, pertanto il dovuto di competenza deve essere ricalcolato. Dichiara inoltre di aver presentato istanza in autotutela per la rideterminazione del tributo dovuto, che a suo dire non risulterebbe ancora evasa. L'Ufficio riscontra che l'istanza in autotutela presentata in data 24/10/2024, era già stata presa in carico dall'Ufficio, che aveva provveduto ad annullare prontamente in data 30/10/2024 l'avviso impugnato, riservandosi di emettere nuovo avviso per il dovuto di competenza.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, si giustifica la compensazione delle stesse atteso che, se la parte avesse presentato entro i termini di cui all'art. 13 comma 1 del regolamento Tari l'istanza d'iscrizione specificando i mq occupati, il Comune non sarebbe stato indotto a calcolare l'intera superficie dell'immobile di Indirizzo_1 a suo carico.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO in Composizione Monocratica così provvede: - dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, il 12.09.2025 Il giudice MONOCRATICO Francescamaria Piruzza
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4920/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29987/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29987/2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2160/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'avviso accertamento per omessa dichiarazione ed intimazione di pagamento numero 29987/2024, notificata il 27/8/2024 dal Comune di
Palermo, con cui si intima il pagamento di € 3.106,12 dei quali € 584,94 per sanzioni ed € 179,43 per interessi, per omessa dichiarazione TARI per gli anni 2018 e 2019.
L'odierno ricorrente deduce la prescrizione del tributo e l'errata quantificazione dello stesso.
La Città Metropolitana di Palermo si è costituita in giudizio rilevando anzitutto l'inammissibilità del ricorso e comunque di aver provveduto all'annullamento in autotutela.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Come rilevato dal Comune l'odierno ricorrente eccepisce l'errata quantificazione del tributo poiché dichiara che l'immobile oggetto dell'avviso viene condiviso con altri tre soggetti, pertanto il dovuto di competenza deve essere ricalcolato. Dichiara inoltre di aver presentato istanza in autotutela per la rideterminazione del tributo dovuto, che a suo dire non risulterebbe ancora evasa. L'Ufficio riscontra che l'istanza in autotutela presentata in data 24/10/2024, era già stata presa in carico dall'Ufficio, che aveva provveduto ad annullare prontamente in data 30/10/2024 l'avviso impugnato, riservandosi di emettere nuovo avviso per il dovuto di competenza.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, si giustifica la compensazione delle stesse atteso che, se la parte avesse presentato entro i termini di cui all'art. 13 comma 1 del regolamento Tari l'istanza d'iscrizione specificando i mq occupati, il Comune non sarebbe stato indotto a calcolare l'intera superficie dell'immobile di Indirizzo_1 a suo carico.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO in Composizione Monocratica così provvede: - dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, il 12.09.2025 Il giudice MONOCRATICO Francescamaria Piruzza