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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. BALDUZZI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. IOGHA' ELENA e GAMBA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio - scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE , premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
, in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I ), dalla cui
[...] unione nascevano le figlie il 27.09.2012 e il 25.09.2014, da cui si separava Per_1 Parte_2 consensualmente con verbale in data 5.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n. 696/2020 del 5.02.2020, R.G. n. 10564/2019, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso delle figlie , nata il [...], e , nata il [...], a [...]_1 Parte_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - week-end alternati, il padre starà con le minori dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle ore 20.30 (nel periodo di astensione scolastica, il padre starà con le minori dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 20.30); -vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- con particolare riguardo alle vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le minori, quantomeno, parte dei propri giorni di ferie;
- il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento per le figlie minori, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- con la medesima decorrenza, le parti stabiliscono che l'Assegno Unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
- quanto al pagamento delle spese straordinarie per le attività sportive delle figlie, il padre presta il consenso a che le minori svolgano, quantomeno, un'attività sportiva ciascuna, impegnandosi a versare alla madre l'importo di euro 100,00 all'anno per l'attività sportiva di ciascuna figlia;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio. Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I).
Dalla loro unione nascevano le figlie il 27.09.2012 e il 25.09.2014. Per_1 Parte_2
I coniugi si separavano consensualmente con verbale in data 5.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di
Bergamo n. 696/2020 del 5.02.2020, R.G. n. 10564/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I);
[...] provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- affido condiviso delle figlie , nata il [...], e , nata il [...], a [...]_1 Parte_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - week-end alternati, il padre starà con le minori dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle ore 20.30 (nel periodo di astensione scolastica, il padre starà con le minori dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 20.30); -vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- con particolare riguardo alle vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le minori, quantomeno, parte dei propri giorni di ferie;
- il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento per le figlie minori, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g)
apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- con la medesima decorrenza, le parti stabiliscono che l'Assegno Unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
- quanto al pagamento delle spese straordinarie per le attività sportive delle figlie, il padre presta il consenso a che le minori svolgano, quantomeno, un'attività sportiva ciascuna, impegnandosi a versare alla madre l'importo di euro 100,00 all'anno per l'attività sportiva di ciascuna figlia;
- spese di lite compensate”. compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MEDIGLIA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. BALDUZZI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. IOGHA' ELENA e GAMBA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio - scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE , premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
, in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I ), dalla cui
[...] unione nascevano le figlie il 27.09.2012 e il 25.09.2014, da cui si separava Per_1 Parte_2 consensualmente con verbale in data 5.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n. 696/2020 del 5.02.2020, R.G. n. 10564/2019, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso delle figlie , nata il [...], e , nata il [...], a [...]_1 Parte_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - week-end alternati, il padre starà con le minori dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle ore 20.30 (nel periodo di astensione scolastica, il padre starà con le minori dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 20.30); -vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- con particolare riguardo alle vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le minori, quantomeno, parte dei propri giorni di ferie;
- il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento per le figlie minori, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- con la medesima decorrenza, le parti stabiliscono che l'Assegno Unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
- quanto al pagamento delle spese straordinarie per le attività sportive delle figlie, il padre presta il consenso a che le minori svolgano, quantomeno, un'attività sportiva ciascuna, impegnandosi a versare alla madre l'importo di euro 100,00 all'anno per l'attività sportiva di ciascuna figlia;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio. Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I).
Dalla loro unione nascevano le figlie il 27.09.2012 e il 25.09.2014. Per_1 Parte_2
I coniugi si separavano consensualmente con verbale in data 5.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di
Bergamo n. 696/2020 del 5.02.2020, R.G. n. 10564/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I);
[...] provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- affido condiviso delle figlie , nata il [...], e , nata il [...], a [...]_1 Parte_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - week-end alternati, il padre starà con le minori dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle ore 20.30 (nel periodo di astensione scolastica, il padre starà con le minori dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 20.30); -vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- con particolare riguardo alle vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le minori, quantomeno, parte dei propri giorni di ferie;
- il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento per le figlie minori, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g)
apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- con la medesima decorrenza, le parti stabiliscono che l'Assegno Unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
- quanto al pagamento delle spese straordinarie per le attività sportive delle figlie, il padre presta il consenso a che le minori svolgano, quantomeno, un'attività sportiva ciascuna, impegnandosi a versare alla madre l'importo di euro 100,00 all'anno per l'attività sportiva di ciascuna figlia;
- spese di lite compensate”. compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MEDIGLIA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano