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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 489 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mottola a Via S. D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Scarano, dal quale è
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli e
Ester Cascio, in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Taranto a
Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE –
E
(p.iva: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Mottola a Via S. Controparte_3
D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Scarano, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA INCIDENTALE –
1 Oggetto: opposizione a avviso di addebito e a disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1237/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nel giudizio R.G. n. 6634/18 relativo all'opposizione promossa
CP_ da nei confronti di avverso l'avviso di addebito n. 406 2018 Controparte_2
000092448 00 di €. 8.241,43, per omessi “contributi aziende con lavoratori dipendenti” – avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento n. 201610994/DDL del
27.3.201, richiamato nel predetto avviso di addebito, e la contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, nonchè la compensazione del credito di complessivi
€.10.825,00, per contributi versati e non dovuti, sul presupposto dell'annullamento dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con e nel Controparte_3 Parte_1
periodo da maggio 2012 a aprile 2017, con conseguente venir meno dell'obbligo del versamento dei relativi contributi – riunito al giudizio R.G. n. 7073/2018 promosso da
[...]
CP_
nei confronti dell' volto a sentir dichiarare la legittimità e sussistenza dei Parte_1
rapporti di lavoro subordinato intercorsi con la da marzo a giugno 2012 e Controparte_2
da dicembre 2014 a gennaio 2017, in considerazione dei relativi elementi costitutivi, disconosciuti dall'Istituto per il tramite dello stesso verbale di accertamento presupposto n.
201610994/DDL del 27.3.2017 di cui eccepiva l'omessa notifica, così disponeva:
“accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e, per l'effetto, Controparte_2
dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 406 2018 000092448 00; rigetta la domanda
CP_ proposta da;
condanna l' al pagamento delle spese processuali (della Parte_1
controversia n. 6634/18) in favore del procuratore della parte ricorrente che Controparte_2
liquida in euro 2.300,00 oltre rimborso di contributo unificato, spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
condanna al pagamento delle spese Parte_1
CP_ processuali (della controversia n. 7073/2018) in favore dell che liquida in euro
2.300,00 oltre rimborso di contributo unificato, spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge”.
2 Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame e proponendo appello CP_1
incidentale condizionato nei confronti di nella denegata ipotesi di Controparte_2
accoglimento dell'appello principale, con richiesta di rigetto della compensazione dei crediti eccepita dalla società e, per l'effetto, di conferma dell'avviso di addebito impugnato,
previa, se opportuna, rideterminazione del credito.
Si costituiva, a seguito della rituale notifica dell'appello incidentale, la Controparte_2
eccependo l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale condizionato con declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Tribunale, disattesa, preliminarmente, l'eccezione di nullità del verbale ispettivo proposta dall'opponente per la genericità dei rilievi mossi dagli ispettori, CP_2
dando atto, invece, delle specifiche indicazioni, ivi contenute, dei lavoratori trovati intenti al lavoro e di tutte le attività compiute dal personale ispettivo, ha rilevato, quanto alla controversia R.G. n. 6634/2018 -e in relazione al rapporto di lavoro con la dipendente la mancata osservanza delle previsioni del Parte_2
CCNL di settore, tali da comportare la revoca delle agevolazioni previste dall'art. 8 comma
9 L. 407/1990, di cui la aveva beneficiato in relazione alla contribuzione di tale CP_2
dipendente, avendo presentato denunce mensili obbligatorie con l'indicazione di un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate.
Tanto sulla base delle univoche e dettagliate informazioni dalla stessa dipendente fornite in sede di accertamento ispettivo, concernenti l'orario (dalle ore 8,45 alle 12,30 e dalle
16,30 alle 20,30) ed i giorni di lavoro (dal lunedì al sabato), prediligendole, in quanto rese nell'immediatezza e prive di condizionamenti, rispetto alle dichiarazioni contrastanti rese sul punto, sia in sede ispettiva che in giudizio, dai testi e , CP_3 Tes_1
Il Tribunale, inoltre, risultando pacifico che la - a seguito dell'accertamento CP_2
CP_ in questione e per effetto del disconoscimento da parte dell' dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con (attuale amministratore ma socio dal 2009) e Controparte_3
3 (figlio del precedente amministratore e socio ) - avesse Parte_1 Persona_1
maturato un credito pari a €. 10.825,15 per i relativi contributi versati e non dovuti, ha accolto l'eccezione di compensazione impropria proposta dalla società opponente, rilevato che l' non avrebbe potuto pretendere il pagamento della contribuzione in parola, CP_1
avendo, invece, l'obbligo di provvedere al rimborso.
Quanto alla controversia R.G. 7073/2018, instaurata da , il Tribunale ha Parte_1
rilevato come dall'istruttoria non fosse effettivamente emerso nessun elemento da cui inferire la natura subordinata, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo dallo stesso , nonché dal padre di questi, Parte_1 [...]
, e da , fortemente discordanti con quelle rese in giudizio. Per_1 Controparte_3
Sin qui, in sintesi, la motivazione della sentenza di cui si duole Parte_1
evidenziando l'errore del primo giudice per aver escluso la sussistenza del suo rapporto di lavoro subordinato con la soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese agli CP_2
ispettori, non utilizzabili in giudizio, nonchè per l'erronea e/o omessa valutazione dell'onere della prova e degli elementi probatori acquisiti in giudizio, che, ove correttamente considerati, avrebbero, al contrario, condotto all'accoglimento della proposta opposizione. Ha, pertanto, concluso chiedendo la nullità e/o l'illegittimità del
CP_ provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato emesso dall' il
27.6.2017 e, per l'effetto, previa revoca di tale presupposto provvedimento, dichiararsi la legittimità e sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la Controparte_2
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che, in conformità ai principi della Suprema Corte in ordine alla corretta ripartizione degli oneri probatori, nei giudizi di accertamento negativo della sussistenza del
CP_ rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle circostanze, dedotte dall' compendiate nel verbale di accertamento degli Ispettori, grava sul lavoratore assicurato e a sostegno della sua rivendicazione l'onere di dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
4 Ciò posto, la sentenza impugnata non ha violato le disposizioni ed i principi indicati in ordine all'onere della prova;
in particolare, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass. 26769/2018).
Invero, il Tribunale, con motivazione che la Corte condivide, ha vagliato, in modo accurato, l'intero corredo probatorio acquisito al processo e, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo dal ricorrente (“…preciso di non ricordare l'orario di lavoro né quello degli anni scorsi, né di quest'anno né di questi giorni…Mi retribuisce mio padre. La retribuzione la percepisco in contanti.
Non ricordo l'ammontare della retribuzione…Il mio orario è flessibile. Lo gestisco io tranquillamente. Il mio unico referente è mio padre per ferie e permessi…”), dal padre di questi, , socio, nella misura del 50% e amministratore della Persona_1
fino al 2012 (“…Siamo conviventi. Non ricordo quanto percepisce. Questo CP_2
può dirlo il consulente. Essendo mio figlio, non presto attenzione agli importi. Lui sta
qua perché purtroppo non ha altri lavori. Quando si assenta, mi avvisa tranquillamente…”), da , altro socio al 50% e amministratore dal Controparte_3
novembre 2012 (“…Non ricordo quanto percepisce non so cosa faccia, Parte_1
forse impiegato addetto alle vendite. Non so i suoi orari…Non so se lavora part -time
o a tempo pieno…A livello lavorativo si rapporta solo all'altro socio...”), Parte_1
da dipendente (“…l'orario di lavoro di Parte_3 Parte_1
era flessibile…Era giornalmente presente qui ma non rispettava un orario come me.
Poteva arrivare prima o dopo di me ed andare via prima o dopo. Si gestiva autonomamente…”) e , altro dipendente (“Sono stato licenziato in Persona_2
data 31/1/2013…Con noi lavorava oltre al sig. , e due Pt_1 Controparte_4
segretarie: e Maria. Forse anche il figlio .Il sig. era sempre Per_3 Per_4 Parte_1
in ufficio e non so se era stato assunto…Negli Uffici lavoravano la sig. , Pt_2
cognata del sig. , il sig. e forse il figlio…”), ne ha tratto le CP_3 Persona_1
5 conclusioni che non consentono di ritenere provata la subordinazione, i ntesa quale inserimento stabile nell'organizzazione produttiva e sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Con riguardo alla valenza probatoria del verbale ispettivo, sono noti i principi di diritto affermati in tema dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 19982/2020), secondo cui i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cc, solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni rese all'ispettore e agli altri fatti che attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, inoltre, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è
attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque,
liberamente valutabile dal Giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Anche ad avviso della Corte non possono avere valenza probatoria le generiche deposizioni testimoniali rese in giudizio dagli stessi soggetti, che, pur se conformi alle circostanze di prova dedotte dal ricorrente, si pongono in contrasto insanabile, senza alcuna giustificazione, con le dichiarazioni, innanzi sintetizzate, neppure disconosciute, rese agli ispettori su aspetti decisivi per il giudizio, quali gli orari e le ore di lavoro, le modalità di pagamento, di organizzazione ed espletamento dell'attività lavorativa, dovendo a queste ultime dichiarazioni riconoscersi maggiore attendibilità, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. n. 15702/2014), anche in considerazione della fede privilegiata del verbale ispettivo in cui sono contenute.
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, attraverso una radicale smentita di quanto accertato e riferito dagli ispettori, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116
comma 1 c.p.c.
In definitiva, l'appello proposto dal non contrappone all'iter motivazionale seguito Pt_1
dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione
6 dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale
CP_ condizionato proposto dall' nei confronti di con compensazione tra loro CP_2
delle spese di giudizio. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/2012, se dovuto.
Le spese del presente giudizio seguono, invece, la soccombenza dell'appellante principale
CP_ nei confronti dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.T.M.
1) Rigetta l'appello e, dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado di Parte_1
CP_ giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'
CP_ 3) Compensa le spese processuali tra e CP_2
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante incidentale, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 489 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mottola a Via S. D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Scarano, dal quale è
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli e
Ester Cascio, in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Taranto a
Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE –
E
(p.iva: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Mottola a Via S. Controparte_3
D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Scarano, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA INCIDENTALE –
1 Oggetto: opposizione a avviso di addebito e a disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1237/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nel giudizio R.G. n. 6634/18 relativo all'opposizione promossa
CP_ da nei confronti di avverso l'avviso di addebito n. 406 2018 Controparte_2
000092448 00 di €. 8.241,43, per omessi “contributi aziende con lavoratori dipendenti” – avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento n. 201610994/DDL del
27.3.201, richiamato nel predetto avviso di addebito, e la contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, nonchè la compensazione del credito di complessivi
€.10.825,00, per contributi versati e non dovuti, sul presupposto dell'annullamento dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con e nel Controparte_3 Parte_1
periodo da maggio 2012 a aprile 2017, con conseguente venir meno dell'obbligo del versamento dei relativi contributi – riunito al giudizio R.G. n. 7073/2018 promosso da
[...]
CP_
nei confronti dell' volto a sentir dichiarare la legittimità e sussistenza dei Parte_1
rapporti di lavoro subordinato intercorsi con la da marzo a giugno 2012 e Controparte_2
da dicembre 2014 a gennaio 2017, in considerazione dei relativi elementi costitutivi, disconosciuti dall'Istituto per il tramite dello stesso verbale di accertamento presupposto n.
201610994/DDL del 27.3.2017 di cui eccepiva l'omessa notifica, così disponeva:
“accoglie la domanda proposta da per quanto di ragione e, per l'effetto, Controparte_2
dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 406 2018 000092448 00; rigetta la domanda
CP_ proposta da;
condanna l' al pagamento delle spese processuali (della Parte_1
controversia n. 6634/18) in favore del procuratore della parte ricorrente che Controparte_2
liquida in euro 2.300,00 oltre rimborso di contributo unificato, spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
condanna al pagamento delle spese Parte_1
CP_ processuali (della controversia n. 7073/2018) in favore dell che liquida in euro
2.300,00 oltre rimborso di contributo unificato, spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge”.
2 Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame e proponendo appello CP_1
incidentale condizionato nei confronti di nella denegata ipotesi di Controparte_2
accoglimento dell'appello principale, con richiesta di rigetto della compensazione dei crediti eccepita dalla società e, per l'effetto, di conferma dell'avviso di addebito impugnato,
previa, se opportuna, rideterminazione del credito.
Si costituiva, a seguito della rituale notifica dell'appello incidentale, la Controparte_2
eccependo l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale condizionato con declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Tribunale, disattesa, preliminarmente, l'eccezione di nullità del verbale ispettivo proposta dall'opponente per la genericità dei rilievi mossi dagli ispettori, CP_2
dando atto, invece, delle specifiche indicazioni, ivi contenute, dei lavoratori trovati intenti al lavoro e di tutte le attività compiute dal personale ispettivo, ha rilevato, quanto alla controversia R.G. n. 6634/2018 -e in relazione al rapporto di lavoro con la dipendente la mancata osservanza delle previsioni del Parte_2
CCNL di settore, tali da comportare la revoca delle agevolazioni previste dall'art. 8 comma
9 L. 407/1990, di cui la aveva beneficiato in relazione alla contribuzione di tale CP_2
dipendente, avendo presentato denunce mensili obbligatorie con l'indicazione di un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate.
Tanto sulla base delle univoche e dettagliate informazioni dalla stessa dipendente fornite in sede di accertamento ispettivo, concernenti l'orario (dalle ore 8,45 alle 12,30 e dalle
16,30 alle 20,30) ed i giorni di lavoro (dal lunedì al sabato), prediligendole, in quanto rese nell'immediatezza e prive di condizionamenti, rispetto alle dichiarazioni contrastanti rese sul punto, sia in sede ispettiva che in giudizio, dai testi e , CP_3 Tes_1
Il Tribunale, inoltre, risultando pacifico che la - a seguito dell'accertamento CP_2
CP_ in questione e per effetto del disconoscimento da parte dell' dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con (attuale amministratore ma socio dal 2009) e Controparte_3
3 (figlio del precedente amministratore e socio ) - avesse Parte_1 Persona_1
maturato un credito pari a €. 10.825,15 per i relativi contributi versati e non dovuti, ha accolto l'eccezione di compensazione impropria proposta dalla società opponente, rilevato che l' non avrebbe potuto pretendere il pagamento della contribuzione in parola, CP_1
avendo, invece, l'obbligo di provvedere al rimborso.
Quanto alla controversia R.G. 7073/2018, instaurata da , il Tribunale ha Parte_1
rilevato come dall'istruttoria non fosse effettivamente emerso nessun elemento da cui inferire la natura subordinata, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo dallo stesso , nonché dal padre di questi, Parte_1 [...]
, e da , fortemente discordanti con quelle rese in giudizio. Per_1 Controparte_3
Sin qui, in sintesi, la motivazione della sentenza di cui si duole Parte_1
evidenziando l'errore del primo giudice per aver escluso la sussistenza del suo rapporto di lavoro subordinato con la soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese agli CP_2
ispettori, non utilizzabili in giudizio, nonchè per l'erronea e/o omessa valutazione dell'onere della prova e degli elementi probatori acquisiti in giudizio, che, ove correttamente considerati, avrebbero, al contrario, condotto all'accoglimento della proposta opposizione. Ha, pertanto, concluso chiedendo la nullità e/o l'illegittimità del
CP_ provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato emesso dall' il
27.6.2017 e, per l'effetto, previa revoca di tale presupposto provvedimento, dichiararsi la legittimità e sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la Controparte_2
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che, in conformità ai principi della Suprema Corte in ordine alla corretta ripartizione degli oneri probatori, nei giudizi di accertamento negativo della sussistenza del
CP_ rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle circostanze, dedotte dall' compendiate nel verbale di accertamento degli Ispettori, grava sul lavoratore assicurato e a sostegno della sua rivendicazione l'onere di dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
4 Ciò posto, la sentenza impugnata non ha violato le disposizioni ed i principi indicati in ordine all'onere della prova;
in particolare, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass. 26769/2018).
Invero, il Tribunale, con motivazione che la Corte condivide, ha vagliato, in modo accurato, l'intero corredo probatorio acquisito al processo e, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo dal ricorrente (“…preciso di non ricordare l'orario di lavoro né quello degli anni scorsi, né di quest'anno né di questi giorni…Mi retribuisce mio padre. La retribuzione la percepisco in contanti.
Non ricordo l'ammontare della retribuzione…Il mio orario è flessibile. Lo gestisco io tranquillamente. Il mio unico referente è mio padre per ferie e permessi…”), dal padre di questi, , socio, nella misura del 50% e amministratore della Persona_1
fino al 2012 (“…Siamo conviventi. Non ricordo quanto percepisce. Questo CP_2
può dirlo il consulente. Essendo mio figlio, non presto attenzione agli importi. Lui sta
qua perché purtroppo non ha altri lavori. Quando si assenta, mi avvisa tranquillamente…”), da , altro socio al 50% e amministratore dal Controparte_3
novembre 2012 (“…Non ricordo quanto percepisce non so cosa faccia, Parte_1
forse impiegato addetto alle vendite. Non so i suoi orari…Non so se lavora part -time
o a tempo pieno…A livello lavorativo si rapporta solo all'altro socio...”), Parte_1
da dipendente (“…l'orario di lavoro di Parte_3 Parte_1
era flessibile…Era giornalmente presente qui ma non rispettava un orario come me.
Poteva arrivare prima o dopo di me ed andare via prima o dopo. Si gestiva autonomamente…”) e , altro dipendente (“Sono stato licenziato in Persona_2
data 31/1/2013…Con noi lavorava oltre al sig. , e due Pt_1 Controparte_4
segretarie: e Maria. Forse anche il figlio .Il sig. era sempre Per_3 Per_4 Parte_1
in ufficio e non so se era stato assunto…Negli Uffici lavoravano la sig. , Pt_2
cognata del sig. , il sig. e forse il figlio…”), ne ha tratto le CP_3 Persona_1
5 conclusioni che non consentono di ritenere provata la subordinazione, i ntesa quale inserimento stabile nell'organizzazione produttiva e sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Con riguardo alla valenza probatoria del verbale ispettivo, sono noti i principi di diritto affermati in tema dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 19982/2020), secondo cui i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cc, solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni rese all'ispettore e agli altri fatti che attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, inoltre, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è
attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque,
liberamente valutabile dal Giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Anche ad avviso della Corte non possono avere valenza probatoria le generiche deposizioni testimoniali rese in giudizio dagli stessi soggetti, che, pur se conformi alle circostanze di prova dedotte dal ricorrente, si pongono in contrasto insanabile, senza alcuna giustificazione, con le dichiarazioni, innanzi sintetizzate, neppure disconosciute, rese agli ispettori su aspetti decisivi per il giudizio, quali gli orari e le ore di lavoro, le modalità di pagamento, di organizzazione ed espletamento dell'attività lavorativa, dovendo a queste ultime dichiarazioni riconoscersi maggiore attendibilità, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. n. 15702/2014), anche in considerazione della fede privilegiata del verbale ispettivo in cui sono contenute.
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, attraverso una radicale smentita di quanto accertato e riferito dagli ispettori, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116
comma 1 c.p.c.
In definitiva, l'appello proposto dal non contrappone all'iter motivazionale seguito Pt_1
dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione
6 dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale
CP_ condizionato proposto dall' nei confronti di con compensazione tra loro CP_2
delle spese di giudizio. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/2012, se dovuto.
Le spese del presente giudizio seguono, invece, la soccombenza dell'appellante principale
CP_ nei confronti dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.T.M.
1) Rigetta l'appello e, dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado di Parte_1
CP_ giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'
CP_ 3) Compensa le spese processuali tra e CP_2
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante incidentale, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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