Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11912 del 2022, proposto da
AR ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE UT, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Ambrosini, Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CI GU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
i) della comunicazione senza data e protocollo, notificata il 6 agosto 2022, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali, - Roma, con oggetto “59° Corso operatore subacqueo fino a 60 metri – Riservata Amministrativa”, con la quale il ricorrente è stato informato che “all’esito dell'iter selettivo previsto dalla ministeriale n. 12562 datata 11 febbraio 2022” lo stesso non si è utilmente collocato in graduatoria per la frequenza del corso di formazione;
ii) del “verbale della graduatoria definitiva relativa alle selezioni del 59° Corso di qualificazione per operatore subacqueo fino a 60 metri”, approvata dalla Commissione esaminatrice in data 30 giugno 2022;
iii) della comunicazione Prot. 0004407 del 24 giugno 2022 del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato della Spezia, con cui viene comunicato “l’esito dello stage propedeutico svolto […] nel periodo 30 maggio / 24 giugno c.a., con il relativo giudizio di idoneità e la graduatoria di merito conseguente lo svolgimento delle prove di selezione previste dal bando di concorso richiamato in riferimento”, relativa al bando per la “Selezione di personale della Polizia di Stato per il 59° corso di qualificazione per operatore subacqueo fino a 60 metri”, di cui al Bando del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, n. 333/SAA/II/98.05.EB2 (59) – Prot. 12582 dell'11 febbraio 2022;
iv) del “verbale della graduatoria preliminare relativa al 59° Corso per operatore subacqueo fino a 60 metri della Polizia di Stato”, della Commissione esaminatrice in data 26 aprile 2022;
v) del “verbale della graduatoria preliminare relativa al 59° Corso per operatore subacqueo fino a 60 metri della Polizia di Stato”, della Commissione esaminatrice in data 7 aprile 2022;
vi) di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, se e in quanto lesivo dei diritti e delle ragioni del ricorrente.
nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente al corretto posizionamento nella graduatoria di merito e, conseguentemente, alla nomina a vincitore.
e per la condanna
dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica all'adozione del relativo provvedimento – anche cautelare - di ammissione del ricorrente al corso formativo,
e in subordine per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno, anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di LE UT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa LA NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del Ministero dell’Interno, con la quale gli è stato comunicato che “all’esito dell’iter selettivo previsto dalla ministeriale n. 12562 datata 11 febbraio 2022” lo stesso non si è utilmente collocato in graduatoria per la frequenza del corso di formazione al “59° Corso operatore subacqueo fino a 60 metri – Riservata Amministrativa”, nonché la graduatoria definitiva.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Nullità della procedura concorsuale e degli atti consequenziali. Nullità della graduatoria finale stante l’incorretta collocazione del ricorrente nella quarta posizione in luogo della seconda. Eccesso di potere per violazione del bando, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta - art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione -art. 3 e 97 della Costituzione.
Sostiene il ricorrente:
- che il bando impediva la partecipazione alla selezione di quei candidati che non potessero vantare rapporti informativi con giudizio non inferiore a BUONO nel biennio 2020-2021-
- che i candidati PU e UE, invece, non solo sono stati ammessi alle procedure concorsuali pur in difetto di tale requisito, ma neppure sono stati successivamente esclusi, così come espressamente prevedeva la lett. E.
Il Ministero resistente e il controinteressato UT hanno controdedotto nel merito.
Con ordinanza n. 7046/2022, questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Come già rilevato nell’ordinanza con cui è stata respinta la domanda cautelare, il Ministero resistente aveva espressamente deciso di non inserire nel bando di gara il requisito “ i candidati, con la qualifica di Agente, devono aver prestato almeno due anni di servizio dalla data di assegnazione al termine del corso di formazione ” e ha quindi previsto di mantenere il requisito di “ aver riportato nel biennio precedente un giudizio complessivo non inferiore a buono” con solo riferimento a quei dipendenti del ruolo Agente che avessero prestato almeno due anni di servizio.
Ciò, come precisato dal Ministero è dovuto alla necessità dal fatto di ampliare la platea dei partecipanti anche al ruolo “di base” della Polizia di Stato, e, quindi, anche a coloro che non avessero già l’anzianità di due anni servizio, in quanto il ruolo base era caratterizzato da un numero maggiore di appartenenti e peraltro anche in fase di incremento per lo sblocco delle assunzioni nelle Forze di polizia.
D’altronde, è un principio generale quello per cui in presenza di clausole ambigue o di dubbia interpretazione della " lex specialis ", in conformità al principio del " favor partecipationis ", che sottende anche l’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale, si deve optare per un’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara anziché ostacolarla.
Inoltre, eventuali clausole ambigue devono essere interpretate applicando il principio del favor partecipationis.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della questione le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IB, Presidente
LA NZ, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NZ | RA IB |
IL SEGRETARIO