TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 917/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 917/2024 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], (CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Astrid Burico, quale Curatore Speciale dello stesso, nominato con provvedimento del Tribunale di Vercelli del 22.02.2023 RICORRENTE nei confronti di
(CF ), in qualità di madre del minore Controparte_1 C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Sarasso Matteo Parte_1
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
e con l'intervento dell'avv. TIZIANA ROTA, nella sua qualità di Curatore speciale del de cuius
Persona_1
Oggetto: disconoscimento paternità
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente: accertare e dichiarare che il Sig. non è padre del minore , nato a [...]_1
Vercelli, 28.10.2019; ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercelli, di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita del minore.
Parte convenuta: accertare e dichiarare che il Sig. non è padre del minore , nato a [...]_1
Vercelli, 28.10.2019; ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercelli, di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita del minore.
Curatore de cuius : Persona_1
accertare e dichiarare che il sig. , nato a [...], il [...], C.F. Persona_1
, non è padre del minore , nato a [...] il [...]; C.F._3 Parte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercelli, di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita del minore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha allegato: a) in data 2.08.2012 nasceva a
Vercelli (VC) riconosciuto al momento della nascita dalla madre Parte_1 CP_1
e da;
b) in passato, aveva intrattenuto una relazione
[...] Persona_1 Controparte_1
sentimentale con il sig. , dalla quale era nata una figlia, , ora maggiorenne ed Persona_1 Persona_2
attualmente residente con la madre;
c) la relazione sentimentale tra i sig.ri e si CP_1 Per_1
interrompeva e la sig.ra ne intraprendeva una nuova con il sig. con il CP_1 CP_2
quale contraeva matrimonio in data 21.03.2012; d) in data 2.08.2012 nasceva il piccolo Persona_3
che era riconosciuto al momento della nascita dal sig. e non dal marito della madre;
[...] Persona_1
e) il ricorrente, pur essendo stato riconosciuto dal sig. , sin dalla nascita è sempre stato Persona_1
pagina 2 di 4 cresciuto dal marito della madre, che si è occupato della sua educazione e del suo CP_2
mantenimento.
Per tali motivi, concludeva chiedendo il disconoscimento della paternità di , argomentando Persona_1 come tale azione fosse nell'interesse del minore.
Con comparsa di costituzione i convenuti e avv. Rota Tizia, in qualità di curatore Controparte_1
del de cuius (ex autorizzazione del Giudice Tutelare in data 13.5.2004), entrambi Persona_4
aderendo alle conclusioni del ricorrente.
La causa è stata istruita attraverso CTU genetica, licenziata la quale le parti hanno richiamato le conclusioni trascritte in epigrafe, concordemente nel senso di dichiararsi che non è Parte_1
figlio di . Persona_1
Ciò premesso, l'azione di disconoscimento della paternità proposta dal ricorrente va accolta nel merito.
La CTU licenziata in causa ha accertato come “in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA effettuato su tessuti prelevati durante l'autopsia di e successivamente inclusi in paraffina, Persona_1 si esclude il rapporto di paternità biologica tra e ” (sulla rilevanza e Persona_1 Parte_1
sulla valenza probatoria di indagini genetiche in materia di filiazione, cfr. C. Cost. 266/2006; Cass.
14462/2008; Cass. 15568/2011).
Alle risultanze genetiche si aggiunga la valutazione dell'interesse del minore, il quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto con il padre legittimo, sempre riconoscendo il padre biologico come genitore.
La domanda di disconoscimento va pertanto accolta.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
le spese della CTU, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) DICHIARA che nato a [...] il [...] non è figlio di , Parte_1 Persona_1
nato a [...], il [...] e deceduto in Biella il 3.4.2023;
2) ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni di competenza, ex art. 49 lettera o) d.r.p. 396/2000, e di provvedere agli adempimenti consequenziali;
pagina 3 di 4 3) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
LIQUIDA le spese di CTU in euro
1.742,30, oltre accessori, da porre a carico della parte convenuta detratti Controparte_1
gli acconti percepiti.
Così deciso in data 16.4.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice estensore dott.ssa Simona FRANCESE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 917/2024 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], (CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Astrid Burico, quale Curatore Speciale dello stesso, nominato con provvedimento del Tribunale di Vercelli del 22.02.2023 RICORRENTE nei confronti di
(CF ), in qualità di madre del minore Controparte_1 C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Sarasso Matteo Parte_1
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
e con l'intervento dell'avv. TIZIANA ROTA, nella sua qualità di Curatore speciale del de cuius
Persona_1
Oggetto: disconoscimento paternità
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente: accertare e dichiarare che il Sig. non è padre del minore , nato a [...]_1
Vercelli, 28.10.2019; ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercelli, di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita del minore.
Parte convenuta: accertare e dichiarare che il Sig. non è padre del minore , nato a [...]_1
Vercelli, 28.10.2019; ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercelli, di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita del minore.
Curatore de cuius : Persona_1
accertare e dichiarare che il sig. , nato a [...], il [...], C.F. Persona_1
, non è padre del minore , nato a [...] il [...]; C.F._3 Parte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercelli, di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita del minore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha allegato: a) in data 2.08.2012 nasceva a
Vercelli (VC) riconosciuto al momento della nascita dalla madre Parte_1 CP_1
e da;
b) in passato, aveva intrattenuto una relazione
[...] Persona_1 Controparte_1
sentimentale con il sig. , dalla quale era nata una figlia, , ora maggiorenne ed Persona_1 Persona_2
attualmente residente con la madre;
c) la relazione sentimentale tra i sig.ri e si CP_1 Per_1
interrompeva e la sig.ra ne intraprendeva una nuova con il sig. con il CP_1 CP_2
quale contraeva matrimonio in data 21.03.2012; d) in data 2.08.2012 nasceva il piccolo Persona_3
che era riconosciuto al momento della nascita dal sig. e non dal marito della madre;
[...] Persona_1
e) il ricorrente, pur essendo stato riconosciuto dal sig. , sin dalla nascita è sempre stato Persona_1
pagina 2 di 4 cresciuto dal marito della madre, che si è occupato della sua educazione e del suo CP_2
mantenimento.
Per tali motivi, concludeva chiedendo il disconoscimento della paternità di , argomentando Persona_1 come tale azione fosse nell'interesse del minore.
Con comparsa di costituzione i convenuti e avv. Rota Tizia, in qualità di curatore Controparte_1
del de cuius (ex autorizzazione del Giudice Tutelare in data 13.5.2004), entrambi Persona_4
aderendo alle conclusioni del ricorrente.
La causa è stata istruita attraverso CTU genetica, licenziata la quale le parti hanno richiamato le conclusioni trascritte in epigrafe, concordemente nel senso di dichiararsi che non è Parte_1
figlio di . Persona_1
Ciò premesso, l'azione di disconoscimento della paternità proposta dal ricorrente va accolta nel merito.
La CTU licenziata in causa ha accertato come “in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA effettuato su tessuti prelevati durante l'autopsia di e successivamente inclusi in paraffina, Persona_1 si esclude il rapporto di paternità biologica tra e ” (sulla rilevanza e Persona_1 Parte_1
sulla valenza probatoria di indagini genetiche in materia di filiazione, cfr. C. Cost. 266/2006; Cass.
14462/2008; Cass. 15568/2011).
Alle risultanze genetiche si aggiunga la valutazione dell'interesse del minore, il quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto con il padre legittimo, sempre riconoscendo il padre biologico come genitore.
La domanda di disconoscimento va pertanto accolta.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
le spese della CTU, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) DICHIARA che nato a [...] il [...] non è figlio di , Parte_1 Persona_1
nato a [...], il [...] e deceduto in Biella il 3.4.2023;
2) ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni di competenza, ex art. 49 lettera o) d.r.p. 396/2000, e di provvedere agli adempimenti consequenziali;
pagina 3 di 4 3) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
LIQUIDA le spese di CTU in euro
1.742,30, oltre accessori, da porre a carico della parte convenuta detratti Controparte_1
gli acconti percepiti.
Così deciso in data 16.4.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice estensore dott.ssa Simona FRANCESE
pagina 4 di 4