Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte rileva la regolare e rituale notifica dell'avviso di liquidazione all'indirizzo PEC del contribuente. Inoltre, contesta le ragioni del ricorrente in quanto non riferibili all'atto impugnato ma agli atti presupposti, regolarmente notificati, in violazione dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Non applicabilità delle sanzioni

    La Corte ritiene non sussistenti le obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma, pertanto l'eccezione non è accolta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 46
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo