CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240010327442000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: parziale accoglimento del ricorso con annullamento sanzioni e oneri di riscossione
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Nominativo_1 nato a [...] il [...], residente in [...] alla Indirizzo_1 , Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 , da se stesso rappresentato PEC: lombardi. Email_4, proponeva opposizione avverso la Cartella di pagamento N. 092 2024 00103274 42 000 per l'importo totale di Euro 2.955,39 notificata in data 5.02.2025. Con tale atto l'Agenzia Entrate di potenza chiedeva il pagamento dell'imposta di registro, ai sensi degli art. 37 e 41 e dell'art. della tariffa allegata al dpr 131/86, per la mancata registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 578/2022 emesso dal giudice del Tribunale di Potenza.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'Atto presupposto, costituito dall'avviso di liquidazione n.
00000578/2022, e pertanto chiedeva, in parziale accoglimento del ricorso, l'annullamento delle sanzioni ed i costi di riscossione.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 29/05/2025, l'Agenzia delle Entrate confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza del proprio agire avendo ritualmente notificato l'Atto prodromico sottostante la Cartella.
L'Ufficio chiedeva dichiararsi il rigetto e/o inammissibilità del gravame con vittoria di spese, con condanna, altresì, del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c.
All'odierna udienza in camera di consiglio, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la documentazione in atti e la normativa di riferimento, il ricorso non può trovare accoglimento.
Compulsando la documentazione versata in atti del giudizio si rileva la regolare, rituale notifica del prodromico
Avviso di Liquidazione n. 00000578/2022, effettuata all'indirizzo PEC del contribuente, come da Ricevuta di avvenuta Consegna del 13/12/2022. Peraltro, come correttamente riporta parte resistente il contribuente ha opposto ragioni che non sono riferibili all'atto impugnato (cartella di pagamento) ma agli atti prodromici in essa richiamati e regolarmente notificati, con violazione dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 546/1992 a mente del quale è consentita l'impugnazione di un atto solo per vizi propri o in ipotesi di mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile che avrebbe dovuto essere notificato in precedenza. Nessuna censura, pertanto, è ascrivibile all'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Non accoglibile l'invocata eccezione di controparte in ordine alla non applicabilità delle sanzioni (annullamento) ex art. 8 d.lgs. 546/92, in ragione che la stessa è giustificata solo da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma, non ravvisabile nel caso che ci occupa.
Si ritengono, del pari, non sussistenti i motivi per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c., avanzata dalla resistente Agenzia. Per quanto sopra rappresentato il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedura, liquidate nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00) complessivi a favore dell'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Potenza. Potenza,
03/02/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240010327442000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: parziale accoglimento del ricorso con annullamento sanzioni e oneri di riscossione
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Nominativo_1 nato a [...] il [...], residente in [...] alla Indirizzo_1 , Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 , da se stesso rappresentato PEC: lombardi. Email_4, proponeva opposizione avverso la Cartella di pagamento N. 092 2024 00103274 42 000 per l'importo totale di Euro 2.955,39 notificata in data 5.02.2025. Con tale atto l'Agenzia Entrate di potenza chiedeva il pagamento dell'imposta di registro, ai sensi degli art. 37 e 41 e dell'art. della tariffa allegata al dpr 131/86, per la mancata registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 578/2022 emesso dal giudice del Tribunale di Potenza.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'Atto presupposto, costituito dall'avviso di liquidazione n.
00000578/2022, e pertanto chiedeva, in parziale accoglimento del ricorso, l'annullamento delle sanzioni ed i costi di riscossione.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 29/05/2025, l'Agenzia delle Entrate confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza del proprio agire avendo ritualmente notificato l'Atto prodromico sottostante la Cartella.
L'Ufficio chiedeva dichiararsi il rigetto e/o inammissibilità del gravame con vittoria di spese, con condanna, altresì, del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c.
All'odierna udienza in camera di consiglio, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la documentazione in atti e la normativa di riferimento, il ricorso non può trovare accoglimento.
Compulsando la documentazione versata in atti del giudizio si rileva la regolare, rituale notifica del prodromico
Avviso di Liquidazione n. 00000578/2022, effettuata all'indirizzo PEC del contribuente, come da Ricevuta di avvenuta Consegna del 13/12/2022. Peraltro, come correttamente riporta parte resistente il contribuente ha opposto ragioni che non sono riferibili all'atto impugnato (cartella di pagamento) ma agli atti prodromici in essa richiamati e regolarmente notificati, con violazione dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 546/1992 a mente del quale è consentita l'impugnazione di un atto solo per vizi propri o in ipotesi di mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile che avrebbe dovuto essere notificato in precedenza. Nessuna censura, pertanto, è ascrivibile all'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Non accoglibile l'invocata eccezione di controparte in ordine alla non applicabilità delle sanzioni (annullamento) ex art. 8 d.lgs. 546/92, in ragione che la stessa è giustificata solo da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma, non ravvisabile nel caso che ci occupa.
Si ritengono, del pari, non sussistenti i motivi per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c., avanzata dalla resistente Agenzia. Per quanto sopra rappresentato il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedura, liquidate nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00) complessivi a favore dell'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Potenza. Potenza,
03/02/2026