Art. 37. Denominazione di fungo cardoncello
e di prodotti derivati 1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.
e di prodotti derivati 1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.