Articolo 37 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
Articolo 36Articolo 38
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25 agosto 2016
Art. 37. Denominazione di fungo cardoncello
e di prodotti derivati 1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.
Entrata in vigore il 25 agosto 2016