TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 40934/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
via dei Sergii 40-42, rappresentata e difesa da sé stessa opponente in riassunzione
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell'avv. Rosario Varì che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
opposta in riassunzione all'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte opponente a rimborsare in favore del Parte_1
procuratore antistatario di i compensi legali che Controparte_1
si liquidano in € 4.200,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 14.2.2023 avvocato, si è vista recapitare da Parte_1 [...]
una intimazione a pagare, entro cinque giorni, la Controparte_1
complessiva somma di € 235.726,96, costituita da una numerosa serie di cartelle di pagamento (intimazione di pagamento n. 097 2023 90179388 20/000).
La ha proposto opposizione a detta intimazione davanti alla Corte di Pt_1
giustizia tributaria di Roma che, con sentenza del 7.5.2024, ha dichiarato, con riguardo a dieci cartelle sottese all'intimazione di pagamento ed aventi come Ente impositore la nazionale forense, il difetto di giurisdizione, assegnando il CP_2
termine di legge per la riassunzione della controversia davanti al giudice del lavoro.
La ha riassunto il giudizio davanti a questo giudice del lavoro con Pt_1
ricorso depositato in data 8.11.2024 convenendo in giudizio la sola
[...]
. Controparte_1
Quest'ultima si è costituita eccependo la tardività della riassunzione e contestando la fondatezza dell'opposizione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della va disattesa per carenza di legittimazione passiva Pt_1
della parte convenuta.
1. Va preliminarmente rilevato che la Corte di giustizia tributaria di Roma, con sentenza del 7.5.2024, nel dichiararsi non munita di giurisdizione ha assegnato
“termine di legge” per la riassunzione della controversia davanti al giudice del lavoro.
Il termine di legge è quello previsto dall'art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009, secondo il quale la causa deve essere riassunta nel “termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia” che dichiara il difetto di giurisdizione.
Non è dato sapere quando la predetta sentenza sia passata in giudicato, poiché non è dato sapere se detta sentenza sia stata o meno notificata da una delle parti (in caso di mancata notifica della sentenza, il termine per impugnare quest'ultima è di sei mesi dalla data di deposito della sentenza stessa).
Con la conseguenza che non vi è prova che la abbia riassunto il Pt_1
giudizio tardivamente, non potendosi pertanto emettere provvedimento di estinzione del giudizio, ex art. 59, comma 4, della legge n. 69/2009.
2. Ciò detto, la domanda proposta dalla va disattesa perché Pt_1
quest'ultima ha convenuto in giudizio unicamente Controparte_3
e non l'Ente impositore (la .
[...] CP_4
Si tratta, infatti di opposizione ad intimazione di pagamento riguardante dieci cartelle di pagamento aventi la quale Ente impositore. CP_4
2 L'opposizione proposta è diretta ad ottenere l'accertamento negativo del debito riportato in dette cartelle, accertamento negativo motivato con il fatto che sarebbero prescritte le pretese creditorie della “essendo ormai CP_4
trascorsi oltre 5 anni dall'anno di riferimento del relativo debito e/o dalla notificazione della relativa cartella”.
Deve pertanto farsi applicazione del principio espresso da Cass. sez. un.
8.3.2022, n. 7514, secondo il quale, nei casi come quello in esame, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore (quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio), sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 52.000,01 a € 260.000,00, pari all'importo totale delle cartelle della
[...]
); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) CP_4
nei rispettivi valori medi;
si è infine disposta la riduzione fino al 50% di tutte e tre le fasi, considerata la semplicità della questione trattata.
Roma, 20.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
3