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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Francesco Saverio Ruggiero, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 7063/2019R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1528/2019 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 8 maggio 2019, notificato in data 20 maggio 2019
TRA
, C.F. P. IVA in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona della Sindaca p.t., dott.ssa , rappresentata e difesa – Parte_2
giusta procura in calce del presente atto e giusta delibera di G.C. n giusta delibera di Giunta Comunale n. 111 del 06/06/2019 in virtù del disposto dell'art. 54/ ter dello Statuto Comunale ed art. 2 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, e giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv.
Carla Concilio C.F. (giusta delibera di giunta n. 111 del CodiceFiscale_1
06.06.2019) con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura comunale in , Piazza Aldo Moro n. 1. Parte_1
OPPONENTE
E
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Nicodemo Anania (C.F.
), giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in , Parte_1
Piazza della Repubblica, Traversa Via O. D'Anzilio n. 1
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Parte_1
del sindaco p.t., ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno CP_1
1 per spiegare opposizione avverso il d.i. di cui all'epigrafe, con il quale gli CP_1
era stato ingiunto di pagare la somma di euro 8.085,00, quale differenza fra la somma versata per la “concessione edicola funeraria” di tipo A e l'importo effettivo dell'opera, come determinato dal ribasso da parte dell'impresa aggiudicatrice dei lavori, in favore di CP_1
L'importo ingiunto traeva origine dal contratto sottoscritto, in data 29.09.2010, dalRotella e il per la concessione di un'edicola funeraria da Pt_1 Parte_1 realizzarsi in un'area cimiteriale, in cui costi veniva stabilito dall'Ente per ogni concessionario aggiudicatario nella somma di € 23.100,00.
A fronte del versamento di tale corrispettivo, il si Parte_1
impegnava a restituire le somme versate in eccedenza entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori (cfr. art. 9, comma II contratto concessione).
L'opponente a motivo di impugnativa rilevava l'inesattezza della somma richiesta, a suo dire, non ancora determinata né determinabile nel suo ammontare atteso che le opere relative all' ampliamento del Cimitero cittadino di Parte_1
di via della Pace sarebbero ancora in corso di ultimazione e, solo il loro completamento, con redazione del relativo quadro economico di spesa definitivo, potrà consentire di individuare l'esatto ammontare delle somme da dare in restituzione ai concessionari aventi diritto. A sostegno delle sue ragioni la difesa dell'ente, dopo avere effettuato un excursus cronologico delle vicissitudini del progetto pubblico oggetto di causa, rappresentava di avere deliberato, con provvedimento della Commissione Straordinaria n. 84/G del 03.06.2016 (cfr. pag.
14 dell'atto di opposizione), un incremento ulteriore delle opere a realizzarsi, con maggior introito nelle casse dell'amministrazione rispetto al costo totale dell'intervento inizialmente previsto (ossia € 14.830.965,00 a fronte di €
12.467.671,22 cfr. pag. 15 della opposizione) e con conseguente previsione di un saldo attivo da ripartire tra i concessionari aventi diritto, una volta conseguita la rendicontazione complessiva, pari ad € 2.531.272,43 come evidenziato da perizia di assestamento tecnico economico assunta a protocollo 36420 del 3.5.2018 prodotta in atti (cfr. doc. all. opponente e pagg. 18 e 19 atto di opposizione).
Infine, deduceva l'inesigibilità del credito richiesto, in quanto non era materialmente trascorso il termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di cui all'art. 9 del richiamato contratto di concessione. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio.
2 Si costituiva in giudizio impugnando e contestando quanto CP_1 contenuto nell'atto di opposizione. Nel merito, evidenziava la violazione delle norme in materia di appalti e di rinnovo dei contratti. Specificava poi che il credito vantato aveva origine dal contratto di concessione di un'edicola funeraria sottoscritto nel 2010, il quale non aveva alcun collegamento con il contratto di appalto sottoscritto dalla amministrazione con un soggetto terzo per la realizzazione del complesso cimiteriale;
pertanto, l'importo definitivo veniva determinato all'esito dell'aggiudicazione e non del costo finale sostenuto dall'Amministrazione (come affermato da parte opponente). Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite.
Conclusa la fase istruttoria, la causa perveniva all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con note autorizzate, il dava atto della intervenuta Parte_1
conciliazione della lite, con compensazione delle spese di lite.
Con nota, depositata in data 30.05.2024, alla quale aderiva anche l'opposta,
l'opponente istava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta conciliazione della presente vertenza.
Sebbene il , in seguito, abbia manifestato la volontà di non Parte_1
aderire più alla conciliazione, in ogni caso la materia del contendere va considerata cessata in quanto, come da atto depositato in data 30.05.2024, ha dichiarato espressamente la volontà di transigere. In seguito a ciò, si prende atto della conciliazione e si dichiara cessata la materia del contendere, dal momento che, nel mandato alle liti al difensore dell'opponente, era espressamente ricompreso anche il potere di transigere.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza della delibera di giunta, n. 219 del 30.11.2021, avente ad oggetto direttive all'avvocatura comunale per la conciliazione dei giudizi pendenti di opposizione a d.i. notificati da concessionari per edicole funerarie. Infatti, sebbene il , in seguito, abbia manifestato la volontà di non aderire Parte_1
più alla conciliazione, in ogni caso la materia del contendere va considerata cessata in quanto, come da atto depositato in data 30.05.2024, l'opponente ha dichiarato espressamente la volontà di transigere. In seguito a ciò, si prende atto della conciliazione e si dichiara cessata la materia del contendere, dal momento
3 che, nel mandato alle liti al difensore dell'opponente, era espressamente ricompreso anche il potere di transigere.
In detta situazione, infatti, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo
Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr. Cass.95/9781; Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva infatti il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100 c.p.c.
Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge
4 quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse). Si tratta di una sentenza di rito, che determina il passaggio in giudicato solo della circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione di un particolare procedimento (quello che conclude il processo con la sentenza di cessata materia del contendere), ma, proprio perché sentenza di rito, non preclude la possibilità di ripresentare le medesime domande in un successivo processo;
ribadita la natura di pronuncia di mero rito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire;
ma, appunto, a proseguire proprio quel giudizio in cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, nel caso in esame, comporta anche la revoca del d.i. opposto, considerato che, come affermato dalla
Suprema Corte: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione” (cfr. Cass. Sez.
I sentenza n. 13085 del 22.5.2008; Cass. Civile, Sez. Lav. n. 4531 del
10.04.2000).
Conformemente agli accordi intercorsi fra le parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1528/2019 emesso dal Tribunale di Salerno in data 8
5 maggio 2019;
2) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 13/01/2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero
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