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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5159/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Salita San Nicolosio n. 8/9
e
, C.F. , nata in [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Genova, Via Leonardo Montaldo n. 26/5,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti (C.F. Parte_3
) e (C.F. , che li rappresentano C.F._3 Parte_4 C.F._4
e li difendono, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi senza alcuna condizione;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito nella domanda rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Savona il 02/08/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato, e dalla loro unione non sono nati figli;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
05/07/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le parti hanno chiesto unicamente la pronuncia in punto status non essendo nati figli dall'unione ed essendosi dichiarati economicamente autosufficienti;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio dei medesimi difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Savona il 02/08/2018 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2018, Numero 131, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Salita San Nicolosio n. 8/9
e
, C.F. , nata in [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Genova, Via Leonardo Montaldo n. 26/5,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti (C.F. Parte_3
) e (C.F. , che li rappresentano C.F._3 Parte_4 C.F._4
e li difendono, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi senza alcuna condizione;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito nella domanda rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Savona il 02/08/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato, e dalla loro unione non sono nati figli;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
05/07/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le parti hanno chiesto unicamente la pronuncia in punto status non essendo nati figli dall'unione ed essendosi dichiarati economicamente autosufficienti;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio dei medesimi difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Savona il 02/08/2018 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2018, Numero 131, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino