Art. 14.
Il regolamento del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato dal Consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni della presente legge.
Le modificazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze.
Il regolamento del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato dal Consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni della presente legge.
Le modificazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze.