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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 15/2024 RG promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Francesco Alvaro, Teresa Ielasi
appellante contro
Controparte_1
con l'avv. Luca Piolanti
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
12.7.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA conveniva davanti al Tribunale di Firenze e Parte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_3
di avere svolto la propria attività lavorativa per n. 210 ore mensili, in luogo delle 168 retribuite o, comunque, per l'orario diverso, anche inferiore, ritenuto di giustizia e di accertare per l'effetto che il lavoratore aveva maturato, a titolo di compenso per lavoro straordinario, o per il diverso titolo ritenuto di giustizia, il diritto alla liquidazione di differenze retributive pari a € 28.133,18, oltre all'incidenza sul tfr pari a € 2.083,94 o, comunque, alla diversa somma, anche inferiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando al pagamento di tali CP_4
1 somme;
di accertare e dichiarare, in ordine al medesimo titolo, la responsabilità solidale in capo a con condanna, in via solidale, del Controparte_3
medesimo Ente al pagamento delle differenze retributive maturate dal di accertare e Parte_1
dichiarare, altresì, il diritto del Benesperi alla liquidazione della quota sociale dal medesimo versata e mai restituita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 30.9.2018, per l'ammontare di € 4.712,57 o, comunque, per il diverso ammontare, anche inferiore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare al CP_4
pagamento della predetta somma. Vinte le spese.
Cont Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso, condannando a corrispondere a Parte_1
, a titolo di lavoro straordinario e relativa incidenza sul tfr - al netto della detrazione della
[...] somma residua di quota sociale dovuta da a e pari a € Parte_1 Controparte_2
5.287,43 - la somma capitale lorda complessiva di € 17.190,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
aveva respinto ogni altra domanda;
aveva condannato a Controparte_2
rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700,00, oltre accessori;
aveva condannato il a rifondere le spese nei confronti di per € 3.700,00, oltre accessori;
Parte_1 CP_3
con spese di Ctu contabile a carico di CF.
Per quanto di interesse nel presente grado (rigetto della domanda nei confronti di ), il CP_3
Tribunale assumeva: “Preliminarmente, deve considerarsi che la questione della configurabilità, in materia di appalti pubblici, di una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs.
n. 276 del 2003, è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, co. 2 (v., nello stesso senso, anche Cass. n. 30100/2022).
11. Ritiene, pertanto, il Tribunale che la domanda spiegata dal ricorrente nei confronti di CP_3
quale obbligato in solido, debba essere rigettata, atteso che la Legge Regionale n. 40/2005, che disciplina il Sistema Sanitario toscano, all'art. 100, stabilisce espressamente che “L' è ente CP_3 del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica …”.
12. E ai sensi dell'art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001, “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
2 rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. …”.
13. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la ratio dell'esclusione in parola va ravvisata nel principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano a esborsi non preventivamente preventivati e deliberati, venendo in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica o del servizio pubblico, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (in tal senso,
v., fra le altre, Cass. n. 19673/2019).
14. Per mera completezza, si precisa che il ricorrente non ha agito nei confronti di anche ex CP_3
art. 1676 c.c. Dei relativi elementi costitutivi non vi è, pertanto, in atti, né, allegazione, né, prova….”.
Relativamente alla pronuncia in punto di spese, la sentenza affermava: “…….tenuto conto degli esiti del giudizio, si ritiene di dover condannare CF (maggiormente soccombente) a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore (inferiore al petitum) per il quale il ricorso ha trovato accoglimento e all'attività difensiva concretamente svolta;
e di dover condannare il ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla CP_3 base del valore della domanda e dell'attività difensiva concretamente svolta (incentrata essenzialmente sulla questione di diritto dell'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003)…..”. ha impugnato la sentenza chiedendo: in tesi, di accertare e dichiarare Parte_2
l'applicabilità, nei confronti di , della solidale responsabilità, in applicazione dell'art. 1676 CP_3
cc.; accertare e dichiarare non integratasi la soccombenza nei confronti del condannare, Parte_1 per l'effetto, l alla refusione delle spese legali liquidate in capo al in ipotesi, di CP_3 Parte_1 accertare e dichiarare in base al principio iura novi curia, l'esistenza della potenziale responsabilità solidale nei confronti di , in applicazione dell'art. 1676 c.c.; accertata e dichiarata CP_3
l'inapplicabilità della disposizione in ragione della inesistenza di un credito in capo all'appaltatore, compensare le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del disposto di cui all'art. 92
c.p.c.; condannare l alla refusione della differenza tra le spese legali liquidate in primo CP_3
grado e quelle che saranno accertate di giustizia;
in ipotesi ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare in base al principio iura novi curia, l'esistenza della potenziale responsabilità solidale nei confronti di , in applicazione dell'art. 1676 c.c.; accertata e dichiarata l'inapplicabilità della CP_3
disposizione in ragione della inesistenza di un credito in capo all'appaltatore, ed in ragione dell'attività difensiva posta in essere dall'Ente, quantificare le spese legali di soccombenza del ricorrente nella metà di quelle riconosciute in suo favore, in quanto parte vittoriosa del giudizio
3 Cont instaurato nei confronti di , o comunque in misura inferiore rispetto alla sentenza oggetto di condanna e comunque condannare l alla refusione della differenza tra le spese legali CP_3
liquidate in primo grado e quelle accertate secondo giustizia. Vinte le spese del grado.
L'appellante assume che la sentenza del Tribunale era errata sotto i seguenti profili:
1) laddove la pronuncia aveva affermato che il ricorrente non aveva agito ex art 1676 cc nei confronti di e che dei relativi elementi costitutivi non vi era né allegazione e prova. Tale CP_3
convincimento era erroneo, avendo il giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda, principio che rappresentava l'estrinsecazione del brocardo iura novit curia, non esistendo un onere delle parti di indicare la norma posta a base della pretesa rivendicata.
Peraltro, la stessa in primo grado aveva preso posizione sulla applicazione della CP_3 disposizione di cui all'art 1676 cc, accettando il contraddittorio sulla questione e deducendo (senza fornire alcuna prova in merito) l'inesistenza di un credito di CF da cui aveva desunto l'inapplicabilità della norma in questione. Il giudice pertanto avrebbe dovuto effettuare una verifica: in assenza di prova documentale da parte di , la pronuncia doveva essere di accertamento CP_3 della responsabilità in capo all'Ente
2) il Tribunale aveva errato laddove - pur ritenuto sufficiente ai fini dell'esonero da responsabilità la posizione assunta dall'Ente - avrebbe dovuto respingere la domanda del per infondatezza Parte_1
e non certo in ragione di un difetto di legittimazione passiva dell'Ente. L'avere confidato il nella solidarietà di ex art 1676 cc nonché il fatto che l'Ente non aveva fornito Parte_1 CP_3
alcuna prova documentale di tale esonero avrebbe dovuto poi comportare una pronuncia di compensazione delle spese del primo grado, ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni ex art 92 cpc,
Corte Cost. n. 77/2018: la condanna del al pagamento delle spese legali era invece Parte_1
apparsa ingiustamente punitiva
3) la quantificazione delle spese di primo grado non era in ogni caso condivisibile: le spese erano state liquidate nella stessa misura di quelle liquidate nei confronti del datore di lavoro, ma l'intensa attività processuale che era stata svolta, con più udienze istruttorie, non aveva coinvolto che CP_3 aveva assunto una posizione da “spettatore”. Inoltre, il Tribunale avrebbe potuto estromettere la medesima parte, prendendo atto del difetto di legittimazione passiva. Era poi contraddittoria rispetto alla decisione sulle spese la relativa motivazione emergendo dalla stessa la diversa connotazione dell'attività processuale compiuta per l'accertamento nei confronti del datore di lavoro e nei confronti di (incentrata esclusivamente sull'applicabilità dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003); CP_3
ragione per cui, al più la condanna avrebbe dovuto essere limitata alla metà delle spese liquidate nei confronti di CF o comunque determinata in misura inferiore. si è costituito rilevando: Controparte_3
4 -quanto al primo motivo sull'applicabilità dell'art 1676 cc, innanzitutto, il aveva agito nei Parte_1 confronti dell'appellata ex art 29 D.l.vo n. 267/2003 e, anche laddove il Giudice avesse dovuto effettuare le opportune verifiche, il ricorrente avrebbe dovuto portare in giudizio gli elementi necessari a consentire detta verifica
-quanto al secondo motivo in punto di compensazione delle spese, il contratto di appalto era terminato il 30.9.2018 e non sussisteva alcun debito-credito legittimante l'applicazione della norma di cui all'art 1676 cc, onde la pronuncia di rigetto della domanda con le conseguenti determinazioni in punto di spese
-quanto al terzo motivo sulla rideterminazione del quantum delle spese, queste erano state calcolate correttamente in relazione al valore della domanda e alla questione di diritto.
*******
In via preliminare, si osserva come in questo giudizio non sia più parte la Controparte_5
a cui l'appello non è stato notificato: chiesti alla parte i relativi chiarimenti sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa, il procuratore del ha Parte_1
Cont dichiarato che il rapporto con la si era oramai esaurito, nel senso che la pronuncia di primo grado aveva definito compiutamente il rapporto con il datore di lavoro e alla medesima pronuncia era stata data concreta esecuzione, non sussistendo quindi più alcun interesse alla partecipazione di tale parte al presente giudizio.
In relazione ai singoli motivi, le seguenti considerazioni:
-sul primo motivo di appello, la sentenza non appare censurabile dal momento che la stessa aveva richiamato l'art 1676 cc, norma non invocata nel ricorso di primo grado, ma solo nella memoria al fine di escludere la sussistenza dei relativi presupposti. CP_3
In proposito, il primo giudice così argomentava: “Per mera completezza, si precisa che il ricorrente non ha agito nei confronti di anche ex art. 1676 c.c. Dei relativi elementi costitutivi non vi CP_3
è, pertanto, in atti, né, allegazione, né, prova….”.
L'appellante lamenta che spetterebbe al Tribunale il potere-dovere di qualificare l'azione, individuando la norma da applicarsi una volta che sono stati forniti al giudice i fatti costitutivi.
Tuttavia, nella specie, mancavano del tutto gli elementi costitutivi dell'azione diretta verso il committente ex art 1676 cc, ossia l'allegazione e prova dei presupposti per l'applicazione della norma, costituiti dalla sussistenza di un debito di nei confronti di CF, essendo ammessa CP_3
l'azione verso il committente per conseguire il dovuto sino alla concorrenza del debito nei confronti dell'appaltatore.
In proposito, il nulla aveva allegato e provato (invocando soltanto la solidarietà dell'art Parte_1
29 D.l.vo n. 276/2003) e non vi è dubbio che nella specie il relativo onere probatorio gravi sul
5 lavoratore che chiede il pagamento del dovuto, diversamente che nella fattispecie di cui all'art 29
D.l.vo n. 276/2003 che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo (Cass 1281/2024).
In tale contesto, quindi, nessuna verifica doveva essere effettuata dal Tribunale come preteso dall'appellante, non potendo supplire il giudice ad una assoluta carenza del ricorso sia in punto di allegazioni che di successiva prova dei fatti costitutivi della sua pretesa
-sul secondo motivo di appello, premesso che la sentenza del Tribunale era stata una sentenza complessivamente di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Ente (sia per l'inapplicabilità dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003 all , quale ente pubblico;
sia perché non era CP_3
stata avanzata una domanda ex art 1676 cc, in assenza di allegazione e prova dei relativi presupposti), era ampiamente giustificata la condanna alle spese del primo grado di giudizio in considerazione dell'infondatezza del ricorso nei confronti dell'Ente. In merito, a nulla rilevava il fatto che il avesse confidato nella garanzia di cui all'art 1676 cc (senza tuttavia alcuna Parte_1
allegazione dei relativi presupposti) o che non avesse fornito elementi di prova CP_3
documentale dell'inesistenza del credito, dal momento che nessun onere gravava su tale Ente.
-sul terzo motivo di appello, le spese del primo grado appaiono congruamente determinate dal
Tribunale, con riferimento al valore della causa come accertato, non ritenendo sussistenti esigenze di differenziazione rispetto alle spese a carico del datore di lavoro, essendo convenuto per CP_3
la medesima domanda (ossia per il pagamento della medesima somma), a prescindere dalla necessità di risoluzione di questioni di diritto che comunque avevano richiesto la partecipazione dell'Ente sino alla definizione del giudizio.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse devono essere poste a carico del medesimo appellante e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi, per l'importo di € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
6 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 22 ottobre 2024.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 15/2024 RG promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Francesco Alvaro, Teresa Ielasi
appellante contro
Controparte_1
con l'avv. Luca Piolanti
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
12.7.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA conveniva davanti al Tribunale di Firenze e Parte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_3
di avere svolto la propria attività lavorativa per n. 210 ore mensili, in luogo delle 168 retribuite o, comunque, per l'orario diverso, anche inferiore, ritenuto di giustizia e di accertare per l'effetto che il lavoratore aveva maturato, a titolo di compenso per lavoro straordinario, o per il diverso titolo ritenuto di giustizia, il diritto alla liquidazione di differenze retributive pari a € 28.133,18, oltre all'incidenza sul tfr pari a € 2.083,94 o, comunque, alla diversa somma, anche inferiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando al pagamento di tali CP_4
1 somme;
di accertare e dichiarare, in ordine al medesimo titolo, la responsabilità solidale in capo a con condanna, in via solidale, del Controparte_3
medesimo Ente al pagamento delle differenze retributive maturate dal di accertare e Parte_1
dichiarare, altresì, il diritto del Benesperi alla liquidazione della quota sociale dal medesimo versata e mai restituita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 30.9.2018, per l'ammontare di € 4.712,57 o, comunque, per il diverso ammontare, anche inferiore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare al CP_4
pagamento della predetta somma. Vinte le spese.
Cont Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso, condannando a corrispondere a Parte_1
, a titolo di lavoro straordinario e relativa incidenza sul tfr - al netto della detrazione della
[...] somma residua di quota sociale dovuta da a e pari a € Parte_1 Controparte_2
5.287,43 - la somma capitale lorda complessiva di € 17.190,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
aveva respinto ogni altra domanda;
aveva condannato a Controparte_2
rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700,00, oltre accessori;
aveva condannato il a rifondere le spese nei confronti di per € 3.700,00, oltre accessori;
Parte_1 CP_3
con spese di Ctu contabile a carico di CF.
Per quanto di interesse nel presente grado (rigetto della domanda nei confronti di ), il CP_3
Tribunale assumeva: “Preliminarmente, deve considerarsi che la questione della configurabilità, in materia di appalti pubblici, di una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs.
n. 276 del 2003, è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, co. 2 (v., nello stesso senso, anche Cass. n. 30100/2022).
11. Ritiene, pertanto, il Tribunale che la domanda spiegata dal ricorrente nei confronti di CP_3
quale obbligato in solido, debba essere rigettata, atteso che la Legge Regionale n. 40/2005, che disciplina il Sistema Sanitario toscano, all'art. 100, stabilisce espressamente che “L' è ente CP_3 del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica …”.
12. E ai sensi dell'art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001, “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
2 rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. …”.
13. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la ratio dell'esclusione in parola va ravvisata nel principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano a esborsi non preventivamente preventivati e deliberati, venendo in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica o del servizio pubblico, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (in tal senso,
v., fra le altre, Cass. n. 19673/2019).
14. Per mera completezza, si precisa che il ricorrente non ha agito nei confronti di anche ex CP_3
art. 1676 c.c. Dei relativi elementi costitutivi non vi è, pertanto, in atti, né, allegazione, né, prova….”.
Relativamente alla pronuncia in punto di spese, la sentenza affermava: “…….tenuto conto degli esiti del giudizio, si ritiene di dover condannare CF (maggiormente soccombente) a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore (inferiore al petitum) per il quale il ricorso ha trovato accoglimento e all'attività difensiva concretamente svolta;
e di dover condannare il ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla CP_3 base del valore della domanda e dell'attività difensiva concretamente svolta (incentrata essenzialmente sulla questione di diritto dell'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003)…..”. ha impugnato la sentenza chiedendo: in tesi, di accertare e dichiarare Parte_2
l'applicabilità, nei confronti di , della solidale responsabilità, in applicazione dell'art. 1676 CP_3
cc.; accertare e dichiarare non integratasi la soccombenza nei confronti del condannare, Parte_1 per l'effetto, l alla refusione delle spese legali liquidate in capo al in ipotesi, di CP_3 Parte_1 accertare e dichiarare in base al principio iura novi curia, l'esistenza della potenziale responsabilità solidale nei confronti di , in applicazione dell'art. 1676 c.c.; accertata e dichiarata CP_3
l'inapplicabilità della disposizione in ragione della inesistenza di un credito in capo all'appaltatore, compensare le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del disposto di cui all'art. 92
c.p.c.; condannare l alla refusione della differenza tra le spese legali liquidate in primo CP_3
grado e quelle che saranno accertate di giustizia;
in ipotesi ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare in base al principio iura novi curia, l'esistenza della potenziale responsabilità solidale nei confronti di , in applicazione dell'art. 1676 c.c.; accertata e dichiarata l'inapplicabilità della CP_3
disposizione in ragione della inesistenza di un credito in capo all'appaltatore, ed in ragione dell'attività difensiva posta in essere dall'Ente, quantificare le spese legali di soccombenza del ricorrente nella metà di quelle riconosciute in suo favore, in quanto parte vittoriosa del giudizio
3 Cont instaurato nei confronti di , o comunque in misura inferiore rispetto alla sentenza oggetto di condanna e comunque condannare l alla refusione della differenza tra le spese legali CP_3
liquidate in primo grado e quelle accertate secondo giustizia. Vinte le spese del grado.
L'appellante assume che la sentenza del Tribunale era errata sotto i seguenti profili:
1) laddove la pronuncia aveva affermato che il ricorrente non aveva agito ex art 1676 cc nei confronti di e che dei relativi elementi costitutivi non vi era né allegazione e prova. Tale CP_3
convincimento era erroneo, avendo il giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda, principio che rappresentava l'estrinsecazione del brocardo iura novit curia, non esistendo un onere delle parti di indicare la norma posta a base della pretesa rivendicata.
Peraltro, la stessa in primo grado aveva preso posizione sulla applicazione della CP_3 disposizione di cui all'art 1676 cc, accettando il contraddittorio sulla questione e deducendo (senza fornire alcuna prova in merito) l'inesistenza di un credito di CF da cui aveva desunto l'inapplicabilità della norma in questione. Il giudice pertanto avrebbe dovuto effettuare una verifica: in assenza di prova documentale da parte di , la pronuncia doveva essere di accertamento CP_3 della responsabilità in capo all'Ente
2) il Tribunale aveva errato laddove - pur ritenuto sufficiente ai fini dell'esonero da responsabilità la posizione assunta dall'Ente - avrebbe dovuto respingere la domanda del per infondatezza Parte_1
e non certo in ragione di un difetto di legittimazione passiva dell'Ente. L'avere confidato il nella solidarietà di ex art 1676 cc nonché il fatto che l'Ente non aveva fornito Parte_1 CP_3
alcuna prova documentale di tale esonero avrebbe dovuto poi comportare una pronuncia di compensazione delle spese del primo grado, ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni ex art 92 cpc,
Corte Cost. n. 77/2018: la condanna del al pagamento delle spese legali era invece Parte_1
apparsa ingiustamente punitiva
3) la quantificazione delle spese di primo grado non era in ogni caso condivisibile: le spese erano state liquidate nella stessa misura di quelle liquidate nei confronti del datore di lavoro, ma l'intensa attività processuale che era stata svolta, con più udienze istruttorie, non aveva coinvolto che CP_3 aveva assunto una posizione da “spettatore”. Inoltre, il Tribunale avrebbe potuto estromettere la medesima parte, prendendo atto del difetto di legittimazione passiva. Era poi contraddittoria rispetto alla decisione sulle spese la relativa motivazione emergendo dalla stessa la diversa connotazione dell'attività processuale compiuta per l'accertamento nei confronti del datore di lavoro e nei confronti di (incentrata esclusivamente sull'applicabilità dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003); CP_3
ragione per cui, al più la condanna avrebbe dovuto essere limitata alla metà delle spese liquidate nei confronti di CF o comunque determinata in misura inferiore. si è costituito rilevando: Controparte_3
4 -quanto al primo motivo sull'applicabilità dell'art 1676 cc, innanzitutto, il aveva agito nei Parte_1 confronti dell'appellata ex art 29 D.l.vo n. 267/2003 e, anche laddove il Giudice avesse dovuto effettuare le opportune verifiche, il ricorrente avrebbe dovuto portare in giudizio gli elementi necessari a consentire detta verifica
-quanto al secondo motivo in punto di compensazione delle spese, il contratto di appalto era terminato il 30.9.2018 e non sussisteva alcun debito-credito legittimante l'applicazione della norma di cui all'art 1676 cc, onde la pronuncia di rigetto della domanda con le conseguenti determinazioni in punto di spese
-quanto al terzo motivo sulla rideterminazione del quantum delle spese, queste erano state calcolate correttamente in relazione al valore della domanda e alla questione di diritto.
*******
In via preliminare, si osserva come in questo giudizio non sia più parte la Controparte_5
a cui l'appello non è stato notificato: chiesti alla parte i relativi chiarimenti sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa, il procuratore del ha Parte_1
Cont dichiarato che il rapporto con la si era oramai esaurito, nel senso che la pronuncia di primo grado aveva definito compiutamente il rapporto con il datore di lavoro e alla medesima pronuncia era stata data concreta esecuzione, non sussistendo quindi più alcun interesse alla partecipazione di tale parte al presente giudizio.
In relazione ai singoli motivi, le seguenti considerazioni:
-sul primo motivo di appello, la sentenza non appare censurabile dal momento che la stessa aveva richiamato l'art 1676 cc, norma non invocata nel ricorso di primo grado, ma solo nella memoria al fine di escludere la sussistenza dei relativi presupposti. CP_3
In proposito, il primo giudice così argomentava: “Per mera completezza, si precisa che il ricorrente non ha agito nei confronti di anche ex art. 1676 c.c. Dei relativi elementi costitutivi non vi CP_3
è, pertanto, in atti, né, allegazione, né, prova….”.
L'appellante lamenta che spetterebbe al Tribunale il potere-dovere di qualificare l'azione, individuando la norma da applicarsi una volta che sono stati forniti al giudice i fatti costitutivi.
Tuttavia, nella specie, mancavano del tutto gli elementi costitutivi dell'azione diretta verso il committente ex art 1676 cc, ossia l'allegazione e prova dei presupposti per l'applicazione della norma, costituiti dalla sussistenza di un debito di nei confronti di CF, essendo ammessa CP_3
l'azione verso il committente per conseguire il dovuto sino alla concorrenza del debito nei confronti dell'appaltatore.
In proposito, il nulla aveva allegato e provato (invocando soltanto la solidarietà dell'art Parte_1
29 D.l.vo n. 276/2003) e non vi è dubbio che nella specie il relativo onere probatorio gravi sul
5 lavoratore che chiede il pagamento del dovuto, diversamente che nella fattispecie di cui all'art 29
D.l.vo n. 276/2003 che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo (Cass 1281/2024).
In tale contesto, quindi, nessuna verifica doveva essere effettuata dal Tribunale come preteso dall'appellante, non potendo supplire il giudice ad una assoluta carenza del ricorso sia in punto di allegazioni che di successiva prova dei fatti costitutivi della sua pretesa
-sul secondo motivo di appello, premesso che la sentenza del Tribunale era stata una sentenza complessivamente di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Ente (sia per l'inapplicabilità dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003 all , quale ente pubblico;
sia perché non era CP_3
stata avanzata una domanda ex art 1676 cc, in assenza di allegazione e prova dei relativi presupposti), era ampiamente giustificata la condanna alle spese del primo grado di giudizio in considerazione dell'infondatezza del ricorso nei confronti dell'Ente. In merito, a nulla rilevava il fatto che il avesse confidato nella garanzia di cui all'art 1676 cc (senza tuttavia alcuna Parte_1
allegazione dei relativi presupposti) o che non avesse fornito elementi di prova CP_3
documentale dell'inesistenza del credito, dal momento che nessun onere gravava su tale Ente.
-sul terzo motivo di appello, le spese del primo grado appaiono congruamente determinate dal
Tribunale, con riferimento al valore della causa come accertato, non ritenendo sussistenti esigenze di differenziazione rispetto alle spese a carico del datore di lavoro, essendo convenuto per CP_3
la medesima domanda (ossia per il pagamento della medesima somma), a prescindere dalla necessità di risoluzione di questioni di diritto che comunque avevano richiesto la partecipazione dell'Ente sino alla definizione del giudizio.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse devono essere poste a carico del medesimo appellante e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi, per l'importo di € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
6 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 22 ottobre 2024.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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