Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2025 proposto dalla -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierpaolo Lucifora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
a) della determinazione R.U.P. del Comune di Trapani prot. n.-OMISSIS-, di esclusione della -OMISSIS- dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a mezzo guida degli scuolabus comunali per l’anno scolastico 2025/2026, ai sensi dell’art. 98, co.3 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per “erronea/non veritiera informazione” nella sezione C del DGUE circa “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione …”;
b) del “provvedimento unico di esclusione” prot. -OMISSIS-con il quale è stata confermata l’esclusione (anche) della -OMISSIS-per le ragioni già comunicate con la determinazione impugnata sub a);
c) della proposta di aggiudicazione in favore della -OMISSIS- pubblicata sulla piattaforma MEPA in data 11 settembre 2025;
d) del provvedimento prot. gen. -OMISSIS-, con il quale il R.U.P., riscontrando “atto stragiudiziale di invito all’esercizio dell’autotutela” della Cooperativa ricorrente, ha confermato le proprie determinazioni nel senso dell’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;
e) del provvedimento di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, ove già intervenuto e del quale non si conoscono gli estremi ed il contenuto;
f) del provvedimento, del quale non si conoscono estremi e contenuto, con il quale la Stazione appaltante ha affidato in via d’urgenza l’esecuzione del servizio alla -OMISSIS-;
g) di ogni altro atto della procedura di gara, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra i quali deve intendersi espressamente compreso il verbale -OMISSIS- relativo alla seduta di gara del 1° settembre 2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche senza aver precedentemente escluso i concorrenti ammessi con riserva nel corso delle sedute antecedenti,
NONCHÉ PER L’ACCOGLIMENTO
della domanda di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di servizio in questione e la stipula del relativo contratto (tutela in forma specifica) e:
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal Comune di Trapani con la -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010;
- per l’accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d’ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. n.104/2010 s.m.i.;
E CON RISERVA
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trapani e della -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa AL NE e udito per la parte ricorrente il difensore presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso la società -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, degli atti in epigrafe individuati, attinenti una procedura di affidamento di un servizio di trasporto scolastico a mezzo guida degli scuolabus comunali per l’anno scolastico 2025/2026. Ha chiesto, inoltre, il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria del servizio.
2. Si premette, in punto di fatto, che, con determinazione a contrarre n. 2887 del 29 luglio 2025, il Comune di Trapani ha indetto una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico, ai sensi dell’art. 157 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del predetto servizio di trasporto scolastico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta di € 81.772,89, oltre IVA.
Alla procedura, da espletarsi mediante piattaforma MEPA, hanno partecipato tre operatori economici: la-OMISSIS-
Nel corso della seconda seduta di gara (verbale -OMISSIS-) è stata disposta l’ammissione con riserva sia della -OMISSIS-, sia della -OMISSIS-
per quest’ultima in ragione della ritenuta non veridicità delle dichiarazioni rese nel DGUE con riferimento a “ significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione …”.
Durante la terza seduta di gara, svoltasi in modalità riservata (cfr. verbale -OMISSIS-) sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche e sono stati assegnati i relativi punteggi, all’esito dei quali la ricorrente ha conseguito punti 63.
Nel corso dell’ultima seduta, quella del 1° settembre 2025 (di cui al verbale -OMISSIS-), la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e, all’esito dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri di gara, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata ricorrente, con un punteggio complessivo di 93 punti (offerta tecnica 63 ed offerta economica 30).
Con determinazione del R.U.P. prot. n.-OMISSIS- è stato avviato il procedimento di esclusione della ricorrente, ai sensi dell’art. 98, co. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS-con cui il R.U.P., ha disposto l’esclusione dalla procedura della -OMISSIS- e della ricorrente.
Successivamente è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la proposta di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-.
L’odierna ricorrente ha quindi presentato atto stragiudiziale di invito all’esercizio dell’autotutela, deducendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023; invito che l’Amministrazione ha respinto con motivato diniego, confermando le proprie determinazioni.
3. La ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 e della lex specialis di gara, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione disposta per asserita omessa o non veritiera dichiarazione nel DGUE.
A suo dire, l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 96, comma 14, del Codice non potrebbe estendersi a fatti che non integrano “significative o persistenti carenze” nell’esecuzione di un precedente contratto ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), né risultano idonei a rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico ai sensi dell’art. 95.
La Cooperativa ricorrente sostiene, in particolare, che nel corso dell’esecuzione del precedente servizio di trasporto scolastico non si sarebbero verificate inadempienze gravi o ripetute, tali da determinare la risoluzione del contratto, la condanna al risarcimento del danno o l’irrogazione di sanzioni comparabili.
Gli episodi richiamati dall’Amministrazione sarebbero riconducibili a disfunzioni di modesto rilievo, fisiologiche nella gestione del servizio, ovvero a eventi non imputabili all’operatore, come sinistri stradali o guasti ai mezzi comunali.
Quanto alla penale di euro 500,00 irrogata per comportamento inadeguato dell’autista, la ricorrente nega che essa possa essere assimilata a una sanzione comparabile a quelle rilevanti ai fini dell’art. 98, comma 3, lett. c), evidenziandone il carattere occasionale e l’esiguità dell’importo, comunque inferiore alla soglia dell’1% del valore dell’appalto.
Viene inoltre dedotta l’assenza di specifiche contestazioni in ordine ad altri episodi richiamati nei provvedimenti impugnati.
Si sottolinea, altresì, che tali circostanze non avrebbero inciso sulla positiva valutazione del proprio operato da parte del Comune, il quale ha esercitato l’opzione di rinnovo del servizio per l’anno scolastico 2023/2024, riconoscendo la regolare e soddisfacente esecuzione del contratto.
Da ciò deriverebbe, ad avviso della parte, la contraddittorietà e l’illogicità dei provvedimenti di esclusione e del diniego di autotutela, anche per difetto di adeguata motivazione.
In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione della lex specialis e dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, lamentando che la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle offerte economiche prima di definire la posizione dei concorrenti ammessi con riserva, in contrasto con la sequenza procedimentale prevista dal disciplinare e con conseguente alterazione delle regole di gara.
4. Si è costituito in giudizio il Comune intimato difendendo la correttezza del proprio operato.
5. Si è costituito in giudizio il controinteressato insistendo sulla legittimità dell’esclusione della ricorrente.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- all’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, è stata respinta la domanda cautelare.
7. In vista dell’udienza pubblica di trattazione nel merito, la ricorrente ha depositato memoria.
8. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
9.1. In via preliminare il Collegio ritiene opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il secondo comma dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, Nuovo codice dei contratti, stabilisce che “ le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte ”.
L’articolo 95 (Cause di esclusione non automatica) alla lettera e) recita:
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
A sua volta l’articolo 98, in materia di Illecito professionale grave, per la parte di interesse, precisa:
2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
L’ art 96 disciplina l’esclusione:
3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
14. L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98.
Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato, emerge come, l’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 prevede, tra le cause di esclusione non automatica, l’ipotesi in cui l’operatore economico abbia commesso un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
L’art. 98 del medesimo decreto disciplina l’illecito professionale grave, configurandolo come fattispecie non automatica, rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, da esercitarsi alla luce dei parametri normativi indicati.
Ne consegue che la valutazione circa la gravità dei fatti e la loro idoneità a incidere sull’affidabilità dell’operatore economico è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (in tal senso, il consolidato orientamento giurisprudenziale cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483; Tar Campania - Napoli, Sez. IX, 13 gennaio 2025, n. 308) .
Nel caso di specie, il Collegio ritiene non irragionevole la valutazione complessiva posta in essere dall’amministrazione, tenuto conto della tipologia di carenze contestate alla luce del bene giuridico leso, trattandosi di un servizio a favore di minori.
9.2. Non merita accoglimento la censura di cui alla lettera A) con cui si asserisce che le contestazioni lamentate dall’amministrazione riguardino impedimenti di scarso rilievo nell’esecuzione del servizio di trasporto e comunque non sarebbero inadempienze gravi e ripetute.
Nel caso di specie, le plurime irregolarità contestate alla ricorrente nello svolgimento del precedente servizio (abbandono di minori per strada; sinistri stradali; danni allo scuola bus, lasciato parcheggiato contromano e senza carburante; mancata segnalazione della rottura dei cavi del cambio) assumono rilievo se considerate nel loro complesso, poiché evidenziano una pluralità di episodi che, valutati globalmente, consentono di escludere che la valutazione dell’Amministrazione in ordine all’affidabilità dell’operatore sia manifestamente illogica o arbitraria..
Va richiamato in particolare il disposto del co. 4 dell’art.98 del codice a mente del quale: “ la valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa ”.
Nel caso di specie il bene giuridico coinvolto è costituito dall’incolumità dei minori, sicché anche condotte che in altri contesti potrebbero apparire di limitato rilievo assumono una diversa e più intensa valenza.
La valutazione di affidabilità dell’operatore, infatti, deve essere necessariamente apprezzata al lume della specifica procedura, dell’oggetto, delle condizioni e del luogo di esecuzione della commessa, cosicché è possibile che un medesimo episodio venga diversamente valutato a seconda del contesto di riferimento.
Trova dunque applicazione nel caso di specie il principio di diritto per cui l’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto stipulando e alla posizione della singola stazione appaltante: “ l’amministrazione, nell’esercizio dell’ampio potere tecnico-discrezionale attribuitole dal Codice degli appalti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo e mezzi adeguati a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa [...], secondo un giudizio espresso non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria ” (Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2023 n. 2801; Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2023, n.10448).
Occorre perciò verificare il corretto uso di tale discrezionalità alla stregua dei parametri legali indicati.
Sotto questo profilo vale osservare che l’art. 98, comma 7, circa i mezzi di prova di cui al comma 6, prevede che l’amministrazione motivi “ sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’offerente; l’eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell’ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente ”.
Tali indicazioni costituiscono i parametri esterni di valutazione della legittimità dell’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante.
Un rilievo decisivo va attribuito al diniego di autotutela.
Nel caso di specie, l’esclusione della ricorrente è stata oggetto di una specifica e autonoma rivalutazione a seguito dell’istanza di esercizio del potere di autotutela espressamente sollecitata dalla stessa ricorrente.
Il Comune di Trapani, investito di tale richiesta, ha nuovamente esaminato la posizione della ricorrente -OMISSIS- soffermandosi sulle censure prospettate e confermando, con motivazione articolata, le ragioni dell’esclusione, dato conto, in modo puntuale, delle circostanze poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità, chiarendo che la decisione espulsiva non discendeva in via automatica dalla sola omissione dichiarativa, bensì da una valutazione complessiva e discrezionale della pluralità di episodi emersi nell’esecuzione del precedente servizio, considerati alla luce della tipologia dell’appalto e del bene giuridico tutelato.
In tale sede, la stazione appaltante ha esplicitato le ragioni per cui tali elementi, anche se singolarmente non decisivi, risultavano nel loro insieme idonei a incrinare il rapporto fiduciario con l’operatore economico.
La circostanza che l’Amministrazione, sollecitata dalla stessa ricorrente, abbia riesercitato il proprio potere valutativo in sede di autotutela, confermando l’esclusione con una motivazione non meramente riproduttiva, ma integrativa e chiarificatrice, esclude che si versi in ipotesi di automatismo espulsivo o di difetto di istruttoria.
Al contrario, essa dimostra che il giudizio di inaffidabilità è stato il risultato di un procedimento valutativo ponderato, conforme allo schema dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 e coerente con la natura non automatica della causa di esclusione.
Nel complesso, non risulta che l’Amministrazione abbia applicato un automatismo espulsivo, avendo invece proceduto a una valutazione complessiva degli elementi a propria disposizione, tenendo conto delle circostanze di tempo, di luogo e della pluralità dei comportamenti tenuti dal personale della ricorrente.
Non è dirimente la precedente proroga del servizio, atteso che la valutazione di affidabilità può essere legittimamente riconsiderata alla luce di una complessiva rivalutazione del rapporto fiduciario, anche in presenza di sopravvenienze o di una diversa ponderazione degli episodi verificatisi.
Anche l’omissione dichiarativa nel DGUE è stata considerata quale elemento concorrente e rafforzativo di una valutazione di affidabilità già fondata su plurimi episodi, e non come unico presupposto dell’esclusione.
Ciò in linea con quanto rappresentato dall’Adunanza plenaria n. 16/2020, i cui principi il Collegio ritiene possano essere applicati anche al nuovo codice, per cui, anche in caso di omessa dichiarazione, si esclude ogni automatismo espulsivo, dovendo la rilevanza dell’omissione essere comunque valutata dalla stazione appaltante.
Quanto all’applicazione della penale di euro 500, essa è stata valutata non per il suo importo, bensì in relazione alla gravità del fatto da cui è scaturita, connesso al comportamento dell’autista e all’abbandono di minori, dunque, sempre considerando il bene giuridico leso e la tipologia di servizio prestato.
Non è dirimente quanto asserito dalla ricorrente in merito alla presunta contraddizione in cui sarebbe incorsa l’amministrazione che avrebbe in precedenza rinnovato il servizio affidatole (servizio affidato per l’anno 2022/2023, rinnovato per il 2024) in quanto, dalla corrispondenza depositata agli atti di questo giudizio, è emerso che alcune irregolarità sono state da ultimo contestate nel corso del 2024 stesso, per cui non è irragionevole che la stazione appaltante abbia definito la propria valutazione tenuto conto anche delle sopravvenienze a rapporto in corso.
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene che la valutazione dell’amministrazione non possa considerarsi irragionevole, tenuto conto che si tratta di un servizio di scuolabus e che tra le irregolarità contestate ve ne sia una che è strettamente attinente proprio all’incolumità dei minori.
9.3. Non è fondata la censura sub B) afferente la violazione del disciplinare per le ragioni di seguito precisate.
L’art. 96, che stabilisce che “ Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 ”.
Tale previsione è funzionale a chiarire che la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, venendo la procedura definita soltanto con l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579; TAR Lazio, Roma, 7 dicembre 2022, n. 16345; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 11/09/2024, n. 3009).
Va, infatti, osservato che l’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente presuppone una radicale e sostanziale cesura tra la fase di ammissione dei concorrenti e le fasi successive, il che non trova invece riscontro nel complessivo quadro normativo e appare, al contrario, smentito dal dato normativo recato dall’art. 96.
D’altronde, tale assunto è coerente con il principio (su cui v., “ex multis”, Cons Stato, V, 29 ottobre 2019, n. 8514, Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3628) - operante in diretta coerenza con l'obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (cfr. Cons Stato, VI, 25 settembre 2017, -OMISSIS-470) - che impone ai partecipanti alle procedure d'appalto della pubblica amministrazione di comunicare a quest'ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti. (v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V quater , 14/10/2024, n. 17666).
In via generale, la procedura di gara si svolge attraverso una serie di sub-procedimenti che si collocano in una successione logico-giuridica che conduce all'aggiudicazione.
Alla fase di ammissione segue la fase di esame dell'offerta (tecnica ed economica) attraverso cui la stazione appaltante seleziona il concorrente che ha presentato la migliore proposta negoziale e che sarà pertanto individuato dapprima come aggiudicatario e quindi quale contraente.
Il potere di accertare il possesso della capacità di partecipazione è un potere immanente in capo alla stazione appaltante e non incontra preclusioni temporali o procedimentali o negoziali, potendosi manifestare in ogni tempo e fase della procedura ad evidenza pubblica.
Durante il sub-procedimento (o fase) di ammissione dei concorrenti, la stazione appaltante compie un accertamento preliminare sulla capacità generale di partecipazione. Sotto il profilo soggettivo l'accertamento che si compie in questa fase (di ammissione) riguarda indistintamente tutti coloro che presentano domanda di partecipazione.
Sotto il profilo oggettivo l'accertamento è, invece, circoscritto al possesso dei requisiti generali di partecipazione in base alla documentazione allegata o trasmessa dal concorrente e comunque in possesso della stazione appaltante al momento della verifica.
L'esito dell'accertamento si conclude con l'ammissione o con l'esclusione.
Laddove si conclude con l'ammissione, il concorrente può partecipare alle successive fasi della procedura, fermo restando che la stazione appaltante può comunque escludere in seguito il concorrente ove dovessero emergere circostanze idonee a giustificarne l'esclusione.
Ciò in quanto l'atto di accertamento dei requisiti - come atto ad esito provvisorio e quindi instabile- può sempre essere modificato dalla stazione appaltante nel corso della procedura mediante un distinto atto amministrativo (Tar Cagliari n.221/2025; TAR. Lazio Roma, Sez. II, 07/12/2022, n. 16345; Tar Catania n.3009/2024).
Pertanto, la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, definendosi soltanto con l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579; TAR Lazio, Roma, 7 dicembre 2022, n. 16345).
Del resto, nel caso di specie, l’esclusione è stata disposta per cause che esulano da ragioni tecniche o economiche.
Per le ragioni sopra individuate questo Collegio ritiene che la valutazione complessivamente svolta dall’amministrazione, così come precisata in sede di riscontro all’autotutela sollecitata dalla stessa ricorrente, e anticipata già in sede di preavviso di esclusione, oltre che confermata dall’esclusione successiva, non è irragionevole e non può essere giudicata in sede di legittimità.
10. In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
11. Le spese di giudizio possono compensarsi, attesa la peculiarità e complessità delle questioni giuridiche esaminate, connesse all’applicazione delle cause di esclusione non automatica di cui agli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna AT, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
AL NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NE | Anna AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.