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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2611/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10.22 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per 'avv. GIRANI VALERIO. È presente la parte personalmente. Parte_1
Per essuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRANI VALERIO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIRANI VALERIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO, già contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'adempimento rispetto al contratto assicurativo di cui alla polizza n. 730161722
[...] concluso tra le parti e conseguentemente ottenere l'indennizzo della somma di euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione, dei danni coperti dalla citata polizza, ancorché illegittimamente rimasti privi di ristoro.
A sostegno delle sue domande, l'attrice esponeva:
- Che la società si occupava di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento Parte_1 presso l'esercizio commerciale sito in Castrocaro Terme denominato “Le Occasioni Dell'Impronta”;
- Di aver subito un primo furto nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023 nel corso del quale ignoti introdottisi presso il locale commerciale, dotato di impianto di videosorveglianza, attraverso la porta pagina 2 di 6 laterale antipanico e dopo aver forzato e rimosso il pannello inferiore, asportavano merce a marchio
“Colmar”;
- Interveniva su chiamata della signora una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti del Pt_1
caso ed il locale veniva ripristinato nella medesima giornata del 7 dicembre 2023 dalla ditta individuale
La TE Del Falegname di CI AN;
- Tuttavia, nella serata della stessa data del 7 dicembre 2023, subiva un secondo Parte_1 furto: alle ore 23:15 la signora riceveva l'avviso partito dall'attivazione dell'impianto di Pt_1
videosorveglianza e collegandosi al sistema le immagini mostravano che più soggetti muniti di passamontagna stavano asportando la merce dal locale, utilizzando quale via la medesima porta antipanico già danneggiata e ripristinata nella giornata precedente;
- Venivano dunque immediatamente allertate nuovamente le forze dell'ordine, che constatavano il furto nel corso del quale veniva sottratta ancora più merce rispetto alla sera precedente;
- In data 8 dicembre 2024 la sporgeva formale denuncia querela contro ignoti per entrambi i Pt_1
furti subiti e denunciava immediatamente il sinistro anche alla compagnia assicuratrice
[...]
alla quale subentrava a far data dal 1° luglio 2023 (docc. da 1 Controparte_2 Controparte_3
a 3 di parte attrice);
- Venivano dunque aperte due distinte pratiche: una per i fatti accaduti il 6 dicembre 2023 (PRIMO
FURTO), sinistro numero RTW2023014839565; l'altra per i fatti del 7 dicembre 2023 (SECONDO
FURTO), sinistro numero RTW2023014839595;
- All'esito delle perizie incaricate alle venivano rispettivamente accertati danni per euro CP_4
10.020,00 € e per euro 35.000,00 € (docc. da 4 a 6 di parte attrice);
- La compagnia assicurativa provvedeva al pagamento dell'indennizzo della sola somma di euro
10.020,00, mentre rifiutava il pagamento della somma di euro 35.000,00 eccependo la non operatività della copertura assicurativa a causa della mancata riparazione della porta antincendio tra il primo ed il secondo furto;
per il che, inviava la documentazione attestante l'avvenuta Parte_1
riparazione della porta (docc. da 7 a 10 di parte attrice);
- Ciononostante, la convenuta si rendeva inadempiente e dunque l'odierna attrice si vedeva costretta ad adire il suintestato Tribunale, anche a fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione (doc. 11 di parte attrice).
A fronte della regolarità della notifica e della mancata costituzione del convenuto nei termini di legge, con decreto 171 bis, comma 2, c.p.c. emesso il 21 gennaio 2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e fissava la prima udienza del 14 aprile 2025. Controparte_1
Parte attrice depositava la sola memoria integrativa n. 2 di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 6 All'esito dell'istruttoria avvenuta mediante prova per testi, il Giudice rinviava per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino al 30 maggio 2025.
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento. adiva il suintestato Tribunale al fine di ottenere l'indennizzo dei danni cagionati Parte_1
dal furto subito nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre 2023 – che ha seguito un primo furto consumatosi nella notte precedente –, (danni) coperti da polizza assicurativa n. 730161722, che produceva in questa sede sub doc. 2.
Il corredo documentale probatorio riversato in atti dall'attrice è costituito dalla denuncia sporta in data
8 dicembre 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Castrocaro Terme (doc. 1 di parte attrice); dagli atti di liquidazione amichevole relativi alle due pratiche di sinistro aperte in conseguenza dei due furti di cui la è stata vittima nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2023 (docc. 5 e 6 di Parte_1
parte attrice), di cui solo il primo è stato indennizzato (doc. 7 di parte attrice) e, soprattutto, dalla fattura emessa dalla ditta individuale La TE del Falegname di CI AN a fronte del ripristino degli accessi al locale avvenuta nel giorno 7 dicembre 2023, dunque prima della consumazione del secondo reato.
Sulla base di quanto appena evidenziato, dunque, è stato senza alcun dubbio assolto l'onere probatorio su di essa incombente e avente ad oggetto la dimostrazione della verificazione dell'evento coperto dalla polizza n. 730161722 (secondo furto) e del conseguente danno di cui richiede il ristoro.
Difatti, “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si
è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 30656/2017, nonché Cass. Civ. sent. n. 17/1987 e Cass. Civ. sent. n. 1081/1978).
Peraltro, dei danni cagionati dagli eventi criminosi occorsi nelle date del 6 e 7 dicembre 2023 vi è suffragio altresì nelle dichiarazioni rese da in qualità di perito incaricato dalla Testimone_1 compagnia assicuratrice della verifica e determinazione. Difatti, l'ingegnere ha così risposto in sede d'udienza “Confermo che ha conferito allo studio di Genova l'incarico di Controparte_1 Pt_2
quantificare i danni e si è rivolto a me in quanto perito di zona. I ho fatto il sopralluogo, ho Pt_2
consultato i documenti e sulla base di quelli ho redatto la quantificazione che confermo essere di
10.020,00 per il primo furto e di 35.000,00 per il secondo furto, come ho scritto nelle relazioni di cui ai
pagina 4 di 6 docc. 5 e 6.”, proseguendo precisando che “e la quantificazione è avvenuta sulla base del contratto di polizza”.
Alla stessa stregua è certamente corroborata l'allegazione attorea del ripristino del locale commerciale nel giorno 7 dicembre 2023, ergo prima del realizzarsi del secondo furto.
La circostanza è stata confermata nel corso dell'istruttoria orale da chiamata a Testimone_2
testimoniare in qualità di dipendente della società attrice, in servizio il giorno 7 dicembre 2023.
in sede d'udienza ha dichiarato: “Ricordo che il 6 sera sono uscita alle 19:30 chiudendo Tes_2 regolarmente ed attivando l'allarme. Quando dico che ho chiuso tutto intendo dire che ho chiuso la porta di accesso dei clienti e quella dei dipendenti, con diverse mandate, e poi ho inserito l'allarme.
Dopodiché sono andata a casa. Poi sono tornata la mattina dopo e c'erano già i Carabinieri e la titolare. Con i Carabinieri abbiamo notato che sono entrati dalla porta laterale sinistra che è una porta di sicurezza che, quindi è sempre chiusa. È una di quelle porte con i maniglioni e all'interno c'è un mobile posizionato in corrispondenza. La porta aveva un grande buco. Io sono stata lì tutto il giorno del 7 dicembre. Nel primo pomeriggio è arrivato l'artigiano e ha sistemato perfettamente la porta, dopodiché è andato via. L'artigiano è di Castrocaro, quindi è intervenuto subito ed è andato via subito. Quindi nel tardo pomeriggio del 7 dicembre l'immobile era integro e i danni alla porta ripristinati”, precisando che “Il sette sera abbiamo reinserito l'allarme e richiuso tutte le porte.
L'allarme mi pare sia volumetrico e se ci sono parti aperte ovviamente suona. Dopodiché la sera del sette sono andata normalmente a casa. La mattina dell'otto ero nella sede centrale di Forlì e ho saputo dopo cosa è successo”.
Altresì trovava ulteriore conferma dal medesimo artigiano intervenuto AN CI.
Egli, infatti, in sede d'udienza ha affermato: “Confermo di essere stato chiamato dalla titolare del
Nella tarda mattinata/primo pomeriggio del 7 dicembre, dopo che i Carabinieri avevano fatto i rilievi, io sono andato nella sede del negozio (sono confinante con loro) mi sono recato lì per riparare la porta laterale di sicurezza che era stata scassata. Ho sostituito il pannello e sostituito le cornici. Ho finito tutto il lavoro in due ore, quindi all'esito la porta era come prima. Ho quindi emesso la fattura di cui al doc. 8 che mi viene rammostrata e che è stata integralmente saldata”, precisando ulteriormente
“Oltre alla porta su cui sono intervenuto gli infissi e le altre porte erano tutte regolari.”.
Ebbene, dalle emergenze istruttorie nonché dalla documentazione riversata in atti da Parte_1 risulta pienamente dimostrato il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo del danno patito,
[...]
peraltro determinato nei limiti di cui ai massimali della polizza, come evidenziato in sede testimoniale dal perito della compagnia ing. Per_1
Da qui, l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta ad adempiere pagina 5 di 6 al contratto assicurativo concluso con attraverso il pagamento della somma di Parte_1
euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della realizzazione del danno
(ovvero del sinistro del 7 dicembre 2023, come da denuncia querela sporta in pari data) all'attualità, per un ammontare complessivo di euro 36.938,63.
Alla somma di euro 36.983,63 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo sulla base di quanto accertato, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, sulla base di quanto accertato (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda di parte attrice;
2. Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 36.938,63, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.164,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 545,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2611/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10.22 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per 'avv. GIRANI VALERIO. È presente la parte personalmente. Parte_1
Per essuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRANI VALERIO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIRANI VALERIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO, già contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'adempimento rispetto al contratto assicurativo di cui alla polizza n. 730161722
[...] concluso tra le parti e conseguentemente ottenere l'indennizzo della somma di euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione, dei danni coperti dalla citata polizza, ancorché illegittimamente rimasti privi di ristoro.
A sostegno delle sue domande, l'attrice esponeva:
- Che la società si occupava di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento Parte_1 presso l'esercizio commerciale sito in Castrocaro Terme denominato “Le Occasioni Dell'Impronta”;
- Di aver subito un primo furto nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023 nel corso del quale ignoti introdottisi presso il locale commerciale, dotato di impianto di videosorveglianza, attraverso la porta pagina 2 di 6 laterale antipanico e dopo aver forzato e rimosso il pannello inferiore, asportavano merce a marchio
“Colmar”;
- Interveniva su chiamata della signora una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti del Pt_1
caso ed il locale veniva ripristinato nella medesima giornata del 7 dicembre 2023 dalla ditta individuale
La TE Del Falegname di CI AN;
- Tuttavia, nella serata della stessa data del 7 dicembre 2023, subiva un secondo Parte_1 furto: alle ore 23:15 la signora riceveva l'avviso partito dall'attivazione dell'impianto di Pt_1
videosorveglianza e collegandosi al sistema le immagini mostravano che più soggetti muniti di passamontagna stavano asportando la merce dal locale, utilizzando quale via la medesima porta antipanico già danneggiata e ripristinata nella giornata precedente;
- Venivano dunque immediatamente allertate nuovamente le forze dell'ordine, che constatavano il furto nel corso del quale veniva sottratta ancora più merce rispetto alla sera precedente;
- In data 8 dicembre 2024 la sporgeva formale denuncia querela contro ignoti per entrambi i Pt_1
furti subiti e denunciava immediatamente il sinistro anche alla compagnia assicuratrice
[...]
alla quale subentrava a far data dal 1° luglio 2023 (docc. da 1 Controparte_2 Controparte_3
a 3 di parte attrice);
- Venivano dunque aperte due distinte pratiche: una per i fatti accaduti il 6 dicembre 2023 (PRIMO
FURTO), sinistro numero RTW2023014839565; l'altra per i fatti del 7 dicembre 2023 (SECONDO
FURTO), sinistro numero RTW2023014839595;
- All'esito delle perizie incaricate alle venivano rispettivamente accertati danni per euro CP_4
10.020,00 € e per euro 35.000,00 € (docc. da 4 a 6 di parte attrice);
- La compagnia assicurativa provvedeva al pagamento dell'indennizzo della sola somma di euro
10.020,00, mentre rifiutava il pagamento della somma di euro 35.000,00 eccependo la non operatività della copertura assicurativa a causa della mancata riparazione della porta antincendio tra il primo ed il secondo furto;
per il che, inviava la documentazione attestante l'avvenuta Parte_1
riparazione della porta (docc. da 7 a 10 di parte attrice);
- Ciononostante, la convenuta si rendeva inadempiente e dunque l'odierna attrice si vedeva costretta ad adire il suintestato Tribunale, anche a fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione (doc. 11 di parte attrice).
A fronte della regolarità della notifica e della mancata costituzione del convenuto nei termini di legge, con decreto 171 bis, comma 2, c.p.c. emesso il 21 gennaio 2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e fissava la prima udienza del 14 aprile 2025. Controparte_1
Parte attrice depositava la sola memoria integrativa n. 2 di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 6 All'esito dell'istruttoria avvenuta mediante prova per testi, il Giudice rinviava per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino al 30 maggio 2025.
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento. adiva il suintestato Tribunale al fine di ottenere l'indennizzo dei danni cagionati Parte_1
dal furto subito nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre 2023 – che ha seguito un primo furto consumatosi nella notte precedente –, (danni) coperti da polizza assicurativa n. 730161722, che produceva in questa sede sub doc. 2.
Il corredo documentale probatorio riversato in atti dall'attrice è costituito dalla denuncia sporta in data
8 dicembre 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Castrocaro Terme (doc. 1 di parte attrice); dagli atti di liquidazione amichevole relativi alle due pratiche di sinistro aperte in conseguenza dei due furti di cui la è stata vittima nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2023 (docc. 5 e 6 di Parte_1
parte attrice), di cui solo il primo è stato indennizzato (doc. 7 di parte attrice) e, soprattutto, dalla fattura emessa dalla ditta individuale La TE del Falegname di CI AN a fronte del ripristino degli accessi al locale avvenuta nel giorno 7 dicembre 2023, dunque prima della consumazione del secondo reato.
Sulla base di quanto appena evidenziato, dunque, è stato senza alcun dubbio assolto l'onere probatorio su di essa incombente e avente ad oggetto la dimostrazione della verificazione dell'evento coperto dalla polizza n. 730161722 (secondo furto) e del conseguente danno di cui richiede il ristoro.
Difatti, “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si
è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 30656/2017, nonché Cass. Civ. sent. n. 17/1987 e Cass. Civ. sent. n. 1081/1978).
Peraltro, dei danni cagionati dagli eventi criminosi occorsi nelle date del 6 e 7 dicembre 2023 vi è suffragio altresì nelle dichiarazioni rese da in qualità di perito incaricato dalla Testimone_1 compagnia assicuratrice della verifica e determinazione. Difatti, l'ingegnere ha così risposto in sede d'udienza “Confermo che ha conferito allo studio di Genova l'incarico di Controparte_1 Pt_2
quantificare i danni e si è rivolto a me in quanto perito di zona. I ho fatto il sopralluogo, ho Pt_2
consultato i documenti e sulla base di quelli ho redatto la quantificazione che confermo essere di
10.020,00 per il primo furto e di 35.000,00 per il secondo furto, come ho scritto nelle relazioni di cui ai
pagina 4 di 6 docc. 5 e 6.”, proseguendo precisando che “e la quantificazione è avvenuta sulla base del contratto di polizza”.
Alla stessa stregua è certamente corroborata l'allegazione attorea del ripristino del locale commerciale nel giorno 7 dicembre 2023, ergo prima del realizzarsi del secondo furto.
La circostanza è stata confermata nel corso dell'istruttoria orale da chiamata a Testimone_2
testimoniare in qualità di dipendente della società attrice, in servizio il giorno 7 dicembre 2023.
in sede d'udienza ha dichiarato: “Ricordo che il 6 sera sono uscita alle 19:30 chiudendo Tes_2 regolarmente ed attivando l'allarme. Quando dico che ho chiuso tutto intendo dire che ho chiuso la porta di accesso dei clienti e quella dei dipendenti, con diverse mandate, e poi ho inserito l'allarme.
Dopodiché sono andata a casa. Poi sono tornata la mattina dopo e c'erano già i Carabinieri e la titolare. Con i Carabinieri abbiamo notato che sono entrati dalla porta laterale sinistra che è una porta di sicurezza che, quindi è sempre chiusa. È una di quelle porte con i maniglioni e all'interno c'è un mobile posizionato in corrispondenza. La porta aveva un grande buco. Io sono stata lì tutto il giorno del 7 dicembre. Nel primo pomeriggio è arrivato l'artigiano e ha sistemato perfettamente la porta, dopodiché è andato via. L'artigiano è di Castrocaro, quindi è intervenuto subito ed è andato via subito. Quindi nel tardo pomeriggio del 7 dicembre l'immobile era integro e i danni alla porta ripristinati”, precisando che “Il sette sera abbiamo reinserito l'allarme e richiuso tutte le porte.
L'allarme mi pare sia volumetrico e se ci sono parti aperte ovviamente suona. Dopodiché la sera del sette sono andata normalmente a casa. La mattina dell'otto ero nella sede centrale di Forlì e ho saputo dopo cosa è successo”.
Altresì trovava ulteriore conferma dal medesimo artigiano intervenuto AN CI.
Egli, infatti, in sede d'udienza ha affermato: “Confermo di essere stato chiamato dalla titolare del
Nella tarda mattinata/primo pomeriggio del 7 dicembre, dopo che i Carabinieri avevano fatto i rilievi, io sono andato nella sede del negozio (sono confinante con loro) mi sono recato lì per riparare la porta laterale di sicurezza che era stata scassata. Ho sostituito il pannello e sostituito le cornici. Ho finito tutto il lavoro in due ore, quindi all'esito la porta era come prima. Ho quindi emesso la fattura di cui al doc. 8 che mi viene rammostrata e che è stata integralmente saldata”, precisando ulteriormente
“Oltre alla porta su cui sono intervenuto gli infissi e le altre porte erano tutte regolari.”.
Ebbene, dalle emergenze istruttorie nonché dalla documentazione riversata in atti da Parte_1 risulta pienamente dimostrato il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo del danno patito,
[...]
peraltro determinato nei limiti di cui ai massimali della polizza, come evidenziato in sede testimoniale dal perito della compagnia ing. Per_1
Da qui, l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta ad adempiere pagina 5 di 6 al contratto assicurativo concluso con attraverso il pagamento della somma di Parte_1
euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della realizzazione del danno
(ovvero del sinistro del 7 dicembre 2023, come da denuncia querela sporta in pari data) all'attualità, per un ammontare complessivo di euro 36.938,63.
Alla somma di euro 36.983,63 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo sulla base di quanto accertato, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, sulla base di quanto accertato (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda di parte attrice;
2. Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 36.938,63, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.164,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 545,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6