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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Giudice del Lavoro
Il giudice designato dottor Alessandro Maria Solivetti Flacchi all'esito dell'udienza dell'8/09/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sul ricorso ai sensi dell'art. 28 l. 300/1970 iscritto al n. r.g. 757/2025: tra
(c.f. ), in persona del Segretario provinciale Parte_1 P.IVA_1 [...] ta e giuntamente che disgiuntamente, dal pr Pt_2 cuso e dall'avv. Paola Rosignoli, ed elettivamente domiciliata in , Piazza Pt_1
San Giovanni 4, presso lo studio dei predetti difensori
Parte ricorrente contro
(c.f. p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
, ra difesa avvocati Gian Luca Pinto del Foro di Firenze, Alessia Gualdani del Foro di Arezzo e Liliana Rastrelli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Firenze, via Bonifacio Lupi n.14
Parte resistente
Nella quale le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti e alle domande ivi formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la , Segreteria Parte_1 provinciale di adiva questo Tribunale affinché la condotta Pt_1 tenuta dalla CP_1 In particolare, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale “ritenuta sussistente la denunciata condotta antisindacale, analiticamente descritta in narrativa, ordini alla (…) la Parte_3 cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di dett dunque, per l'effetto, ordini alla società convenuta di provvedere all'immediato riconoscimento della Pt_4 nominata, consentendogli il pieno e libero esercizio delle sue prerogative sindac Parte_5 vittoria di spese e onorari di causa”.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente rappresentava di aver nominato quale proprio RSA il signor e di aver comunicato alla in Parte_5 Parte_3 data 31 marzo 2025 tale acc , con comunicazione del 25 la convenuta comunicava di non voler riconoscere tale nomina, sulla scorta di una diversa interpretazione dell'art. 3 del CCNL “Legno Arredo Industria” e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
Così, si avviava uno scambio epistolare tra la e la in cui ognuna ribadiva la Pt_6 CP_1 legittimità del proprio operato, sostenendo u post rpretazione delle indicate norme in relazione alla possibilità o meno di costituire una RSA.
In particolare, secondo il sindacato, solo nel caso in cui vi fosse stata una partecipazione alla procedura di elezione di una RSU, vi sarebbe la rinuncia alla costituzione di una RSA ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. Di contro, secondo la società resistente, tale rinuncia (prevista dall'articolo 19 dell'Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 1994, dall'articolo 8 del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 e dall'articolo 3 del CCNL applicabile “Legno Arredo Industria”), opererebbe per via della mera adesione della sigla sindacale de quo ad una delle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014.
Tuttavia, all'interno della non vi era mai stata una procedura per la nomina di CP_1 una RSU, così che la se il diritto, sancito dall'articolo 19 dello Statuto dei Pt_6
Lavoratori, alla elezione di una RSA. Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che l'opposta interpretazione fornita dalla avrebbe l'effetto di compressione Parte_3 totale del legittimo esercizio delle libe osto che da un lato non vi è una RSU, dall'altro si nega il diritto di nominare una propria RSA. Con ciò ingenerando la sanzionabile condotta antisindacale di cui si chiede la cessazione.
Si è costituita in giudizio la ribadendo la piena legittimità del suo operato e CP_1
l'impossibilità di riconoscer della designazione del sig. quale RSA, Parte_5 in coerenza con le previsioni dell'art. 3 del CCNL, che fa riferi alle RSU e prevede la rinuncia alla nomina di una RSA. Ha quindi disconosciuto la presenza di alcun profilo di antisindacalità della propria condotta, non avendo mai negato i diritti spettanti all' O.S. . CP_2
Così, la società resistente ha confermato i fatti oggetto di causa e descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, specificando quindi che il thema decidendum attiene solo all'interpretazione dell'articolo 3 del CCNL vigente per quel comparto e delle fonti ivi richiamate e già sopra citate.
La previsione ivi contenuta, secondo la deve essere interpretata nel senso Parte_3 che tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (ivi compresa pacificamente la che è espressamente anche citata al comma 2 dell'articolo 3 in questione) Parte_1 ormalmente ed espressamente a costituire una RSA. Tale medesima rinuncia vale anche per quelle sigle sindacali non firmatarie del contratto ma che “comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell'accordo del 10 gennaio 2014 partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.”.
Così, sarebbe illogica e comunque contraria alla stessa interpretazione letterale di tale articolo (che richiama il contenuto dell'art. 8 del Testo Unico sulla rappresentanza del 2014), l'interpretazione della sigla sindacale secondo cui l'inciso “partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.” debba intendersi riferito a tutte le organizzazioni sindacali e non solo a quelle che non hanno firmato il CCNL.
All'udienza di discussione dell'8 settembre 2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno argomentato circa la legittimità delle rispettive posizioni e si sono richiamate ai propri scritti. L'avvocato di parte resistente ha rappresentato che la società accetterebbe la nomina di una RSA solo nel caso di documentato insuccesso della procedura di elezione di una RSU. Su domanda del giudice è emerso che tale procedura mai è stata avviata entro l'azienda e che le altre sigle sindacali non hanno nominato una RSA. Così il giudice, ritenendo la causa interamente istruita, essendo pacifici i fatti tra le parti ed unicamente vertendo la decisione sull'interpretazione da darsi all'articolo 3 del CCNL, ha rigettato le rispettive richieste di prove testimoniali e riservato quindi la decisione.
Riserva che viene sciolta con l'emissione del presente decreto.
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Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve ribadirsi come i fatti siano pacifici ed indiscussi tra le parti e che quindi si discuta o meno sulla possibilità, per una sigla sindacale firmataria del CCNL, applicabile al comparto in cui opera la resistente , di costituire una propria RSA (in CP_1 luogo di una RSU) con il conseguente obbligo per la azienda di riconoscere tale nomina.
La vicenda ruota interamente sulla diversa interpretazione offerta dalle parti sull'articolo 3.2. del CCNL Legno e arredamento attualmente in vigore. Tale norma prevede che “In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell'Accordo del 10 gennaio 2014 partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata”.
Ebbene, secondo parte ricorrente, tale rinuncia alla RSA è valevole solo per le OO.SS. che abbiano partecipato ad una procedura di elezione di una RSU, così che, non essendo essa mai stata svolta entro la la ben può costituire una propria RSA, Parte_3 Pt_6 con derivata antisindacalità ch riconosce tale nomina. Se così non fosse vi sarebbe una illegittima compromissione dei diritti di associazione sindacale perché non vi sarebbero né RSU né nell'azienda.
Di contro, per la resistente l'inciso “partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.” deve intendersi riferito, non a tutte le sigle sindacali, ma solo a quelle che non sono firmatarie del contratto, ma che comunque aderiscono alla disciplina dell'accordo del 10 gennaio 2014. Ciò in ragione del dato letterale (in particolare della disgiunzione “o” e delle virgole ivi inserite), del dato teleologico e sistematico, perché altrimenti sarebbe privo di ragionevolezza l'impegno delle sigle sindacali firmatarie del CCNL di costituire una RSU previsto nel medesimo articolo 3.2.
L'interpretazione offerta dalla resistente appare quella corretta, così che del CP_1 tutto legittimo risulta il suo operato e q go di riconoscimento della nomina del signor quale RSA della Con ciò dovendosi Parte_5 CP_2 necessariamente rigettare il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori da questa presentato, in quanto la ricorrente, avendo firmato tale contratto collettivo ha rinunciato espressamente alla costituzione di una RSA e ciò senza alcuna compromissione delle libertà sindacali posto che essa ha partecipato alla contrattazione collettiva e siglato il CCNL e si è ivi impegnata espressamente a costituire una RSU, cosa che invece non ha operato, come emerso all'udienza dell'8 settembre 2025.
Invero, l'articolo 3 del CCNL che disciplina la materia così espressamente prevede: “
3.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dal testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da
e UIL il 10 gennaio 2014 integralmente richiamato viene concordato CP_3 CP_4 quanto segue.
3.2 Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali , e in Parte_7 CP_5 Parte_1 ciascuna unità produttiva con più di 15 Controparte_6
di cui al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, secondo la disciplina
[...]
e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui alla parte seconda, sezione seconda, punto 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo Interconfederale.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell'Accordo del 10 gennaio 2014 partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente da parte delle organizzazioni sindacali come sopra individuate”.
Già il dato letterale di tale previsione (che come detto richiama analoghi testi del tutto sovrapponibili e già citati nel ricorso introduttivo del giudizio), restituisce come la e le altre OO.SS. si siano impegnate ad eleggere una RSU e che le sigle sindacali Pt_6
e del CCNL (come pacificamente la ricorrente) o che comunque rispettino le previsioni del Testo Unico sulla rappresentanza “partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.” rinunciano a costituire una RSA.
Così, appare come le sigle sindacali firmatarie del contratto debbono eleggere una RSU (cosa che non hanno fatto nel caso di specie) e che pertanto rinunciano espressamente ad una propria RSA e che tale rinuncia vale anche per le altre OO.SS. che decidono comunque (pur non essendovi tenute dalla previsione della prima parte dell'articolo 3.2. citato) di partecipare alla procedura di elezione della R.S.U.
Tale interpretazione si rende necessaria in ragione del previo obbligo di procedere all'elezione di una RSU, della disgiunzione “o” e delle virgole ivi contenute ed impone quindi che l'inciso “partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.” debba essere interpretato quale modo di adesione delle organizzazioni sindacali, non firmataria del CCNL, di adesione all'accordo del 10 gennaio 2014 ivi richiamato (perché le sigle firmatarie, già partecipando all'accordo, hanno ivi deciso di preferire alla RSA una RSU).
Di contro, se prima dell'inciso “partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.” vi fosse stata una virgola, appare più ragionevole sostenere che tale riferimento vale per tutte le OO.SS. Tuttavia, ciò manca nella previsione in analisi.
Così appare chiaro come tale articolo 3.2. individua i soggetti che rinunciano alla costituzione di una RSA in due categorie di organizzazioni sindacali:
- le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Testo Unico;
- le organizzazioni che, pur non essendo firmatarie, aderiscano alla disciplina in esso contenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU
Ancora, se così non fosse, non avrebbe alcun senso la sottoscrizione del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 1993 che prevede una preferenza della RSU rispetto alla RSA, perché residuerebbe tutt'oggi una alternatività tra RSU e RSA che invece è smentita dalla prima parte dell'articolo 3.2. del CCNL.
Per tutte tali ragioni, appare corretta la condotta dalla di non riconoscere la CP_1 nomina di una da parte della ricorrente, posto che essa, firmando il CCNL di riferimento, vi tto esplicita rinuncia. Così, non vi è alcuna condotta sindacale in essere nella presente rappresentata vicenda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – per analogia col procedimento cautelare di valore indeterminabile di complessità media secondo i valori minimi per ciascuna fase– in € 3.320 per onorari oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione in favore di delle spese di lite e che si liquidano in € 3.320per onorari, oltre CP_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Siena, 9 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Maria Solivetti Flacchi