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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2456/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2456/2024 promossa da:
(C.F ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ciaccolini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Daniela Spirini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/09/2002 in Lugnano in
Teverina (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il Persona_1
30/01/2004 e nato a [...] il [...] e che a far data dalla comparizione Persona_2
dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 12/02/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1. La casa coniugale di Via Filangeri n.5 rimarrà assegnata al sig. , così Parte_1
come gli arredi nella stessa casa esistenti i quali rimangono, tuttavia, nella proprietà comune dei coniugi;
2. Detta casa, come già concordato in sede di separazione personale, verrà posta immediatamente in vendita al prezzo di € 160.000,00 o a quello diverso che i coniugi individueranno di comune accordo, se necessario con l'ausilio di un agente immobiliare di reciproca fiducia, precisando che, al fine di consentire al sig. e ai figli - collocati presso il padre - di reperire una nuova Parte_1
idonea abitazione e di effettuare il conseguente trasferimento, la stipula del contratto definitivo di compravendita dovrà avvenire entro il termine massimo di mesi 08 (otto) dalla sottoscrizione del preliminare o dall'accettazione della proposta di acquisto fatta dai futuri interessati proponenti;
3. il Sig. continuerà a pagare l'intera rata di mutuo sino al momento del Parte_1
perfezionamento della compravendita, il cui ricavato, al netto delle spese di estinzione del mutuo, dell'ipoteca volontaria gravante sull'immobile e di quelle di agenzia, sarà suddiviso al 50% ciascuno fra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
4. I figli (maggiorenne) ed (che compirà la maggiore età a gennaio 2025) Per_1 Per_2
continueranno ad abitare con il padre nella casa coniugale. Il sig. continuerà a Parte_1
provvedere al mantenimento sia di , maggiorenne ma non ancora autosufficiente che di Per_1
, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Terni, Per_2
saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
gli stessi percepiranno al 50% anche
l'assegno unico previsto attualmente quale sostegno alla famiglia da parte dello Stato;
5. la madre potrà vedere liberamente il figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente Per_2
con gli impegni scolastici dello stesso, previo accordo tra i genitori ed il minore nel rispetto delle prioritarie esigenze scolastiche, sportive e ricreative del figlio. Qualora il figlio minore non intendesse incontrare la madre presso la nuova residenza della stessa, gli incontri madre-figlio potranno essere effettuati presso la casa coniugale in assenza del padre, sino a quando detta abitazione non sarà venduta;
6. il sig. dovrà informare la sig.ra circa lo stato di salute, le visite mediche e gli Parte_1 CP_1
esami sanitari del figlio minore, acconsentendo a che la madre abbia occasione di incontro nel caso di malattia dello stesso;
7. i coniugi sono autonomi dal punto di vista economico per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lugnano in Teverina (TR), in data 15/09/2002 tra: nato a [...], il [...], e Parte_1 CP_1
nata Roma, il 08/11/1971, alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
LUGNANO IN TEVERINA (TR) (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2002);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli