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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 683 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 16/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione oltre che il contenuto delle “note di trattazione scritta depositate il 3.6.2025 per l'udienza del 4.6.2025”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 683 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna sentita, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Ritenere e
CP_ dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 2.343,83 nei confronti dell per i motivi indicati
CP_ in narrativa;
- Condannare il convenuto al pagamento dei compensi professionali spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cpa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi;
si chiede, inoltre,
l'aumento dei compensi professionali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, considerato che il ricorso è stato redatto secondo le modalità del cd “collegamento ipertestuale””
Premetteva a detta domanda di essere “titolare della pensione IO n. 60021772 con decorrenza giugno 1979” e che “Con provvedimento del 14/11/2024, l comunicava che:"... nel periodo dal CP_1 01/01/2022 al 31/07/2024, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione di categoria IO n. Numer_1
per un importo complessivo di € 101,08, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 2); - Nella stessa data, l' inviava un ulteriore provvedimento, comunicando che: "...per il periodo dal 01/01/2019 CP_1
al 31/12/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione di categoria IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 153,63, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge "(cfr doc. 3); -Con nota del 11/09/2024, l' comunicava che: "... nel periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2023, ha ricevuto un CP_1
pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 485,12, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 4); - Con un ulteriore provvedimento, sempre datato
11/09/2024, l' comunicava che:"... nel periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2022, ha ricevuto un CP_1
pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 310,55, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge"(cfr doc. 5); - In pari data, l inviava un'ulteriore comunicazione, CP_1
affermando che: "...nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 21,06, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge"(cfr doc. 6); - Con provvedimento dell'11/09/2024, l gli rappresentava che: "...nel periodo dal CP_1
01/01/2018 al 31/12/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 322,01, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge"(cfr doc. 7) ; - Sempre in data 11/09/2024, l inviava un'ulteriore missiva in cui comunicava che: "...nel periodo dal 01/01/2017 CP_1
al 31/07/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 465,00, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 8) ; - Contestualmente con provvedimento dell'11/09/2024 inviava un'ulteriore missiva in cui comunicava che: "...nel periodo dal
01/01/2018 al 31/07/2021, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 487,69, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 9)”
Eccepiva l'illegittimità dei suddetti provvedimenti per “Carenza di motivazione e violazione diritto di difesa” ed allegava la “Intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991”.
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevava che CP_1
l'indebito era relativo a più annualità in relazione a ciascuna delle quali l'azione di recupero era stata tempestivamente intrapresa atteso che i provvedimenti indicati dal ricorrente erano meri solleciti di pagamento e non anche le originarie note di contestazione dell'indebito ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Instaurato il contraddittorio il Tribunale riteneva opportuno chiedere l'istituto previdenziale precisazioni in ordine all'eventuale duplicazione di contestazioni di indebito tenuto conto delle numerose annualità oggetto di recupero.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti opposti per mancanza di motivazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti,
Cass. n. 20604 del 2014 e da ultimo Cass. 31954/2019).
Afferma inoltre la Corte, che detti principi vanno ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Essi infatti non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione giacché questa potestà, ancorché espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talché, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso (cfr in motivazione Cass. 31954 cit.).
Nel caso di specie come emerge dai provvedimenti opposto, l ha motivato l'azione di CP_1
recupero a seguito dell'erogazione di prestazioni non dovute “a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge” ben esplicitata è quindi la ragione sottesa al contestato indebito.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è infondata.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, detti principi devono trovare applicazione in quanto la domanda proposta da parte ricorrente ha come presupposto la irripetibilità dell'importo richiesto dal resistente.
Ebbene le comunicazioni di indebito in contestazione, scaturiscono tutte dall'avvenuto accertamento dell'intervenuto pagamento della maggiorazione sociale in realtà non spettante a causa della titolarità di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge per il periodo che va dal dì
01.01.2019 al 31.7.2024. In ordine all'accertamento del requisito reddituale deve tenersi conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' , Controparte_3
qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale all'amministrazione finanziaria
(Mod.730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate,
l' ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini CP_1
fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” dichiarati CP_1
all'Amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione CP_1
finalizzato a fornire all'Istituto tutti i dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto circa la propria situazione reddituale né in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione della somma oggetto di ripetizione limitandosi ad eccepire l'intervenuta sanatoria di cui all'art 13 L.n. 412/91.
L'assunto non è condivisibile
L'art. 13, co. 2, L. 412/1991, dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio
2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, CP_1
ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. CP_2
cit. ).
Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha quindi riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina.
Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie non può ritenersi maturata detta decadenza non avendo il ricorrente provato (ma più a monte nemmeno allegato) alcunchè circa la corretta comunicazione all' CP_1
dell'ammontare dei redditi percepiti anche dal coniuge, ovvero in ordine alla insiusstenza dell'obbligo di comunicazione di detti redditi.
Al contrario l' ha allegato che l'indebito è scaturito dalla “- rivalutazione CP_1
dell'integrazione al trattamento minimo annualmente previsto per legge;
dalla concessione della maggiorazione sociale su AS al coniuge del ricorrente, in data 14/06/2018, con domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 29/11/2017, con decorrenza arretrati
12/2012; che hanno comportato una rideterminazione dell'importo della maggiorazione sociale sulla pensione del ricorrente (IO n. 60021772), di anno in anno, sulla base delle verifiche reddituali svolte dall'Istituto”.
Con l'ulteriore precisazione che “il ricorrente è divenuto titolare di pensione INVCIV n.
07120726 con decorrenza 09/2023, per cui l'importo totale del reddito personale del ricorrente dall'anno 2024 è sempre superiore alla soglia richiesta per avere diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione”.
Lo stesso resistente ha inoltre documentato la tempestività del recupero avendo depositato le note di contestazione di indebito succedutesi a far data dal 31.10.20217 unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta comunicazione delle stesse al ricorrente il quale neppure dopo la costituzione dell' ed il deposito dei documenti de quibus (cfr. allegati alla memoria di CP_1
costituzione) ha dedotto e/o eccepito alcunchè in ordine alla effettiva ricezione di dette note.
Il ricorso va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite si dà atto dell'esistenza in atti della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 683 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 16/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione oltre che il contenuto delle “note di trattazione scritta depositate il 3.6.2025 per l'udienza del 4.6.2025”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 683 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna sentita, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Ritenere e
CP_ dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 2.343,83 nei confronti dell per i motivi indicati
CP_ in narrativa;
- Condannare il convenuto al pagamento dei compensi professionali spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cpa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi;
si chiede, inoltre,
l'aumento dei compensi professionali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, considerato che il ricorso è stato redatto secondo le modalità del cd “collegamento ipertestuale””
Premetteva a detta domanda di essere “titolare della pensione IO n. 60021772 con decorrenza giugno 1979” e che “Con provvedimento del 14/11/2024, l comunicava che:"... nel periodo dal CP_1 01/01/2022 al 31/07/2024, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione di categoria IO n. Numer_1
per un importo complessivo di € 101,08, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 2); - Nella stessa data, l' inviava un ulteriore provvedimento, comunicando che: "...per il periodo dal 01/01/2019 CP_1
al 31/12/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione di categoria IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 153,63, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge "(cfr doc. 3); -Con nota del 11/09/2024, l' comunicava che: "... nel periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2023, ha ricevuto un CP_1
pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 485,12, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 4); - Con un ulteriore provvedimento, sempre datato
11/09/2024, l' comunicava che:"... nel periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2022, ha ricevuto un CP_1
pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 310,55, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge"(cfr doc. 5); - In pari data, l inviava un'ulteriore comunicazione, CP_1
affermando che: "...nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 21,06, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge"(cfr doc. 6); - Con provvedimento dell'11/09/2024, l gli rappresentava che: "...nel periodo dal CP_1
01/01/2018 al 31/12/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 322,01, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge"(cfr doc. 7) ; - Sempre in data 11/09/2024, l inviava un'ulteriore missiva in cui comunicava che: "...nel periodo dal 01/01/2017 CP_1
al 31/07/2019, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 465,00, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 8) ; - Contestualmente con provvedimento dell'11/09/2024 inviava un'ulteriore missiva in cui comunicava che: "...nel periodo dal
01/01/2018 al 31/07/2021, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione IO n. 60021772 per un importo complessivo di € 487,69, in quanto è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge" (cfr doc. 9)”
Eccepiva l'illegittimità dei suddetti provvedimenti per “Carenza di motivazione e violazione diritto di difesa” ed allegava la “Intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991”.
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevava che CP_1
l'indebito era relativo a più annualità in relazione a ciascuna delle quali l'azione di recupero era stata tempestivamente intrapresa atteso che i provvedimenti indicati dal ricorrente erano meri solleciti di pagamento e non anche le originarie note di contestazione dell'indebito ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Instaurato il contraddittorio il Tribunale riteneva opportuno chiedere l'istituto previdenziale precisazioni in ordine all'eventuale duplicazione di contestazioni di indebito tenuto conto delle numerose annualità oggetto di recupero.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti opposti per mancanza di motivazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti,
Cass. n. 20604 del 2014 e da ultimo Cass. 31954/2019).
Afferma inoltre la Corte, che detti principi vanno ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Essi infatti non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione giacché questa potestà, ancorché espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talché, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso (cfr in motivazione Cass. 31954 cit.).
Nel caso di specie come emerge dai provvedimenti opposto, l ha motivato l'azione di CP_1
recupero a seguito dell'erogazione di prestazioni non dovute “a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge” ben esplicitata è quindi la ragione sottesa al contestato indebito.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è infondata.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, detti principi devono trovare applicazione in quanto la domanda proposta da parte ricorrente ha come presupposto la irripetibilità dell'importo richiesto dal resistente.
Ebbene le comunicazioni di indebito in contestazione, scaturiscono tutte dall'avvenuto accertamento dell'intervenuto pagamento della maggiorazione sociale in realtà non spettante a causa della titolarità di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge per il periodo che va dal dì
01.01.2019 al 31.7.2024. In ordine all'accertamento del requisito reddituale deve tenersi conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' , Controparte_3
qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale all'amministrazione finanziaria
(Mod.730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate,
l' ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini CP_1
fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” dichiarati CP_1
all'Amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione CP_1
finalizzato a fornire all'Istituto tutti i dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto circa la propria situazione reddituale né in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione della somma oggetto di ripetizione limitandosi ad eccepire l'intervenuta sanatoria di cui all'art 13 L.n. 412/91.
L'assunto non è condivisibile
L'art. 13, co. 2, L. 412/1991, dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio
2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, CP_1
ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. CP_2
cit. ).
Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha quindi riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina.
Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie non può ritenersi maturata detta decadenza non avendo il ricorrente provato (ma più a monte nemmeno allegato) alcunchè circa la corretta comunicazione all' CP_1
dell'ammontare dei redditi percepiti anche dal coniuge, ovvero in ordine alla insiusstenza dell'obbligo di comunicazione di detti redditi.
Al contrario l' ha allegato che l'indebito è scaturito dalla “- rivalutazione CP_1
dell'integrazione al trattamento minimo annualmente previsto per legge;
dalla concessione della maggiorazione sociale su AS al coniuge del ricorrente, in data 14/06/2018, con domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 29/11/2017, con decorrenza arretrati
12/2012; che hanno comportato una rideterminazione dell'importo della maggiorazione sociale sulla pensione del ricorrente (IO n. 60021772), di anno in anno, sulla base delle verifiche reddituali svolte dall'Istituto”.
Con l'ulteriore precisazione che “il ricorrente è divenuto titolare di pensione INVCIV n.
07120726 con decorrenza 09/2023, per cui l'importo totale del reddito personale del ricorrente dall'anno 2024 è sempre superiore alla soglia richiesta per avere diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione”.
Lo stesso resistente ha inoltre documentato la tempestività del recupero avendo depositato le note di contestazione di indebito succedutesi a far data dal 31.10.20217 unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta comunicazione delle stesse al ricorrente il quale neppure dopo la costituzione dell' ed il deposito dei documenti de quibus (cfr. allegati alla memoria di CP_1
costituzione) ha dedotto e/o eccepito alcunchè in ordine alla effettiva ricezione di dette note.
Il ricorso va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite si dà atto dell'esistenza in atti della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo